Language of document :

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 1° ottobre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria - Ungheria) – Weltimmo s. r. o. / Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(causa C-230/14)1

(Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articoli 4, paragrafo 1, e 28, paragrafi 1, 3 e 6 – Responsabile del trattamento formalmente stabilito in uno Stato membro – Violazione del diritto alla protezione dei dati personali con riguardo alle persone fisiche in un altro Stato membro – Determinazione del diritto applicabile e dell’autorità di controllo competente – Esercizio dei poteri dell’autorità di controllo – Potere sanzionatorio)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Weltimmo s. r. o.

Convenuta: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che esso consente l’applicazione della legge in materia di protezione dei dati personali di uno Stato membro diverso da quello nel quale il responsabile del trattamento di tali dati è registrato, purché il medesimo svolga, tramite un’organizzazione stabile nel territorio di tale Stato membro, un’attività effettiva e reale, anche minima, nel contesto della quale si svolge tale trattamento.

Per determinare se ciò si verifichi, in circostanze quali quelle controverse nel procedimento principale, il giudice del rinvio può tener conto, in particolare, del fatto, da un lato, che l’attività del responsabile di detto trattamento, nell’ambito della quale il medesimo ha luogo, consiste nella gestione di siti Internet di annunci immobiliari riguardanti beni immobili situati nel territorio di tale Stato membro e redatti nella lingua di quest’ultimo e che essa, di conseguenza, è principalmente, ovvero interamente, rivolta verso detto Stato membro e, dall’altro, che tale responsabile ha un rappresentante in detto Stato membro, il quale è incaricato di recuperare i crediti risultanti da tale attività nonché di rappresentarlo nei procedimenti amministrativo e giudiziario relativi al trattamento dei dati interessati.

È, invece, inconferente la questione della cittadinanza delle persone interessate da tale trattamento.

Nell’ipotesi in cui l’autorità di controllo di uno Stato membro cui sia proposto un reclamo, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 95/46, giunga alla conclusione che il diritto applicabile al trattamento dei dati personali interessati non è il diritto di tale Stato membro, ma quello di un altro Stato membro, l’articolo 28, paragrafi 1, 3 e 6, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che tale autorità di controllo potrebbe esercitare i poteri effettivi d’intervento attribuitile in base all’articolo 28, paragrafo 3, di detta direttiva solamente nel territorio del suo Stato membro. Pertanto, essa non può imporre sanzioni sulla base del diritto di tale Stato membro nei confronti del responsabile del trattamento di tali dati che non è stabilito in tale territorio, ma, secondo l’articolo 28, paragrafo 6, della medesima direttiva, dovrebbe chiedere all’autorità di controllo dello Stato membro del quale si applica legge d’intervenire.

La direttiva 95/46 deve essere interpretata nel senso che la nozione di «adatfeldolgozás» (elaborazione dei dati), utilizzata nella versione di tale direttiva in lingua ungherese, in particolare agli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), e 28, paragrafo 6, della medesima, deve essere intesa in un significato identico a quello del termine «adatkezelés» (trattamento dei dati).

____________

1 GU C 245 del 28.7.2014.