Language of document : ECLI:EU:C:2012:688

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

8 novembre 2012 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione dei capitali – Articolo 63 TFUE – Accordo SEE – Articolo 40 – Tassazione dei dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti»

Nella causa C‑342/10,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 7 luglio 2010,

Commissione europea, rappresentata da R. Lyal e I. Koskinen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica di Finlandia, rappresentata da J. Heliskoski, in qualità di agente,

convenuta,

sostenuta da:

Regno di Danimarca, rappresentato da C. Vang, in qualità di agente,

Repubblica francese, rappresentata da G. de Bergues e N. Rouam, in qualità di agenti,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da C. Wissels e M. Noort, in qualità di agenti,

Regno di Svezia, rappresentato da A. Falk e S. Johannesson, in qualità di agenti,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da H. Walker, in qualità di agente, assistita da G. Facenna, barrister,

intervenienti,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. L. Bay Larsen, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dal sig. J.-C. Bonichot, dalle sig.re C. Toader, A. Prechal (relatore) e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 maggio 2012,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 luglio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo adottato e mantenuto in vigore un regime di tassazione discriminatorio dei dividendi distribuiti a fondi pensione non residenti, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»).

2        Con ordinanza del presidente della Corte in data 22 novembre 2010, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, nonché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono stati ammessi ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Repubblica di Finlandia.

 Contesto normativo finlandese

3        Per quanto riguarda i fondi pensione residenti, risulta dall’articolo 6 bis della legge 360/1968 relativa all’imposta sui redditi d’impresa [laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968); in prosieguo: l’«EVL»], in combinato disposto con l’articolo 124, paragrafo 2, della legge 1535/1992 relativa all’imposta sul reddito [tuloverolaki (1535/1992)] del 30 dicembre 1992, che i dividendi distribuiti da tali fondi pensione sono, in linea di principio, assoggettati ad imposta con un’aliquota effettiva del 19,5%.

4        L’articolo 7 dell’EVL così recita:

«Le spese e perdite sostenute per acquisire o conservare il reddito di un’attività economica sono deducibili».

5        L’articolo 8, primo comma, dell’EVL enuncia quanto segue:

«Le spese deducibili ai sensi dell’articolo 7 sono in particolare:

(...)

10)       I trasferimenti obbligatori effettuati a titolo di riserve matematiche da compagnie di assicurazione, associazioni di assicurazioni, istituti di risparmio ed altre analoghe organizzazioni di assicurazione e gli importi calcolati conformemente ai parametri tecnici dell’assicurazione, necessari a coprire gli impegni derivanti da obbligazioni pensionistiche od altri impegni simili di fondi pensione e di altre istituzioni pensionistiche dello stesso tipo (....)».

6        I dividendi di provenienza finlandese percepiti da fondi pensione non residenti sono tassati in base alla legge 627/1978 sulla tassazione dei redditi dei contribuenti parzialmente imponibili [lähdeverolaki (627/1978)].

7        In forza degli articoli 3 e 7, primo comma, punto 3, di detta legge, ai dividendi che un fondo pensione non residente percepisce in Finlandia si applica, salvo eccezioni derivanti, in particolare, dall’applicazione della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6), una ritenuta alla fonte del 19,5%. Tale aliquota à compresa tra il 15% e lo 0% in caso di applicazione di una convenzione contro la doppia imposizione. La Repubblica di Finlandia ha stipulato siffatte convenzioni con tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo («SEE»), ad eccezione della Repubblica di Cipro e del Principato del Liechtenstein.

 La procedura precontenziosa

8        La Commissione, considerando il regime di tassazione finlandese discriminatorio rispetto ai dividendi distribuiti a fondi pensione non residenti e, pertanto, contrario all’articolo 63 TFUE e all’articolo 40 dell’Accordo SEE, il 19 luglio 2007 inviava alla Repubblica di Finlandia una lettera di diffida, alla quale la Repubblica di Finlandia rispondeva con lettera in data 19 settembre 2007.

9        Il 23 settembre 2008, la Commissione inviava a tale Stato membro una lettera di diffida complementare alla quale tale Stato membro rispondeva con una lettera datata 20 novembre 2008.

10      Il 26 giugno 2009, la Commissione emetteva un parere motivato a cui la Repubblica di Finlandia rispondeva il 25 agosto 2009.

11      La Commissione, non ritenendosi soddisfatta delle spiegazioni fornite da detto Stato membro, decideva di proporre il presente ricorso.

