Language of document : ECLI:EU:C:2014:2196

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

11 settembre 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/29/CE – Diritto d’autore e diritti connessi – Eccezioni e limitazioni – Articolo 5, paragrafo 3, lettera n) – Utilizzo a scopo di ricerca o di attività privata di studio di opere o altri materiali protetti – Libro messo a disposizione di singoli individui su terminali dedicati situati in una biblioteca accessibile al pubblico – Nozione di opera non soggetta a “vincoli di vendita o di licenza” – Diritto della biblioteca di digitalizzare un’opera contenuta nella propria collezione ai fini della sua messa a disposizione degli utenti su terminali dedicati – Messa a disposizione dell’opera su terminali dedicati che ne consentano la stampa su carta o la memorizzazione su chiave USB»

Nella causa C‑117/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 20 settembre 2012, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2013, nel procedimento

Technische Universität Darmstadt

contro

Eugen Ulmer KG,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Safjan, J. Malenovský, A. Prechal (relatore) e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 febbraio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Technische Universität Darmstadt, da N. Rauer e D. Ettig, Rechtsanwälte,

–        per la Eugen Ulmer KG, da U. Karpenstein e G. Schulze, Rechtsanwälte,

–        per il governo tedesco, da T. Henze, J. Kemper e K. Petersen, in qualità di agenti,

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino e A. Collabolletta, avvocati dello Stato,

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente,

–        per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente,

–        per la Commissione europea, da F. Bulst e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 giugno 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Technische Universität Darmstadt (in prosieguo: la «TU Darmstadt») e la Eugen Ulmer KG (in prosieguo: la «Ulmer»), in ordine alla messa a disposizione del pubblico, da parte della TU Darmstadt, su terminali installati nei locali di una biblioteca, di un libro contenuto nella collezione di quest’ultima e i cui diritti di sfruttamento sono detenuti dalla Ulmer.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando 31, 34, 36, 40, 44, 45 e 51 della direttiva 2001/29 così recitano:

«(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. (…)

(…)

(34)      Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per l’utilizzo a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d’informazione giornalistica, per citazioni, per l’uso da parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari.

(…)

(36)      Gli Stati membri possono prevedere l’equo compenso dei titolari anche allorché si applicano le disposizioni facoltative sulle eccezioni o limitazioni che non lo comportano.

(…)

(40)      Gli Stati membri possono prevedere un’eccezione o una limitazione a favore di taluni organismi senza scopo di lucro, quali per esempio le biblioteche accessibili al pubblico e le istituzioni equivalenti nonché gli archivi. Tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione. (…) È quindi opportuno incoraggiare la concessione di contratti o di licenze di tipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali organismi e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.

(…)

(44)      La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio [ai legittimi interessi] dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. (…)

(45)      Le eccezioni e limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 non dovrebbero tuttavia ostacolare la definizione delle relazioni contrattuali volte ad assicurare un equo compenso ai titolari dei diritti, nella misura consentita dalla legislazione nazionale.

(…)

(51)      (…) Gli Stati membri dovrebbero promuovere l’adozione di misure volontarie da parte dei titolari, comprese la conclusione e l’attuazione di accordi fra i titolari e altre parti interessate, per tener conto, a norma della presente direttiva della realizzazione degli obiettivi di determinate eccezioni o limitazioni previste nella normativa nazionale. (…)».

4        L’articolo 2 di tale direttiva, rubricato «Diritto di riproduzione», così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(…)».

5        L’articolo 3 della direttiva stessa, rubricato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», al suo paragrafo 1 così prevede:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

6        Il successivo articolo 5, intitolato «Eccezioni e limitazioni», al suo paragrafo 2 così recita:

«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

a)      le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;

b)      le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati;

c)      gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;

(…)».

7        Il successivo paragrafo 3 dello stesso articolo 5 così dispone:

«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

(…)

n)      quando l’utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;

(…)».

8        Ai sensi del successivo paragrafo 5 del medesimo articolo 5:

«Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio [ai legittimi interessi] del titolare».

