Language of document : ECLI:EU:C:2012:662

Causa C‑557/10

Commissione europea

contro

Repubblica portoghese

«Inadempimento di uno Stato — Trasporti — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 91/440/CEE — Articolo 5, paragrafo 3 — Imprese di trasporto ferroviario — Indipendenza di gestione — Decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri — Articolo 7, paragrafo 3 — Concessione del finanziamento al gestore dell’infrastruttura — Direttiva 2001/14/CE — Articolo 6, paragrafo 1 — Equilibrio della contabilità — Modalità necessarie — Trasposizione incompleta»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2012

1.        Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato — Rigetto della domanda di sospensione del procedimento fino all’adozione di misure in grado di garantire la compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione

(Art. 258 TFUE)

2.        Trasporti — Politica comune — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Imprese di trasporto ferroviario — Indipendenza gestionale — Obbligo di privatizzare le ferrovie — Insussistenza — Normativa nazionale che subordina le singole decisioni di tali imprese all’approvazione del governo — Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 91/440, artt. 3, 4, § 1, e 5, § 3; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/12, 2001/14 e 2007/58)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 24, 25, 41, 49)

2.        Le direttive 91/440, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, come modificata dalla direttiva 2001/12, e 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza, come modificata dalla direttiva 2007/58, non impongono la privatizzazione delle ferrovie. Di conseguenza, l’operatore storico del settore ferroviario può restare pubblico.

Tuttavia, le direttive 91/440 e 2001/12 enunciano la necessità di garantire alle imprese di trasporto ferroviario, siano esse pubbliche o private, uno status indipendente dallo Stato e la libertà di gestire i propri attivi. Infatti, anche se l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/440 consente agli Stati membri di stabilire gli orientamenti della politica generale, è pur vero che, al fine di soddisfare l’obiettivo di indipendenza gestionale delle imprese di trasporto ferroviario, lo Stato non deve esercitare un’influenza sulle singole decisioni di queste concernenti la cessione o l’acquisto di attivi.

Pertanto, viene meno agli obblighi impostigli da detto articolo 5, paragrafo 3, uno Stato membro la cui normativa nazionale subordini ad un’approvazione del governo tutte le singole decisioni di acquisto o di cessione di partecipazioni al capitale delle società ed assoggetti quindi una simile impresa ad un controllo esterno di natura politica, il quale non corrisponde in alcun modo alle modalità e ai canali di azione e di controllo a disposizione degli azionisti di una società per azioni di diritto privato.

(v. punti 33, 37-39)