 Sulla domanda diretta alla riapertura della fase orale del procedimento

12      Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 settembre 2012, la Repubblica di Finlandia ha chiesto alla Corte di ordinare la riapertura della fase orale del procedimento, in applicazione dell’articolo 61 del regolamento di procedura della Corte. Secondo tale Stato membro, le conclusioni dell’avvocato generale contengono numerose affermazioni erronee in merito al contenuto della normativa finlandese oggetto del presente ricorso per inadempimento.

13      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che essa può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, ovvero su domanda delle parti, riaprire la fase orale del procedimento, ai sensi dell’articolo 61 del regolamento di procedura, qualora ritenga di non avere sufficienti chiarimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti (v., in particolare, sentenza del 16 dicembre 2008, Cartesio, C‑210/06, Racc. pag.I‑9641, punto 46).

14      Orbene, il contenuto della normativa finlandese oggetto del presente ricorso per inadempimento è stato lungamente dibattuto dalle parti dinanzi alla Corte, nel corso della fase scritta del procedimento e dell’udienza. Pertanto, la Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per poter statuire sul ricorso con cui è stata adita.

15      D’altra parte, non si afferma che la presente controversia debba essere decisa sulla base di un argomento che non sarebbe stato oggetto di discussione dinanzi alla Corte.

16      Di conseguenza, è opportuno, dopo aver sentito l’avvocato generale, respingere la domanda di riapertura della fase orale del procedimento.

 Sul ricorso

 Sulla ricevibilità

17      La Repubblica di Finlandia, riferendosi alla sentenza della Corte in data 26 aprile 2007, Commissione/Finlandia (C‑195/04, Racc. pag. I‑3351), sostiene che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si basa un ricorso devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso. Ciò non accadrebbe nel caso di specie, poiché l’oggetto preciso del ricorso non può essere desunto dal suo testo.

18      Tuttavia, tale Stato membro considera, nel suo controricorso, che l’oggetto del ricorso è la discriminazione fiscale dovuta al fatto che i fondi pensione nazionali possono dedurre dai benefici distribuiti gli importi previsti agli articoli 7 e 8, primo comma, punto 10, dell’EVL, ossia gli impegni assunti in materia di pensioni, mentre è vietato ai fondi pensione stabiliti in altri Stati membri o in paesi del SEE membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) di effettuare siffatte deduzioni sui benefici relativi ai loro investimenti in Finlandia.

19      Orbene, dal ricorso o dalle memorie della Commissione non risulta che il ricorso abbia un oggetto diverso da quello descritto dalla Repubblica di Finlandia.

20      È pur vero che, in via subordinata, la Commissione sostiene che, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, i fondi pensione non residenti sono tassati sull’importo lordo dei dividendi che hanno percepito e che anche le spese incontestabilmente connesse al reddito di cui trattasi non possono essere dedotte da tali fondi pensione in Finlandia.

21      Come rilevato dalla Repubblica di Finlandia, senza che la Commissione contesti tale affermazione, l’oggetto del ricorso riguarda peraltro esclusivamente la deducibilità connessa agli impegni in materia di pensioni, prevista dagli articoli 7 e 8, primo comma, punto 10, dell’EVL.

22      Pertanto, non può essere accolta la tesi della Repubblica di Finlandia secondo cui l’oggetto della controversia non è definito in modo sufficientemente preciso dalla Commissione.

23      Ne consegue che il ricorso è ricevibile.

 Nel merito

24      La Commissione ammette che il suo ricorso riguarda esclusivamente i fondi pensione stabiliti negli Stati membri dell’Unione o nei paesi membri dell’AELS con cui la Repubblica di Finlandia ha concluso una convenzione relativa allo scambio di informazioni. Essa afferma che la circostanza che la Repubblica di Finlandia esenti di fatto dall’imposta i dividendi percepiti dai fondi pensione residenti, mentre i dividendi della stessa natura versati a fondi pensione non residenti sono, quanto ad essi, tassati, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

25      La Commissione fa osservare che i fondi pensione residenti, pur essendo per quanto riguarda i dividendi che percepiscono, assoggettati ad un’aliquota d’imposta pari al 19,5%, sono effettivamente autorizzati a dedurre fiscalmente, sulla base degli articoli 7 e 8, primo comma, punto 10, dell’EVL, gli importi accantonati a copertura dei loro impegni in materia di pensioni, il che determinerebbe, di fatto, che detti dividendi siano esenti da imposta.

26      Per contro, i dividendi percepiti dai fondi pensione non residenti sarebbero assoggettati ad un’aliquota d’imposta di almeno 15%, in conformità delle convenzioni preventive sulla doppia imposizione, o ad un’aliquota d’imposta del 19,5%, in conformità della normativa fiscale nazionale, senza che la Repubblica di Finlandia attribuisca a tali fondi la possibilità di dedurre fiscalmente questi stessi importi accantonati, benché la normativa di tale Stato membro li consideri come spese direttamente connesse al reddito considerato.

