Language of document : ECLI:EU:T:2012:596

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

14 novembre 2012 (*)

«Concorrenza – Procedimento amministrativo – Ricorso di annullamento – Atti adottati nel corso di un accertamento – Provvedimenti intermedi – Irricevibilità – Decisione che ordina un accertamento – Obbligo di motivazione – Tutela della vita privata – Indizi sufficientemente seri – Controllo giurisdizionale»

Nella causa T‑135/09,

Nexans France SAS, con sede in Parigi (Francia),

Nexans SA, con sede in Parigi,

rappresentate da M. Powell, solicitor, J.‑P. Tran Thiet, avvocato, e G. Forwood, barrister,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da X. Lewis e N. von Lingen, successivamente da N. von Lingen e V. Di Bucci, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda diretta all’annullamento della decisione C(2009) 92/1 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Nexans SA e alla sua controllata Nexans France SAS di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (caso COMP/39.610); in secondo luogo, una domanda intesa a che il Tribunale dichiari illegittima la decisione, adottata dalla Commissione nel corso di tale accertamento, di estrarre copia integrale del contenuto di alcuni file informatici per esaminarli presso i propri uffici; in terzo luogo, una domanda diretta all’annullamento della decisione adottata dalla Commissione di interrogare un dipendente della Nexans France durante l’accertamento e, in quarto luogo, una domanda intesa a che il Tribunale emetta talune ingiunzioni nei confronti della Commissione,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dal sig. L. Truchot, presidente, dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro e dal sig. H. Kanninen (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra J. Weychert, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 ottobre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Le ricorrenti, Nexans SA e la sua controllata al 100% Nexans France SAS, sono due società francesi operanti nel settore dei cavi elettrici.

2        Con decisione C(2009) 92/1, del 9 gennaio 2009, la Commissione delle Comunità europee ha ingiunto alla Nexans e alle sue controllate dirette o indirette, tra cui la Nexans France, di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1) (in prosieguo: la «decisione di accertamento»).

3        L’articolo 1 della decisione di accertamento è così formulato:

«Nexans (…), insieme alle sue (loro) controllate dirette o indirette tra cui Nexans France (…) è tenuta a sottoporsi ad un accertamento in merito alla [sua] (loro) eventuale partecipazione ad intese o pratiche concordate, contrarie all’articolo 81 [CE] (...) con riguardo alla vendita di cavi elettrici e forniture collegate, tra cui, fra l’altro, cavi elettrici sottomarini ad alto voltaggio e, in certi casi, cavi elettrici sotterranei ad alto voltaggio, aventi ad oggetto la turbativa di gara d’appalto (bid rigging), la spartizione di clienti, nonché lo scambio illecito di informazioni commercialmente sensibili riguardanti la vendita dei medesimi prodotti.

L’accertamento può essere svolto in qualsiasi locale dell’impresa (…).

Nexans (…) insieme alle sue (loro) controllate dirette o indirette tra cui Nexans France (…) autorizza i funzionari e le altre persone incaricate dalla Commissione di effettuare un accertamento e i funzionari e le altre persone incaricate dall’Autorità di concorrenza dello Stato membro ad assisterli, o all’uopo nominate da quest’ultimo, ad accedere, nel normale orario d’ufficio, a tutti i loro locali e mezzi di trasporto. Essa sottopone ad accertamento i libri e qualsiasi altro documento connesso all’azienda, qualsiasi sia il loro supporto, su richiesta dei funzionari e delle altre persone incaricate e consente loro di esaminarli in loco e di fare o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri o documenti. Essa acconsente all’apposizione di sigilli a tutti i locali, i libri o documenti aziendali per la durata degli accertamenti e nella misura necessaria al loro espletamento. Essa provvede a fornire a detti funzionari o persone, oralmente e senza indugio, in loco, chiarimenti inerenti all’oggetto e allo scopo dell’accertamento da essi richiesti e autorizza qualsiasi rappresentante o membro del personale a fornire detti chiarimenti. Essa acconsente alla verbalizzazione di detti chiarimenti in qualsiasi forma».

4        All’articolo 2 della decisione di accertamento la Commissione precisa che l’accertamento può cominciare il 28 gennaio 2009. All’articolo 3 della medesima decisione essa dichiara che la decisione di accertamento sarà notificata all’impresa destinataria immediatamente prima dell’accertamento.

5        La decisione di accertamento è così motivata:

«La Commissione ha ricevuto informazioni secondo cui i fornitori di cavi elettrici, tra cui l’impresa cui la presente decisione è destinata, partecipano o hanno partecipato ad intese o pratiche concordate riguardanti la vendita di cavi elettrici e forniture collegate, tra cui, fra l’altro, cavi elettrici sottomarini ad alto voltaggio e, in certi casi, cavi elettrici sotterranei ad alto voltaggio, aventi ad oggetto la turbativa di gara d’appalto (bid rigging), la spartizione di clienti nonché lo scambio illecito di informazioni commercialmente sensibili riguardanti la vendita dei medesimi prodotti.

(…)

In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, [tali] intese e/o pratiche concordate (…), che hanno avuto luogo almeno a partire dal 2001, sono tuttora vigenti. (…) [Esse] hanno probabilmente una portata mondiale.

Qualora effettivamente sussistessero, le summenzionate intese o pratiche concordate costituirebbero infrazioni molto gravi all’articolo 81 [CE].

Affinché la Commissione possa prendere conoscenza di tutti gli elementi di fatto riguardanti le presunte intese e/o pratiche concordate e del contesto nel quale si sono svolte, è necessario effettuare taluni accertamenti ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (…) n. 1/2003.

(…)».

6        Mercoledì 28 gennaio 2009 alcuni ispettori della Commissione (in prosieguo: gli «ispettori»), accompagnati da rappresentanti dell’Autorità garante della concorrenza (Francia), si sono recati nei locali della Nexans France al fine di effettuare un accertamento ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 (in prosieguo: l’«accertamento»). La decisione di accertamento è stata comunicata all’impresa, la quale ha messo a disposizione degli ispettori una sala riunioni. Un avvocato incaricato dalle ricorrenti ha assistito queste ultime durante tutte le attività relative all’accertamento.

7        Gli ispettori hanno manifestato l’intenzione di esaminare i documenti nonché i computer di alcuni dipendenti della Nexans France, ovverosia il sig. A ([riservato] (1) – reparto «Alto voltaggio»), il sig. B ([riservato] – reparto «Alto voltaggio») e il sig. C ([riservato] dell’unità commerciale «Alto voltaggio terrestre»). Gli ispettori sono stati informati del fatto che il sig. C era in viaggio, con il suo computer, e che non sarebbe tornato prima di venerdì 30 gennaio 2009.

8        Gli ispettori hanno dapprima esaminato documenti cartacei negli uffici dei sigg. A, B e C, nonché nell’ufficio del loro assistente comune. Essi hanno poi estratto copie-immagine degli hard disk dei computer dei sigg. A, B e D ([riservato] – reparto «Alto voltaggio»). Al fine di effettuare una ricerca con parole chiave nella documentazione contenuta in tali computer, essi hanno utilizzato un programma che, durante la notte, ha repertoriato tale documentazione.

9        Il secondo giorno dell’accertamento, ossia giovedì 29 gennaio 2009, gli ispettori hanno esaminato diversi documenti trovati negli uffici dei sigg. C ed E ([riservato] – reparto «Alto voltaggio») nonché i messaggi di posta elettronica dei sigg. A, B ed E e le copie‑immagine degli hard disk dei computer dei sigg. A, B e D.

10      Il sig. B ha informato gli ispettori che doveva incontrare il sig. C la sera del 29 giugno 2009. Egli ha proposto di prendere il computer del sig. C e di portarlo nei locali della Nexans France la mattina dopo, cosa che egli ha fatto.

11      Il terzo giorno dell’accertamento, venerdì 30 gennaio 2009, gli ispettori hanno comunicato alle ricorrenti che intendevano chiedere chiarimenti al sig. C in merito a taluni documenti, segnatamente i messaggi di posta elettronica trovati principalmente nel computer del sig. A, dei quali il sig. C era o il destinatario, o il mittente, o il destinatario in copia per conoscenza. Nel pomeriggio il sig. C, accompagnato da due avvocati delle ricorrenti, ha risposto alle domande degli ispettori. Tali domande, insieme alle relative risposte, sono state annotate in un allegato al verbale dell’accertamento, che è stato firmato dai rappresentanti delle ricorrenti.

12      Sempre nella giornata di venerdì 30 gennaio 2009 gli ispettori hanno esaminato il contenuto dell’hard disk del computer del sig. C e hanno recuperato vari file, documenti e messaggi di posta elettronica, da essi ritenuti pertinenti all’indagine, che erano stati cancellati nel periodo compreso tra l’inizio dell’accertamento e il 30 gennaio 2009. Essi hanno copiato due gruppi di messaggi di posta elettronica su due supporti informatici per la registrazione di dati (data-recording devices; in prosieguo: il «DRD»). Essi hanno altresì copiato su due DRD un insieme di messaggi di posta elettronica trovati nel computer del sig. A. Tali quattro DRD sono stati inseriti in buste sigillate e firmate successivamente da un rappresentante delle ricorrenti. Gli ispettori hanno deciso di portare tali buste negli uffici della Commissione a Bruxelles (Belgio). Il computer del sig. C insieme a un DRD trovato nel suo ufficio sono stati posti in un armadio, che è stato posto sotto sigilli dagli ispettori. Gli hard disk dei computer della Commissione utilizzati ai fini delle ricerche sono stati poi cancellati. Infine, gli ispettori hanno informato le ricorrenti che avrebbero indicato loro la data per la prosecuzione dell’accertamento. Le ricorrenti hanno affermato di preferire che l’eventuale esame dell’hard disk del computer del sig. C avesse luogo presso i locali della Nexans France, e non negli uffici della Commissione.