 Diritto tedesco

9        L’articolo 52b della legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi [Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz), in prosieguo: l’«UrhG»], del 9 settembre 1965 (BGBl. I, pag. 1273), nella versione applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale, così dispone:

«Riproduzione di opere presso posti di lettura elettronica nelle biblioteche pubbliche, musei e archivi

È consentita la messa a disposizione, a scopi di ricerca e di attività privata di studio, esclusivamente nei locali della rispettiva istituzione presso i posti di lettura elettronica dedicati, di opere pubblicate in possesso di biblioteche, musei o archivi accessibili al pubblico che non perseguono uno scopo economico o lucrativo, diretto o indiretto, purché non vi ostino vincoli contrattuali. Presso i posti di lettura elettronica non possono essere messi contemporaneamente a disposizione esemplari di un’opera in numero superiore rispetto a quello in possesso dell’istituzione. La messa a disposizione dà luogo al pagamento di un compenso equo. Tale compenso può essere preteso soltanto da una società di gestione collettiva».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      La TU Darmstadt gestisce una biblioteca regionale e universitaria nella quale ha installato posti di lettura elettronica che permettono al pubblico la consultazione di opere in possesso della biblioteca stessa.

11      Tali opere annoveravano, dal mese di gennaio o di febbraio del 2009, il manuale di Schulze, W., Einführung in die neuere Geschichte (in prosieguo: il «manuale controverso»), edito dalla Ulmer, casa editrice scientifica con sede a Stoccarda (Germania).

12      La TU Darmstadt non accettava la proposta formulata dalla Ulmer, il 29 gennaio 2009, consistente nell’acquisto e nell’utilizzazione come libri elettronici dei manuali da essa pubblicati e tra i quali rientra il manuale controverso.

13      La TU Darmstadt digitalizzava detto manuale per metterlo a disposizione degli utenti nei posti di lettura elettronica installati nella propria biblioteca. Tali posti non permettevano di consultare contemporaneamente esemplari dell’opera in numero superiore rispetto a quello in possesso della biblioteca. Gli utenti di detti posti di lettura potevano stampare, in tutto o in parte, l’opera su carta ovvero memorizzarla su una chiave USB e portarla con sé al di fuori della biblioteca.

14      Adito dalla Ulmer, il Landgericht Frankfurt am Main (tribunale regionale di Francoforte sul Meno) dichiarava, con sentenza del 6 marzo 2011, che, per poter escludere l’applicazione dell’articolo 52b dell’UrhG, il titolare dei diritti e l’istituzione avrebbero dovuto preliminarmente concludere un accordo sull’utilizzazione digitale dell’opera di cui trattasi. Il giudice medesimo respingeva, inoltre, la domanda della Ulmer intesa a inibire alla TU Darmstadt di digitalizzare o fare digitalizzare il manuale controverso, accogliendo peraltro la domanda della società stessa intesa a vietare agli utenti della biblioteca della TU Darmstadt di stampare tale opera e/o di memorizzarla su una chiave USB e/o di portare tali riproduzioni fuori dalla biblioteca, a partire da posti di lettura elettronica installati nella medesima.

15      Adito dalla TU Darmstadt con ricorso diretto di «Revision» (cassazione), il Bundesgerichtshof (Corte federale Suprema) rileva che, in primo luogo, sorge la questione se, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, le opere o altri materiali protetti siano «soggetti a vincoli di vendita o di licenza» qualora il titolare dei diritti proponga ad una delle istituzioni menzionate in detta disposizione la conclusione, a condizioni ragionevoli, di contratti di licenza aventi ad oggetto la loro utilizzazione ovvero se occorra seguire una diversa interpretazione di tale disposizione, secondo la quale ciò si verificherebbe unicamente nei casi nei quali il titolare e l’istituzione interessati abbiano raggiunto un accordo in tal senso.

16      Il Bundesgerichtshof ritiene che, contrariamente a quanto avviene nella versione in lingua tedesca di tale disposizione, le relative versioni in lingua inglese e in lingua francese facciano propendere per la prima delle interpretazioni suesposte. Tale interpretazione troverebbe altresì riscontro nel sistema generale e nella finalità della direttiva 2001/29. Per contro, se fosse solo la conclusione di un accordo ad ostare all’applicazione di detta disposizione, l’istituzione in questione ben potrebbe rifiutare un’equa proposta del titolare dei diritti per beneficiare di tale limitazione, il che comporterebbe altresì che il titolare non benefici di un equo compenso, obiettivo cui invece è volta la direttiva di cui trattasi.

