Language of document : ECLI:EU:T:2011:43

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

17 febbraio 2011(*)

«Diffusione radiotelevisiva – Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE – Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro – Campionato europeo di calcio – Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario – Motivazione – Artt. 49 CE e 86 CE – Diritto di proprietà»

Nella causa T‑55/08,

Union des associations européennes de football (UEFA), con sede in Nyon (Svizzera), rappresentata dal sig. A. Bell, dalla sig.ra K. Learoyd, solicitors, dai sigg. D. Anderson, QC, e B. Keane, solicitor,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. F. Benyon e dalla sig.ra E. Montaguti, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J. Flynn, QC, e dalla sig.ra M. Lester, barrister,

convenuta,

sostenuta da

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra C. Pochet, in qualità di agente, assistita dal sig. J. Stuyck, avocat,

e da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dalle sig.re S. Behzadi-Spencer e V. Jackson, successivamente dalla sig.ra Behzadi-Spencer e dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agenti, assistiti dai sigg. T. de la Mare e B. Kennelly, barristers,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 295, pag. 12),

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood (relatore), presidente, L. Truchot e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 febbraio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 49, primo comma, CE dispone quanto segue:

«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione di servizi all’interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione».

2        A norma dell’art. 86, n. 1, CE, «[g]li Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 [CE] e da 81 [CE] a 89 [CE] inclusi».

3        L’art. 3 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come aggiunto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva [89/552] (GU L 202, pag. 60), così prevede:

«1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all’articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, [...] in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi che lo Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti».

4        I ‘considerando’ dal diciottesimo al ventiduesimo della direttiva 97/36 hanno il seguente tenore:

«(18)      considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l’esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;

(19)      considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un’eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;

(20)      considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni relative all’esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette; (...)

(21)      considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di “particolare rilevanza per la società” devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell’Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi;

(22)      considerando che, ai fini della presente direttiva, per “canale liberamente accessibile” si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o l’abbonamento base ad una rete via cavo)».

 Fatti e decisione impugnata

5        L’Union des associations européennes de football (UEFA), ricorrente, è l’organismo di direzione del calcio europeo. Suo obiettivo principale è quello di vigilare sullo sviluppo del calcio europeo e provvede ad organizzare un certo numero di competizioni internazionali di calcio tra cui la fase finale del campionato europeo di calcio (in prosieguo: l’«EURO»), nell’ambito del quale ogni quattro anni si affrontano 16 squadre nazionali nel corso di 31 partite complessivamente. Essa sarebbe in grado di promuovere lo sviluppo del calcio europeo grazie ai ricavi derivanti dalla vendita dei diritti commerciali connessi a dette competizioni. In tale ambito, l’UEFA afferma che il 64% dei ricavi provenienti dalla vendita dei diritti commerciali relativi all’EURO derivano dalla cessione dei diritti di trasmissione televisiva delle partite.

6        Con decisione 25 giugno 1998 il Ministro della Cultura, dei Mezzi d’informazione e dello Sport del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in prosieguo: il «Ministro») ha redatto, in forza della sezione IV del Broadcasting Act 1996 (legge del 1996 sulle trasmissioni televisive), un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, in cui era compreso l’EURO.

7        L’adozione di tale elenco è stata preceduta dalla consultazione di 42 organismi diversi avviata dal Ministro nel luglio 1998 in merito ai criteri in base ai quali doveva essere valutata la rilevanza dei vari eventi per la società del Regno Unito. Tale procedura è sfociata nell’adozione di un elenco di criteri contenuto in un documento del Ministero della Cultura, dei Mezzi d’informazione e dello Sport del novembre 1997, che il Ministro avrebbe dovuto applicare ai fini della predisposizione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Sulla scorta di tale documento un evento può essere menzionato nell’elenco, segnatamente, quando ha spiccata rilevanza generale a livello nazionale e non soltanto tra coloro che seguono di norma la disciplina sportiva in questione. Ai sensi dello stesso documento, è sussumibile in tale nozione un evento sportivo nazionale o internazionale di carattere preminente o in cui è coinvolta la squadra nazionale o partecipano atleti del Regno Unito. Tra gli eventi conformi a tali requisiti, quelli che attirano numerosi telespettatori o che sono tradizionalmente trasmessi in diretta su canali televisivi gratuiti avrebbero maggiori possibilità di comparire nell’elenco. Inoltre, nella propria valutazione il Ministro dovrebbe altresì tener conto di altri fattori relativi alle conseguenze per lo sport interessato, quali l’opportunità di offrire una trasmissione in diretta di un evento nel suo complesso, l’impatto sui guadagni nel settore sportivo in questione, le conseguenze per il mercato della radiodiffusione e la sussistenza di circostanze che garantiscono l’accesso alla copertura televisiva o radiofonica in differita dell’evento.

8        Il Ministro ha quindi avviato, in conformità all’art. 97 del Broadcasting Act 1996, una procedura di consultazione relativa agli specifici eventi da inserire nell’elenco. Nell’ambito di tale consultazione, il Ministro ha sollecitato il parere di vari organismi e operatori interessati nonché dei titolari dei diritti di trasmissione televisiva quali l’UEFA. Inoltre, un comitato consultivo istituito dal Ministro e denominato «Advisory Group on listed events» (Gruppo consultivo sugli eventi iscritti nell’elenco) ha reso il proprio parere sugli eventi da menzionare proponendo, per quanto riguarda l’EURO, l’iscrizione della finale, delle semifinali e delle partite in cui sono coinvolte le squadre nazionali del Regno Unito.

9        In forza dell’art. 98 del Broadcasting Act 1996, nel testo di cui ai Telavision Broadcasting Regulations 2000 (Regolamenti del 2000 sulle trasmissioni televisive), gli organismi di diffusione televisiva sono suddivisi in due categorie. La prima categoria include gli organismi che forniscono un servizio gratuito che, per di più, possa essere ricevuto almeno dal 95% della popolazione del Regno Unito. La seconda categoria include gli organismi che non rispondono a tali requisiti.

10      Inoltre, in forza dell’art. 101 del Broadcasting Act 1996, nel testo di cui ai Television Broadcasting Regulations 2000, un fornitore di programmi televisivi appartenente ad una delle suddette categorie può trasmettere in diretta la totalità o parte di un evento inserito nell’elenco solo qualora un fornitore dell’altra categoria abbia acquisito il diritto di trasmettere in diretta l’intero evento o detta parte del medesimo evento nella stessa, o sostanzialmente la stessa, area. Ove tale condizione non sia soddisfatta, l’organismo che desidera trasmettere in diretta l’intero evento o parte dell’evento in questione deve ottenere la previa autorizzazione dell’Office of Communications (Ufficio delle comunicazioni)..

11      Ai sensi dell’art. 3 del Code on Sports and Other Listed and Designated Events (Codice relativo agli eventi sportivi e ad altri eventi inseriti nell’elenco), nella versione in vigore nel 2000, gli eventi iscritti nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società sono suddivisi in due gruppi. Il «gruppo A» include gli eventi che non possono essere trasmessi in diretta in esclusiva in difetto di talune condizioni. Il «gruppo B» include gli eventi che possono essere trasmessi in diretta in esclusiva solo se sono state adottate disposizioni per garantirne la trasmissione in differita.

12      A norma dell’art. 13 del Code on Sports and Other Listed and Designated Events, l’Office of Communications può accordare un’autorizzazione per gli eventi appartenenti al «gruppo A» dell’elenco, del quale fa parte l’EURO, qualora i relativi diritti di trasmissione siano stati pubblicamente offerti secondo condizioni eque e ragionevoli a tutti gli organismi di diffusione radiotelevisiva, senza che un organismo dell’altra categoria abbia manifestato il proprio interesse all’acquisto.

13      Con lettera del 25 settembre 1998 il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552, l’elenco degli eventi predisposto dal Ministro. A seguito di uno scambio di comunicazioni tra il Regno Unito e la Commissione e di una nuova notificazione delle misure avvenuta il 5 maggio 2000, il direttore generale della direzione generale (DG) «Educazione e cultura» della Commissione ha informato il Regno Unito, con lettera del 28 luglio 2000, che la Commissione non sollevava obiezioni sulle misure adottate da tale Stato membro, che sarebbero state pertanto oggetto di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

14      Con sentenza 15 dicembre 2005, causa T‑33/01, Infront WM/Commissione (Racc. pag. II‑5897), il Tribunale ha annullato la decisione contenuta nella lettera del 28 luglio 2000, in quanto essa configurava una decisione ai sensi dell’art. 249 CE, che avrebbe dovuto essere adottata dallo stesso collegio dei membri della Commissione (sentenza Infront WM/Commissione, cit., punto 178).

15      In attuazione della sentenza Infront WM/Commissione, punto 14 supra, la Commissione ha adottato la decisione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] (GU L 295, pag. 12; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

16      Il dispositivo della decisione impugnata ha il seguente tenore:

«Articolo 1

Le misure adottate ai sensi dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] e notificate dal Regno Unito alla Commissione il 5 maggio 2000, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 328 del 18 novembre 2000, sono compatibili con il diritto comunitario.

Articolo 2

Le misure, elencate nell’allegato della presente decisione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva [89/552]».

17      La decisione impugnata è motivata segnatamente in base ai punti seguenti:

«(4)      L’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società incluso nelle misure adottate dal Regno Unito è stato redatto in modo chiaro e trasparente, e [in tale Stato membro] è stata avviata una consultazione di ampio respiro.

(5)      La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dal Regno Unito rispondono ad almeno due dei criteri indicati qui di seguito, ritenuti indicatori affidabili dell’importanza che gli eventi hanno per la società: i) una spiccata rilevanza generale nello Stato membro interessato, e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l’attività in questione; ii) una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione dello Stato membro, in particolare come evento catalizzatore dell’identità culturale; iii) la partecipazione della squadra nazionale all’evento nell’ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale; iv) il fatto che l’evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

(6)      Numerosi eventi fra quelli elencati nelle misure adottate dal Regno Unito, compresi i [g]iochi olimpici estivi e invernali, nonché le finali dei campionati mondiali ed europei di calcio, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva [97/36]. Questi eventi hanno una spiccata rilevanza generale nel Regno Unito nel loro insieme, essendo particolarmente seguiti dal pubblico in generale (indipendentemente dalla nazionalità dei partecipanti), e non solo dal pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi.

