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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) il 22 luglio 2010 - The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc / The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Causa C-366/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrenti: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Convenuto: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Questioni pregiudiziali

Se, nel caso di specie, per contestare la validità della direttiva 2003/87/CE 1, come modificata dalla direttiva 2008/101/CE 2 al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema europeo di scambio delle quote di emissione (congiuntamente: la "direttiva modificata"), possano essere invocate tutte o alcune delle seguenti norme di diritto internazionale:

a. il principio di diritto internazionale consuetudinario secondo cui ogni Stato esercita una sovranità piena ed esclusiva sul suo spazio aereo;

b. il principio di diritto internazionale consuetudinario secondo cui nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità alcuna parte dell'alto mare;

c. il principio di diritto internazionale consuetudinario della libertà di sorvolare l'alto mare;

d. il principio di diritto internazionale consuetudinario (la cui esistenza è contestata dal convenuto) secondo cui gli aerei che sorvolano l'alto mare sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del paese in cui sono immatricolati, al di fuori dei casi espressamente previsti dai trattati internazionali;

e. la Convenzione di Chicago (in particolare, gli artt. 1, 11, 12, 15 e 24);

f. l'accordo Open Skies (in particolare, gli artt. 7, 11, n. 2, lett. c) e 15, n. 3);

g. il Protocollo di Kyoto (in particolare, l'art. 2, n. 2).

In caso di risposta affermativa al primo quesito:

Se la direttiva modificata sia invalida, se e nei limiti in cui essa applica il sistema di scambio delle quote di emissione a quei voli (in generale o per gli aerei immatricolati in paesi terzi) effettuati fuori dallo spazio aereo degli Stati membri dell'Unione europea in contrasto con uno o più principi di diritto internazionale consuetudinario succitati.

Se la direttiva modificata sia invalida, se e nei limiti in cui essa applica il sistema di scambio delle quote di emissione a quei voli (in generale o per gli aerei immatricolati in paesi terzi) effettuati fuori dallo spazio aereo degli Stati membri dell'Unione:

a. in contrasto con gli artt. 1, 11 e/o 12 della Convenzione di Chicago;

b. in contrasto con l'art. 7 dell'accordo Open Skies.

Se la direttiva modificata sia invalida nei limiti in cui essa applica il sistema di scambio delle quote di emissione alle attività di trasporto aereo:

a. in contrasto con l'art. 2, n. 2, del Protocollo di Kyoto e l'art. 15, n. 3, dell'accordo Open Skies;

b. in contrasto con l'art. 15 della Convenzione di Chicago, considerato isolatamente o in combinato con gli artt. 3, n. 4, e 15, n. 3, dell'accordo Open Skies;

c. in contrasto con l'art. 24 della Convenzione di Chicago, considerato isolatamente o in combinato con l'art. 11, n. 2, lett. c), dell'accordo Open Skies.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva del Consiglio 96/61/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 275, pag. 32)

2 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, 2008/101/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 8, pag. 3)