Language of document : ECLI:EU:C:2014:2370

Causa C‑443/13

Ute Reindl

contro

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria – Regolamento (CE) n. 2073/2005 – Allegato I – Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Salmonella nelle carni fresche di pollame – Mancato rispetto dei criteri microbiologici rilevato nella fase di distribuzione – Normativa nazionale che sanziona un operatore del settore alimentare che interviene unicamente nella fase della vendita al dettaglio – Conformità con il diritto dell’Unione – Carattere effettivo, dissuasivo e proporzionato della sanzione»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 novembre 2014

1.        Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria – Carni fresche di pollame – Controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti – Obbligo di rispettare i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2160/2003, come modificato dal regolamento n. 1086/2011, allegato II, parte E, punto 1; regolamento della Commissione n. 2073/2005, come modificato dal regolamento n. 1086/2011, considerando 1 e allegato I, capitolo I, riga 1.28)

2.        Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria – Carni fresche di pollame – Controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici presenti negli alimenti – Obbligo di rispettare i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Normativa nazionale che sanziona un operatore del settore alimentare che interviene unicamente nella fase della vendita al dettaglio – Ammissibilità – Presupposto – Carattere proporzionato della sanzione – Valutazione da parte del giudice nazionale

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002, art. 17, § 2; regolamento della Commissione n. 2073/2005, come modificato dal regolamento n. 1086/2011, allegato I, capitolo I, riga 1.28)

1.        L’allegato II, parte E, punto 1, del regolamento n. 2160/2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti, come modificato dal regolamento n. 1086/2011, dev’essere interpretato nel senso che le carni fresche di pollame provenienti da animali elencati nell’allegato I di tale regolamento devono soddisfare il criterio microbiologico menzionato nell’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, come modificato dal regolamento n. 1086/2011, in tutte le fasi di distribuzione, compresa quella della vendita al dettaglio.

Infatti, in mancanza di un obbligo per cui le carni fresche di pollame devono soddisfare detto criterio microbiologico in tutte le fasi di distribuzione, compresa quella della vendita al dettaglio, uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare, vale a dire l’elevato livello di protezione della salute pubblica, al quale rinvia il considerando 1 del regolamento n. 2073/2005, verrebbe compromesso, in quanto verrebbero immessi sul mercato prodotti alimentari contenenti microrganismi in quantità tali da rappresentare un rischio inaccettabile per la salute umana.

(v. punti 28, 30, dispositivo 1)

2.        Il diritto dell’Unione, in particolare il regolamento n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e il regolamento n. 2073/2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, come modificato dal regolamento n. 1086/2011, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta, in via di principio, ad una normativa nazionale che sanziona un operatore del settore alimentare, le cui attività attengono unicamente alla fase della distribuzione per l’immissione in commercio di un prodotto alimentare, per il mancato rispetto del criterio microbiologico di cui all’allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005. Spetta al giudice nazionale valutare se la sanzione sia conforme al principio di proporzionalità di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002.

A tal proposito, nel caso in cui il sistema di sanzioni costituisca un sistema di responsabilità oggettiva, un simile sistema non è, di per sé, sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti ove lo stesso sia idoneo a incoraggiare i soggetti di cui trattasi a rispettare le disposizioni di un regolamento e ove gli obiettivi perseguiti rivestano un interesse generale tale da giustificare l’introduzione di un siffatto sistema.

(v. punti 36, 37, 42, 44, dispositivo 2)