(…)

(18)      Gli eventi elencati, compresi quelli da considerare nel loro insieme e non come una serie di singoli eventi, sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori. (...)

(19)      Le misure adottate dal Regno Unito risultano proporzionate a giustificare una deroga al principio fondamentale, sancito dal trattato CE, della libera prestazione di servizi sulla base di un motivo imperativo di pubblico interesse, che è quello di assicurare l’ampio accesso dei telespettatori alla trasmissione di eventi di particolare importanza per la società.

(20)      Le misure adottate dal Regno Unito sono compatibili con le regole (...) di concorrenza [del Trattato CE] in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre il numero degli eventi citati non è sproporzionatamente elevato e tale da creare distorsione della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.

(21)      A rafforzare la proporzionalità delle misure adottate dal Regno Unito è il fatto che un certo numero di eventi fra quelli elencati richiede soltanto forme adeguate di ritrasmissione.

(…)

(24)      In base alla sentenza [Infront WM/Commissione], la dichiarazione che le misure adottate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dal Regno Unito sono compatibili con il diritto comunitario. Le misure, elencate nell’allegato della presente decisione, devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva [89/552]».

 Procedimento e conclusioni delle parti

18       Il 5 febbraio 2008, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale, l’UEFA ha proposto il presente ricorso.

19      L’UEFA chiede anche al Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, di invitare la Commissione a produrre vari documenti che, a suo avviso, contribuirebbero positivamente ad un efficiente svolgimento della fase scritta del procedimento, al chiarimento delle questioni controverse e al controllo giurisdizionale che il Tribunale è chiamato a esercitare.

20      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente l’11 e il 16 giugno 2008, il Regno Unito nonché il Regno del Belgio hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

21      Con ordinanza 29 settembre 2008, il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha ammesso tali interventi. Le parti intervenienti hanno depositato le proprie memorie e l’UEFA ha depositato le proprie osservazioni su queste ultime entro i termini impartiti.

22      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha rivolto per iscritto un quesito all’UEFA e due quesiti alla Commissione. Queste hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale entro il termine impartito.

23      L’UEFA chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata là dove dichiara conforme al diritto comunitario l’iscrizione nell’elenco nazionale del Regno Unito dell’EURO nel suo insieme;

–        condannare la Commissione alle spese.

24      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare l’UEFA alle spese.

25      Il Regno del Belgio e il Regno Unito chiedono che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

26      Il Regno del Belgio sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto l’UEFA non è né individualmente né direttamente interessata dalla decisione impugnata e in quanto il Tribunale non è competente a valutare la legittimità di misure nazionali. Inoltre, l’UEFA non avrebbe impugnato le misure adottate dal Regno Unito dinanzi ai giudici nazionali, pertanto il suo ricorso dinanzi al Tribunale sarebbe stato presentato oltre i termini, giacché l’eventuale annullamento della decisione impugnata non pregiudica la validità della normativa nazionale in esame.

27      L’UEFA ritiene che la decisione impugnata la riguardi direttamente ed individualmente.

 Giudizio del Tribunale

28      I motivi di irricevibilità dedotti dal Regno del Belgio riguardano l’ordine pubblico dato che, nel loro ambito, vengono messe in discussione la legittimazione ad agire dell’UEFA, il rispetto dei termini di ricorso e la competenza del Tribunale. È quindi opportuno che il Tribunale esamini d’ufficio tali motivi di irricevibilità, sebbene il Regno del Belgio, in quanto interveniente, non sia legittimato a sollevarli ai sensi dell’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, non avendo la Commissione contestato la ricevibilità del ricorso (v., in questo senso e per analogia, sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I‑1125, punti 21-23).

29      Per quanto riguarda l’incidenza diretta nei confronti dell’UEFA, si deve rammentare che, in ossequio a giurisprudenza costante, la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione impugnata, di cui all’art. 230, quarto comma, CE, richiede che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza della Corte 13 marzo 2008, causa C‑125/06 P, Commissione/Infront WM, Racc. pag. I‑1451, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

30      A tale proposito, ai sensi dell’art. 101 del Broadcasting Act 1996 (v. precedente punto 10), nessun organismo di diffusione radiotelevisiva appartenente ad una delle categorie descritte al precedente punto 9 può procedere alla trasmissione in diretta e in esclusiva di un evento iscritto nell’elenco del Regno Unito. Solo nel caso in cui nessun organismo appartenente all’altra di dette categorie abbia manifestato un interesse all’acquisto dei diritti di trasmissione di detto evento e ricorrano le altre condizioni menzionate al precedente punto 12, l’Office of Communications può autorizzare l’organismo che ha ottenuto i diritti a trasmettere in diretta e in esclusiva l’evento interessato.

31      Da tale normativa risulta che la cessione dei diritti di trasmissione dell’EURO, di cui l’UEFA è l’organizzatore ai sensi del ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, ad organismi di diffusione radiotelevisiva soggetti alla giurisdizione del Regno Unito in modo tale da privare altri organismi soggetti alla giurisdizione dello stesso Stato membro, e che abbiano manifestato interesse all’acquisto da parte loro, della possibilità di trasmettere in tutto o in parte tale evento in detti paesi non produce gli effetti giuridici generati di norma da una simile clausola di esclusiva.

32      Sebbene sia vero che le suddette conseguenze giuridiche derivano dalla normativa del Regno Unito e non già dalla decisione impugnata, resta tuttavia il fatto che il meccanismo di mutuo riconoscimento da quest’ultima instaurato, in conformità all’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552, pone a carico degli Stati membri l’obbligo di salvaguardare tali conseguenze. In particolare, gli Stati membri devono assicurarsi del rispetto, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, delle condizioni di trasmissione televisiva nel Regno Unito degli eventi iscritti nell’elenco di tale Stato membro, come definite dal Regno Unito nell’ambito delle sue misure approvate e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Orbene, l’obbligo di conseguire tale risultato lede direttamente la situazione giuridica delle emittenti televisive soggette alla giurisdizione degli Stati membri diversi dal Regno Unito e che desiderino acquistare diritti di trasmissione nel Regno Unito originariamente detenuti dall’UEFA (v., in tal senso, sentenza Commissione/Infront WM, punto 29 supra, punti 62 e 63).

33      Pertanto, il meccanismo di mutuo riconoscimento instaurato dalla decisione impugnata obbliga gli Stati membri ad escludere l’attuazione dei diritti come quelli descritti al precedente punto 31 da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, con la conseguenza che l’UEFA vede parimenti pregiudicati i diritti da essa originariamente detenuti quando questi sono offerti pubblicamente ad emittenti non soggette alla giurisdizione del Regno Unito, ma a quella di un altro Stato membro.

34      Ne risulta che la decisione impugnata incide direttamente sulla situazione giuridica dell’UEFA per quanto riguarda i diritti originariamente detenuti da quest’ultima e non lascia alcun potere discrezionale agli Stati membri quanto al risultato perseguito, imposto in modo automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria, a prescindere dal contenuto dei meccanismi particolari che le autorità nazionali istituiranno per conseguire tale risultato (v., in tal senso, sentenza Commissione/Infront WM, punto 29 supra, punti 60 e 61).

35      L’UEFA è pertanto direttamente interessata dalla decisione impugnata.

36      Per quanto riguarda la questione se l’UEFA sia interessata individualmente dalla decisione impugnata, va rammentato che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro specifiche o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari di una simile decisione (v. sentenza Commissione/Infront WM, punto 29 supra, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

37      Nel caso di specie è pacifico che, a prescindere dalla natura giuridica e dalla fonte dei diritti di trasmissione dell’EURO, questo configura un evento ai sensi del ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, nel senso che viene organizzato in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere tali diritti e che l’UEFA è l’organizzatore in questione. Dal momento che ciò era vero anche al momento dell’adozione della decisione impugnata, in tale momento l’UEFA era perfettamente identificabile.

38      L’UEFA è pertanto interessata individualmente dalla decisione impugnata.

39      Per quanto riguarda gli argomenti del Regno del Belgio relativi al fatto che il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla legittimità di misure nazionali nell’ambito dell’art. 230 CE e che l’UEFA non ha impugnato le misure del Regno Unito dinanzi ai giudici nazionali, è sufficiente rilevare che, con il suo ricorso, l’UEFA contesta segnatamente la legittimità dell’art. 1 della decisione impugnata, con il quale le misure del Regno Unito sono state dichiarate compatibili con il diritto comunitario.

40      Ne consegue che il controllo che il Tribunale è chiamato ad effettuare nel caso di specie verte sulla legittimità di tale dichiarazione, senza che il fatto che le misure del Regno Unito non siano state contestate dinanzi ai giudici nazionali incida in un modo o in un altro sulla ricevibilità del ricorso, oltretutto depositato entro il termine previsto dall’art. 230 CE (v., in tal senso, sentenza Infront WM/Commissione, punto 14 supra, punto 109).

41      Gli argomenti concernenti l’irricevibilità del ricorso addotti dal Regno del Belgio devono essere pertanto respinti.

 Nel merito

42      L’UEFA deduce otto motivi, relativi, in primo luogo, alla violazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, in secondo luogo, ad un difetto di motivazione, in terzo luogo, alla violazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552, in quarto luogo, alla violazione delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza, in quinto luogo, alla violazione delle disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione di servizi, in sesto luogo, alla violazione del suo diritto di proprietà, in settimo luogo, alla violazione del principio di proporzionalità e, in ottavo luogo, alla violazione del principio di parità di trattamento.

43      Prima di dare inizio alla disamina dei motivi dedotti dall’UEFA, è d’uopo esporre talune considerazioni di ordine generale di cui occorre tener conto ai fini della valutazione della loro fondatezza.

44      Si deve anzitutto rilevare che l’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 ha concretizzato la possibilità riconosciuta agli Stati membri di limitare, in base a ragioni imperative di interesse generale, l’esercizio nel settore audiovisivo delle libertà fondamentali stabilite dal diritto comunitario primario.