13      Gli ispettori sono ritornati nei locali della Nexans France martedì 3 febbraio 2009. Hanno aperto l’armadio posto sotto sigilli contenente il DRD trovato nell’ufficio del sig. C nonché il suo computer. Essi hanno esaminato in loco il DRD, hanno stampato e salvato due documenti estratti dal DRD e hanno restituito quest’ultimo ai rappresentanti delle ricorrenti. Hanno poi effettuato tre copie‑immagine dell’hard disk del computer del sig. C su tre DRD. Gli ispettori, su richiesta dei rappresentanti delle ricorrenti, hanno restituito loro uno dei tre DRD e hanno posto gli altri due in buste sigillate che hanno portato a Bruxelles dopo aver preso atto del fatto che le ricorrenti contestavano la legittimità di tale procedura. Gli ispettori hanno affermato che le buste sigillate sarebbero state aperte unicamente nei locali della Commissione alla presenza dei rappresentanti delle ricorrenti.

14      Il 2 marzo 2009 le buste sigillate nei locali della Nexans France contenenti alcuni DRD sono state aperte negli uffici della Commissione alla presenza degli avvocati delle ricorrenti. I documenti contenuti in tali DRD sono stati esaminati e gli ispettori hanno stampato quelli ritenuti rilevanti per l’indagine. Una seconda copia cartacea di tali documenti e un elenco degli stessi sono stati consegnati agli avvocati delle ricorrenti. Tale procedura si è conclusa l’11 marzo 2009. L’ufficio nel quale i documenti e i DRD sono stati esaminati è stato posto sotto sigilli alla fine di ogni giornata di lavoro, alla presenza degli avvocati delle ricorrenti, per essere riaperto il giorno dopo, sempre alla loro presenza.

 Procedimento e conclusioni delle parti

15      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 aprile 2009, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

16      In seguito alla modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato all’Ottava Sezione, alla quale è stata quindi attribuita la presente causa.

17      Con lettera del 14 gennaio 2011 le ricorrenti hanno chiesto l’acquisizione agli atti di due sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo pronunciate dopo il deposito della memoria di replica ritenute pertinenti ai fini dell’esame della ricevibilità del ricorso (Corte eur. D.U., sentenze del 21 dicembre 2010, Primagaz c. Francia, ricorso n. 29613/08, e Société Canal Plus c. Francia, ricorso n. 29408/08); l’acquisizione è stata autorizzata con decisione del Tribunale del 26 gennaio 2011. Il Tribunale ha invitato la Commissione a presentare le sue osservazioni in merito a tali sentenze, cosa che la stessa ha fatto nel termine impartito.

18      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale del procedimento. Il 20 settembre 2011 il Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del proprio regolamento di procedura, ha posto dei quesiti scritti alla Commissione e le ha chiesto di produrre una copia di un suo documento menzionato dalle ricorrenti nelle loro memorie e intitolato «Nota esplicativa sull’autorizzazione ad effettuare un accertamento in attuazione di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003». La Commissione ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.

19      Le parti hanno svolto le proprie difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 19 ottobre 2011. Alla fine dell’udienza, il Tribunale ha deciso di non chiudere la fase orale del procedimento.

20      Con lettera del 25 ottobre 2011 le ricorrenti hanno comunicato al Tribunale alcune precisazioni di natura fattuale relative alle osservazioni da esse presentate all’udienza. Il Tribunale ha acquisito agli atti tale lettera con decisione del 16 novembre 2011 e ha invitato la Commissione a presentare le sue osservazioni a tal riguardo, cosa che la stessa ha fatto nel termine impartito.

21      Con ordinanza del 21 dicembre 2011 il Tribunale ha ordinato alla Commissione, nell’ambito dei mezzi istruttori previsti dall’articolo 65 del regolamento di procedura, di produrre taluni documenti e ha stabilito le modalità della loro consultazione da parte delle ricorrenti. La Commissione ha dato seguito a tale misura entro il termine impartito.

22      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura, il Tribunale, in data 21 dicembre 2011, ha posto un quesito scritto alla Commissione e l’ha invitata a produrre una traduzione nella lingua processuale di taluni passaggi di due documenti da essa precedentemente forniti. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.

23      Il 24 gennaio 2012 le ricorrenti hanno consultato presso la cancelleria del Tribunale i documenti menzionati supra al punto 21. Il 2 marzo 2012 esse hanno presentato le loro osservazioni su tali documenti. Il 26 marzo 2012 la Commissione ha presentato le proprie osservazioni in merito alle osservazioni delle ricorrenti.

24      La fase orale del procedimento è stata chiusa il 23 aprile 2012. Con ordinanza del 1° ottobre 2012 essa è stata riaperta. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura, il 2 ottobre 2012 il Tribunale ha posto un quesito scritto alla Commissione, la quale ha provveduto a rispondere entro il termine impartito. La fase orale del procedimento è stata quindi dichiarata chiusa il 22 ottobre 2012.

25      Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di accertamento;

–        dichiarare illegittima la decisione della Commissione di prelevare copie di alcuni file informatici e dell’hard disk del computer del sig. C al fine di esaminarli successivamente nei propri uffici a Bruxelles;

–        annullare la decisione della Commissione di interrogare il sig. C;

–        ordinare alla Commissione di restituire alla Nexans France tutti i documenti o gli elementi probatori che essa ha potuto ottenere in forza delle decisioni succitate, compresi, senza limitazioni, i documenti estranei all’ambito dell’accertamento, i documenti relativi ai progetti sui cavi elettrici localizzati al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), i documenti acquisiti in modo irregolare e portati a Bruxelles e la dichiarazione raccolta sulla base degli interrogatori del sig. C;

–        ordinare alla Commissione di astenersi dall’utilizzare, ai fini del procedimento per infrazione alle norme in materia di concorrenza, qualsiasi documento o elemento probatorio che essa ha potuto ottenere in forza delle decisioni annullate;

–        ordinare alla Commissione di astenersi dal trasmettere tali documenti o elementi probatori (o i documenti o le informazioni da questi derivati) ad altre autorità per la concorrenza;

–        ordinare ogni altra misura che il Tribunale reputi necessaria;

–        condannare la Commissione alle spese.

26      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare irricevibile il parere giuridico prodotto dalle ricorrenti in allegato alla memoria di replica a sostegno dei loro argomenti relativi alla ricevibilità di taluni capi delle loro conclusioni;

–        respingere i capi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo delle conclusioni delle ricorrenti in quanto irricevibili;

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

27      I primi tre capi delle conclusioni presentati dalle ricorrenti costituiscono tre domande di annullamento, ciascuna riguardante un atto adottato dalla Commissione in vista dell’accertamento o al momento dello stesso.

28      Il primo dei tre atti contestati dalle ricorrenti è la decisione di accertamento. Quanto al secondo e al terzo atto (in prosieguo: gli «atti controversi»), essi sarebbero stati adottati dagli ispettori nel corso dell’accertamento. Si tratterebbe, rispettivamente, della decisione di effettuare copie‑immagine di diversi file informatici e dell’hard disk del computer del sig. C per esaminarli successivamente negli uffici della Commissione, nonché della decisione di interrogare il sig. C.

29      I capi quarto, quinto, sesto e settimo delle conclusioni presentate dalle ricorrenti sono domande dirette a che il Tribunale emetta ingiunzioni nei confronti della Commissione.

30      Riguardo alla ricevibilità, la Commissione afferma anzitutto che gli atti controversi non sono atti impugnabili, per cui i capi delle conclusioni delle ricorrenti diretti ad ottenerne l’annullamento sarebbero irricevibili. La Commissione sostiene poi che anche i capi delle conclusioni con cui le ricorrenti chiedono al Tribunale di emettere ingiunzioni nei suoi confronti sono irricevibili. Infine, il Tribunale dovrebbe dichiarare irricevibile il parere giuridico che le ricorrenti hanno allegato alla memoria di replica (in prosieguo: il «parere controverso») a sostegno dei loro argomenti relativi alla ricevibilità delle domande di annullamento degli atti controversi.

31      Nel merito, la Commissione sostiene che le censure dedotte dalle ricorrenti a sostegno delle loro domande di annullamento devono essere respinte.

32      Occorre esaminare, anzitutto, la domanda di annullamento della decisione di accertamento, la cui ricevibilità non è contestata, e, successivamente, la ricevibilità del parere controverso e quella delle domande di annullamento degli atti controversi e, infine, i capi delle conclusioni diretti ad ottenere che il Tribunale emetta ingiunzioni nei confronti della Commissione.

1.     Sulla domanda di annullamento della decisione di accertamento

33      A sostegno della domanda di annullamento della decisione di accertamento le ricorrenti presentano, in sostanza, un motivo unico vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 e dei diritti fondamentali, ossia i diritti della difesa, il diritto a un processo equo, il diritto di non autoincriminarsi, la presunzione di innocenza e il diritto al rispetto della vita privata. Tale motivo si divide in due parti, vertenti, da un lato, sul carattere eccessivamente ampio e vago della gamma di prodotti interessati dalla decisione di accertamento e, dall’altro, sulla portata geografica eccessivamente ampia di tale decisione.

 Sulla prima parte, vertente sul carattere eccessivamente ampio e vago della gamma di prodotti interessati dalla decisione di accertamento

34      Gli argomenti esposti dalle ricorrenti nell’ambito di tale prima parte possono essere intesi nel senso che, nella decisione di accertamento, la Commissione non avrebbe sufficientemente circoscritto l’oggetto e lo scopo dell’accertamento stesso. A tal fine, esse presentano due censure.

