Language of document : ECLI:EU:C:2013:116

Causa C‑556/10

Commissione europea

contro

Repubblica federale di Germania

«Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 91/440/CEE — Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II — Direttiva 2001/14/CE — Articoli 4, paragrafo 2, e 14, paragrafo 2 — Gestore dell’infrastruttura — Indipendenza organizzativa e decisionale — Struttura di holding — Direttiva 2001/14 — Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1 — Fissazione dei diritti sulla base dei costi diretti — Imposizione dei diritti — Costi diretti — Costi totali — Direttiva 2001/14 — Articolo 6, paragrafo 2 — Assenza di incentivi a ridurre i costi — Direttiva 91/440 — Articolo 10, paragrafo 7 — Direttiva 2001/14 — Articolo 30, paragrafo 4 — Organismo di regolamentazione — Competenze»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 febbraio 2013

1.        Trasporti — Politica comune — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Gestore nazionale dell’infrastruttura ferroviaria — Indipendenza — Criteri di valutazione elencati in un documento di lavoro della Commissione — Efficacia giuridica vincolante — Insussistenza — Obbligo di trasposizione — Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14; direttiva del Consiglio 91/440)

2.        Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento — Presunzioni — Inammissibilità

(Art. 258 TFUE)

3.        Trasporti — Trasporti ferroviari – Direttiva 2001/14 — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e imposizione di diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura — Imposizione di diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura — Obblighi degli Stati membri — Portata — Determinazione del diritto di utilizzo dell’infrastruttura — Esclusione — Competenza del gestore dell’infrastruttura

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, artt. 4, § 1, 7, § 3, e 8, § 1)

4.        Trasporti — Trasporti ferroviari – Direttiva 2001/14 — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e imposizione di diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura — Imposizione di diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura — Obblighi degli Stati membri — Istituzione di incentivi affinché il gestore dell’infrastruttura riduca i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti di accesso — Obbligo di prevedere misure distinte — Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, artt. 6, §§ 2 e 3, 7, § 3, e 8, § 1)

5.        Trasporti — Politica comune — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Obblighi degli Stati membri — Istituzione di un organismo di regolamentazione del mercato ferroviario — Competenze — Obbligo di prevedere un diritto di agire in assenza di un reclamo o di un concreto sospetto di infrazione — Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, art. 30, § 4; direttiva del Consiglio 91/440, art. 10, § 7)

1.        Non ha valore giuridico vincolante un documento di lavoro della Commissione che elenca i criteri in base ai quali essa esamina l’indipendenza del gestore nazionale dell’infrastruttura ferroviaria, come richiesta dalla direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, e le misure previste per garantire detta indipendenza, che non è non è mai stato oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, che è stato reso pubblico tre anni dopo la scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva e che non è stato ripreso in alcun atto legislativo.

Pertanto, non può essere rimproverato ad uno Stato membro di non aver tradotto detti criteri in disposizioni legali e regolamentari di trasposizione delle direttive 91/440, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e 2001/14. In tali circostanze, l’omessa trasposizione di detti criteri non può condurre, di per sé, a concludere nel senso dell’assenza di indipendenza decisionale del gestore nazionale dell’infrastruttura ferroviaria rispetto all’impresa nella quale è integrato e che, in quanto holding, supervisiona anche imprese ferroviarie.

(v. punti 35, 58, 62, 65)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punto 66)

3.        Per quanto riguarda i sistemi di imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, introduce una ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e i gestori dell’infrastruttura. Infatti, spetta agli Stati membri istituire un quadro per l’imposizione dei diritti, mentre la determinazione del diritto e la sua riscossione incombono al gestore dell’infrastruttura. Tuttavia, lo Stato può procedere al pieno recupero dei costi dell’infrastruttura applicando maggiorazioni se il mercato lo consente e se ciò non preclude l’utilizzo dell’infrastruttura a segmenti del mercato che possono pagare quanto meno il costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario, più un tasso di rendimento. Sotto tale profilo, per rispettare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/14, il diritto di utilizzo dell’infrastruttura costituisce un minimo, corrispondente al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario previsto dall’articolo 7, paragrafo 3, di detta direttiva, e un massimo, risultante dai costi totali del gestore dell’infrastruttura, come prevede l’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva. Il principio dei costi diretti e quello dei costi totali non sono intercambiabili. Infatti, il sistema previsto al citato articolo 8, paragrafo 1, può essere utilizzato solo ove il mercato lo consenta e uno studio di mercato è necessario per verificare se ciò avvenga.

Ne deriva quindi che uno Stato membro non viene meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della direttiva 2001/14 per il fatto che la sua normativa nazionale non indica con certezza se occorra applicare il principio dei costi diretti o quello dei costi totali, ma permette il recupero totale dei costi sostenuti e lascia al gestore dell’infrastruttura la possibilità di effettuare una differenziazione in funzione dei servizi di trasporto passeggeri su lunga e su breve distanza, o di trasporto ferroviario di merci, nonché in funzione dei segmenti di mercato all’interno di tali servizi di trasporto. Orbene, la direttiva 20014/14 non obbliga gli Stati membri a stabilire norme relative all’imposizione dei diritti più dettagliate.

(v. punti 84, 85, 87, 88)

4.        Dall’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, discende che gli Stati membri possono introdurre incentivi a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti di accesso, nell’ambito di un contratto pluriennale oppure mediante disposizioni regolamentari. Per contro, non è affatto previsto che tali misure debbano essere adottate distintamente.

Peraltro, gli incentivi a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura non potranno che comportare un abbassamento del livello dei diritti d’accesso, indipendentemente dal fatto che essi siano fissati sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14, o su quella dell’articolo 8, paragrafo 1, di detta direttiva.

(v. punti 101, 107, 110)

5.        L’organismo di regolamentazione previsto dall’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, ha il ruolo di vigilare e garantire l’accesso non discriminatorio all’infrastruttura ferroviaria nel quadro della ripartizione della capacità e dell’imposizione dei diritti di utilizzo. Pertanto, la possibilità per detto organismo di ottenere informazioni discende dall’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2000/14, che prevede che un richiedente possa adire detto organismo se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio. Per contro, né detto articolo 30, paragrafo 4, né l’articolo 10, paragrafo 7, della direttiva 91/440, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, richiedono che l’organismo di regolamentazione abbia competenze in materia di ottenimento di informazioni in assenza di reclamo o di sospetto di infrazione a dette direttive e che preveda sanzioni per tali eventuali infrazioni. Pertanto, non si può contestare a uno Stato membro di non aver previsto siffatte misure nella sua normativa nazionale.

(v. punti 120, 124, 126, 128)