45      Infatti, anche se le misure adottate dagli Stati membri nell’ambito dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 si applicano in modo non discriminatorio tanto alle imprese stabilite nel territorio nazionale quanto alle imprese stabilite in altri Stati membri, è sufficiente che dette misure avvantaggino talune imprese stabilite nel territorio nazionale perché esse siano considerate costituire una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 49 CE (v., in tal senso, sentenze della Corte 5 giugno 1997, causa C‑398/95, SETTG, Racc. pag. I‑3091, punto 16, e 13 dicembre 2007, causa C‑250/06, United Pan-Europe Communications Belgium e a., Racc. pag. I‑11135, punti 37 e 38).

46      Orbene, simili restrizioni a libertà fondamentali garantite dal Trattato possono essere giustificate qualora rispondano a ragioni imperative di interesse pubblico, sempreché siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v., in tal senso, sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., punto 45 supra, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

47      A questo proposito va rammentato che la libertà di espressione, tutelata dall’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, fa parte dei diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario e configura una ragione imperativa di interesse generale idonea a giustificare simili restrizioni (v., in tal senso, sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., punto 45 supra, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, ai sensi dell’art. 10, n. 1, della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la libertà di espressione include anche la libertà di accedere alle informazioni.

48      Nel caso di specie, come rilevato al punto 19 della decisione impugnata, le misure adottate dal Regno Unito configurano un ostacolo alla libera prestazione di servizi. Tuttavia, come risulta dal diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, le misure previste dall’art. 3 bis della direttiva 89/552 sono volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società. In base al ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, un evento è di particolare rilevanza allorché è straordinario, presenta interesse per il grande pubblico nell’Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte significativa di un determinato Stato membro ed è organizzato in anticipo da un organizzatore di eventi legittimato a vendere i diritti relativi a tale evento.

49      Ne discende che, in quanto riguardano eventi di particolare rilevanza per la società, le misure contemplate dall’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 sono giustificate da ragioni imperative di interesse generale.

50      Come evidenziato al precedente punto 46, poi, le misure in questione devono altresì essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.

51      Infine, per quanto riguarda la portata del diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, va anzitutto rilevato che, come sottolineato dalla Commissione, l’art. 3 bis della direttiva 89/552, al quale si richiama tale ‘considerando’, non procede ad un’armonizzazione degli eventi specifici che gli Stati membri possono considerare di particolare rilevanza per la società. Infatti, contrariamente alla versione di tale disposizione contenuta nella decisione del Parlamento europeo in relazione alla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell’adozione della direttiva 97/36 (GU 1996, C 362, pag. 56) e facente espresso riferimento ai giochi olimpici estivi e invernali e ai campionati del mondo ed europeo di calcio, tale disposizione non fa riferimento ad eventi specifici atti ad essere iscritti negli elenchi nazionali.

52      Ne consegue che il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 non può essere letto nel senso che l’iscrizione dell’EURO in un elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la società sia automaticamente compatibile con il diritto comunitario. A maggior ragione, tale ‘considerando’ non può essere inteso nel senso che in tutti i casi è valida l’iscrizione dell’EURO nel suo insieme in un simile elenco, indipendentemente dall’interesse che tale competizione susciti nello Stato membro interessato.

53      Viceversa, in considerazione dei rilievi di cui ai precedenti punti 44‑49, tale ‘considerando’ comporta che, quando uno Stato membro menziona partite dell’EURO nell’elenco che ha deciso di redigere, non ha l’obbligo di indicare nella sua comunicazione alla Commissione una specifica motivazione inerente al loro carattere di eventi di particolare rilevanza per la società.

54      È in base a tali considerazioni che occorre valutare la fondatezza dei motivi dedotti dall’UEFA.

55      Da ultimo, per quanto riguarda il difetto di motivazione relativo alla valutazione della Commissione circa la chiarezza e la trasparenza della procedura seguita dal Regno Unito, fatto valere dall’UEFA nell’ambito del secondo motivo, il Tribunale analizzerà tale motivo prima di esaminare il primo motivo che mette in dubbio la fondatezza di tale valutazione. Inoltre, il Tribunale analizzerà il quinto motivo prima del quarto.

 Sul secondo motivo, relativo a un difetto di motivazione

–       Argomenti delle parti

56      L’UEFA sostiene che la decisione impugnata è insufficientemente motivata e che, perciò, preclude al Tribunale di esercitare il proprio controllo. Dal momento che ha posto restrizioni alla libera prestazione di servizi, alla concorrenza e al diritto di proprietà, la decisione impugnata avrebbe dovuto essere suffragata da una motivazione dettagliata. Orbene, la decisione impugnata non conterrebbe una motivazione sufficiente quanto alla chiarezza e alla trasparenza della procedura seguita dal Regno Unito o alla libera prestazione di servizi ed al diritto della concorrenza.

57      Infatti, dal testo della decisione impugnata discenderebbe che, ai fini della sua adozione, la Commissione non avrebbe tenuto conto di alcuno sviluppo successivo al 2000, cosicché non disponeva degli elementi necessari all’adozione, nel 2007, di una decisione correttamente motivata. Orbene, gli ascolti relativi all’EURO del 2000 e a quello del 2004 dimostrerebbero che le partite cui non partecipava una squadra nazionale del Regno Unito hanno attirato in tale paese soltanto un terzo dei telespettatori delle partite in cui era coinvolta una squadra nazionale di detto paese. Omettendo di raccogliere informazioni relative a ogni mutamento di circostanze seguito alla sentenza Infront WM/Commissione, punto 14 supra, che ha posto la necessità di adottare una decisione relativa all’elenco del Regno Unito, la Commissione avrebbe altresì violato il principio di buona amministrazione. Inoltre, quest’ultima sentenza non avrebbe confermato la valutazione contenuta nella lettera del 28 luglio 2000 (v. precedenti punti 13 e 14) circa la compatibilità dell’elenco del Regno Unito con il diritto comunitario.

58      Orbene, la Commissione avrebbe semplicemente trasformato la lettera del 28 luglio 2000 in decisione, senza peraltro procedere ad un’analisi più approfondita dell’analisi sommaria da essa effettuata nell’ambito della propria esposizione dinanzi al Tribunale nella causa all’origine della sentenza Infront WM/Commissione, punto 14 supra. Tale violazione dell’obbligo di procedere ad un’inchiesta approfondita avrebbe inevitabilmente comportato la violazione dell’obbligo di motivazione nonché errori manifesti di valutazione relativamente alla libera prestazione di servizi e al diritto della concorrenza.

59      A questo riguardo l’UEFA sostiene che la restrizione alla libera prestazione di servizi sarebbe motivata mediante un mero richiamo all’accesso alla trasmissione televisiva degli eventi di particolare rilevanza per la società, che costituirebbe solo un rinvio all’art. 3 bis della direttiva 89/552 senza un’esposizione degli elementi di fatto e di diritto atti a giustificare una simile deroga ad una disposizione fondamentale del Trattato. Inoltre, per quanto riguarda il diritto della concorrenza, la decisione impugnata non conterrebbe neppure un tentativo di definizione dei mercati di riferimento.

60      Infine, l’UEFA afferma che la Commissione avrebbe dovuto fornire una motivazione specifica in ordine alla propria scelta di seguire un approccio diverso da quello da essa adottato nei confronti degli Stati membri che nei loro rispettivi elenchi hanno iscritto soltanto alcune partite dell’EURO.

61      La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo.

–       Giudizio del Tribunale

62      Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi fatti valere e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza della Corte 30 marzo 2000, causa C‑265/97 P, VBA/Florimex e a., Racc. pag. I‑2061, punto 93).

63      Si deve inoltre ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. II‑5049, punto 94).

64      Per quanto attiene alla questione se la procedura attuata nel Regno Unito sia conforme ai requisiti di chiarezza e trasparenza, al punto 4 della decisione impugnata la Commissione ha affermato che l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito era stato redatto in modo chiaro e trasparente e che in tale Stato membro era stata avviata una consultazione di ampio respiro (v. precedente punto 17).

65      Al riguardo va innanzi tutto rilevato che la stessa UEFA, in qualità di organizzatore dell’EURO, ha partecipato alla procedura in questione esprimendo, tramite lettera del 23 dicembre 1997 indirizzata al Ministro, le proprie osservazioni circa l’eventuale inclusione di tale competizione nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito.

66      In secondo luogo, le disposizioni del Broadcasting Act 1996 relative agli eventi di particolare rilevanza per la società figurano in allegato alla decisione impugnata. L’art. 97 di tale testo normativo prevede che l’elenco di cui trattasi sia predisposto dal Ministro dopo consultazione, tra l’altro, del soggetto dal quale possano essere acquisiti i diritti di trasmissione televisiva di qualunque evento che presenti interesse nazionale, che il Ministro si proponga di inserire o meno nell’elenco.

67      In terzo luogo, dal punto 5 della decisione impugnata, letto in combinazione con i punti 6 e 18 della stessa, risulta che l’iscrizione dell’EURO nell’elenco del Regno Unito è stata approvata dalla Commissione in quanto tale competizione ha spiccata rilevanza generale in detto Stato membro non solamente per coloro che abitualmente seguono gli eventi sportivi alla televisione ed essa è stata sempre trasmessa da canali televisivi gratuiti ed ha attirato numerosi telespettatori. Orbene, i criteri in esame figurano tra quelli che il Ministero ha accertato prima della procedura di consultazione sugli specifici eventi da iscrivere nell’elenco del Regno Unito (v. precedenti punti 7 e 8).

68      Ne consegue che la decisione impugnata contiene le informazioni necessarie tali da consentire all’UEFA di comprendere i motivi per cui la Commissione ha concluso che la procedura seguita dal Ministro fosse chiara e trasparente per quanto riguarda i criteri adottati per selezionare gli eventi da iscrivere nell’elenco, la consultazione relativa a tale selezione e la definizione dell’autorità competente a questo fine ed al Tribunale di esercitare il proprio controllo sulla fondatezza di tale conclusione.