35      Con la loro prima censura, le ricorrenti addebitano in sostanza alla Commissione l’imprecisione della decisione di accertamento quanto alla delimitazione dei prodotti interessati. Tale imprecisione avrebbe messo le ricorrenti nell’impossibilità di esercitare i loro diritti della difesa e di distinguere i documenti che la Commissione aveva la facoltà di consultare e di copiare dagli altri documenti in possesso della Nexans France e per i quali esse non dovevano sopportare una tale ingerenza nella loro sfera di attività privata. La Commissione avrebbe così potuto avviare una «fishing expedition» e cercare nei locali di tale impresa documenti e informazioni utili al fine di individuare eventuali infrazioni alle regole di concorrenza nell’ambito di tutte le attività delle ricorrenti e non soltanto nel settore preso in considerazione dall’indagine.

36      Con la seconda censura, le ricorrenti affermano che la Commissione disponeva di informazioni circostanziate che la inducevano a sospettare l’esistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza soltanto nel settore dei cavi sottomarini ad alto voltaggio, il che sarebbe confermato dal comportamento degli ispettori durante l’accertamento nonché da un comunicato stampa della Commissione.

37      Al fine di esaminare le due censure dedotte dalle ricorrenti occorre, in via preliminare, rammentare taluni principi che disciplinano, da un lato, il contenuto obbligatorio delle decisioni adottate dalla Commissione con cui si ordinano accertamenti in forza dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 e, dall’altro, il controllo che il giudice dell’Unione europea può essere indotto ad effettuare in merito al carattere giustificato di siffatti accertamenti.

 Osservazioni preliminari

38      L’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 definisce gli elementi essenziali che devono figurare in una decisione della Commissione con cui si ordina un accertamento. Questa disposizione così recita:

«Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l’oggetto e lo scopo degli accertamenti, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24, nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione (…)».

39      L’obbligo imposto alla Commissione di indicare l’oggetto e lo scopo dell’accertamento costituisce un’esigenza fondamentale al fine, da un lato, di evidenziare il carattere giustificato dell’azione prevista all’interno delle imprese interessate, consentendo alle medesime di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione, e, dall’altro, di tutelare i loro diritti della difesa (sentenza della Corte del 17 ottobre 1989, Dow Chemical Ibérica e a./Commissione, 97/87‑99/87, Racc. pag. 3165, punto 26).

40      Riguardo al carattere giustificato o meno dell’azione prevista e della portata del dovere di collaborazione delle imprese interessate, va rilevato che l’esigenza di una tutela contro interventi delle pubbliche autorità nella sfera di attività privata di una persona, fisica o giuridica, che siano arbitrari o sproporzionati, rappresenta un principio generale del diritto dell’Unione (v. sentenza della Corte del 22 ottobre 2002, Roquette Frères, C‑94/00, Racc. pag. I‑9011, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata). Tale principio è stato sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), il quale dispone che «[o]gni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».

41      Per quanto riguarda la tutela dei diritti della difesa delle imprese interessate, anzitutto si deve osservare che tali diritti devono essere rispettati dalla Commissione sia nei procedimenti amministrativi che possono portare all’irrogazione di sanzioni, sia nello svolgimento delle procedure di indagine preliminare, perché è necessario evitare che i detti diritti vengano irrimediabilmente compromessi nell’ambito di tali procedure di indagine preliminare, tra cui, in particolare, gli accertamenti, che possono essere determinanti per la costituzione delle prove attestanti l’illegittimità di comportamenti di imprese atti a farne sorgere la responsabilità (sentenza della Corte del 21 settembre 1989, Hoechst/Commissione, 46/87 e 227/88, Racc. pag. 2859, punto 15).

42      Inoltre, poiché l’obbligo incombente alla Commissione di indicare l’oggetto e lo scopo dell’accertamento rappresenta una garanzia fondamentale per i diritti della difesa delle imprese interessate, la portata dell’obbligo di motivazione delle decisioni di accertamento non può essere limitata in base a considerazioni relative all’efficacia dell’indagine. A questo proposito va precisato che la Commissione, benché non sia tenuta a comunicare al destinatario di una decisione di accertamento tutte le informazioni di cui è in possesso in merito a presunte infrazioni, né a procedere ad una rigorosa qualificazione giuridica delle infrazioni stesse, deve però chiaramente precisare le supposizioni che intende verificare (sentenza Dow Chemical Ibérica e a./Commissione, cit. supra al punto 39, punto 45).

43      Il giudice dell’Unione può essere portato ad effettuare un controllo di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 al fine di accertarsi che essa non abbia carattere arbitrario, ossia che non sia stata adottata in assenza di una qualsiasi circostanza di fatto che possa giustificare un accertamento. Si deve infatti ricordare che gli accertamenti promossi dalla Commissione mirano a raccogliere la documentazione necessaria per accertare la verità e la portata di una determinata situazione di fatto e di diritto in merito alla quale l’istituzione suddetta dispone già di informazioni. Nell’ambito di tale controllo, il giudice dell’Unione deve accertarsi della sussistenza di indizi sufficientemente seri da legittimare il sospetto di un’infrazione alle regole di concorrenza da parte dell’impresa interessata (v. sentenza Roquette Frères, cit. supra al punto 40, punti 54 e 55 e la giurisprudenza ivi citata).

44      È alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni che occorre applicare la giurisprudenza del giudice dell’Unione secondo cui, da un lato, la motivazione di una decisione di accertamento non deve necessariamente includere una delimitazione precisa del mercato di cui trattasi, purché tale decisione contenga gli elementi essenziali precedentemente indicati al punto 38 (sentenza Dow Chemical Ibérica e a./Commissione, cit. supra al punto 39, punto 46), e, dall’altro, la Commissione è nondimeno tenuta a evidenziare in tale decisione una descrizione delle caratteristiche essenziali dell’infrazione sospettata, indicando in particolare il mercato che si presume coinvolto (sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2007, France Télécom/Commissione, T‑340/04, Racc. pag. II‑573, punto 52).

45      Infatti, se è vero che, nella fase dell’accertamento, la Commissione non è tenuta a delimitare con precisione il mercato interessato dalla sua indagine, essa deve però precisare sufficientemente i settori interessati dalla presunta infrazione oggetto dell’indagine, al fine di consentire, da un lato, all’impresa in questione di limitare la propria collaborazione alle attività da essa svolte relative ai settori per i quali la Commissione ha indizi sufficientemente seri da legittimare il sospetto di una violazione delle norme in materia di concorrenza e da giustificare un’ingerenza nella sfera di attività privata di tale impresa e, dall’altro, al giudice dell’Unione di controllare, se del caso, la sufficienza di tali indizi a tale riguardo.

 Sulla prima censura, vertente sull’imprecisione della decisione di accertamento quanto alla delimitazione dei prodotti interessati

46      Come esposto ai precedenti punti 3 e 5, la Commissione ha dichiarato nella decisione di accertamento che la propria indagine aveva ad oggetto «la vendita di cavi elettrici e forniture collegate, tra cui, fra l’altro, cavi elettrici sottomarini ad alto voltaggio e, in certi casi, cavi elettrici sotterranei ad alto voltaggio».

47      Nel controricorso e nella controreplica la Commissione afferma, quanto meno implicitamente, che la decisione di accertamento non riguardava l’insieme dei cavi elettrici e le loro forniture collegate. Infatti, essa afferma che la motivazione di tale decisione, «e segnatamente la descrizione dei prodotti specifici compresi nell’espressione più generica “cavi elettrici”[,] consentiva alle ricorrenti di comprendere senza difficoltà che l’accertamento non riguardava qualsivoglia cavo elettrico, bensì più precisamente quelli citati in via esemplificativa nella decisione [di accertamento]».

48      Pertanto, secondo la Commissione, l’oggetto della sua indagine comprendeva piuttosto i «cavi utilizzati per la trasmissione di energia elettrica, ad esempio dalle centrali elettriche fino alle sottostazioni o nelle interconnessioni fra reti elettriche», dato che i tipi di cavi elettrici espressamente citati nella decisione di accertamento costituiscono esempi concreti di tale categoria, il che risulterebbe in modo sufficientemente chiaro dal tenore letterale di tale decisione e dal suo contesto.

49      Tuttavia, l’oggetto dell’indagine definito nella decisione di accertamento non può essere interpretato nel senso proposto dalla Commissione nel controricorso e nella controreplica.

50      Infatti, i motivi della decisione di accertamento riguardano chiaramente l’insieme dei cavi elettrici. L’espressione «tra cui, fra l’altro» nonché l’espressione «e, in certi casi», utilizzate dalla Commissione nel circoscrivere l’oggetto dell’indagine, mostrano che i cavi elettrici sottomarini ad alto voltaggio e i cavi elettrici sotterranei ad alto voltaggio sono citati dalla Commissione soltanto quali esempi di una gamma di prodotti più ampia e potenzialmente comprensiva di qualsiasi tipo di cavo elettrico, nonché di qualsiasi fornitura collegata all’utilizzo o all’installazione di tali cavi.

51      Del resto, nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento del 20 settembre 2011, nonché in udienza, la Commissione ha affermato, contrariamente a quanto dichiarato nel controricorso e nella controreplica, che la decisione di accertamento riguardava l’insieme dei cavi elettrici, e non unicamente i cavi elettrici citati in via esemplificativa in detta decisione.