17      In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso consenta agli Stati membri di concedere alle istituzioni indicate in tale disposizione il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle loro collezioni, laddove la comunicazione o la messa a disposizione di tali opere sui loro terminali imponga una siffatta riproduzione. Il giudice del rinvio ritiene che gli Stati membri debbano disporre di una competenza accessoria per poter prevedere un’eccezione o una limitazione di tal genere al diritto di riproduzione previsto dall’articolo 2 di tale direttiva, poiché, in difetto, l’effetto utile del successivo articolo 5, paragrafo 3, lettera n), non risulterebbe garantito. Tale competenza potrebbe in ogni caso desumersi dal paragrafo 2, lettera c) del medesimo articolo 5.

18      In terzo luogo, il giudice del rinvio ritiene che il procedimento principale sollevi la questione se gli Stati membri dispongano della facoltà di istituire, sulla base dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 un regime di limitazione che consenta agli utenti delle istituzioni ricomprese nella sfera di tale disposizione di stampare su carta oppure di memorizzare ovvero di caricare su una chiave USB, in tutto o in parte, le opere comunicate o messe a loro disposizione dall’istituzione interessata sui propri terminali.

19      A tal proposito, il giudice medesimo ritiene, anzitutto, che tali stampe, memorizzazioni o caricamenti, se è pur vero che, laddove si ricolleghino alla riproduzione di un’opera, non ricadono, in linea di principio, nella limitazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, potrebbero tuttavia essere consentiti, quali sviluppi della comunicazione o della messa a disposizione di un’opera da parte dell’istituzione interessata, in virtù di un’altra limitazione, segnatamente dell’eccezione denominata «di copia privata», prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva de qua.

20      Inoltre, l’obiettivo di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, consistente nel consentire un’efficace utilizzazione, a scopi di ricerca o di attività privata di studio, di testi comunicati o messi a disposizione sui terminali di un’istituzione quale una biblioteca, deporrebbe a favore di un’interpretazione di tale disposizione secondo cui la stampa su carta di un’opera realizzata da un terminale dovrebbe essere permessa, mentre non lo sarebbe la memorizzazione su una chiave USB.

21      Infine. il giudice del rinvio osserva che tale interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 consentirebbe parimenti di garantire alla limitazione prevista da tale disposizione una portata tale da rispettare le tre condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, di detta direttiva. La memorizzazione di un’opera su una chiave USB, infatti, inciderebbe sui diritti dell’autore dell’opera stessa in misura maggiore rispetto alla sua stampa su carta.

22      Alla luce di tali considerazioni, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se si applichino vincoli di vendita o di licenza ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, qualora il titolare del diritto proponga alle istituzioni ivi menzionate la conclusione a condizioni ragionevoli di contratti di licenza relativi all’utilizzo dell’opera.

2)      Se ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 gli Stati membri possano concedere alle istituzioni il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle loro collezioni, qualora ciò sia necessario ai fini della messa a disposizione di tali opere sui terminali.

3)      Se i diritti previsti dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 si estendano al punto di consentire agli utenti dei terminali di stampare su carta le opere ivi messe a disposizione ovvero di memorizzarle su chiavi USB».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

23      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un’opera sia soggetta a «vincoli di vendita o di licenza», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 qualora il titolare dei diritti abbia proposto ad una delle istituzioni indicate in tale disposizione, quale una biblioteca accessibile al pubblico, la conclusione, a condizioni ragionevoli, di un contrato di licenza o di utilizzo dell’opera stessa.

24      Tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni scritte, ad eccezione della Ulmer, suggeriscono di risolvere tale questione in senso negativo e ritengono, in sostanza, che l’espressione «vincoli di vendita o di licenza», che figura all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, debba essere interpretata nel senso che il titolare del diritto e l’istituzione interessati debbano aver concluso un contratto di licenza o di utilizzo dell’opera di cui trattasi che indichi le condizioni alle quali l’istituzione possa utilizzarla.

