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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 28 febbraio 2011 - RWE Vertrieb AG / Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.

(Causa C-92/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: RWE Vertrieb AG

Convenuta: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V.

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE 1, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere interpretato nel senso che le clausole contrattuali di revisione dei prezzi contenute in contratti di fornitura di gas conclusi con consumatori che ricevono le forniture nell'ambito della libertà contrattuale generale (clienti speciali), al di fuori dell'obbligo generale di approvvigionamento, non siano soggette alle disposizioni della direttiva qualora in tali clausole contrattuali applicabili nei rapporti contrattuali con i clienti speciali siano state recepite, senza apportarvi modifiche, le disposizioni legislative applicabili ai clienti soggetti a tariffa nell'ambito dell'obbligo generale di allacciamento e approvvigionamento.

Se - laddove applicabili - gli artt. 3 e 5 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con il n. 1, lett. j), e il n. 2, lett. b), seconda frase, dell'allegato all'art. 3, n. 3, di tale direttiva, nonché l'art. 3, n. 3, in combinato disposto con l'allegato A, lett. b), e/o c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE 2, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, debbano essere interpretati nel senso che le clausole contrattuali di revisione dei prezzi contenute in contratti di fornitura di gas conclusi con clienti speciali soddisfano i requisiti attinenti ad una formulazione chiara e comprensibile e/o al necessario grado di trasparenza, qualora, pur non figurando nelle medesime il motivo, i requisiti e la portata di una revisione dei prezzi, sia tuttavia assicurato che l'impresa di distribuzione del gas comunichi anticipatamente ai suoi clienti, con un ragionevole preavviso, ogni aumento di prezzo, e questi ultimi siano liberi di recedere dal contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni loro notificate.

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1 - GU L 95, pag. 29.

2 - GU L 176, pag. 57.