Language of document : ECLI:EU:C:2011:397

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

16 giugno 2011 (*)

«Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Eccezione della copia per uso privato – Art. 5, nn. 2, lett. b), e 5 – Equo compenso – Debitore del prelievo destinato al finanziamento di tale compenso – Vendita a distanza tra due persone residenti in Stati membri differenti»

Nel procedimento C‑462/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 20 novembre 2009, pervenuta in cancelleria il 25 novembre 2009, nella causa

Stichting de Thuiskopie

contro

Opus Supplies Deutschland GmbH,

Mijndert van der Lee,

Hananja van der Lee,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis, J. Malenovský (relatore) e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 dicembre 2010,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Stichting de Thuiskopie, dagli avv.ti T. Cohen Jehoram e V. Rörsch, advocaten;

–        per l’Opus Supplies Deutschland GmbH nonché per il sig. e la sig.ra van der Lee, dagli avv.ti D. Visser e A. Quaedvlieg, advocaten;

–        per il governo belga, dai sigg. T. Materne e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente;

–        per il governo lituano, dal sig. D. Kriaučiūnas e dalla sig.ra L. Liubertaitė, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, dai sigg. E. Riedl e G. Kunnert, in qualità di agenti;

–        per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, dal sig. A. Nijenhuis e sig.ra J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 marzo 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la Stichting de Thuiskopie (in prosieguo: la «Stichting») all’Opus Supplies Deutschland GmbH (in prosieguo: l’«Opus»), nonché al sig. ed alla sig.ra van der Lee, due amministratori di tale società, in merito al pagamento da parte di quest’ultima del prelievo destinato a finanziare l’equo compenso corrisposto ai titolari dei diritti d’autore in base all’eccezione della copia per uso privato (in prosieguo: il «prelievo per copia privata»).

 Contesto normativo

 La direttiva 2001/29

3        I ‘considerando’ nono, decimo, trentunesimo, trentaduesimo, trentacinquesimo e trentottesimo della direttiva 2001/29 così recitano:

«(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(10)      Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione (...).

(...)

(31)      Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti (...).

(32)      La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.

(…)

(35)      In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell’equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno [causato al] titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.

(...)

(38)      Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l’introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito (...)».

4        L’art. 2 della direttiva 2001/29, rubricato «Diritto di riproduzione», è del seguente tenore:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

b)      agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

c)      ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

d)      ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

e)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

5        L’art. 5 della medesima, rubricato «Eccezioni e limitazioni», dispone, al n. 2, lett. b), quanto segue:

«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

(...)

b)      le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati».

6        L’art. 5, n. 5, della suddetta direttiva così recita:

«Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

 La normativa nazionale

7        L’art. 16 c, nn. 1‑3, della legge sul diritto d’autore (Auteurswet, Staatsblad 2008, n. 538) dispone quanto segue:

«1.      Non si considera violazione del diritto di autore su un’opera letteraria, scientifica o artistica la riproduzione totale o parziale dell’opera su un supporto destinato alla rappresentazione di un’opera, sempre che la riproduzione avvenga senza fini commerciali diretti o indiretti e serva esclusivamente all’esercizio, allo studio o all’uso da parte della persona fisica che effettua la riproduzione.

2.      Per la riproduzione ai sensi del paragrafo 1 è dovuto un equo compenso all’autore o ai suoi aventi causa. L’obbligo di pagamento di tale compenso grava sul fabbricante o sull’importatore dei supporti di cui al paragrafo 1.

3.      Per il fabbricante l’obbligo di pagamento sorge nel momento in cui i supporti da lui prodotti possono essere immessi in commercio. Per l’importatore siffatto obbligo sorge al momento dell’importazione».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

8        Come emerge dall’art. 16 c, n. 1, della legge sul diritto d’autore, il Regno dei Paesi Bassi ha introdotto nel proprio ordinamento nazionale l’eccezione della copia per uso privato. Secondo il n. 2 del medesimo articolo, il pagamento del prelievo per copia privata grava sul fabbricante o sull’importatore del supporto di riproduzione.

9        La Stichting è l’organismo olandese incaricato della riscossione del prelievo per copia privata.

10      L’Opus è una società con sede in Germania che vende, tramite Internet, supporti di riproduzione vergini, vale a dire non registrati. La sua attività è diretta in particolare verso i Paesi Bassi, grazie a siti Internet in lingua olandese rivolti ai consumatori olandesi.

11      Il contratto di vendita predisposto dall’Opus prevede che quando un consumatore olandese effettua un ordine in linea, questo sia trattato in Germania e che le merci siano spedite dalla Germania verso i Paesi Bassi, in nome e per conto del cliente, tramite un corriere postale, benché, di fatto, quest’ultimo riceva l’incarico dall’Opus.