25      La Ulmer ritiene che la sola proposta del titolare del diritto, purché essa sia «adeguata», diretta ad una biblioteca accessibile al pubblico, di conclusione di un contratto di licenza o di utilizzo, sia sufficiente ad escludere l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29.

26      A tal riguardo, dal raffronto delle versioni linguistiche dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, segnatamente delle versioni in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, che impiegano, rispettivamente, i termini «terms», «conditions», «Regelung» e «condiciones», emerge anzitutto che il legislatore dell’Unione ha utilizzato, nella formulazione di tale disposizione, le nozioni di «condizioni» o di «disposizioni» che si riferiscono a clausole contrattuali effettivamente pattuite piuttosto che a semplici offerte contrattuali.

27      Occorre altresì ricordare che la limitazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 è intesa alla tutela dell’interesse pubblico connesso alla promozione della ricerca e dell’attività privata di studio, tramite la diffusione del sapere, che costituisce, inoltre, la missione fondamentale di istituzioni quali le biblioteche accessibili al pubblico.

28      Orbene, secondo l’interpretazione suggerita dalla Ulmer il titolare del diritto potrebbe, unilateralmente ed essenzialmente a sua discrezione, privare l’istituzione interessata del diritto di beneficiare di tale limitazione ed impedire, in tal modo, la realizzazione della sua missione fondamentale e la promozione di detto interesse pubblico.

29      Il considerando 40 della direttiva 2001/29, inoltre, afferma la necessità di incoraggiare la concessione di contratti o di licenze di tipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali organismi e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.

30      Come rilevato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi 21 e 22 delle sue conclusioni, i considerando 45 e 51 di tale direttiva confermano, anche nella versione in lingua tedesca, che nell’ambito, in particolare, delle eccezioni e delle limitazioni elencate nell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 si fa riferimento a relazioni contrattuali effettive e alla conclusione e all’attuazione di accordi contrattuali effettivi e non a semplici offerte di contratti o di licenze.

31      L’interpretazione proposta dalla Ulmer risulta peraltro difficilmente conciliabile con l’obiettivo perseguito dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, consistente nel mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari dei diritti, da un lato, e, dall’altro, degli utilizzatori di opere protette che intendano comunicarle al pubblico a scopi di ricerca o di attività privata di studio effettuate da singoli individui.

32      Inoltre, se il solo fatto di proporre la conclusione di un contratto di licenza o di utilizzo bastasse ad escludere l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, tale interpretazione svuoterebbe la limitazione prevista da detta disposizione di gran parte del suo contenuto, ossia del suo effetto utile, poiché, se accolta, detta limitazione si applicherebbe, come sostenuto dalla Ulmer, alle sole opere, sempre più rare, la cui versione elettronica, specialmente sotto forma di libro elettronico, non sia ancora presente sul mercato.

33      Infine, nemmeno l’interpretazione secondo cui dovrebbe trattarsi di condizioni contrattuali effettivamente pattuite può essere respinta, contrariamente a quanto ritiene la Ulmer, sulla base del rilievo che si scontrerebbe con le tre condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29.

34      A tal riguardo, è sufficiente rilevare che la limitazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 è accompagnata da diverse restrizioni che garantiscono che, sebbene l’applicazione di tale disposizione sia esclusa unicamente nell’ipotesi della conclusione di condizioni contrattuali effettive, tale limitazione resti applicabile in casi speciali, senza compromettere il normale sfruttamento delle opere e senza arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto.

35      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la nozione di «vincoli di vendita o di licenza», di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretata nel senso che il titolare dei diritti e un’istituzione menzionata in tale disposizione, quale una biblioteca accessibile al pubblico, devono aver concluso un contratto di licenza o di utilizzo dell’opera in questione che indichi le condizioni alle quali tale istituzione possa utilizzarla.

 Sulla seconda questione

36      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso osti a che uno Stato membro conceda alle biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione, il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle proprie collezioni, qualora tale atto di riproduzione sia necessario ai fini della messa a disposizione degli utenti di tali opere, su terminali dedicati, nei locali delle istituzioni stesse.

37      In via preliminare, occorre rilevare che è pacifico che la digitalizzazione di un’opera, consistente essenzialmente nella sua conversione dal formato analogico a quello digitale, costituisca un atto di sua riproduzione.