52      Come sottolineato dalle ricorrenti, l’espressione «cavi elettrici» potrebbe corrispondere a qualsiasi tipo di cavo utilizzato per la trasmissione di energia elettrica. Inoltre, la decisione di accertamento non precisa i prodotti riconducibili alla categoria delle «forniture collegate». Detta decisione riguarda dunque un numero molto elevato di prodotti. Come affermano le ricorrenti, prodotti tanto diversi come i cavi telefonici, i cavi elettrici ad alto voltaggio, i cavi di distribuzione dell’energia elettrica per uso domestico oppure il cablaggio per elettrodomestici potrebbero essere compresi nella categoria generale dei «cavi elettrici». Inoltre, prodotti quali i trasformatori, i commutatori o i contatori elettrici potrebbero rientrare nella categoria generale delle forniture collegate ai cavi elettrici. Come evidenziano ancora le ricorrenti, tale motivazione potrebbe comprendere l’insieme delle attività di un’impresa che produce cavi di conduzione dell’energia elettrica, anche se tali attività potevano rientrare in settori molto diversi.

53      Orbene, si deve osservare che, facendo riferimento nella decisione di accertamento all’insieme dei cavi elettrici e all’insieme delle forniture collegate a tali cavi, la Commissione ha adempiuto l’obbligo di circoscrivere l’oggetto della sua indagine, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti.

54      Infatti, le espressioni utilizzate all’articolo 1 e nella motivazione della decisione di accertamento, anche se avrebbero potuto essere formulate in modo meno ambiguo, hanno tuttavia consentito alle ricorrenti di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione. Alle ricorrenti doveva essere chiaro che la decisione di accertamento non escludeva i cavi elettrici diversi da quelli citati specificamente in tale decisione e che esse erano in linea di principio tenute a fornire alla Commissione qualsiasi informazione richiesta relativa a tutti i cavi elettrici e alle forniture normalmente commercializzate con tali cavi o destinate a un uso complementare. Dalla lettura della decisione di accertamento, le ricorrenti potevano concludere che qualsiasi opposizione da parte loro a che la Commissione ottenesse o chiedesse loro di produrre documenti relativi a tali prodotti avrebbe potuto essere punita in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003.

55      La decisione di accertamento delimita parimenti l’oggetto d’indagine riguardo al quale il Tribunale può controllare, se del caso, la sufficiente serietà degli indizi di cui la Commissione disponeva, al momento dell’adozione di tale decisione, per giustificare un’ingerenza nella sfera di attività privata delle ricorrenti riguardante l’insieme delle attività di queste ultime.

56      La precisione della decisione di accertamento quanto alla delimitazione dei prodotti interessati dall’accertamento medesimo non può – contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti – essere messa in discussione per il fatto che, in alcune decisioni adottate prima della suddetta decisione di accertamento, in particolare nella sua decisione del 19 luglio 2000, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (caso COMP/M.1882 – Pirelli/BICC) (GU 2003, L 70, pag. 35), la Commissione ha individuato vari mercati distinti dei prodotti interessati dall’indagine, ossia il mercato dei cavi ad altissimo e ad alto voltaggio, da un lato, e il mercato dei cavi a basso e medio voltaggio, dall’altro. Infatti, la Commissione era tenuta a definire precisamente i mercati interessati dall’operazione di concentrazione all’origine di tale decisione, adottata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1), come modificato all’epoca dell’adozione della citata decisione, giacché essa era tenuta ad esaminare, conformemente a tale disposizione, se l’operazione in questione potesse creare o rafforzare una posizione dominante atta ad ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso. Per contro, come indicato al precedente punto 44, la Commissione non è tenuta a delimitare con precisione il mercato interessato dalla sua indagine nell’ambito di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003.

57      Inoltre, nulla impedisce di ritenere che una sola infrazione al diritto della concorrenza oppure infrazioni collegate possano provocare effetti su mercati di prodotti distinti ed essere sottoposte, quanto meno nella fase dell’adozione di una decisione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, ad una medesima indagine della Commissione.

58      Infine, la questione se gli ispettori abbiano proceduto, come affermano le ricorrenti, a una «fishing expedition» nei locali della Nexans France dipende dalla sufficienza degli indizi di cui la Commissione disponeva al momento dell’adozione della decisione di accertamento per giustificare un’ingerenza nella sfera di attività privata delle ricorrenti relativa all’insieme dei cavi elettrici, e deve dunque essere esaminata nell’ambito della seconda censura.

59      La prima censura deve, quindi, essere respinta.

 Sulla seconda censura, vertente sul fatto che soltanto nel settore dei cavi sottomarini ad alto voltaggio la Commissione disponeva di indizi sufficientemente seri che consentissero di sospettare l’esistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza da parte delle ricorrenti.

60      Le ricorrenti sostengono che le informazioni di cui disponeva la Commissione riguardavano un eventuale comportamento anticoncorrenziale soltanto nel settore dei cavi sottomarini. Tale analisi sarebbe confermata, da un lato, dal fatto che, quando essa è arrivata per l’accertamento nei locali della Nexans France il 28 gennaio 2009, ha chiesto di incontrare alcuni dipendenti della Nexans France che lavoravano in tale settore e, dall’altro, dal contenuto di un comunicato stampa pubblicato dalla Commissione dopo l’accertamento. Tuttavia, nonostante le informazioni specifiche in suo possesso, la Commissione avrebbe eccessivamente ampliato l’oggetto e lo scopo dell’accertamento e avrebbe proceduto a una «fishing expedition» nei locali di tale impresa.

61      La Commissione afferma, in sostanza, che l’impresa destinataria di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 è obbligata a cooperare con essa non soltanto riguardo all’oggetto dell’accertamento, ossia i prodotti o i servizi cui fa riferimento detta decisione, ma anche riguardo all’insieme delle attività dell’impresa in questione. Inoltre, essa afferma che disponeva di indizi sufficientemente seri per ordinare un accertamento riguardante l’insieme dei cavi elettrici e le forniture collegate a detti cavi.

62      A tale riguardo, in primo luogo, occorre osservare che, come affermato dalla Commissione, le facoltà di indagine di tale istituzione sarebbero inutili se essa dovesse limitarsi a chiedere la produzione di documenti che già in partenza sarebbe in grado di identificare con precisione. Tale diritto implica, invece, la facoltà di ricercare elementi di informazione diversi ancora ignoti o non completamente identificati. Senza siffatta facoltà sarebbe impossibile per la Commissione acquisire gli elementi di informazione necessari all’accertamento qualora essa si trovasse di fronte a un rifiuto di collaborazione o a un atteggiamento ostruzionistico da parte delle imprese interessate (sentenza Hoechst/Commissione, cit. supra al punto 41, punto 27; sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2003, Ventouris/Commissione, T‑59/99, Racc. pag. II‑5257, punto 122).

63      In secondo luogo, l’esercizio di tale facoltà di ricercare elementi di informazione diversi ancora ignoti o non completamente identificati consente alla Commissione di esaminare taluni documenti di natura professionale dell’impresa destinataria di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, pur ignorando se essi attengano alle attività cui fa riferimento la decisione stessa, al fine di verificare tale attinenza e di evitare che l’impresa in questione nasconda a detta istituzione elementi probatori pertinenti ai fini dell’indagine con il pretesto che essi non rientrano nell’oggetto di quest’ultima.

64      Tuttavia, malgrado le considerazioni di cui sopra, quando la Commissione effettua un accertamento nei locali di un’impresa ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, essa è tenuta a limitare le proprie ricerche alle attività di tale impresa relative ai settori indicati nella decisione che ordina l’accertamento e, dunque, una volta constatato, a seguito di esame, che un documento o un’informazione non attiene a tali attività, ad astenersi dall’utilizzarlo ai fini della propria indagine.

65      Infatti, se la Commissione non fosse soggetta a tale limitazione, anzitutto essa avrebbe in pratica la possibilità – ogni volta che possiede un indizio legittimante il sospetto che un’impresa abbia commesso un’infrazione alle regole di concorrenza in un ambito preciso delle sue attività – di effettuare un accertamento riguardante l’insieme di tali attività e avente come fine ultimo di scoprire l’esistenza di qualsiasi infrazione alle regole suddette che tale impresa possa aver commesso, il che è in contrasto con la tutela della sfera di attività privata delle persone giuridiche garantita quale diritto fondamentale in una società democratica.

66      Inoltre, l’obbligo della Commissione di indicare lo scopo e l’oggetto dell’accertamento nelle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 avrebbe una finalità puramente formale se fosse definito come suggerisce la Commissione. La giurisprudenza secondo cui detto obbligo mira, segnatamente, a consentire alle imprese interessate di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione risulterebbe violata, in quanto tale obbligo si estenderebbe sistematicamente all’insieme delle attività delle imprese in questione.

67      Occorre dunque considerare che, nel caso di specie, la Commissione, per adottare la decisione di accertamento, aveva l’obbligo di disporre di indizi sufficientemente seri giustificanti la realizzazione di un accertamento presso i locali delle ricorrenti e riguardanti l’insieme delle attività di queste ultime relative ai cavi elettrici e alle forniture collegate a tali cavi.

68      Nel ricorso, le ricorrenti si fondano su due indizi per suffragare la loro affermazione secondo cui la Commissione disponeva unicamente di informazioni riguardanti un eventuale comportamento anticoncorrenziale nel settore dei cavi sottomarini ad alto voltaggio. Da un lato, esse affermano che in un comunicato stampa del 3 febbraio 2009 la Commissione aveva annunciato di avere effettuato accertamenti unicamente nei locali di produttori di detti cavi. Dall’altro, esse sostengono che, durante l’accertamento, la Commissione si è interessata a taluni dipendenti della Nexans France che lavoravano in tale settore.

69      Occorre notare che, alla data del deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale, le ricorrenti non avevano avuto accesso agli indizi a disposizione della Commissione al momento dell’adozione della decisione di accertamento e sui quali si fondavano i suoi sospetti. Inoltre, la Commissione non era obbligata a comunicare loro tali indizi (v., in tal senso, sentenza Dow Chemical Ibérica e a./Commissione, cit. supra al punto 39, punti 45 e 51).

