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Ricorso proposto il 27 maggio 2011 - TF1 / Commissione

(Causa T-275/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Télévision française 1 (TF1) (Boulogne Billancourt, Francia) (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Smits, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile, fondato e accoglierlo;

ordinare a titolo di misura di organizzazione del procedimento, conformemente all'art. 64, n. 3, lett. d) del regolamento di procedura del Tribunale, la produzione dei documenti di cui la Commissione si è servita per concludere per la proporzionalità e la trasparenza del finanziamento pubblico, e cioè : le relazioni di esecuzione degli artt. 2 e 3 del decreto relativo agli esercizi 2007 e 2008 e il progetto di relazione previsto dall'art. 2 per l'anno 2009, nonché la versione riservata della decisione impugnata;

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è inteso a fa annullare la decisione della Commissione 20 luglio 2010, 2011/140/UE, con la quale la Commissione dichiara compatibile con il mercato comune l'aiuto di Stato sotto forma di sovvenzione di bilancio annuale che le autorità francesi intendono concedere a favore di France Télévisions.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Con il primo motivo deduce l'erronea interpretazione del nesso di attribuzione tra le nuove imposte previste dalla riforma dell'audiovisivo pubblico e il finanziamento di France Télévisions. La ricorrente deduce indizi che consentono di concludere per l'esistenza di un nesso di attribuzione vincolante tra, da un lato, l'imposta sui messaggi pubblicitari e l'imposta sulle comunicazioni elettroniche e, dall'altro lato, le sovvenzioni di bilancio versate a France Télévisions, sia da un punto di vista giuridico, tenendo conto dell'insieme delle norme nazionali pertinenti, che da un punto di vista economico, tenendo conto del meccanismo di determinazione dell'importo dell'aiuto, dell'aliquota dell'imposta e del suo effettivo utilizzo.

Con il secondo motivo deduce il rischio di sovracompensazione legato al meccanismo di finanziamento a France Télévisions. La ricorrente rimprovera alla Commissione, da un lato, che non avendo accesso a più documenti amministrativi, non sarebbe in grado di esercitare in modo utile il suo diritto di ricorso e, dall'altro lato, che la Commissione avrebbe operato un'erronea interpretazione dell'art. 106, n. 2, TFUE, non prendendo in considerazione l'efficacia economica nelle forniture del pubblico servizio, nel contesto della sua analisi della legittimità della misura controversa.

Con il terzo motivo deduce l'assenza di considerazione delle altre regole del TFUE e del diritto derivato. La ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'imposta sulle comunicazioni elettroniche sarebbe in contrasto con l'art. 110 TFUE, in secondo luogo, che le imposte controverse costituirebbero una restrizione alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento, in quanto il cumulo delle imposte sui settori della radiodiffusione e delle telecomunicazioni limita ampiamente la possibilità per gli operatori di radiodiffusione e telecomunicazioni di esercitare le loro attività economiche in Francia e, in terzo luogo, che la misura controversa sarebbe in contrasto con la direttiva 7 marzo 2002, 2002/20, relativa all'autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, in quanto pone una tassa a carico di operatori di telecomunicazioni che non rispettano le condizioni previste dalla direttiva.

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