38      Si pone, quindi, la questione se l’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 consenta agli Stati membri di concedere tale diritto di riproduzione alle biblioteche accessibili al pubblico, atteso che, a mente dell’articolo 2 della direttiva medesima, gli autori dispongono del diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere.

39      A tal proposito, occorre anzitutto osservare che, ai sensi del primo periodo del paragrafo 3 dell’articolo 5 della direttiva 2001/29, le eccezioni e le limitazioni elencate in tale paragrafo riguardano i diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva medesima e, pertanto, sia il diritto esclusivo di riproduzione spettante al titolare dei diritti sia il diritto di comunicazione delle opere al pubblico.

40      Tuttavia, l’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), di detta direttiva limita l’utilizzo di opere, ai sensi di tale disposizione, alla «comunicazione o [alla] messa a disposizione» di queste ultime e, quindi, ad atti che rientrano unicamente nell’ambito del diritto esclusivo di comunicazione di opere al pubblico di cui all’articolo 3 della medesima direttiva.

41      Si deve inoltre ricordare che affinché vi sia «atto di comunicazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, è sufficiente, in particolare, che dette opere siano messe a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso, senza che sia determinante se utilizzino o meno tale possibilità (sentenza Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punto 19).

42      Ne consegue che, in circostanze come quelle ricorrenti nel procedimento principale, il fatto, per un’istituzione quale una biblioteca accessibile al pubblico, di rendere accessibile, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, un’opera contenuta nella propria collezione ad un «pubblico», vale a dire al complesso di individui che utilizzano terminali dedicati situati nei propri locali a scopi di ricerca o di attività privata di studio, dev’essere qualificato come «messa a disposizione» e, di conseguenza, come «atto di comunicazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza Svensson e a., EU:C:2014:76, punto 20).

43      Tale diritto di comunicazione di opere riconosciuto alle istituzioni quali le biblioteche accessibili al pubblico, di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, nei limiti delle condizioni previste da tale disposizione, rischierebbe di essere svuotato di gran parte del suo contenuto, ossia del suo effetto utile, se tali istituzioni non disponessero del diritto accessorio di digitalizzazione delle opere di cui trattasi.

44      Tale diritto è riconosciuto a dette istituzioni dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, a condizione che si tratti di «atti di riproduzione specifici».

45      Tale condizione di specificità dev’essere intesa nel senso che le istituzioni interessate non possono, in linea generale, procedere ad una digitalizzazione delle loro intere collezioni.

46      Per contro, tale condizione risulta, di regola, rispettata qualora la digitalizzazione di talune opere di una collezione sia necessaria per la «comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopi di ricerca o di attività di studio privata, su terminali dedicati», come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29.

47      Inoltre, la portata di tale diritto accessorio di digitalizzazione dev’essere precisata da un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 operata alla luce del disposto del paragrafo 5 del medesimo articolo 5, secondo cui tale limitazione può essere applicata solo in determinati casi speciali che non risultino in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare, fermo restando però che quest’ultima disposizione non mira ad ampliare la portata delle eccezioni e delle limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva (v., in tal senso, sentenze Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 58, e ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 26).

48      Nel caso di specie, si deve rilevare che, nel quadro della legislazione nazionale applicabile, si tiene debitamente conto delle condizioni imposte dall’articolo 5, paragrafo 5, di detta direttiva, atteso che l’articolo 52b dell’UrhG dispone, in primo luogo, che la digitalizzazione di opere da parte di biblioteche accessibili al pubblico non può comportare che il numero di esemplari di ciascuna opera messa a disposizione degli utenti su terminali dedicati risulti superiore a quello che tali biblioteche abbiano acquistato in formato analogico. In secondo luogo, se è pur vero che, sulla base di tale disposizione di diritto nazionale, la digitalizzazione dell’opera non comporta, di per sé, l’obbligo di corrispondere un compenso, la sua ulteriore messa a disposizione in formato digitale, su terminali dedicati, dà invece luogo al pagamento di un equo compenso.