69      Per quanto riguarda l’insufficiente motivazione relativamente alla libera prestazione di servizi e al diritto della concorrenza che l’UEFA farebbe altresì valere in via generale, si deve rammentare che, ai punti 19 e 20 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto i motivi per i quali essa ritiene che le misure del Regno Unito non contravvengano alle disposizioni del diritto comunitario relative a tali ambiti (v. precedente punto 17).

70      In proposito la Commissione ha affermato che le misure adottate dal Regno Unito risultano proporzionate e giustificano una deroga alla libera prestazione di servizi sulla base di una ragione imperativa di pubblico interesse, che è quello di assicurare l’ampio accesso dei telespettatori alla trasmissione di eventi di particolare importanza per la società. Dal punto 19 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha esposto i motivi per cui essa ritiene che le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione di servizi non ostino all’iscrizione dell’EURO nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito così da consentire all’UEFA di comprenderli e contestarne la fondatezza e al Tribunale di esercitare il proprio controllo. Infatti, dato che i punti 5, 6 e 18 della decisione impugnata contengono l’esposizione dei motivi in base ai quali la Commissione ha considerato l’EURO un evento di particolare rilevanza per la società, l’UEFA, detentore originario dei diritti di trasmissione dell’EURO, è in grado di valutare se sussistano elementi atti a rimettere in discussione tale valutazione o di dimostrare l’eventuale carattere sproporzionato o altrimenti contrario al diritto comunitario dell’iscrizione di tutte le partite di tale competizione nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito.

71      Per quanto attiene al diritto della concorrenza, al punto 20 della decisione impugnata la Commissione ha affermato che i criteri posti per classificare gli organismi di radiodiffusione televisiva sono oggettivi e che le misure adottate dal Regno Unito permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il numero degli eventi citati non sia sproporzionatamente elevato e che, pertanto, la loro iscrizione non crei distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.

72      Si deve rilevare che, in tale punto, la Commissione ha indicato i motivi per cui essa ritiene che le misure adottate dal Regno Unito non violino l’art. 86 CE. Inoltre, dallo stesso punto risulta che la Commissione illustra la propria posizione riferendosi al mercato dell’acquisto dei diritti di trasmissione degli eventi di cui trattasi nonché ai mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento. Occorre peraltro precisare che la decisione impugnata non ha l’obiettivo di analizzare la legittimità del comportamento delle imprese alla luce degli artt. 81 CE e 82 CE e, eventualmente, di adottare misure in base al regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), bensì di valutare la compatibilità delle misure statali con l’art. 86 CE. In tali circostanze, l’obbligo di motivazione a carico della Commissione in forza dell’art. 253 CE è assolto quando tale istituzione espone in modo non equivoco i motivi per cui essa ritiene che la normativa nazionale non dia luogo ad una restrizione alla concorrenza incompatibile con le norme rilevanti del Trattato in relazione alle imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi.

73      Dato che tali motivi emergono al punto 20 della decisione impugnata, l’UEFA è in grado di comprendere l’iter logico seguito dalla Commissione e di contestarne la fondatezza dinanzi al Tribunale e quest’ultimo può, inoltre, esercitare il proprio controllo a questo riguardo.

74      Quanto agli argomenti dell’UEFA secondo cui la Commissione non avrebbe motivato la decisione impugnata in modo giuridicamente valido, giacché avrebbe omesso di tener conto degli elementi successivi al 2000 per controllare la correttezza delle valutazioni del Ministro che hanno condotto all’iscrizione dell’EURO nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, va rilevato che essi non riguardano la motivazione della decisione impugnata, bensì la fondatezza dei suoi motivi. Difatti, dal momento che la Commissione ha esposto, ai punti 5, 6, e 18 della decisione impugnata, i motivi per cui essa ritiene che l’iscrizione dell’EURO nell’elenco in questione fosse valida, il fatto che non abbia tenuto conto degli elementi atti a inficiare la valutazione dell’istituzione a questo riguardo, sempreché ciò sia dimostrato, pregiudicherebbe la legittimità della decisione impugnata nel merito. Tali argomenti saranno dunque esaminati nell’ambito del terzo motivo.

75      Quanto all’argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto motivare specificamente la propria scelta di seguire un approccio diverso da quello adottato nei confronti degli Stati membri che hanno iscritto nei loro rispettivi elenchi solo talune partite dell’EURO, si deve necessariamente rilevare che nel caso di specie la Commissione non aveva alcun obbligo del genere.

76      A questo proposito, dato che l’art. 3 bis della direttiva 89/552 non procede ad un’armonizzazione a livello degli eventi specifici che gli Stati membri possono considerare di particolare rilevanza per la società (v. precedenti punti 51 e 52), possono essere parimenti compatibili con la disposizione in esame più impostazioni concernenti l’iscrizione delle partite dell’EURO in un elenco nazionale.

77      In tali condizioni, se l’iscrizione dell’EURO nel suo complesso in un elenco nazionale è compatibile con il diritto comunitario, niente impedisce che lo sia anche l’iscrizione di alcune partite soltanto di detta competizione. Pertanto, il fatto che la Commissione abbia dichiarato nelle proprie decisioni diversi approcci parimenti compatibili con il diritto comunitario non è in quanto tale espressione di alcuna contraddizione e non richiede alcuna motivazione specifica, contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente.

78      Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552

–       Argomenti delle parti

79      L’UEFA rammenta che l’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 impone agli Stati membri di predisporre l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società in modo chiaro e trasparente ed in tempo utile. A questo riguardo, al punto 4 la decisione impugnata si limiterebbe a dichiarare che tale condizione è soddisfatta e che nel Regno Unito è stata avviata una consultazione di ampio respiro.

80      Orbene, tale consultazione non sarebbe stata completa, dal momento che il Ministro non avrebbe preso correttamente in considerazione le osservazioni presentate dall’UEFA nel suo ambito. Per di più, il Ministro avrebbe ignorato il parere dell’Advisory Group on listed events (v. precedente punto 8), che avrebbe raccomandato l’inclusione delle partite alle quali non partecipano le squadre nazionali del Regno Unito nel «gruppo B» dell’elenco nonché quello dell’Office of Fair Trading (OFT, autorità in materia di concorrenza del Regno Unito), che avrebbe proposto l’iscrizione delle partite nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società soltanto quando lo imponga un «imprescindibile interesse pubblico». Nonostante ciò, il Ministro non avrebbe indicato i motivi per cui non si è adeguato a tali pareri né avrebbe chiarito perché dovesse ritenersi che tutte le partite dell’EURO rivestano particolare rilevanza per la società del Regno Unito.

81      Inoltre, non avrebbe avuto luogo alcuna consultazione in ordine ai criteri di suddivisione delle emittenti televisive nelle categorie stabilite dall’art. 98 del Broadcasting Act 1996 (v. precedente punto 9), criteri che aggraverebbero le restrizioni alla concorrenza imposte dalla normativa del Regno Unito e renderebbero praticamente impossibile l’acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva degli eventi iscritti nell’elenco da parte di emittenti non stabilite in tale Stato membro. La suddivisione delle emittenti in categorie, peraltro, inciderebbe sull’ampiezza delle conseguenze derivanti dall’iscrizione di un evento nell’elenco.

82      L’UEFA rileva che dal 1998 il Regno Unito non ha modificato l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società, benché da allora il mercato avrebbe subito profondi mutamenti. Una consultazione condotta nel 1997 e nel 1998, quindi, non può ritenersi adeguata ai fini dell’adozione di una decisione della Commissione nell’ottobre 2007.

83      Il Broadcasting Act 1996 non sarebbe conforme ai requisiti ex art. 3 bis della direttiva 89/552, dato che non imporrebbe al Ministro di verificare se una trasmissione in differita sia sufficiente a salvaguardare l’interesse generale all’accesso alla copertura televisiva di un evento di particolare rilevanza. Inoltre, la procedura in base alla quale verrebbe operata la scelta del gruppo dell’elenco di cui ciascun evento fa parte non sarebbe né chiara né trasparente. In tale contesto, la dichiarazione contenuta al punto 21 della decisione impugnata, secondo cui la proporzionalità delle misure adottate dal Regno Unito è rafforzata dal fatto che un certo numero di eventi fra quelli elencati richiede soltanto forme adeguate di trasmissione, non chiarirebbe perché l’inclusione di tutte le partite dell’EURO nel «gruppo A» dell’elenco sia ragionevole e proporzionata.

84      L’UEFA sostiene che le misure adottate dal Regno Unito impongono restrizioni ai diritti esclusivi acquisiti a partire dal 1° ottobre 1996, mentre l’EURO sarebbe stato iscritto nell’elenco di tale Stato membro soltanto il 25 giugno 1998. Orbene, la Commissione non avrebbe vagliato la legittimità dell’imposizione di restrizioni retroattive nei confronti dei diritti relativi all’EURO, sebbene tale operazione non parrebbe compatibile né con la normativa del Regno Unito né con l’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552.

85      Infine, l’UEFA sottolinea che le sue censure rimettono in discussione la validità della decisione impugnata nella parte in cui la Commissione non ha concluso che la procedura seguita a livello nazionale non era né chiara né trasparente, senza che il fatto di non aver contestato le misure del Regno Unito dinanzi ai giudici nazionali la privi della possibilità di dedurre tale motivo.

86      La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo.

–       Giudizio del Tribunale

87      Va rammentato, in via preliminare, che l’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 non enuncia gli elementi specifici che devono caratterizzare le procedure poste in essere a livello nazionale ai fini della predisposizione dell’elenco di eventi di particolare rilevanza per la società. Tale disposizione lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità per organizzare tali procedure per quanto attiene alle loro fasi, all’eventuale consultazione dei soggetti interessati e all’attribuzione di competenze amministrative, pur precisando che, nel loro complesso, esse devono essere improntate a chiarezza e trasparenza.

88      Infatti, le restrizioni all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato per mezzo di misure nazionali giustificate da ragioni imperative di interesse generale devono comunque essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v. precedente punto 46).