27      La Repubblica di Finlandia e gli intervenienti contestano l’esistenza di una discriminazione a danno dei fondi pensione non residenti, costitutiva di una violazione dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’Accordo SEE, essenzialmente in quanto la diversa imposizione dei dividendi distribuiti a fondi pensioni residenti e non residenti si riferisce a situazioni che non sono oggettivamente comparabili.

28      A tale proposito, occorre rammentare che, come risulta da costante giurisprudenza, le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal fare investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di questo Stato membro dal farne in altri Stati (v., in particolare, sentenze del 10 febbraio 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, C‑436/08 e C‑437/08, Racc. pag. I-305, punto 50, e del 6 ottobre 2011, Commissione/Portogallo, C‑493/09, Racc. pag. I-9247, punto 28).

29      Per quanto riguarda la normativa nazionale di cui trattasi, la Commissione sostiene che la possibilità, attribuita ai soli fondi pensione residenti di dedurre fiscalmente, in base agli articoli 7 e 8, primo comma, punto 10, dell’EVL, gli importi accantonati a copertura dei loro impegni in materia di pensioni implica che una base imponibile particolare sia applicata a tali società, determinando un’esenzione effettiva dall’imposta a vantaggio dei soli fondi pensione residenti. Infatti, in pratica, l’insieme dei redditi prodotti da tali fondi pensione sarebbe naturalmente indirizzato verso tale obiettivo.

30      La Repubblica di Finlandia non contesta le affermazioni della Commissione – peraltro avvalorate da esempi concreti – secondo cui i fondi pensione residenti non generano praticamente alcun reddito imponibile. Tuttavia, essa esprime dubbi quanto al fatto che tale situazione sia dovuta alla possibilità per i fondi pensione residenti di dedurre fiscalmente, in base agli articoli 7 e 8, primo comma, punto 10, dell’EVL, gli importi accantonati a copertura dei loro impegni in materia di pensioni.

31      Tuttavia, interrogata in proposito all’udienza, la Repubblica di Finlandia non è stata in grado di provare che tale situazione di assenza pressoché completa di redditi imponibili in capo a fondi pensioni residenti sarebbe riconducibile ad altre ragioni che la deducibilità di tali accantonamenti. In particolare, non risulterebbe che «tutta una serie di altre deduzioni» connesse alla loro attività, a cui si è riferita la Repubblica di Finlandia senza ulteriori precisazioni, possano essere da sole responsabili di tale situazione.

32      Mentre i dividendi percepiti dai fondi pensione residenti risultano quindi, in pratica, esenti o quasi dall’imposta sul reddito per effetto di tali disposizioni della normativa nazionale di cui trattasi, i dividendi percepiti dai fondi pensione non residenti sono, al contrario, assoggettati ad un’aliquota d’imposta del 19,5% in forza di detta normativa nazionale, o del 15% al massimo in forza di convenzioni preventive sulla doppia imposizione stipulate dalla Repubblica di Finlandia.

33      Orbene, siffatto trattamento sfavorevole dei dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti, rispetto a quello riservato ai dividendi corrisposti a fondi pensione residenti, è idoneo a dissuadere le società stabilite in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Finlandia dall’investire in quest’ultima e costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63 TFUE (v. sentenza dell’8 novembre 2007, Amurta, C‑379/05, Racc. pag. I‑9569, punto 28).

34      Contrariamente a quanto suggeriscono la Repubblica francese e il Regno Unito, non si può ritenere che tale trattamento sfavorevole sia neutralizzato dalle convenzioni preventive sulla doppia imposizione stipulate dalla Repubblica di Finlandia. Infatti, affinché ciò accada è necessario che l’applicazione di tale convenzione permetta di compensare gli effetti della disparità di trattamento derivante dalla normativa nazionale (sentenza del 20 ottobre 2011, Commissione/Germania, C‑284/09, Racc. pag. I-9879, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, come risulta dai chiarimenti forniti sul punto all’udienza dalla Repubblica di Finlandia, tale Stato membro ha concluso solo tre convenzioni che prevedono un’aliquota d’imposta per i dividendi dello 0%, mentre la maggior parte delle altre convenzioni prevede un’aliquota del 15%.