12      L’Opus non paga un prelievo per copia privata per i supporti venduti ai suoi clienti nei Paesi Bassi, né in tale Stato membro né in Germania. Inoltre, il giudice del rinvio indica che il prezzo dei supporti di riproduzione venduti con tale modalità dall’Opus non comprende il prelievo per copia privata.

13      Sostenendo che l’Opus era da considerarsi «importatore» ai sensi della legge sul diritto d’autore e, quindi, debitore del prelievo per copia privata, la Stichting ha convenuto tale società dinanzi ai giudici olandesi per ottenere il pagamento di tale prelievo.

14      Facendo riferimento alle clausole del contratto di vendita, l’Opus ha affermato di non poter essere considerata l’importatore nei Paesi Bassi dei supporti di riproduzione da essa venduti. Essa sostiene che sono gli acquirenti olandesi, vale a dire i singoli consumatori, a dover essere qualificati come importatori.

15      Tale argomento, invocato a propria difesa dall’Opus, è stato accolto dai giudici olandesi di primo grado, poi da quelli di appello, che hanno respinto la domanda di pagamento della Stichting. Quest’ultima ha presentato impugnazione in cassazione, dinanzi al giudice del rinvio.

16      Quest’ultimo si chiede se la soluzione fornita alla controversia principale dai suddetti giudici sia conforme alla direttiva 2001/29. Infatti, a suo avviso, affermare che l’acquirente, ossia il singolo consumatore, è l’importatore e, quindi, il debitore del prelievo per copia privata equivale ad ammettere che tale prelievo è, di fatto, irrecuperabile, dal momento che il singolo acquirente è in concreto difficilmente identificabile. Esso si domanda quindi se la nozione di «importatore» non vada intesa in senso più ampio rispetto al suo significato letterale, tenendo altresì conto della destinazione finale dei supporti informatici, che risulta chiara anche al venditore professionale.

17      Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se nella direttiva [2001/29], e segnatamente nell’art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, siano ravvisabili elementi per risolvere la questione di chi debba essere considerato dalla normativa nazionale come il debitore dell’“equo compenso” di cui all’art. 5, n. 2, lett. b). In caso affermativo, quali siano siffatti elementi.

2)      Nel caso di un contratto negoziato a distanza, in cui l’acquirente ha sede in uno Stato membro diverso da quello del venditore, se l’art. 5, n. 5, della direttiva [2001/29] obblighi a dare un’interpretazione del diritto nazionale tanto estesa che, almeno in uno dei paesi coinvolti nel contratto negoziato a distanza, l’“equo compenso” di cui all’art. 5, n. 2, lett. b), debba essere corrisposto da un venditore professionale».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

18      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se le disposizioni della direttiva 2001/29, in particolare il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, debbano essere interpretate nel senso che esse contengono criteri che consentono di individuare il soggetto debitore dell’equo compenso dovuto a titolo dell’eccezione della copia per uso privato.

19      In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29, gli Stati membri riconoscono, in linea di principio, agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle loro opere.

20      Tuttavia, ai sensi dell’art. 5, n. 2, lett. b), della medesima direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione dell’autore sulla sua opera per quanto riguarda le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali (eccezione detta «per copia privata»).

21      L’art. 5, n. 5, della suddetta direttiva subordina tuttavia l’introduzione dell’eccezione per copia privata ad una triplice condizione, vale a dire, anzitutto, che tale eccezione sia applicata esclusivamente in determinati casi speciali, inoltre, che non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e, infine, che non arrechi ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d’autore.

22      Così, in base a quest’ultima condizione, gli Stati membri che optino per l’introduzione nel loro ordinamento interno dell’eccezione della copia per uso privato sono in particolare tenuti, in applicazione dell’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29, a prevedere la corresponsione di un «equo compenso» a favore dei titolari dei diritti d’autore (v., altresì, sentenza 21 ottobre 2010, causa C‑467/08, Padawan, Racc. pag. I‑10055, punto 30).

23      Quanto alla soluzione della questione relativa all’identificazione del soggetto che deve essere considerato debitore dell’equo compenso, è necessario rilevare che le disposizioni della direttiva 2001/29 non indicano espressamente chi sia obbligato al suo pagamento, per cui gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per determinare chi sia tenuto a corrispondere tale equo compenso.

24      Ciò premesso, occorre rammentare che la Corte ha già dichiarato che la configurazione e l’entità dell’equo compenso sono connesse al danno derivante per l’autore dalla riproduzione della sua opera protetta effettuata senza autorizzazione per fini privati. In tale prospettiva, l’equo compenso dev’essere considerato la contropartita del pregiudizio subito dall’autore (sentenza Padawan, cit., punto 40).