49      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera c), del medesimo articolo 5, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro conceda alle biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione, il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle proprie collezioni, qualora tale atto di riproduzione risulti necessario ai fini della messa a disposizione degli utenti di tali opere, su terminali dedicati, nei locali delle istituzioni stesse.

 Sulla terza questione

50      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso osti a che uno Stato membro conceda alle biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione, il diritto di mettere le opere a disposizione degli utenti, su terminali dedicati che ne consentano la stampa su carta o la memorizzazione su una chiave USB.

51      Come risulta supra dai punti 40 e 42, la limitazione prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 riguarda, in linea di principio, solo determinati atti di comunicazione ricompresi normalmente nel diritto esclusivo del titolare di cui all’articolo 3 della direttiva stessa, vale a dire quelli per i quali le istituzioni interessate mettono un’opera a disposizione di singoli individui a scopi di ricerca o di attività di studio privata su terminali dedicati situati nei propri locali.

52      Orbene, è pacifico che atti quali la stampa di un’opera su carta o la sua memorizzazione su una chiave USB, sebbene resi possibili grazie a determinate funzionalità di cui sono dotati i terminali dedicati sui quali tale opera può essere consultata, costituiscano non atti di «comunicazione», ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2001/29, bensì di «riproduzione», ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva.

53      Si tratta, infatti, di una creazione di una nuova copia analogica o digitale della copia digitale dell’opera messa a disposizione degli utenti, da parte dell’istituzione, su terminali dedicati.

54      Tali atti di riproduzione, contrariamente ad alcune operazioni di digitalizzazione di un’opera, non possono essere ammessi nemmeno come diritto accessorio derivante dal combinato disposto degli articoli 5, paragrafo 2, lettera c) e 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, poiché non sono necessari ai fini della messa a disposizione degli utenti dell’opera su terminali dedicati nel rispetto delle condizioni imposte da tali disposizioni. Inoltre, detti atti, essendo effettuati non dalle istituzioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, bensì dagli utenti dei terminali dedicati situati nei locali di dette istituzioni non possono essere autorizzati sulla base di tale disposizione.

55      Al contrario, tali atti di riproduzione su supporto analogico o digitale possono, eventualmente, essere autorizzati sulla base della legislazione nazionale di trasposizione delle eccezioni o limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) o b), della direttiva 2001/29, purché, per ciascun caso, le condizioni imposte da tali disposizioni, in particolare quella relativa all’equo compenso di cui deve beneficiare il titolare di diritti, siano soddisfatte.

56      Inoltre, tali atti di riproduzione devono rispettare le condizioni imposte dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29. Pertanto, la portata dei testi riprodotti non può, in particolare, arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari del diritto d’autore.

57      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che esso non riguarda atti quali la stampa di opere su carta o la loro memorizzazione su chiave USB, realizzate da utenti a partire da terminali dedicati situati in biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione. Tali atti possono però, eventualmente, essere autorizzati sulla base della legislazione nazionale di trasposizione delle eccezioni o limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) o b), della direttiva medesima, purché, in ciascun singolo caso, le condizioni imposte da tali disposizioni siano soddisfatte.

 Sulle spese

58      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      La nozione di «vincoli di vendita o di licenza», di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretata nel senso che il titolare dei diritti e un’istituzione menzionata in tale disposizione, quale una biblioteca accessibile al pubblico, devono aver concluso un contratto di licenza o di utilizzo dell’opera in questione che indichi le condizioni alle quali tale istituzione possa utilizzarla.

2)      L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera c), del medesimo articolo 5, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro conceda alle biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione, il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle proprie collezioni, qualora tale atto di riproduzione risulti necessario ai fini della messa a disposizione degli utenti di tali opere, su terminali dedicati, nei locali delle istituzioni stesse.

3)      L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che esso non riguarda atti quali la stampa di opere su carta o la loro memorizzazione su chiave USB, realizzate da utenti a partire da terminali dedicati situati in biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione. Tali atti possono però, eventualmente, essere autorizzati sulla base della legislazione nazionale di trasposizione delle eccezioni o limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) o b), della direttiva medesima, purché, in ciascun singolo caso, le condizioni imposte da tali disposizioni siano soddisfatte.

Firme


*Lingua processuale: il tedesco.