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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně (Repubblica ceca) l'11 gennaio 2010 - Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA / Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

(Causa C-17/10)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Brně

Parti

Ricorrenti: Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co. Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA

Convenuto: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 81 del Trattato CE (attualmente art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europa) e il regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003 1, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato debba essere interpretato nel senso che tali disposizioni devono essere applicate (in un procedimento avviato dopo il 1° maggio 2004) all'intero periodo di durata di un'intesa, che, nel territorio della Repubblica ceca, ha avuto inizio prima dell'adesione di quest'ultima all'Unione europea (vale a dire prima del 1° maggio 2004) e che è proseguita e si è conclusa dopo l'adesione della Repubblica ceca all'Unione europea.

Se l'art. 11, n. 6, in combinato disposto con l'art. 3, n. 1, e il diciassettesimo considerando del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003; con il punto 51 della Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza 2; con il principio del ne bis in idem risultante dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 3 e con i principi generali del diritto europeo debba essere interpretato nel senso che, qualora, dopo il 1° maggio 2004, la Commissione avvii un procedimento per violazione dell'art. 81 del Trattato sulla Comunità europea e decida nella fattispecie stessa:

automaticamente le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono private definitivamente della competenza ad occuparsi della medesima infrazione.

le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono private della competenza ad applicare alla medesima infrazione disposizioni di diritto interno contenenti norme analoghe all'art. 81 del Trattato CE (attualmente art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europa).

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1 - GU 2003, L 1, pag. 1.

2 - GU C 101, pag. 43.

3 - GU 2007, C 303, pag. 1.