25      Inoltre, come emerge dal trentunesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 nonché dal punto 43 della citata sentenza Padawan, occorre mantenere un «giusto equilibrio» tra i diritti e gli interessi degli autori, beneficiari dell’equo compenso, da un lato, e quelli degli utenti dei materiali protetti, dall’altro.

26      Dal momento che il soggetto che ha causato il pregiudizio al titolare esclusivo del diritto di riproduzione è quello che realizza, a fini di uso privato, la riproduzione di un’opera protetta senza chiedere la previa autorizzazione al relativo titolare, spetta, in linea di principio, al medesimo soggetto risarcire il danno connesso con tale riproduzione, finanziando il compenso che sarà corrisposto al titolare (sentenza Padawan, cit., punto 45).

27      La Corte ha tuttavia ammesso che, tenuto conto delle difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati nonché per obbligarli a indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio loro procurato, è consentito agli Stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un «prelievo per copia privata» a carico non dei soggetti privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che conseguentemente, di diritto o di fatto, mettono tali apparecchiature a disposizione dei soggetti privati ovvero rendono loro un servizio di riproduzione. Nell’ambito di un siffatto sistema, il versamento del prelievo per copia privata incombe quindi a tali soggetti (sentenza Padawan, cit., punto 46).

28      La Corte ha inoltre precisato che, considerato che il suddetto sistema consente ai debitori di ripercuotere l’importo del prelievo per copia privata sul prezzo della messa a disposizione di tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione ovvero sul prezzo del servizio di riproduzione da essi reso, l’onere del prelievo incombe in definitiva sull’utente privato che paga tale prezzo, conformemente al «giusto equilibrio» da realizzare tra gli interessi degli autori e quelli degli utenti dei materiali protetti (sentenza Padawan, cit., punti 48 e 49).

29      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la prima questione dichiarando che la direttiva 2001/29, in particolare il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso che l’utente finale che effettua, a titolo privato, la riproduzione di un’opera protetta deve, in linea di principio, essere considerato il debitore dell’equo compenso previsto al suddetto n. 2, lett. b). Tuttavia, è consentito agli Stati membri istituire un prelievo per copia privata a carico dei soggetti che mettono a disposizione di detto utente finale apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione, dato che tali soggetti possono ripercuotere l’importo del citato prelievo sul prezzo della messa a disposizione pagato dall’utente finale.

 Sulla seconda questione

30      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se in caso di contratto negoziato a distanza tra un compratore ed un venditore professionale di apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione, stabiliti in Stati membri diversi, la direttiva 2001/29 imponga un’interpretazione del diritto nazionale che consenta la riscossione dell’equo compenso presso un debitore che agisce in qualità di venditore professionale.

31      A tale riguardo, si deve sottolineare che l’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29, che enuncia le condizioni cumulative per l’applicazione, segnatamente, dell’eccezione per copia privata, non contiene, di per sé, indicazioni specifiche che consentano un’interpretazione particolare in merito all’individuazione del soggetto debitore dell’equo compenso dovuto agli autori a titolo dell’eccezione per copia privata, nell’ambito di un contratto a distanza come quello di cui alla causa principale.

32      Occorre tuttavia ricordare che dal nono ‘considerando’ della direttiva 2001/29 emerge che il legislatore dell’Unione ha inteso garantire un alto livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Così, secondo il decimo ‘considerando’ della medesima direttiva, per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere.

33      In particolare, dall’art. 5, n. 2, lett. b), nonché dal trentacinquesimo ‘considerando’ della suddetta direttiva risulta che, negli Stati membri che hanno introdotto l’eccezione per copia privata, i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti fatto senza il loro consenso. Inoltre, a norma del n. 5 del medesimo articolo, l’introduzione dell’eccezione per copia privata non deve arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d’autore.

34      Ne consegue che, a meno di non volerle privare di ogni effetto utile, tali disposizioni impongono allo Stato membro che ha introdotto l’eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale un obbligo di risultato, nel senso che detto Stato è tenuto a garantire, nell’ambito delle sue competenze, una riscossione effettiva dell’equo compenso destinato ad indennizzare gli autori lesi del pregiudizio subito, in particolare se questo è sorto nel territorio di tale Stato membro.

35      Dato che, come dichiarato al punto 26 della presente sentenza, in linea di principio, è agli utenti finali che realizzano, a fini di uso privato, la riproduzione di un’opera protetta senza chiedere la previa autorizzazione al titolare dei diritti e che, pertanto, causano al medesimo un pregiudizio, che spetta risarcire quest’ultimo, si può presumere che il pregiudizio da risarcire sia sorto sul territorio dello Stato membro nel quale risiedono i suddetti utenti finali.