89      In tal modo, anche quando normative nazionali, come quelle contemplate dall’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, sono preordinate alla salvaguardia del diritto alla libertà di espressione (v. precedenti punti 47‑49), gli obblighi derivanti dai provvedimenti d’attuazione di questa politica debbono in ogni caso essere proporzionati rispetto a tale scopo e le relative modalità d’applicazione non debbono comportare discriminazioni a danno dei cittadini di altri Stati membri (v., in tal senso, sentenze della Corte 28 novembre 1989, causa C‑379/87, Groener, Racc. pag. 3967, punto 19, e 12 giugno 2003, causa C‑112/00, Schmidberger, Racc. pag. I‑5659, punto 82).

90      È in tali condizioni che le procedure poste in essere dagli Stati membri per adottare l’elenco di eventi di particolare rilevanza per la società devono essere chiare e trasparenti, nel senso che esse devono essere fondate su criteri oggettivi noti in anticipo alle persone interessate, così da evitare che il potere discrezionale di cui gli Stati membri dispongono per decidere quali specifici eventi vadano menzionati nei loro elenchi sia esercitato in modo arbitrario (v., in tal senso, sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., punto 45 supra, punto 46). Infatti, sebbene sia vero che l’iscrizione di un evento nell’elenco esige, ai sensi dell’art. 3 bis della direttiva 89/552, che esso sia di particolare rilevanza per la società, resta tuttavia fatto che la previa determinazione dei criteri specifici in base ai quali viene valutata tale rilevanza costituisce un elemento essenziale affinché le decisioni nazionali siano adottate in modo trasparente ed entro i limiti del margine di discrezionalità di cui dispongono a questo fine le autorità nazionali (v. punto 119 qui di seguito).

91      Il requisito di chiarezza e trasparenza della procedura implica altresì che le disposizioni corrispondenti indichino l’organo competente a predisporre l’elenco degli eventi nonché le condizioni alle quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni.

92      Viceversa, la semplice sussistenza di elementi volti ad inficiare la valutazione operata da un’autorità nazionale in ordine alla rilevanza di un preciso evento per la società non attiene né alla chiarezza né alla trasparenza della procedura seguita, bensì alla fondatezza di detta valutazione. Lo stesso dicasi allorché tali elementi consistono in pareri od osservazioni promananti da organismi consultivi, da servizi dell’autorità competente o da soggetti interessati che abbiano partecipato alla procedura.

93      Pertanto, gli argomenti dell’UEFA relativi alla mancata presa in considerazione delle raccomandazioni dell’Advisory Group on listed events, dell’Office of Fair Trading e delle proprie osservazioni non sono atti a rimettere in discussione la valutazione operata dalla Commissione circa la chiarezza o la trasparenza della procedura seguita dal Ministro ai fini dell’adozione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito (v. precedenti punti 6‑8).

94      Inoltre, il requisito di chiarezza e di trasparenza posto dall’art. 3 bis della direttiva 89/552 non ha né l’obiettivo né l’effetto di porre a carico dell’autorità nazionale competente l’obbligo di esporre i motivi per cui essa non ha seguito pareri od osservazioni sottopostile nel corso della procedura di consultazione. Gli argomenti dell’UEFA relativi alla circostanza che né il Ministro né la Commissione hanno indicato i motivi per cui non è stato seguito il parere dell’Advisory Group on listed events, dunque, non sono idonei a dimostrare che la decisione impugnata è affetta da un errore circa la qualificazione della procedura posta in essere nel Regno Unito come chiara e trasparente.

95      Tale valutazione si impone a fortiori per quanto riguarda l’EURO, che è menzionato al diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 e che può essere ragionevolmente considerato un unico evento piuttosto che una serie di eventi individuali suddivisi in partite «di gala», in partite non «di gala» e in partite cui partecipa la rispettiva squadra nazionale (v. seguente punto 103).

96      In tali circostanze, se un soggetto interessato ritiene che i pareri o le osservazioni presentati nel corso della procedura consultiva contengano elementi atti ad invalidare la valutazione finale dell’autorità competente in ordine alla rilevanza dell’evento in questione per la società, esso ha la possibilità, in primo luogo, di rimettere in discussione tale valutazione dinanzi ai giudici nazionali e, in secondo luogo, di contestare dinanzi al Tribunale la fondatezza dell’eventuale decisione della Commissione di approvazione di detta valutazione, come del resto fa l’UEFA nell’ambito del terzo motivo.

97      Peraltro, quand’anche fosse dimostrata, la mancanza di consultazione sui criteri di suddivisione delle emittenti non rimetterebbe in discussione la valutazione della Commissione circa la chiarezza o la trasparenza della procedura seguita dal Ministro ai fini dell’adozione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Difatti, l’obbligo di chiarezza e di trasparenza attiene, secondo l’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, alla procedura di redazione dell’elenco in questione e non già alla procedura in base alla quale viene attuato il quadro normativo generale volto a tutelare il diritto all’informazione. Oltretutto, la compatibilità di tale quadro normativo con il diritto comunitario viene valutata dalla Commissione nell’ambito del n. 2 di tale disposizione.

98      Anche la questione se la Commissione potesse legittimamente fondarsi sugli elementi riconducibili ad una consultazione che ha avuto luogo prima del 1998 per adottare la decisione impugnata nel 2007 attiene non alla chiarezza né alla trasparenza della procedura attuata a livello nazionale, bensì alla fondatezza della valutazione operata dalla Commissione relativa all’iscrizione dell’EURO nell’elenco del Regno Unito, questione che sarà esaminata nell’ambito del terzo motivo.

99      Analogamente, gli argomenti dell’UEFA relativi al fatto che il Broadcasting Act 1996 non imporrebbe al Ministro l’obbligo di verificare anzitutto se l’interesse pubblico possa essere adeguatamente salvaguardato mediante una trasmissione in differita degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito su canali gratuiti non possono essere accolti. Al riguardo è giocoforza rilevare che tale argomentazione si fonda su una lettura errata dell’ultima frase dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552. Infatti, tale parte della disposizione in esame non obbliga gli Stati membri ad esaminare se l’obiettivo dell’accesso di una parte importante del pubblico alla trasmissione televisiva di un evento di particolare rilevanza per la società possa essere adeguatamente salvaguardato nel caso in cui questo sia trasmesso in diretta su un canale a pagamento e in differita su un canale liberamente accessibile. Tale frase offre agli Stati membri la facoltà di prevedere che un evento di particolare rilevanza per la società debba essere oggetto di trasmissione televisiva, facoltà di cui il Regno Unito non si è avvalso. Invero, la normativa nazionale in esame non pone a carico delle emittenti un obbligo di trasmissione televisiva, come peraltro indicato dall’art. 9 del Code on Sports and Other Listed and Designated Events.

100    Correlativamente, l’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 non esige che gli Stati membri prevedano procedure distinte per la determinazione di ciascuna delle categorie in cui essi possono aver ritenuto opportuno suddividere gli eventi di particolare rilevanza per la loro società. Difatti, tale disposizione prescrive che gli eventi menzionati nell’elenco siano effettivamente di particolare rilevanza per la società, senza intervenire sulla valutazione operata da uno Stato membro circa l’opportunità di suddividere detti eventi in più categorie. Pertanto, l’esistenza di un’unica procedura per la predisposizione dell’elenco in questione nel suo complesso non invalida la valutazione della Commissione relativa alla chiarezza e alla trasparenza della procedura adottata nel Regno Unito a tal fine. La censura dell’UEFA non può quindi essere accolta.

101    La Commissione, di conseguenza, non era tenuta ad indicare in modo specifico nella decisione impugnata i motivi per cui fosse opportuno includere tutte le partite dell’EURO nel «gruppo A» dell’elenco del Regno Unito e, quindi, anche il corrispondente argomento dell’UEFA deve essere respinto.

102    Per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto che il Ministro non ha esposto i motivi per cui tutte le partite dell’EURO dovessero essere considerate di particolare rilevanza per la società, occorre anzitutto rammentare che l’EURO è menzionato al diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 quale esempio di evento di particolare rilevanza per la società. In secondo luogo, nell’ambito del terzo motivo l’UEFA afferma che solo le partite cosiddette «di gala», come quella di apertura e la finale, e le partite in cui è coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito sono effettivamente di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro.

103    Orbene, in terzo luogo, sebbene il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 non assuma posizione sulla questione relativa all’inclusione di tutte o di parte delle partite dell’EURO in un elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la società (v. precedente punto 52), non sussiste alcuna valida considerazione che consenta di concludere che, in linea di principio, solo le partite «di gala» e le partite in cui sia coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito possano essere così qualificate nei confronti della società di tale Stato membro e, perciò, fare parte di tale elenco. Infatti, l’EURO è una competizione che può essere ragionevolmente considerata come un unico evento piuttosto che come una serie di singoli eventi suddivisi in partite «di gala», in partite non «di gala» e in partite in cui sia coinvolta la rispettiva squadra nazionale. A questo proposito è noto che, nell’ambito dell’EURO, i risultati delle partite non «di gala» determinano la sorte delle squadre, cosicché può dipenderne la loro partecipazione a partite «di gala» o a partite cui partecipi la rispettiva squadra nazionale. In tal modo, le partite non «di gala» definiscono gli avversari della rispettiva squadra nazionale nelle fasi successive della competizione. Inoltre, i risultati delle partite non «di gala» possono addirittura determinare la presenza o l’assenza di tale squadra nazionale nella fase successiva della competizione.

104    In considerazione di tali specifiche circostanze che consentono di considerare l’EURO alla stregua di un evento unico, il Ministro non era tenuto a motivare più dettagliatamente la propria valutazione riguardo a ciascuna partita di tale competizione, vale a dire anche riguardo alle partite non «di gala», in particolare quando i pertinenti dati statistici non dimostrano che tali partite attraggono sistematicamente un numero trascurabile di telespettatori (v. seguenti punti 126‑135).

105    Inoltre, l’argomento relativo al preteso effetto retroattivo della normativa del Regno Unito non riguarda la chiarezza né la trasparenza della procedura seguita per la redazione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società in tale Stato membro. Qualora con tale argomento l’UEFA intenda far valere una violazione dell’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552, è sufficiente rilevare che tale disposizione definisce, nell’ambito del meccanismo di mutuo riconoscimento, gli obblighi a carico degli Stati membri diversi da quello che ha adottato un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società. Pertanto, il riferimento ai diritti acquisiti dopo la pubblicazione della direttiva 97/36 concerne la regolamentazione cui devono procedere gli altri Stati membri onde rispettare i propri obblighi di mutuo riconoscimento e non l’azione dello Stato membro che ha adottato l’elenco, nel caso specifico il Regno Unito.

