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Ricorso proposto il 4 giugno 2008 - Gosselin Word Wide Moving / Commissione

(Causa T-208/08)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Gosselin Word Wide Moving NV (Deurne, Belgio) (rappresentanti: avv.ti F. Wijckmans e S. De Keer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 11 marzo 2008 della Commissione C(2008)926 def., notificata alla ricorrente il 25 marzo 2008, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE (caso COMP/38.543 - Servizi di traslochi internazionali), nella misura in cui questa è diretta contro la ricorrente;

in subordine, annullare l'art. 1 della decisione, nella misura in cui questo è diretto contro la ricorrente, in quanto con esso si tiene conto di una violazione continua da parte della ricorrente dal 31 gennaio 1992 al 18 settembre 2002, e ridurre l'ammenda inflitta con l'art. 2, nella misura in cui questa è diretta contro la ricorrente, conformemente alla durata della violazione così rettificata;

in subordine, annullare l'art. 2, lett. e, della decisione, nella misura in cui questo è diretto contro la ricorrente, a causa delle ragioni menzionate nel secondo e/o nel terzo motivo e ridurre in proporzione l'ammenda irrogata con l'art. 2, nella misura in cui è diretta contro di essa;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo dedotto dalla ricorrente si afferma che la decisione ha violato l'art. 81 CE. Con la prima parte si afferma che la Commissione non ha provato perché gli atti che possono essere fatti valere contro la ricorrente devono essere qualificati come una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi dell'art. 81 CE. Con la seconda parte si afferma che la Commissione non ha provato che l'accordo cui la ricorrente ha partecipato può incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri.

In subordine con il secondo motivo si afferma che la decisione ha violato l'art. 23 del regolamento n. 1/2003 1, l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 2 e gli Orientamenti per il calcolo delle ammende 3. Tali disposizioni sarebbero state violate all'atto dell'accertamento della gravità della violazione, della durata della stessa, del volume delle vendite per il calcolo dell'importo base dell'ammenda e, infine, quando non si è tenuto conto delle circostanze attenuanti per la ricorrente ai fini del calcolo dell'ammenda.

In subordine, con il terzo motivo si afferma che è stato violato il principio della parità di trattamento, in particolare all'atto della determinazione della gravità della violazione e del valore delle vendite considerate per il calcolo dell'ammenda.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 1, pag. 1).

2 - CEE Consiglio: Regolamento n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato.

3 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).