36      Deriva dalle suesposte considerazioni che qualora uno Stato membro abbia introdotto l’eccezione per copia privata nel proprio ordinamento nazionale e qualora gli utenti finali che realizzano, a titolo privato, la riproduzione di un’opera protetta risiedano sul suo territorio, tale Stato membro è tenuto a garantire, conformemente alla sua competenza territoriale, l’effettiva riscossione dell’equo compenso per indennizzare gli autori del pregiudizio subito sul territorio di tale Stato membro.

37      Quanto alla causa principale, non vi è dubbio che il pregiudizio subito dagli autori è sorto nel territorio dei Paesi Bassi, dato che è lì che risiedono gli acquirenti, in quanto utenti finali, a titolo privato, delle opere protette. È altrettanto indubbio che il Regno dei Paesi Bassi ha scelto di istituire un sistema di riscossione dell’equo compenso dovuto a titolo dell’eccezione per copia privata presso il fabbricante o l’importatore dei supporti destinati alla riproduzione delle opere protette.

38      Secondo le indicazioni contenute nella decisione di rinvio, risulta in pratica impossibile, nell’ambito di contratti come quelli di cui alla causa principale, riscuotere un simile compenso presso gli utenti finali in quanto importatori di tali supporti nei Paesi Bassi.

39      In tali condizioni, e alla luce del fatto che il sistema di riscossione scelto dallo Stato membro interessato non può sottrarre quest’ultimo all’obbligo di risultato che gli impone di garantire agli autori lesi l’effettiva corresponsione di un equo compenso a titolo di indennizzo del pregiudizio sorto sul suo territorio, spetta alle autorità di tale Stato membro, in particolare a quelle giurisdizionali, ricercare un’interpretazione del diritto nazionale conforme al citato obbligo di risultato, la quale garantisca la riscossione di tale compenso presso il venditore che ha contribuito alle importazioni dei suddetti supporti mettendoli a disposizione degli utenti finali.

40      A tale riguardo, in circostanze come quelle ricordate, in particolare, al punto 12 della presente sentenza, resta privo di incidenza su tale obbligo gravante sul suddetto Stato membro il fatto che, nel caso di contratti negoziati a distanza come quelli di cui alla causa principale, il venditore professionale che mette a disposizione degli acquirenti residenti sul territorio di detto Stato membro, in quanto utenti finali, apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione, sia stabilito in un altro Stato membro.

41      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che la direttiva 2001/29, in particolare il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso che spetta allo Stato membro che ha istituito un sistema di prelievo per copia privata a carico del fabbricante o dell’importatore di supporti di riproduzione di opere protette, e nel territorio del quale si produce il pregiudizio causato agli autori dall’utilizzo a fini privati di loro opere da parte di acquirenti che vi risiedono, garantire che tali autori ricevano effettivamente l’equo compenso destinato ad indennizzarli di tale pregiudizio. A tale riguardo, la sola circostanza che il venditore professionale di apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono gli acquirenti è priva di incidenza su tale obbligo di risultato. Spetta al giudice nazionale, in caso di impossibilità di garantire la riscossione dell’equo compenso presso gli acquirenti, interpretare il proprio diritto nazionale in modo da consentire la riscossione di detto compenso presso un debitore che agisce in qualità di venditore professionale.

 Sulle spese

42      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in particolare il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso che l’utente finale che effettua, a titolo privato, la riproduzione di un’opera protetta deve, in linea di principio, essere considerato il debitore dell’equo compenso previsto al suddetto n. 2, lett. b). Tuttavia, è consentito agli Stati membri istituire un prelievo per copia privata a carico dei soggetti che mettono a disposizione di detto utente finale apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione, dato che tali soggetti possono ripercuotere l’importo del citato prelievo sul prezzo della messa a disposizione pagato dall’utente finale.

2)      La direttiva 2001/29, in particolare il suo art. 5, nn. 2, lett. b), e 5, deve essere interpretata nel senso che spetta allo Stato membro che ha istituito un sistema di prelievo per copia privata a carico del fabbricante o dell’importatore di supporti di riproduzione di opere protette, e nel territorio del quale si produce il pregiudizio causato agli autori dall’utilizzo a fini privati di loro opere da parte di acquirenti che vi risiedono, garantire che tali autori ricevano effettivamente l’equo compenso destinato ad indennizzarli di tale pregiudizio. A tale riguardo, la sola circostanza che il venditore professionale di apparecchiature, dispositivi o supporti di riproduzione sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono gli acquirenti è priva di incidenza su tale obbligo di risultato. Spetta al giudice nazionale, in caso di impossibilità di garantire la riscossione dell’equo compenso presso gli acquirenti, interpretare il proprio diritto nazionale in modo da consentire la riscossione di detto compenso presso un debitore che agisce in qualità di venditore professionale.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.