106    Gli argomenti dell’UEFA, dunque, non dimostrano che la Commissione abbia commesso un errore ritenendo che la procedura descritta ai precedenti punti 7 e 8 fosse chiara e trasparente.

107    Il primo motivo deve di conseguenza essere respinto.

 Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552

–       Argomenti delle parti

108    L’UEFA afferma che nessuno dei criteri enunciati dalla Commissione al punto 5 della decisione impugnata (v. precedente punto 17) è soddisfatto per quanto riguarda le partite dell’EURO nel loro insieme.

109    Quanto al primo criterio, l’UEFA sostiene che la valutazione della Commissione esposta al punto 6 della decisione impugnata, secondo cui l’EURO ha nel suo insieme una spiccata rilevanza generale nel Regno Unito, essendo particolarmente seguito dal pubblico in generale, e non solo dai telespettatori che seguono abitualmente gli eventi sportivi in televisione, è affetta da un errore manifesto. Tale errore vizierebbe la qualificazione dell’EURO nel suo insieme quale evento di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, poiché, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l’EURO non risponderebbe al primo criterio enunciato al punto 5 della decisione impugnata.

110    Infatti, da due inchieste relative al Regno Unito, commissionate dall’UEFA presso un istituto specializzato, risulterebbe che, tra le persone che «non sono abitualmente interessate» o «non sono affatto interessate» al calcio, solo un’esigua percentuale è interessata alle partite dell’EURO in cui non sia coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito. Infatti, il 20% di coloro che «non sono abitualmente interessati» al calcio dimostrerebbero un certo interesse per simili partite contro l’1% che vi sarebbe estremamente interessato e il 45% che sarebbe interessato a partite dell’EURO cui partecipa una squadra nazionale del Regno Unito. Inoltre, fra coloro che seguono occasionalmente trasmissioni televisive di partite di calcio, solo il 33% sarebbe interessato a una partita in cui non sia coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito, contro il 56% che manifesta un interesse in caso contrario, laddove, tra coloro che non guardano mai il calcio alla televisione, solo il 4% sarebbe interessato a una partita alla quale non partecipi una squadra nazionale del Regno Unito.

111    Tali risultati sarebbero suffragati dalle cifre di ascolto relative al Regno Unito, secondo cui le partite dell’EURO del 2004 cui non partecipava una squadra nazionale del Regno Unito avrebbero attirato mediamente solo il 32% del pubblico che guardava la televisione nel momento in cui esse si svolgevano, contro il 67% di telespettatori mediamente attirati dalle partite giocate da una squadra nazionale di tale Stato membro. I dati relativi all’EURO del 2000 e a quello del 2008 offrirebbero un quadro analogo, mentre, per quanto riguarda l’EURO del 1996, le partite di girone cui non partecipava una squadra nazionale del Regno Unito avrebbero attratto mediamente la metà dei telespettatori che avevano seguito le partite di girone di una squadra nazionale di tale Stato membro. Ad avviso dell’UEFA, tali elementi dimostrerebbero che le partite dell’EURO in cui non sia coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito non hanno una spiccata rilevanza generale nella società di tale Stato membro, cosicché sarebbe errato concludere che i telespettatori che abitualmente non seguono il calcio siano interessati a tali partite e che queste ultime rivestano particolare rilevanza per la società del Regno Unito.

112    Inoltre, l’UEFA afferma che due partite dell’EURO del 2004 e due partite dell’EURO del 2008 sono state trasmesse, a seguito dell’autorizzazione dell’Office of Communications, da emittenti televisive appartenenti alla seconda delle categorie stabilite dalla normativa del Regno Unito (v. precedente punto 9) ed avrebbero attirato tra i 4 000 e i 739 000 telespettatori. Orbene, secondo l’UEFA, se tali partite avessero effettivamente avuto particolare rilevanza per la società del Regno Unito, la BBC e la ITV non avrebbero chiesto l’autorizzazione per trasmetterle sui loro canali secondari e dette partite non avrebbero avuto ascolti così bassi. L’UEFA aggiunge che i canali che hanno trasmesso tali partite coprono una parte importante del pubblico del Regno Unito (31,6 milioni nel 2004 e 50,4 milioni nel 2008), di modo che le cifre di ascolto di cui sopra non potrebbero essere attribuite ad un limitato tasso di copertura.

113    Per quanto concerne il quarto dei suddetti criteri, che la Commissione sembrerebbe aver adottato al punto 18 della decisione impugnata nei riguardi dell’EURO, l’UEFA afferma che esso non è adeguato per misurare la rilevanza di un evento per la società. Infatti, prima dello sviluppo della televisione a pagamento, tale criterio sarebbe stato soddisfatto in relazione a tutti gli eventi sportivi trasmessi in televisione.

114    Inoltre, le partite dell’EURO cui non partecipa una squadra nazionale del Regno Unito attirerebbero, in tale Stato membro, sistematicamente un numero di telespettatori sostanzialmente inferiore a quello dei telespettatori attirati dalle partite in cui è coinvolta una squadra del genere, cosicché, oltre alle partite «di gala», solo le partite in cui è coinvolta una simile squadra sono effettivamente rilevanti per la società del Regno Unito nel suo insieme. Tale circostanza sarebbe stata anche ammessa dalla Commissione in una sua decisione in materia di concorrenza nel settore audiovisivo. Del resto, sarebbe rivelatore il fatto che le partite dell’EURO in cui non è coinvolta una squadra nazionale non avrebbero ottenuto gli ascolti dell’ultimo dei dieci eventi sportivi più popolari nel 2007 né quelli dell’ultima delle 100 trasmissioni televisive più popolari del 2006 e del 2007.

115    Il preminente interesse per la squadra nazionale caratterizzerebbe del pari le abitudini dei telespettatori in altri Stati membri, come la Germania, la Spagna, la Francia, l’Italia e i Paesi Bassi, laddove i dati relativi al Regno Unito mostrano una tendenza ancora più marcata in questo senso, anche per quanto riguarda altre discipline sportive. Orbene, ad eccezione del Regno del Belgio e del Regno Unito, quasi tutti gli Stati membri che hanno predisposto elenchi di eventi di particolare rilevanza per la loro società avrebbero menzionato, per quanto riguarda l’EURO, soltanto le partite «di gala» e le partite in cui è coinvolta la rispettiva squadra nazionale. Tuttavia, nessuna differenza oggettiva giustificherebbe l’approccio adottato dal Regno Unito, circostanza che la Commissione avrebbe potuto constatare ove avesse indagato sulla questione.

116    Di conseguenza, giungendo alla conclusione secondo cui l’EURO riveste, nel suo insieme, una particolare rilevanza per la società nel Regno Unito, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione. Tale errore si tradurrebbe altresì in una discriminazione de facto nei confronti dell’UEFA nell’ambito della cessione dei diritti di trasmissione televisiva dell’EURO nel Regno Unito. Infatti, in violazione dell’obbligo impostole dall’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552, la Commissione non avrebbe verificato correttamente la compatibilità delle misure nazionali con il diritto comunitario.

117    L’UEFA aggiunge che, qualora dovesse interpretarsi il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 nel senso che l’EURO riveste, nel suo complesso, una particolare rilevanza per la società, esso sarebbe viziato di un’illegittimità che può essere dichiarata in forza dell’art. 241 CE.

118    La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo e sottolinea che l’UEFA non poteva legittimamente sollevare un’eccezione in forza dell’art. 241 CE nei confronti della direttiva 97/36. Inoltre, la Commissione conferma che l’EURO, considerato nel suo insieme, soddisfa il primo e il quarto criterio menzionati al punto 5 della decisione impugnata, come del resto risulterebbe dai punti 6 e 18 di quest’ultima.

–       Giudizio del Tribunale

119    Si deve anzitutto rammentare che, disponendo che spetta agli Stati membri stabilire gli eventi di particolare rilevanza per la loro società nel senso enunciato dal ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, l’art. 3 bis della direttiva 89/552 riconosce agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità a questo riguardo.

120    Poi, nonostante l’art. 3 bis della direttiva 89/552 non proceda ad un’armonizzazione degli eventi specifici che uno Stato membro può considerare di particolare rilevanza per la società (v. precedenti punti 51 e 52), la menzione dell’EURO al diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 implica che la Commissione non può considerare l’iscrizione di partite di tale competizione nell’elenco degli eventi come contraria al diritto comunitario a causa del fatto che lo Stato membro interessato non le abbia comunicato i motivi specifici atti a giustificarne la qualità di eventi di particolare rilevanza per la società (v. precedente punto 53). Tuttavia, l’eventuale conclusione della Commissione secondo cui l’iscrizione dell’EURO nel suo complesso in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società di uno Stato membro è compatibile con il diritto comunitario, in quanto tale competizione è, per le sue caratteristiche, considerata validamente un unico evento, può essere rimessa in discussione in base ad elementi specifici che dimostrino che le partite non «di gala» non rivestono una simile rilevanza per la società di tale Stato.

121    Infatti, come illustrato ai precedenti punti 51 e 52, né il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 né l’art. 3 bis della direttiva 89/552 analizzano la questione se l’EURO nel suo insieme possa validamente includersi in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, a prescindere dall’interesse che suscitino le sue partite, in particolare quelle non «di gala», nello Stato membro interessato.

122    Di conseguenza, qualsiasi dibattito relativo alla legittimità della direttiva 97/36 per quanto riguarda la qualificazione dell’EURO nel suo insieme, piuttosto che delle sole partite «di gala» e quelle in cui sia coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito, quale evento di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro (v. precedente punto 117) è privo di oggetto, dato che il diciottesimo ‘considerando’ di tale direttiva non affronta tale questione. Perciò, non occorre pronunciarsi sulla questione se nella propria replica l’UEFA potesse legittimamente sollevare un’eccezione a questo proposito in forza dell’art. 241 CE.