35      Affinché un simile trattamento sfavorevole sia compatibile con le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione dei capitali, occorre che esso riguardi situazioni che non sono oggettivamente comparabili o che sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. (v., in particolare, sentenze del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, Racc. pag. I‑11753, punto 167, e del 18 dicembre 2007, Grønfeldt, C‑436/06, Racc. pag. I‑12357, punto 16).

36      Per quanto riguarda la questione se le situazioni in esame siano oggettivamente comparabili, occorre ricordare che la comparabilità di una situazione transfrontaliera con una situazione interna deve essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali in questione (v. sentenze del 25 febbraio 2010, X Holding, C‑337/08, Racc. pag. I‑1215, punto 22, e del 6 settembre 2012, Philips Electronics UK, C‑18/11, punto 17).

37      Inoltre, risulta da costante giurisprudenza che, per quanto riguarda le spese, quali le spese professionali direttamente connesse all’attività che ha generato i redditi imponibili in uno Stato membro, i residenti e i non residenti in tale Stato sono posti in una situazione analoga, cosicché una normativa di tale Stato che, in materia di imposizione, neghi ai non residenti la deduzione di tali spese, concessa invece ai residenti, rischia di sfavorire principalmente i cittadini di altri Stati membri e comporta pertanto una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità (sentenza del 31 marzo 2011, Schröder, C‑450/09, Racc. pag. I-2497, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

38      Secondo la Repubblica di Finlandia, sostenuta sul punto dalle parti intervenienti, ciò non avviene nel caso di specie, poiché la deduzione degli impegni assunti in materia di pensioni, prevista dagli articoli 7 e 8, primo comma, punto 10, dell’EVL, non riguarda spese direttamente connesse ad un’attività che ha generato redditi imponibili in Finlandia.

39      La Repubblica di Finlandia segnala che tale deduzione è collegata alla natura dell’attività degli enti di assicurazione pensione, nell’ambito della quale le entrate sono percepite prima che siano dovute le spese. L’accantonamento tecnico a cui tale disposizione si riferisce corrisponderebbe al valore capitale delle prestazioni da versare al verificarsi dell’evento assicurato sulla base dei contratti in corso e alle somme dovute per gli eventi assicurati che si sono già verificati, vale a dire alle riserve costituite dagli organismi di assicurazione per il pagamento delle pensioni future. Secondo tale Stato membro, l’accantonamento tecnico è stabilito in conformità delle norme nazionali applicabili. Qualsiasi aumento di tale accantonamento tecnico intervenuto durante l’esercizio sarebbe fiscalmente deducibile e qualsiasi riduzione di tale accantonamento sarebbe considerata come un reddito imponibile.

40      Ne consegue, secondo la Repubblica di Finlandia, che l’aumento dell’accantonamento per le pensioni è collegato al complesso dell’attività dei fondi pensione, cosicché non vi è un nesso diretto, ai sensi della giurisprudenza della Corte, con il dividendo percepito dal fondo pensione.

41      A tale proposito, è sufficiente constatare che, nella normativa nazionale di cui trattasi e, in particolare, agli articoli 7 e 8, primo comma, punto 10, dell’EVL, il legislatore nazionale assimila esplicitamente gli importi accantonati a copertura degli impegni in materia di pensioni, a «spese (...) sostenute per acquisire o conservare il reddito di un’attività economica». In tal modo instaura una connessione diretta tra tali importi e l’attività degli enti di assicurazione pensione generatrice di redditi imponibili, rendendoli indissociabili.

42      Così, tale connessione diretta tra spesa e reddito imponibile deriva dalla stessa soluzione di assimilazione prescelta dal legislatore finlandese tra altre soluzioni possibili, come l’esenzione pura e semplice dall’imposta, per tenere conto della finalità specifica dei fondi pensione che è di accumulare capitali, attraverso investimenti che generino, in particolare, un reddito in forma di dividendi, a copertura dei loro obblighi futuri derivanti dai contratti di assicurazione.

43      Poiché tale finalità specifica risulta essere comune anche ai fondi pensione non residenti che svolgono la stessa attività, questi ultimi si trovano in una situazione oggettivamente comparabile a quella dei fondi pensione residenti per quanto riguarda i dividendi di fonte finlandese.

44      D’altra parte, non si può ritenere, contrariamente a quanto affermano il Regno di Danimarca, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno di Svezia, che i fondi pensione residenti e non residenti si trovino in una situazione diversa per il solo fatto che i dividendi versati a questi ultimi sono assoggettati alla ritenuta alla fonte. Infatti, la normativa nazionale di cui trattasi non si limita a prevedere modalità di riscossione dell’imposta diverse a seconda del luogo di residenza dei beneficiari dei dividendi d’origine nazionale, ma prevede in realtà un assoggettamento ad imposta di tali dividendi unicamente in capo ai fondi pensione non residenti (v., per analogia, sentenza del 10 maggio 2012, Santander Asset Management SGIIC e a., da C‑338/11 a C‑347/11, punto 43).