70      Ciò considerato, le ricorrenti non possono essere obbligate a fornire, oltre agli indizi di cui al precedente punto 68, elementi probatori a sostegno della loro affermazione secondo cui la Commissione disponeva unicamente di informazioni riguardanti un eventuale comportamento anticoncorrenziale nel settore dei cavi sottomarini ad alto voltaggio.

71      Infatti, un tale obbligo implicherebbe in pratica che un’impresa destinataria di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 non sarebbe in grado di mettere in discussione il carattere sufficientemente serio degli indizi di cui la Commissione disponeva per adottare tale decisione, il che impedirebbe al Tribunale di verificare che la decisione stessa non abbia natura arbitraria.

72      Occorre dunque concludere che, per lo meno quando le imprese destinatarie di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 presentano, come nel caso di specie, taluni elementi che mettono in dubbio il carattere sufficientemente serio degli indizi di cui la Commissione disponeva per adottare una tale decisione, il giudice dell’Unione deve esaminare tali indizi e controllare la loro sufficiente serietà.

73      Nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento del 20 settembre 2011, la Commissione ha reso noti al Tribunale gli indizi di cui disponeva prima dell’adozione della decisione di accertamento che, a suo dire, giustificavano l’ordine di accertamento nei locali delle ricorrenti riguardante l’insieme dei cavi elettrici.

74      A tale proposito la Commissione ha indicato, anzitutto, che un concorrente delle ricorrenti (in prosieguo: il «richiedente l’immunità») l’aveva informata oralmente il 21 novembre 2008, nell’ambito del programma di clemenza predisposto dalla sua comunicazione dell’8 dicembre 2006 relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298, pag. 17), dell’esistenza di un’intesa avente ad oggetto i cavi ad alto voltaggio sotterranei e sottomarini alla quale le ricorrenti avrebbero partecipato (in prosieguo: la «presunta intesa»), nonché dell’esistenza di un «accordo [riservato] sui contratti riguardanti i cavi elettrici a medio voltaggio». Quest’ultimo accordo, detto [riservato], sarebbe stato notificato il [riservato] al Bundeskartellamt (Ufficio federale tedesco per i cartelli). Infine, il [riservato] avrebbe sostituito un «accordo [riservato]» anteriore, denominato [riservato], notificato nel [riservato] al Bundeskartellamt.

75      La Commissione ha allegato alla sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento del 20 settembre 2011 una copia di due versioni degli anni [riservato] dell’[riservato] nonché una copia del [riservato].

76      La Commissione ha poi fatto osservare che l’accertamento non poteva limitarsi ai cavi ad alto voltaggio sotterranei e sottomarini in quanto:

–        il [riservato] verteva su cavi elettrici a medio voltaggio [riservato] e l’[riservato] verteva su cavi destinati a voltaggi che potevano scendere fino a [riservato];

–        il richiedente l’immunità [riservato] non era più in grado di appurare [riservato] se [riservato] si fosse verificato un comportamento collusivo in relazione ai cavi elettrici a medio voltaggio;

–        precedenti indagini svolte dalla Commissione in materia di controllo delle concentrazioni avevano confermato l’assenza di una differenziazione chiara e definitiva tra i cavi elettrici ad alto, medio e basso voltaggio [decisione della Commissione del 19 luglio 2000 (caso COMP/M.1882 – Pirelli/BICC), punti 14‑32 (v. supra, punto 56); decisione della Commissione del 5 luglio 2005 (caso COMP/M.3836 – Goldman Sachs/Pirelli Cavi e Sistemi Energia/Pirelli Cavi e Sistemi Telecom), punti 12 e 13; decisione della Commissione del 6 gennaio 2006 (caso COMP/M.4050 – Goldman Sachs/Cinven/Ahlsell)].

77      In udienza, la Commissione ha completato la propria risposta alle misure di organizzazione del procedimento del 20 settembre 2011 in ordine a tale punto. Essa ha affermato che, secondo le informazioni che le erano state trasmesse il 21 novembre 2008 dal richiedente l’immunità, la presunta intesa esisteva almeno dal 2001 ed era stata organizzata in prosecuzione dell’[riservato]. Del resto, il richiedente l’immunità l’avrebbe informata del fatto che esso non poteva garantire che la suddetta intesa non riguardasse cavi diversi dai cavi sotterranei e sottomarini ad alto voltaggio, [riservato]. Per questi motivi, la Commissione avrebbe potuto sospettare l’esistenza di un’infrazione all’articolo 81 CE riguardante tutti i cavi elettrici.

78      Sempre nel corso dell’udienza, le ricorrenti hanno dichiarato che, dopo il deposito della memoria di replica, esse avevano avuto accesso al fascicolo amministrativo della Commissione, comprendente l’[riservato], il [riservato] e la dichiarazione orale del richiedente l’immunità del 21 novembre 2008, e hanno affermato che la Commissione non poteva sospettare sulla base di tali documenti che la presunta intesa riguardasse l’insieme dei cavi elettrici. Infatti, da un lato, tali documenti erano molto datati e riguardavano accordi [riservato] notificati a un’autorità garante della concorrenza e dalla stessa autorizzati. Dall’altro, il richiedente l’immunità avrebbe precisato che non era a conoscenza dell’esistenza di alcuna infrazione al diritto della concorrenza riguardante i cavi diversi dai cavi sotterranei e sottomarini ad alto voltaggio.

79      Il Tribunale ha ritenuto necessaria l’acquisizione agli atti della dichiarazione del richiedente l’immunità al fine di poter esaminare la sufficiente serietà degli indizi di cui la Commissione disponeva. Come suggerito dalla stessa Commissione nell’ambito della sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento del 20 settembre 2011, una copia di tale dichiarazione le è stata richiesta con il mezzo istruttorio indicato supra al punto 21. Le osservazioni che le parti – una volta che le ricorrenti hanno potuto consultare tale dichiarazione presso la cancelleria del Tribunale – hanno presentato in merito alla sufficiente serietà degli elementi di cui la Commissione disponeva non sono sostanzialmente diverse da quelle che esse avevano presentato in udienza.

80      Infine, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento del 21 dicembre 2011, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di indicare i passaggi delle versioni dell’[riservato] e del [riservato] che essa aveva comunicato al Tribunale che, di per sé soli o unitamente alla dichiarazione orale del 21 novembre 2008 del richiedente l’immunità, erano all’origine dei suoi sospetti riguardanti l’insieme dei cavi elettrici prima dell’adozione della decisione di accertamento.

81      Occorre anzitutto rilevare che i passaggi indicati dalla Commissione in risposta a tale domanda, letti alla luce delle versioni dell’[riservato] e del [riservato] acquisite agli atti nonché delle osservazioni che la Commissione ha presentato su tali accordi, mostrano che [riservato] vari produttori comunitari avevano concluso accordi, notificati al Bundeskartellamt, concernenti la commercializzazione al di fuori del mercato comune di una grande varietà di cavi elettrici ad alto, medio e basso voltaggio.

82      Tali accordi erano: [riservato].

83      Come affermato in sostanza dalla Commissione, l’[riservato] e il [riservato], gli unici tra gli accordi in questione che non erano circoscritti ai cavi sottomarini o sotterranei ad alto voltaggio, erano accordi che prevedevano [riservato]. [Riservato].

84      Tuttavia, l’esistenza dell’[riservato] e del [riservato], che sono accordi di vecchia data, pubblici, notificati all’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro e, in linea di principio, compatibili con le regole di concorrenza dell’Unione, non costituisce, in sé, un indizio sufficientemente serio del fatto che alcuni firmatari di tali accordi abbiano successivamente concluso con altri produttori accordi segreti contrari alle suddette regole e riguardanti i medesimi prodotti.

85      A tale riguardo occorre notare che nessun elemento versato in atti consente di associare la presunta intesa all’[riservato] o al [riservato], contrariamente a quanto asserito dalla Commissione in udienza. Neppure dai documenti che la Commissione ha fornito al Tribunale risulta che la presunta intesa sia stata organizzata in prosecuzione dei suddetti accordi.

86      Per contro, in primo luogo, risulta dagli atti di causa, [riservato].

87      In secondo luogo, [riservato] il richiedente l’immunità [riservato] aveva chiaramente affermato nella sua dichiarazione del 21 novembre 2008, come giustamente affermato dalle ricorrenti [riservato].

88      In terzo luogo, dagli atti risulta [riservato].

89      Va poi rilevato che, tra le decisioni in materia di controllo delle concentrazioni che, secondo la Commissione, dimostrano come non esista una chiara differenziazione tra i cavi elettrici in funzione del loro voltaggio, figura la decisione Pirelli/BICC (v. supra, punto 56). Orbene, al punto 32 di tale decisione, la Commissione, contrariamente a quanto affermato nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento del 20 settembre 2011, ha dichiarato quanto segue:

«[L]a produzione e la vendita di cavi [a basso e medio voltaggio], da un lato, e di cavi [ad alto e altissimo voltaggio], dall’altro, costituiscono mercati distinti. In primo luogo, tali prodotti non sono sostituibili sul versante della domanda. In secondo luogo, i costi e i tempi necessari per passare dalla produzione di gamme di [voltaggio] inferiori a quella di gamme di [voltaggio] superiori sono considerevoli. In terzo luogo, la sostituibilità limitata sul versante dell’offerta non produce un effetto equivalente a quello della sostituzione (assente) sul versante della domanda (…). Infine, occorre operare una distinzione tra [le gamme di voltaggio basso e medio], da un lato, e le gamme di [voltaggio] più alte ([alto e altissimo voltaggio]), dall’altro, alla luce delle differenti condizioni di concorrenza che regolano l’offerta e la domanda di tali prodotti. La Commissione ritiene tuttavia che non sussistano elementi sufficienti per sostenere che i cavi a olio fluido ad altissim[o] [voltaggio] costituiscano un mercato del prodotto distinto da quello dei cavi [ad altissimo voltaggio] fabbricati utilizzando altre tecniche (principalmente [estrusione di polietilene reticolato]), dal momento che tutti i produttori e la grande maggioranza degli acquirenti europei considerano tali tipi di cavi intercambiabili».