123    Inoltre, come chiarito al precedente punto 103, l’EURO può essere ragionevolmente considerato come un unico evento piuttosto che come una serie di singoli eventi suddivisi in partite di diverso livello di interesse, così che l’approccio del Ministro non è arbitrario, ma rimane entro i limiti del suo margine di discrezionalità.

124    La rilevanza delle partite non «di gala» emerge del resto anche per il semplice fatto che esse fanno parte di tale competizione, al pari di altri sport per i quali l’interesse, di norma limitato, aumenta quando essi si svolgono nel contesto dei giochi olimpici.

125    Ne discende che, non mettendo in discussione la tesi secondo cui, ai fini della valutazione relativa alla rilevanza dell’EURO per la società del Regno Unito, non deve distinguersi fra partite «di gala» e quelle in cui sia coinvolta una squadra nazionale di tale Stato membro, da un lato, e partite non «di gala», dall’altro, ma occorre considerare tale competizione nel suo insieme e non come una serie di singoli eventi (punti 6 e 18 della decisione impugnata, v. precedente punto 17), la Commissione non ha commesso alcun errore.

126    Infine, i risultati delle inchieste commissionate dall’UEFA confermano tale conclusione anziché invalidarla, con la conseguenza che gli argomenti da essa addotti avverso quest’ultima nell’ambito del presente motivo non compromettono le valutazioni espresse ai punti 6 e 18 della decisione impugnata.

127    Difatti, in primo luogo, occorre rilevare che ai fini dell’iscrizione delle partite non «di gala» nell’elenco nazionale degli eventi di particolare rilevanza per la società, non è necessario né che esse attirino lo stesso numero di telespettatori attirati dalle partite «di gala» e dalle partite in cui sia coinvolta la rispettiva squadra nazionale né che suscitino, tra i non amanti del calcio, un interesse di intensità pari a quello suscitato dalle partite «di gala» o dalle partite alle quali partecipi la rispettiva squadra nazionale.

128    In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato dall’UEFA, il fatto che il 21% degli abitanti del Regno Unito abitualmente non interessati al calcio si dichiarino interessati alle partite dell’EURO in cui non sia coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito, contro il 45% che si dichiara interessato a partite in cui sia coinvolta una simile squadra (v. precedente punto 110), dimostra che la prima di tali categorie di partite suscita, tra i non amanti del calcio, un interesse di gran lunga superiore a quello generato, nello stesso gruppo, da partite che non fanno parte di una rilevante competizione nazionale di calcio a livello di squadre nazionali e in cui non è coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il 7% degli abitanti del Regno Unito totalmente disinteressati al calcio che si dichiarano comunque interessati alle partite dell’EURO in cui non sia coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito, contro il 17% di appartenenti allo stesso gruppo che si dichiarano interessati alle partite di una simile squadra. Infatti, contrariamente a quanto risulta per le partite non «di gala» dell’EURO, le persone che, secondo la stessa premessa dell’inchiesta in questione, sono abitualmente o totalmente disinteressate al calcio per definizione non dimostrano interesse per partite che non appartengano ad una importante competizione internazionale di calcio a livello delle squadre nazionali e a cui, oltretutto, non partecipi una squadra nazionale del Regno Unito.

129    Le suesposte conclusioni sono inoltre suffragate dal fatto che, sulla scorta della stessa inchiesta, il 33% degli abitanti del Regno Unito che seguono occasionalmente il calcio alla televisione s’interessano alle partite dell’EURO in cui non è coinvolta una squadra nazionale di tale Stato membro, contro il 56% che si interessa alle partite alle quali partecipa una simile squadra. Tali percentuali aumentano rispettivamente al 36% e al 55% estendendo il campione così da includervi coloro che non guardano mai il calcio alla televisione e dimostrano che la conclusione della Commissione secondo cui tutte le partite dell’EURO hanno spiccata rilevanza generale nel grande pubblico non è affetta da errore.

130    Quanto ai dati relativi alle cifre d’ascolto esibiti dall’UEFA relativamente all’EURO del 2004, occorre osservare che le partite non «di gala» hanno attratto una percentuale compresa tra il 25,5% e il 44,2% di tutti i telespettatori, con un massimo di 8,8 milioni di telespettatori, mentre le corrispondenti percentuali relative alle partite della squadra nazionale d’Inghilterra si collocano tra il 65,9% e il 72,5%, con un massimo di 20,7 milioni di telespettatori.

131    I dati relativi all’EURO del 2000 offrono un quadro simile, dove le partite non «di gala» hanno attirato tra il 25,7% e il 49,6% di tutti i telespettatori, con un massimo di 9,7 milioni di telespettatori, mentre le partite della squadra nazionale d’Inghilterra hanno attirato tra il 58,5% e il 74,9% degli stessi, con un massimo di 16,9 milioni di telespettatori.

132    I dati concernenti l’EURO del 1996, espressi in cifre assolute di telespettatori, rivelano che le partite non «di gala» hanno attirato tra i 2,9 e gli 8,5 milioni di telespettatori, mentre le partite della squadra nazionale d’Inghilterra hanno attirato tra gli 8,7 e i 23,8 milioni di telespettatori.

133    Va aggiunto che, in base alla stessa inchiesta, la finale della Football Association Cup del 2007 (competizione calcistica per la coppa nazionale) aveva attirato circa 10,1 milioni di telespettatori.

134    Considerate sia in assoluto che in relazione alle percentuali e cifre d’ascolto ottenute dalle partite in cui era coinvolta la squadra nazionale d’Inghilterra, ma anche alle cifre d’ascolto della finale della Football Association Cup del 2007, le percentuali e le cifre di ascolto relative alle partite non «di gala» confermano che tali partite attirano nel Regno Unito ascolti eccezionalmente elevati, che si spiegano unicamente in ragione della loro inclusione nel calendario dell’EURO. Tali dati statistici corroborano pertanto le valutazioni di cui ai precedenti punti 103 e 124 e suffragano la tesi esposta al punto 18 della decisione impugnata, secondo cui le partite dell’EURO, comprese quelle non «di gala», hanno tradizionalmente attirato numerosi telespettatori. Pertanto, anche supponendo che, come sostenuto dall’UEFA, la Commissione non abbia tenuto conto di dati successivi all’anno 2000, tale circostanza non è in grado di rimettere in discussione le conclusioni da essa adottate in base ad elementi non più attuali.

135    Tale analisi non è invalidata dalle cifre d’ascolto asseritamente molto basse fatte valere dall’UEFA relativamente alle due partite dell’EURO del 2004 e alle due partite dell’EURO del 2008 (v. precedente punto 112). Difatti, come sottolineato dall’UEFA, tre delle partite di cui trattasi sono state giocate contemporaneamente ad altre partite in cui non era coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito e che avevano attirato tra i 4,6 e gli 8,8 milioni di telespettatori su emittenti gratuite appartenenti alla prima delle categorie definite dalla normativa di tale Stato membro. Ne consegue che tale argomento non dimostra che le partite in cui non è coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito non attirino, in via generale, numerosi telespettatori. Quanto alla quarta partita, tra la Francia e la Svizzera, questa è stata giocata contemporaneamente ad una partita della squadra nazionale dell’Inghilterra, la quale aveva attirato 18,2 milioni di telespettatori, circostanza che chiarisce ampiamente perché sia stata seguita soltanto da 4000 telespettatori, oltretutto su un canale Internet quale la BBCi.

136    Per quanto riguarda l’argomento secondo cui, qualora dette partite non «di gala» rivestissero una particolare rilevanza per la società, le emittenti radiotelevisive avrebbero dovuto trasmetterle sui loro canali principali, esso non può essere accolto. In proposito occorre rammentare, in primo luogo, che l’inclusione di tali partite nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito è giustificata dal fatto che l’EURO può essere validamente considerato nel suo insieme un evento di tale genere (v. precedente punto 103) e, in secondo luogo, perché l’iscrizione delle partite non «di gala» in tale elenco non esige che esse rivestano un’importanza pari a quella delle partite «di gala» o delle partite che vedono coinvolta la relativa squadra nazionale (v. precedente punto 127). Inoltre, non tutte le partite non «di gala» devono necessariamente essere di particolare rilevanza per la società del Regno Unito perché l’EURO possa essere validamente iscritto, nel suo insieme, nell’elenco di siffatti eventi di tale Stato membro. Al contrario, è sufficiente che la caratteristica descritta al precedente punto 103 concerna talune delle partite non «di gala», delle quali né il numero né i partecipanti possono essere precisati al momento della predisposizione dell’elenco o dell’acquisizione dei diritti di trasmissione, per giustificare il fatto di non distinguere tra le partite dell’EURO relativamente alla loro rilevanza per la società. In tal modo, alla luce del carattere eccezionale e spiegabile delle cifre di ascolto di tali singole partite (v. precedenti punti 134 e 135), il fatto che la BBC o la ITV non abbiano scelto di trasmetterle su uno dei loro canali principali non inficia la conclusione di cui al precedente punto 125.

137    Inoltre, la conclusione esposta al precedente punto 134 non contraddice quella illustrata al punto 40 della decisione della Commissione 10 maggio 2000, 2000/400/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso IV/32.150 - Eurovisione; GU L 151, pag. 18), cui allude l’UEFA (v. precedente punto 114). Ai termini di tale punto, le manifestazioni internazionali esercitano sul pubblico locale un richiamo di solito maggiore delle manifestazioni nazionali, purché vi partecipino la squadra o un campione nazionali, mentre gli avvenimenti internazionali in cui non gareggiano campioni o squadre nazionali suscitano sovente solo scarso interesse. Orbene, nella grande maggioranza dei casi l’EURO si svolge con la partecipazione di una squadra nazionale del Regno Unito. Inoltre, anche nei casi eccezionali in cui ciò non accada, il fatto che nessuna delle squadre nazionali del Regno Unito partecipi all’EURO viene di norma constatato dopo la redazione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro, ma anche dopo la cessione dei diritti di trasmissione televisiva relativi all’anno in questione.

