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Ricorso proposto il 10 settembre 2007 - Telefónica, S.A. Telefónica de España / Commissione delle Comunità europee

(Causa T-336/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Telefónica, S.A. Telefónica de España S.A., (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti F.E. González Díaz e S. Sorinas Jimeno)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

In via principale, che la Corte annulli, ai sensi dell'art. 230 del Trattato CE, la decisione della Commissione delle Comunità europee 4 luglio 2007 nella pratica COMP/38.784 - Wanadoo España contro Telefónica;

in via subordinata, che la Corte annulli o riduca, ai sensi dell'art. 229 de Trattato CE, l'imposta dell'ammenda ad essa inflitta mediante la detta decisione;

in ogni caso, che la Corte condanni alle spese la Commissione delle Comunità europee.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione 4 luglio 2007, relativa ad un procedimento in conformità all'art. 82 del Trattato CE (pratica COMP/38.784 - Wanadoo España contro Telefónica), con la quale la Commissione ha inflitto alla Telefónica S.A., in solido con la Telefónica de España S.A., un'ammenda di EUR 151 875 000 per violazione dell'art. 82 del Trattato CE, in relazione a presunte pratiche di compressione delle tariffe.

A sostegno delle loro pretese le parti adducono:

la violazione dei loro diritti della difesa, poiché la decisione si fonda su vari elementi di fatto che non erano stati loro comunicati nel corso del procedimento amministrativo e sui quali esse non hanno avuto occasione di esprimere il loro punto di vista;

la commissione da parte della convenuta di vari errori manifesti di valutazione relativi:

alla definizione di tre distinti mercati all'ingrosso e non un unico mercato di accesso all'ingrosso ADSL che includa sia il Circuito Locale sia l'Accesso Nazionale e Regionale, o, in subordine, almeno questi ultimi due;

alla presunta posizione dominante delle ricorrenti tanto in mercati rilevanti di prodotti all'ingrosso quanto in quello al dettaglio;

all'applicazione dell'art. 82 CE in relazione al suo preteso comportamento abusivo. In primo luogo, la Commissione applica tale articolo ad un diniego di contrattare de facto quando i prodotti all'ingrosso in questione non costituiscono "infrastrutture essenziali" in contrasto così con la giurisprudenza Oscar Bronner. In secondo luogo, e anche ammettendo che fosse possibile applicare l'art. 82 al comportamento delle ricorrenti, quod non, la decisione ignora i requisiti della giurisprudenza Industrie des Poudres Sphériques, secondo la quale per poter dichiarare legittima una compressione delle tariffe è necessario previamente dimostrare che il prezzo del prodotto finito è predatorio;

al preteso comportamento abusivo e alla sua incidenza sul mercato; primo perché seleziona in maniera scorretta gli investimenti all'ingrosso oggetto di comparazione e, secondo, perché commette, tra gli altri, importanti errori di calcolo e incorre in omissioni tanto nell'applicazione del criterio "periodo per periodo" quanto nel criterio di "flussi di cassa scontati". Questi errori, sia singolarmente che collettivamente, inficiano la metodologia e i calcoli presentati nella decisione. La decisione non prova neppure in maniera sufficiente il presunto impatto negativo del comportamento sulla concorrenza;

l'azione ultra vires della Commissione, e, in ogni caso, in violazione dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, certezza del diritto, cooperazione leale e buona amministrazione essendo essa intervenuta dove già era intervenuto il controllore nazionale delle telecomunicazioni, il quale è stato istituito dallo stesso legislatore comunitario e ha agito conformemente ai poteri e alle competenze attribuitegli da quest'ultimo e in forza di una normativa fondata sulle regole comunitarie di concorrenza.

Per quanto riguarda l'annullamento dell'ammenda o la sua riduzione, le ricorrenti asseriscono che la Commissione ha violato gli artt. 15, n. 2, del regolamento (CEE) 17/62 del Consiglio, di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (attualmente art. 81 e 82) e 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato avendo essa ritenuto che l'infrazione sarebbe stata commessa in maniera deliberata o con negligenza grave e avendo qualificato l'infrazione come "abuso caratterizzato".

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