90      Risulta dunque da tale decisione che, contrariamente a quanto affermato nella sua risposta alle misure di organizzazione del procedimento del 20 settembre 2011, la Commissione era giunta alla conclusione, prima dell’adozione della decisione di accertamento, che esistevano differenze significative tra i cavi ad alto, medio e basso voltaggio.

91      Alla luce di tali fatti, occorre considerare che la Commissione non ha dimostrato che essa disponeva di indizi sufficientemente seri per ordinare un accertamento riguardante l’insieme dei cavi elettrici e le forniture collegate a tali cavi.

92      Del resto, tale conclusione, fondata esclusivamente sull’analisi degli elementi di cui la Commissione disponeva al momento dell’adozione della decisione di accertamento, è confermata, da un lato, dall’affermazione della stessa Commissione, al punto 36 della controreplica, secondo la quale il tenore letterale della decisione di accertamento consentiva alle ricorrenti di comprendere che l’accertamento non riguardava «qualsivoglia cavo elettrico» e, dall’altro, dal fatto che la Commissione ammette di aver limitato il suo intervento nel corso dell’accertamento a ricerche riguardanti i tipi di cavi elettrici citati in via esemplificativa nella decisione di accertamento.

93      Al contrario, occorre considerare che la Commissione disponeva, prima dell’adozione della decisione di accertamento, di indizi sufficientemente seri per ordinare un accertamento riguardante i cavi elettrici sottomarini e sotterranei ad alto voltaggio e le forniture collegate a tali cavi.

94      Occorre dunque accogliere la presente parte del motivo nei limiti in cui riguarda i cavi elettrici diversi dai cavi sottomarini e sotterranei ad alto voltaggio nonché le forniture collegate a tali altri cavi. Essa deve essere respinta quanto al resto.

 Sulla seconda parte, vertente sulla portata geografica eccessivamente ampia della decisione di accertamento

95      Le ricorrenti sostengono che la sola indicazione fornita nella decisione di accertamento riguardo alla portata geografica dell’indagine è che le intese e/o le pratiche concordate cui essa fa riferimento hanno «probabilmente una portata mondiale». Nella decisione di accertamento non si affermerebbe che alcuni progetti situati al di fuori dell’Unione potrebbero ledere il mercato comune, unico caso in cui tali progetti potrebbero essere soggetti all’applicazione dell’articolo 81 CE. Inoltre, i progetti di cablaggio elettrico sottomarino ad alto voltaggio sarebbero molto localizzati. Nondimeno la Commissione avrebbe copiato documenti riguardanti progetti sviluppati in Medio Oriente o in Asia. Tale comportamento sarebbe «particolarmente pernicioso», tenuto conto del livello di cooperazione esistente tra le diverse autorità per la concorrenza. La Nexans France avrebbe espressamente riservato i propri diritti riguardo alla questione se tali documenti fossero contemplati dalla decisione di accertamento, ma, non conoscendo la portata precisa dell’indagine, essa non sarebbe stata in grado di comprendere la portata del suo dovere di collaborazione. Ciò costituirebbe una violazione dei diritti fondamentali delle ricorrenti, compresi i loro diritti della difesa, il loro diritto a un processo equo, il loro diritto di non autoincriminarsi e il loro diritto alla presunzione di innocenza.

96      La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

97      Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, dichiarando che le presunte intese e/o pratiche concordate hanno «probabilmente una portata mondiale», la Commissione ha descritto in modo circostanziato l’area di azione della presunta intesa. La precisione della decisione di accertamento circa la portata geografica delle eventuali infrazioni al diritto della concorrenza la cui esistenza era presunta dalla Commissione deve dunque essere ritenuta sufficiente.

98      Nondimeno, è possibile interpretare gli argomenti delle ricorrenti nel senso che, ciò che esse addebitano alla Commissione, non è il fatto di aver indicato in modo troppo vago la portata geografica della presunta intesa, bensì la possibilità stessa di inserire nell’ambito di applicazione della decisione di accertamento documenti relativi a mercati geografici di natura locale situati al di fuori del mercato comune senza precisare le ragioni per le quali un comportamento dell’impresa in questione in tali mercati potrebbe distorcere la concorrenza nel mercato comune.

99      A tale riguardo, si deve osservare che il titolo stesso del regolamento n. 1/2003 mostra che i poteri conferiti alla Commissione da tale regolamento hanno ad oggetto l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 CE e 82 CE. Queste due disposizioni vietano alcuni comportamenti delle imprese nella misura in cui essi possono ledere il commercio tra Stati membri ed hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. Pertanto, la Commissione può utilizzare i suoi poteri di accertamento soltanto al fine di scoprire siffatti comportamenti. La Commissione non può quindi effettuare un accertamento nei locali di un’impresa se sospetta l’esistenza di un’intesa o di una pratica concordata i cui effetti si manifestano esclusivamente su uno o più mercati situati al di fuori del mercato comune. Per contro, nulla osta a che essa esamini documenti relativi a detti mercati per scoprire comportamenti che possono ledere il commercio tra Stati membri e che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.

100    La presente parte del motivo deve, quindi, essere respinta.

101    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre accogliere la domanda di annullamento della decisione di accertamento, nei limiti in cui riguarda i cavi elettrici diversi dai cavi sottomarini e sotterranei ad alto voltaggio nonché le forniture collegate a tali altri cavi, e respingere detta domanda quanto al resto.

2.     Sulle domande di annullamento degli atti controversi

 Sulla ricevibilità

 Sulla ricevibilità del parere giuridico allegato alla memoria di replica

102    La Commissione afferma che il parere giuridico allegato alla memoria di replica, a sostegno degli argomenti delle ricorrenti relativi alla ricevibilità delle domande di annullamento degli atti controversi (secondo e terzo capo delle conclusioni), è irricevibile. Essa deduce due motivi di irricevibilità, il primo, vertente, in sostanza, su una violazione dell’articolo 5, paragrafi 3 e 7, delle Istruzioni al cancelliere del Tribunale adottate il 5 luglio 2007 (GU L 232, pag. 1), e, il secondo, vertente sul fatto che il parere controverso non avvalora argomenti espressamente dedotti nella memoria di replica e contiene spiegazioni che non sono contenute in quest’ultima.

–       Sul primo motivo di irricevibilità, vertente su una violazione dell’articolo 5, paragrafi 3 e 7, delle Istruzioni al cancelliere del Tribunale

103    La Commissione afferma che l’articolo 5, paragrafi 3 e 7, delle Istruzioni al cancelliere del Tribunale vieta alle ricorrenti di trasmettere gli atti processuali a persone che non siano i loro avvocati. Orbene, gli autori del parere controverso, che non sarebbero gli avvocati delle ricorrenti, avrebbero consultato il controricorso.

104    L’articolo 5, paragrafo 3, delle Istruzioni al cancelliere del Tribunale enuncia quanto segue:

«Gli avvocati o agenti delle parti di una causa pendente dinanzi al Tribunale o le persone da essi debitamente autorizzate possono consultare, negli uffici della cancelleria, il fascicolo di causa originale, compresi gli incartamenti amministrativi prodotti dinanzi al Tribunale, e chiedere copie o estratti degli atti processuali e del registro.

(…)».

105    Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 7, delle Istruzioni al cancelliere del Tribunale è così formulato:

«Nessun terzo, privato o pubblico, può accedere al fascicolo di causa o agli atti processuali senza espressa autorizzazione del presidente del Tribunale o, qualora la causa sia ancora pendente, del presidente del collegio giudicante investito della causa, sentite le parti. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto su domanda scritta, corredata di elementi che comprovino dettagliatamente il legittimo interesse alla consultazione del fascicolo».

106    Nel caso di specie, il parere controverso è firmato da due persone identificate solo con il loro nome. Non risulta dagli atti di causa che tali due persone siano avvocati. In ogni caso, come sottolineato dalla Commissione, da un lato, i firmatari del parere non figurano tra gli avvocati incaricati dalle ricorrenti per rappresentarle nella presente causa dinanzi al Tribunale e, dall’altro, non risulta dagli atti di causa che essi siano stati debitamente autorizzati da detti avvocati a consultare il fascicolo. Orbene, gli autori del suddetto parere hanno avuto accesso al controricorso, dal momento che essi lo citano più volte, circostanza questa che le ricorrenti hanno confermato in udienza.

107    Tuttavia, il fatto che gli autori del parere controverso non siano avvocati delle parti o persone da queste ultime debitamente autorizzate a consultare il fascicolo non consente di ritenere che essi siano soggetti terzi non aventi il diritto di accedere al fascicolo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 3 e 7, delle Istruzioni al cancelliere del Tribunale.

