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Impugnazione proposta il 6 giugno 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, causa T-385/06, Aalberts Industries NV, Comap SA, già Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG/ Commissione europea

(Causa C-287/11 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, V. Bottka, R. Sauer, agenti)

Altre parti nel procedimento: Aalberts Industries NV, Comap SA, già Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

respingere nella sua interezza il ricorso proposto dinanzi al Tribunale;

condannare le tre ricorrenti all'integralità delle spese inerenti al presente procedimento nonché a quelle di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha fondato la sua impugnazione sui tre seguenti motivi di impugnazione:

Nell'ambito del primo motivo di impugnazione, essa sostiene che il Tribunale ha violato varie norme inerenti all'onere della prova, nonché norme processuali relative alla prova, ha snaturato taluni elementi di prova e non ha motivato le sue constatazioni di fatto. Sebbene il Tribunale richiami la giurisprudenza relativa alla necessità di considerare gli elementi di prova nel loro complesso, la successiva valutazione evidenzia un approccio molto frammentario nell'ambito del quale gli elementi di prova vengono valutati isolatamente e respinti uno ad uno. Ciò incide sull'analisi dei contatti individuali che, nella decisione, sono considerati come manifestazione della partecipazione delle imprese dell'Aalberts all'infrazione continuata. Gli elementi di prova relativi alla partecipazione delle filiali, Simplex e Aquatis, all'infrazione continuata sono valutati isolatamente dal Tribunale, anche se appartenevano ad un'unica e stessa impresa (Aalberts). Inoltre, e per quanto riguarda tali contatti, il Tribunale travisa talune prove chiave o, quantomeno, non motiva sufficientemente le sue conclusioni relative al valore probatorio di taluni elementi di prova.

Il secondo motivo di impugnazione viene dedotto in subordine, in quanto, anche qualora le sue constatazioni di fatto dovessero essere confermate, il Tribunale ha erroneamente annullato la decisione nella sua integralità, pur avendo rilevato unicamente un errore parziale nella decisione. La sentenza impugnata è viziata di almeno due errori di diritto:

in primo luogo, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione con la motivazione che l'Aquatis non era consapevole dell'intesa allo stesso modo degli altri partecipanti alle riunioni della FNAS in Francia. Tuttavia, secondo una giurisprudenza constante, il diverso grado di informazione di un partecipante a un'intesa non può tradursi in un annullamento totale dell'infrazione unica e continuata ma può, al massimo, condurre all'annullamento parziale dell'accertamento di un'infrazione e, probabilmente, ad una riduzione dell'ammenda.

in secondo luogo, avendo annullato completamente la decisione per l'Aalberts e le sue due filiali mentre un annullamento parziale sarebbe stato la soluzione più adeguata conformemente alla giurisprudenza, il Tribunale ha ecceduto i suoi poteri.

Infine, il terzo motivo di impugnazione viene altresì dedotto in subordine, per il caso in cui la Corte respingesse il primo e secondo motivo di impugnazione, poiché riguarda il calcolo dell'ammenda per la Simplex e l'Aquatis nel primo periodo, nel caso in cui l'accertamento di un'infrazione nel secondo periodo fosse integralmente annullato. La Commissione sostiene che l'annullamento dell'art. 2, lett. b), n. 2, della decisione non è sufficientemente motivato e che, qualora il Tribunale si sia fondato sul limite massimo cosiddetto del 10%, previsto dall'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/20031, esso ha statuito ultra petita e ha violato il principio del contraddittorio e, quindi, il diritto di essere sentiti, visto che le discussioni in primo grado non hanno riguardato tale punto.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).