45      Per quanto riguarda la questione se la normativa nazionale di cui trattasi sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, la Repubblica di Finlandia, sostenuta dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi e dal Regno di Svezia, fa riferimento al principio di territorialità che costituirebbe un siffatto motivo imperativo e da cui risulterebbe che la base imponibile dell’imposta dei contribuenti non residenti in uno Stato membro è fissata tenendo conto solo dei benefici e delle perdite che provengono dalle loro attività in tale Stato.

46      Tale argomento corrisponde nell’essenziale a quello, esposto al punto 38 della presente sentenza, secondo cui i fondi pensione residenti e non residenti non si trovano in una situazione obiettivamente comparabile, dal momento che la deduzione degli impegni presi in materia di pensioni non concerne spese direttamente connesse ad un’attività che ha generato redditi imponibili in Finlandia da parte di un fondo pensione non residente.

47      Orbene, per i motivi esposti ai punti 41‑44 della presente sentenza, tale argomento non può essere accolto.

48      La Repubblica di Finlandia afferma altresì che la disparità di trattamento tra i fondi pensione residenti e non residenti è giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del sistema fiscale. Essa rileva che le azioni non producono soltanto dividendi, ma possono anche generare un plusvalore. In pratica, un fondo pensione non residente non pagherebbe alcuna imposta in Finlandia sul plusvalore delle azioni di società finlandesi quotate in borsa di cui è proprietario. Sarebbe logico che non abbia la possibilità di dedurre da una parte del prodotto di tali azioni, vale a dire del dividendo, spese che si riferiscono a tutte le azioni.

49      Orbene, perché un argomento fondato su tale giustificazione risulti efficace, occorre che sussista una connessione diretta tra il beneficio fiscale di cui trattasi e la compensazione di tale beneficio tramite una determinata imposizione fiscale (v., in particolare, sentenza del 6 settembre 2012, DI. VI. Finanziaria di Diego della Valle & C., C‑380/11, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

50      Tuttavia, come osserva la Commissione, senza essere contraddetta sul punto dalla Repubblica di Finlandia, per quanto riguarda i fondi pensione residenti, i plusvalori, come i dividendi, sono utilizzati per aumentare le riserve e non sono assoggettati all’imposta sui redditi oppure lo sono solo in misura molto limitata. Pertanto, la Repubblica di Finlandia non prova che il beneficio fiscale concesso ai fondi pensione residenti sarebbe compensato da un prelievo fiscale specifico, giustificando in tal modo una tassazione dei dividendi versati ai fondi pensione non residenti.

51      Il Regno dei Paesi Bassi afferma poi che la disparità di trattamento è giustificata dalla necessità di garantire la coerenza del sistema fiscale, poiché a fronte della possibilità di dedurre gli impegni assunti in materia di pensione vi è l’imponibilità dei prelievi su tali accantonamenti.

52      A tale proposito, occorre tuttavia constatare che il solo riferimento ad un’eventuale imposizione ulteriore delle prestazioni versate dai fondi pensione ai beneficiari non implica che l’esistenza di una connessione diretta ai sensi della giurisprudenza citata al punto 49 della presente sentenza sia provata in modo giuridicamente adeguato (v., in tal senso, sentenza Commissione/Portogallo, cit., punto 37).

53      Per quanto riguarda l’affermazione della Commissione secondo cui il regime controverso viola l’articolo 40 dell’Accordo SEE, occorre rilevare che, se le previsioni di detto articolo presentano la stessa portata giuridica delle disposizioni, in sostanza identiche, dell’articolo 63 TFUE, l’insieme delle considerazioni che precedono può, in circostanze come quelle del presente ricorso, essere trasposto mutatis mutandis a detto articolo 40 (v. sentenza del 1° dicembre 2011, Commissione/Belgio, C‑250/08, Racc. pag. I-12341, punto 83 e giurisprudenza ivi citata).

54      Di conseguenza, occorre dichiarare che, avendo adottato e mantenuto in vigore un regime di tassazione discriminatorio dei dividendi distribuiti a fondi pensione non residenti, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’Accordo SEE.

 Sulle spese

55      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica di Finlandia, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

56      Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, dello stesso regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno Unito sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Avendo adottato e mantenuto in vigore un regime di tassazione discriminatorio dei dividendi distribuiti ai fondi pensione non residenti, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.

2)      La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      Il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: il finlandese.