108    Infatti, dette disposizioni, intese principalmente a disciplinare l’accesso al fascicolo negli uffici della cancelleria del Tribunale, devono essere interpretate alla luce della loro finalità. Esse costituiscono espressione del principio generale di buona amministrazione della giustizia in forza del quale le parti hanno il diritto di difendere i loro interessi senza alcun condizionamento esterno e che esige che la parte alla quale viene accordato l’accesso agli atti processuali delle altre parti possa utilizzare questo diritto solo per difendere la propria posizione, ad esclusione di qualsiasi altro fine (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale del 17 giugno 1998, Svenska Journalistförbundet/Consiglio, T‑174/95, Racc. pag. II‑2289, punti 135‑137, e ordinanza del presidente del Tribunale del 16 marzo 2007, V/Parlamento, T‑345/05 R, non pubblicata nella Raccolta, punti 70 e 71). È questa la ragione per cui il Tribunale ha dichiarato che la divulgazione a terzi degli atti di causa effettuata da una parte in una situazione in cui tali atti non erano trasmessi ai fini della difesa della causa di detta parte costituisce un abuso di procedura (v., in tal senso, sentenza Svenska Journalistförbundet/Consiglio, cit., punto 139).

109    Per contro, l’articolo 5, paragrafi 3 e 7, delle Istruzioni al cancelliere del Tribunale non osta a che una parte in causa autorizzi un esperto a consultare un atto di causa, quando ciò è finalizzato ad agevolare l’elaborazione da parte di tale esperto di un documento ai fini della difesa della causa di detta parte, utilizzato unicamente ai fini procedurali.

110    Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il primo motivo di irricevibilità della Commissione deve essere respinto.

–       Sul secondo motivo di irricevibilità, secondo il quale il parere controverso non avvalora argomenti espressamente dedotti nella memoria di replica e contiene spiegazioni che non sono riprese in quest’ultima

111    La Commissione afferma che il parere controverso può essere preso in considerazione soltanto nei limiti in cui avvalora gli argomenti espressamente dedotti nella memoria di replica. Orbene, il parere esporrebbe un’argomentazione giuridica sulla ricevibilità, anziché avvalorare o completare gli elementi di fatto o di diritto espressamente menzionati nella memoria di replica. Inoltre, esso introdurrebbe argomenti ivi non contenuti.

112    A tale riguardo va rilevato che, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia nonché dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo una costante giurisprudenza, affinché un ricorso sia ricevibile, occorre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali lo stesso è basato risultino, quantomeno sommariamente, ancorché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso medesimo. Anche se tale testo può essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto, i quali, ai sensi delle norme supra ricordate, devono figurare nel ricorso. Inoltre, non spetta al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso potrebbe essere basato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale (v. sentenza del Tribunale del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione, T‑201/04, Racc. pag. II‑3601, punto 94 e la giurisprudenza ivi citata).

113    Tale interpretazione dell’articolo 21 dello Statuto della Corte e dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura concerne altresì le condizioni di ricevibilità della memoria di replica, destinata, secondo l’articolo 47, paragrafo 1, dello stesso regolamento, ad integrare il ricorso (v. sentenza Microsoft/Commissione, cit. supra al punto 112, punto 95 e la giurisprudenza ivi citata).

114    Nel caso di specie, nella memoria di replica, il parere controverso è menzionato solo due volte. Anzitutto, la memoria di replica indica, senza fornire ulteriori spiegazioni, che la conclusione cui pervengono gli autori del parere controverso, al termine dell’esame della questione della ricevibilità del secondo e del terzo capo delle conclusioni, è anche quella che viene esposta nella memoria di replica, senza indicare a quali punti specifici di tale allegato di tredici pagine venga fatto riferimento. Essa indica poi che il parere controverso avvalora la dichiarazione secondo cui il diritto di non testimoniare contro se stessi e la tutela contro gli interventi arbitrari nella sfera dell’attività privata di qualunque persona sono diritti fondamentali che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario. Pertanto, è solo con riferimento a quest’ultima indicazione che occorre prendere in considerazione il parere controverso (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 24 maggio 2007, Duales System Deutschland/Commissione, T‑151/01, Racc. pag. II‑1607, punti 78 e 81).

 Sulla ricevibilità delle domande di annullamento degli atti controversi

115    Secondo giurisprudenza costante, costituiscono atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica (sentenze della Corte dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, Racc. pag. 2639, punto 9, e del Tribunale del 18 dicembre 1992, Cimenteries CBR e a./Commissione, da T‑10/92 a T‑12/92 e T‑15/92, Racc. pag. II‑2667, punto 28).

116    Pertanto, in linea di principio, i provvedimenti intermedi intesi alla preparazione della decisione finale non costituiscono atti impugnabili. Tuttavia dalla giurisprudenza risulta che gli atti adottati nel corso della fase preparatoria, i quali costituiscono di per sé il momento conclusivo di un procedimento speciale distinto da quello destinato a consentire alla Commissione l’adozione di una decisione nel merito e che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica, costituiscono anch’essi atti impugnabili (sentenza IBM/Commissione, cit. supra al punto 115, punti 10 e 11, e sentenza del Tribunale del 7 giugno 2006, Österreichische Postsparkasse e Bank für Arbeit und Wirtschaft/Commissione, T‑213/01 e T‑214/01, Racc. pag. II‑1601, punto 65).

117    La Commissione sostiene che le domande di annullamento degli atti controversi sono irricevibili. Tali atti sarebbero di mera esecuzione della decisione di accertamento e non modificherebbero in misura rilevante la situazione giuridica delle ricorrenti.

118    Le ricorrenti affermano che gli atti controversi hanno notevolmente modificato la loro situazione giuridica e hanno leso gravemente e irrimediabilmente i loro diritti fondamentali alla vita privata e alla difesa. Di conseguenza, essi dovrebbero essere considerati atti impugnabili. In primo luogo, non essendo previsti dalla decisione di accertamento, tali atti non potrebbero costituire misure di esecuzione della decisione medesima. In secondo luogo, la forma di un provvedimento sarebbe irrilevante per determinare se esso produce effetti giuridici vincolanti. Orbene, gli atti controversi si imporrebbero alle ricorrenti, obbligate ad assoggettarvisi per evitare di dover pagare una maggiorazione dell’importo dell’ammenda di cui esse siano eventualmente debitrici oppure per evitare di esporsi a sanzioni. Tali atti sarebbero dunque simili a richieste di informazioni formulate ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, disposizione che prevede espressamente l’impugnabilità di tali provvedimenti. In terzo luogo, gli atti controversi avrebbero compromesso la possibilità, per le ricorrenti, di difendersi nell’ambito di indagini in materia di concorrenza dinanzi ad altri giudici. Infine, in quarto luogo, la decisione di estrarre copia di diversi file informatici e dell’hard disk del computer del sig. C avrebbe prodotto effetti giuridici, poiché tali supporti informatici conterrebbero dati, come messaggi di posta elettronica, indirizzi, ecc. a carattere personale protetti dal diritto alla vita privata e dal segreto della corrispondenza.

119    Anzitutto va rilevato che gli atti controversi sono provvedimenti intermedi il cui unico obiettivo è di preparare l’adozione da parte della Commissione di una decisione finale in applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE. In forza di tali atti, la Commissione ha estratto copia di alcuni file informatici che erano stati trovati nel corso dell’accertamento e ha ottenuto chiarimenti su determinati documenti anch’essi trovati nel corso dell’accertamento al fine di accertare la sussistenza e la portata di una situazione di fatto e di diritto in merito alla quale essa disponeva già di informazioni – ossia la presunta intesa – in vista della preparazione, se del caso, di una decisione finale relativa a tale situazione.

120    Risulta poi dall’articolo 20, paragrafo 2, lettere c) ed e), del regolamento n. 1/2003 che sia il prelievo in qualunque forma di copie o estratti di documenti professionali, qualsiasi sia il supporto, dell’impresa interessata da un accertamento ordinato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del medesimo regolamento, sia la richiesta ai dipendenti o ai rappresentanti di detta impresa di chiarimenti riguardo a documenti inerenti all’oggetto e allo scopo di tale accertamento costituiscono misure di esecuzione della decisione in forza della quale l’accertamento è stato ordinato. La stessa decisione di accertamento prevedeva che la Nexans France dovesse autorizzare gli ispettori a copiare tali documenti professionali nonché a fornire loro in loco «chiarimenti inerenti all’oggetto e allo scopo dell’accertamento» (v. supra, punto 3).

121    Come giustamente affermato dalla Commissione, qualsiasi accertamento ordinato in forza dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 implica una selezione di documenti da esaminare e, se del caso, da copiare nonché una selezione di quesiti da porre ai dipendenti o ai rappresentanti delle imprese interessate inerenti all’oggetto e allo scopo dell’accertamento. Orbene, è in forza della decisione che ordina l’accertamento che tali imprese sono tenute ad autorizzare la Commissione a copiare i documenti in questione e ad autorizzare i loro dipendenti e rappresentanti a fornire i chiarimenti richiesti, e non in forza di un altro atto distinto adottato nel corso dell’accertamento.

122    Il raffronto tra l’articolo 18, paragrafo 3, e l’articolo 20, paragrafo 2, lettere c) ed e), del regolamento n. 1/2003 consente altresì di affermare che la copia di documenti e le richieste di chiarimenti effettuate nel corso degli accertamenti costituiscono misure di esecuzione delle decisioni che li dispongono.

123    Infatti, in primo luogo, è previsto all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 che le richieste di informazioni rivolte alle imprese ai sensi di tale disposizione possano costituire oggetto di un ricorso autonomo. Nulla invece si dice nel regolamento n. 1/2003 riguardo alle spiegazioni richieste nel corso degli accertamenti e alla copia di documenti effettuata nel corso degli stessi.

124    In secondo luogo, risulta dall’articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1/2003 che la Commissione può, in forza di tali disposizioni, chiedere alle imprese e alle associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie. Per contro, in forza dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera e), del suddetto regolamento, la Commissione può chiedere solo spiegazioni su fatti o documenti inerenti all’oggetto e allo scopo dell’accertamento.

125    Occorre dunque constatare che la copia di ciascun documento e la formulazione di ciascuna domanda effettuate nel corso di un accertamento non possono essere considerate atti scindibili dalla decisione in forza della quale l’accertamento è stato ordinato, bensì vanno ritenute misure di esecuzione di tale decisione.

126    Infine, occorre sottolineare che, come afferma la Commissione, essa non potrebbe sanzionare le ricorrenti, a motivo di un loro rifiuto di consentirle la copia dei documenti in questione e di fornire una risposta completa alle domande degli ispettori al sig. C, senza adottare una decisione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 1/2003. Tale decisione, distinta dalla decisione di accertamento nonché dalla decisione finale adottata in applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, potrebbe essere oggetto di un ricorso nell’ambito del quale il Tribunale sarebbe chiamato a valutare se la copia dei documenti in questione nonché l’ottenimento delle spiegazioni richieste dalla Commissione in applicazione degli atti controversi abbiano leso i diritti fondamentali alla vita privata e alla difesa delle ricorrenti, come affermano queste ultime.

127    Per suffragare la tesi da loro sostenuta secondo la quale gli atti controversi producono effetti giuridici vincolanti atti a incidere sui loro interessi modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica, e, in subordine, costituiscono di per sé il momento conclusivo di un procedimento speciale distinto da quello attraverso il quale la Commissione perviene ad adottare la decisione nel merito ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 116, le ricorrenti richiamano la sentenza della Corte del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione (155/79, Racc. pag. 1575), e la sentenza del Tribunale del 17 settembre 2007, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione (T‑125/03 e T‑253/03, Racc. pag. II‑3523).

128    A tale riguardo, va rilevato che le ricorrenti nelle cause all’origine delle sentenze indicate al punto precedente avevano sostenuto dinanzi alla Commissione che alcuni documenti che quest’ultima aveva chiesto loro di produrre nel corso di un accertamento ordinato ai sensi del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), o in seguito allo stesso, beneficiavano della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. È in tale contesto che il giudice ha ritenuto che la decisione con cui la Commissione rigettava la richiesta di tutela dei documenti in questione producesse effetti giuridici nei confronti delle imprese interessate, in quanto essa negava il beneficio di una tutela prevista dal diritto comunitario e rivestiva un carattere definitivo e indipendente dalla decisione finale recante constatazione di un’infrazione alle regole di concorrenza (sentenza Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, cit. supra al punto 127, punto 46; v. altresì, in tal senso, sentenza AM & S Europe/Commissione, cit. supra al punto 127, punti 27 e 29‑32).

129    Orbene, le ricorrenti non hanno fatto valere al momento dell’adozione degli atti controversi che i documenti copiati dalla Commissione o le informazioni ottenute dalla stessa in forza di tali atti beneficiavano di una tutela prevista dal diritto dell’Unione simile a quella conferita alla riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti. Pertanto, quando ha deciso di copiare tali documenti e di chiedere alle ricorrenti di fornire tali informazioni, la Commissione non ha adottato una decisione che negava alle ricorrenti il beneficio di tale tutela.

130    Infatti, per quanto riguarda i documenti copiati durante l’accertamento, occorre ricordare che le ricorrenti hanno conservato gli originali, o in formato cartaceo o in formato elettronico, e sono in grado di conoscere la natura e il contenuto di tali documenti. Nonostante ciò, le ricorrenti non hanno indicato documenti precisi o parti di documenti che beneficerebbero di una tutela prevista dal diritto dell’Unione. Le ricorrenti si limitano a sostenere che la Commissione non aveva il diritto di copiare tali documenti al fine di esaminarli successivamente nei propri uffici. Secondo le ricorrenti, essi avrebbero dovuto essere esaminati nei locali della Nexans France, dato che la Commissione poteva prendere una copia dei soli documenti rilevanti per l’indagine. Occorre dunque constatare che le ricorrenti non addebitano alla Commissione di aver consultato o copiato alcuni determinati documenti tutelati, bensì di averli esaminati nei suoi uffici a Bruxelles anziché nei locali della Nexans France e di averli conservati fino al momento dell’esame.

131    Riguardo alle domande poste al sig. C nel corso dell’accertamento, dagli atti di causa risulta che le ricorrenti, che erano accompagnate dai loro avvocati, non hanno manifestato alcuna opposizione a che la Commissione ottenesse le informazioni richieste. Nel formulare tali domande, la Commissione non poteva dunque avere adottato una decisione che negava alle ricorrenti il beneficio di una tutela prevista dal diritto dell’Unione.

132    Da quanto precede risulta che gli atti controversi non possono essere considerati atti impugnabili. La legittimità di detti atti potrebbe essere esaminata unicamente – oltre che nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto avverso la decisione di imporre una sanzione menzionata supra al punto 126 nell’ambito di un eventuale ricorso proposto avverso la decisione finale adottata dalla Commissione in applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE. Infatti, il controllo giurisdizionale sulle condizioni in cui è stato effettuato un accertamento rientra nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto, all’occorrenza, avverso la decisione finale adottata dalla Commissione in applicazione di detta disposizione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Racc. pag. II‑931, punti 413 e 414).

133    Peraltro, se le ricorrenti ritengono che gli atti in forza dei quali la Commissione ha estratto una copia di diversi file informatici e dell’hard disk del computer del sig. C per esaminarli successivamente nei propri uffici e ha chiesto a quest’ultimo chiarimenti sui documenti ritrovati durante l’accertamento siano illegittimi e abbiano causato loro un danno tale da far sorgere la responsabilità dell’Unione, esse possono presentare nei confronti della Commissione un ricorso per responsabilità extracontrattuale. Un siffatto ricorso non fa parte del sistema di controllo della validità degli atti dell’Unione che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi della parte ricorrente, ma è esperibile quando una parte abbia subito un danno dovuto al comportamento illegittimo di un’istituzione (v., in tal senso, sentenza della Corte del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, Racc. pag. I‑7795, punti 82 e 83).

134    Le domande di annullamento degli atti controversi devono dunque essere dichiarate irricevibili.

3.     Sui capi quarto, quinto, sesto e settimo delle conclusioni

135    Come osservano le stesse ricorrenti, con i capi quarto, quinto, sesto e settimo delle conclusioni, esse mirano a che il Tribunale si pronunci sulle eventuali conseguenze dell’annullamento della decisione di accertamento e degli atti controversi.

136    Pertanto, come sostiene la Commissione, le ricorrenti mirano ad ottenere dal Tribunale una dichiarazione relativa agli effetti di un’eventuale sentenza di annullamento, che costituirebbe altresì un’ingiunzione nei confronti della Commissione riguardo all’esecuzione della stessa. Orbene, poiché nell’ambito del controllo di legittimità fondato sull’articolo 230 CE il Tribunale non è competente a pronunciare sentenze dichiarative (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 9 dicembre 2003, Italia/Commissione, C‑224/03, Racc. pag. I‑14751, punti 20‑22) o ad emettere ingiunzioni, anche qualora queste riguardino le modalità di esecuzione delle sue sentenze (ordinanza della Corte del 26 ottobre 1995, Pevasa e Inpesca/Commissione, C‑199/94 P e C‑200/94 P, Racc. pag. I‑3709, punto 24), la domanda delle ricorrenti deve essere dichiarata manifestamente irricevibile (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2009, Omya/Commissione, T‑145/06, Racc. pag. II‑145, punto 23).

137    Da tutte le suesposte considerazioni consegue che la decisione di accertamento deve essere annullata nella parte in cui riguarda i cavi elettrici diversi dai cavi elettrici sottomarini e sotterranei ad alto voltaggio nonché le forniture collegate a tali altri cavi. Il ricorso va respinto quanto al resto.

 Sulle spese

138    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

139    Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti per la parte essenziale delle conclusioni proposte, esse vanno condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione C(2009) 92/1 della Commissione, del 9 gennaio 2009, che ingiunge alla Nexans SA e alle sue controllate dirette o indirette, tra cui la Nexans France SAS, di sottoporsi ad un accertamento in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE], è annullata nella parte in cui riguarda i cavi elettrici diversi dai cavi elettrici sottomarini e sotterranei ad alto voltaggio nonché le forniture collegate a tali altri cavi.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La Nexans e la Nexans France sopporteranno le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Commissione europea.

4)      La Commissione sopporterà la metà delle proprie spese.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 novembre 2012.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1.  Sulla domanda di annullamento della decisione di accertamento

Sulla prima parte, vertente sul carattere eccessivamente ampio e vago della gamma di prodotti interessati dalla decisione di accertamento

Osservazioni preliminari

Sulla prima censura, vertente sull’imprecisione della decisione di accertamento quanto alla delimitazione dei prodotti interessati

Sulla seconda censura, vertente sul fatto che soltanto nel settore dei cavi sottomarini ad alto voltaggio la Commissione disponeva di indizi sufficientemente seri che consentissero di sospettare l’esistenza di un’infrazione alle regole di concorrenza da parte delle ricorrenti

Sulla seconda parte, vertente sulla portata geografica eccessivamente ampia della decisione di accertamento

2.  Sulle domande di annullamento degli atti controversi

Sulla ricevibilità

Sulla ricevibilità del parere giuridico allegato alla memoria di replica

–  Sul primo motivo di irricevibilità, vertente su una violazione dell’articolo 5, paragrafi 3 e 7, delle Istruzioni al cancelliere del Tribunale

–  Sul secondo motivo di irricevibilità, secondo il quale il parere controverso non avvalora argomenti espressamente dedotti nella memoria di replica e contiene spiegazioni che non sono riprese in quest’ultima

Sulla ricevibilità delle domande di annullamento degli atti controversi

3.  Sui capi quarto, quinto, sesto e settimo delle conclusioni

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.


1 – Dati riservati omessi.