138    La circostanza che il Regno Unito abbia seguito un approccio diverso rispetto a quello adottato da altri Stati membri, i quali nei loro elenchi hanno principalmente menzionato partite «di gala» o in cui è coinvolta la loro rispettiva squadra nazionale, non pregiudica le precedenti valutazioni, che hanno consentito di considerare validamente tale competizione nel suo complesso come un evento di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Difatti, dato che l’art. 3 bis della direttiva 89/552 non procede ad una armonizzazione a livello degli eventi specifici che gli Stati membri possono considerare di particolare rilevanza per la società (v. precedenti punti 51 e 52), diversi approcci in ordine all’iscrizione delle partite dell’EURO in un elenco nazionale possono essere parimenti compatibili con la disposizione in esame.

139    Ne consegue che non possono essere accolti gli argomenti dell’UEFA volti a dimostrare che le valutazioni esposte ai punti 6 e 18 della decisione impugnata, attinenti alla spiccata rilevanza generale dell’EURO nel suo complesso per la società del Regno Unito e al numero di telespettatori che tutte le partite di tale competizione attirano, sono viziate da errore.

140    Lo stesso vale per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto che, prima che la televisione a pagamento facesse la sua comparsa, tutti gli eventi erano trasmessi su canali gratuiti, di modo che il criterio corrispondente non sarebbe adeguato. A questo riguardo occorre rilevare che, anche se la televisione a pagamento ha fatto la sua comparsa in tempi molto successivi rispetto alla televisione gratuita, il fatto che in precedenza un evento sia stato tradizionalmente trasmesso su un canale gratuito permane un criterio adeguato. Invero, anche prima della comparsa della televisione a pagamento un buon numero di eventi non erano trasmessi sui canali gratuiti dell’epoca e, pertanto, tale criterio non può ora ritenersi automaticamente soddisfatto in ordine a un simile evento. Orbene, da una comunicazione del Regno Unito trasmessa alla Commissione il 24 marzo 1999, il cui contenuto è richiamato in un documento dal titolo «Progetto di risposta alla lettera della Commissione del 23 dicembre 1998», allegato al controricorso, risulta che nel Regno Unito l’EURO è stato tradizionalmente trasmesso su canali gratuiti e che dal 1988 tutte le sue partite sono state trasmesse in diretta. Dato che l’UEFA non ha contestato tali elementi, occorre respingere il suo argomento attinente alla circostanza che tradizionalmente l’EURO è stato trasmesso su canali gratuiti.

141    Dal momento che si devono respingere gli argomenti dell’UEFA relativi al fatto che, confermando la valutazione del Ministro secondo cui l’EURO costituisce, nel suo complesso, un evento di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, la Commissione avrebbe commesso un errore, il presente motivo deve essere respinto.

 Sul quinto motivo, relativo alla violazione delle disposizioni del Trattato afferenti alla libera prestazione di servizi

–       Argomenti delle parti

142    L’UEFA afferma che, come ammesso al punto 19 della decisione impugnata, questa priva le emittenti televisive stabilite in altri Stati membri della possibilità di trasmettere in diretta partite dell’EURO nel Regno Unito e, di conseguenza, configura una restrizione alla libera prestazione di servizi. Orbene, sebbene restrizioni a tale libertà possano essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale, esse dovrebbero essere compatibili con gli obiettivi del Trattato, applicarsi in modo non discriminatorio ed essere proporzionate. L’onere della prova a tal fine incomberebbe sul soggetto che fa valere il fatto che la restrizione di cui trattasi è giustificata.

143    Nel caso di specie, l’elenco del Regno Unito conterrebbe eventi come le partite che non coinvolgono una squadra nazionale di tale Stato membro, le quali non possono ragionevolmente considerarsi di particolare rilevanza per la società. La restrizione alla libera prestazione di servizi derivante dall’iscrizione di simili partite nell’elenco del Regno Unito non sarebbe finalizzata ad un interesse generale né sarebbe compatibile con gli obiettivi del Trattato.

144    Per di più, le restrizioni in esame condurrebbero, di fatto, ad una discriminazione nei confronti degli organismi di diffusione radiotelevisiva stabiliti negli Stati membri diversi dal Regno Unito, dal momento che solo tre emittenti di tale Stato membro, la BBC, la ITV e la Channel 4, sarebbero riconducibili alla prima categoria. In tal modo, la normativa in esame tutelerebbe i suddetti tre operatori contro qualsiasi concorrenza da parte di emittenti stabilite in altri Stati membri. Orbene, l’esperienza dimostrerebbe che tali emittenti possono penetrare nel mercato del Regno Unito attraverso l’acquisizione dei diritti di trasmissione televisiva delle partite di calcio non indicate nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro.

145    L’UEFA mette altresì in dubbio la proporzionalità delle misure adottate dal Regno Unito, per il fatto che varie partite dell’EURO non rivestono particolare rilevanza per la società di tale Stato membro, di modo che la decisione impugnata sarebbe del pari affetta da una violazione di tale principio. Il carattere sproporzionato delle misure adottate dal Regno Unito sarebbe ulteriormente aggravato dai requisiti imposti affinché un’emittente possa appartenere alla prima categoria di emittenti.

146    La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo.

–       Giudizio del Tribunale

147    Come riconosciuto al punto 19 della decisione impugnata, il meccanismo di mutuo riconoscimento instaurato con la decisione impugnata in virtù dell’art. 3 bis della direttiva 89/552 comporta una restrizione alla libera prestazione dei servizi nel mercato comune sancita dall’art. 49 CE.

148    Infatti, come sottolineato dall’UEFA, nonostante la normativa descritta ai precedenti punti 9 e 10 sia applicabile indistintamente agli operatori appartenenti alle due categorie definite dalla normativa del Regno Unito, di fatto è assai meno probabile che nessuna emittente della prima categoria, stabilita con ogni verosimiglianza in tale Stato membro, sia interessata a trasmettere l’EURO offrendo in tal modo ad un concorrente stabilito in un altro Stato membro la possibilità di ottenere dall’Office of Communications l’autorizzazione a trasmettere detto evento praticamente in esclusiva (v. precedente punto 12), piuttosto che il contrario.

149    Ciò nonostante, simili restrizioni alla libera prestazione di servizi possono essere giustificate quando sono preordinate alla tutela del diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla trasmissione televisiva di eventi, nazionali o non, di particolare rilevanza per la società, all’ulteriore condizione che esse siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v. precedenti punti 44‑50).

150    A tale proposito occorre ricordare che l’UEFA contesta la legittimità della decisione impugnata con riferimento alle disposizioni del Trattato sulla libera prestazione di servizi, dal momento in cui la Commissione approva l’iscrizione delle partite in cui non è coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro. Secondo l’UEFA, tali partite non risponderebbero a detta qualificazione e, pertanto, la restrizione alla libera prestazione di servizi non sarebbe proporzionata.

151    Si deve rilevare che l’argomento dell’UEFA rivela una confusione tra, da un lato, la particolare rilevanza di un evento per la società, prima condizione che deve essere soddisfatta e che costituisce la ragione imperativa di interesse generale a giustificazione della restrizione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v. precedenti punti 44‑49), e, dall’altro, la proporzionalità della restrizione in esame, che costituisce una seconda condizione cui deve rispondere la normativa nazionale che limita una simile libertà per essere compatibile con il diritto comunitario (v. precedente punto 50).

152    In tale contesto si deve sottolineare che, come risulta dai precedenti punti 123‑141, l’EURO può essere validamente considerato come un unico evento di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, dato che le cifre di ascolto relative alle partite in cui non sia coinvolta una squadra nazionale di tale Stato membro confermano e non invalidano la valutazione esposta ai punti 6 e 18 della decisione impugnata. Si deve necessariamente rilevare, pertanto, che la censura relativa al fatto che le partite in questione non rivestono una particolare rilevanza per la società, cosicché le misure adottate dal Regno Unito sarebbero sproporzionate, poggia, in ogni caso, su una premessa errata. Di conseguenza, tale censura non inficia la conclusione della Commissione circa il carattere adeguato e proporzionato dell’iscrizione di tutte le partite dell’EURO nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, in considerazione del carattere unitario di tale competizione.

153    Il quinto motivo deve pertanto essere respinto.

 Sul quarto motivo, relativo ad una violazione delle disposizioni del Trattato afferenti alla concorrenza

–       Argomenti delle parti

154    L’UEFA afferma che, in spregio alle indicazioni derivanti dalla sentenza Infront WM/Commissione, punto 14 supra, la Commissione non ha effettuato un’analisi dell’impatto delle misure adottate dal Regno Unito sulla concorrenza. Infatti, dal testo del punto 20 della decisione impugnata (v. precedente punto 17) risulterebbe che la Commissione ha perfino omesso di procedere alla definizione del o dei mercati di riferimento. Al riguardo l’UEFA osserva che, come discenderebbe dalla decisione 2000/400, l’acquisizione dei diritti di trasmissione relativi a taluni principali eventi sportivi, quali l’EURO, configura un mercato separato. Orbene, la Commissione non avrebbe indagato sulla questione se l’acquisizione dei diritti di trasmissione in diretta dell’EURO costituisca di per sé un mercato a monte della televisione, nell’ambito del quale varie emittenti sarebbero in concorrenza tra loro.

155    Qualora dovesse ammettersi l’esistenza di un simile mercato, la decisione impugnata, e non la direttiva 89/552, comporterebbe una notevole diminuzione e distorsione della concorrenza nell’ambito dello stesso. A questo riguardo l’UEFA sottolinea che la definizione delle emittenti sussumibili nella prima categoria creata dalla normativa del Regno Unito (v. precedente punto 9) produce l’effetto pratico di consentire unicamente alla BBC, alla ITV e a Channel 4 di acquisire i diritti di trasmettere in diretta le partite dell’EURO, con la conseguenza che tutti i loro concorrenti che gestiscono canali a pagamento sarebbero esclusi sin da subito da tale mercato.

156    Le misure adottate dal Regno Unito avrebbero quindi l’effetto di porre in una posizione privilegiata le tre emittenti suddette, due delle quali se ne sarebbero avvalse a discapito dell’UEFA. Il risultato pratico di tale situazione sarebbe assimilabile alla concessione dei diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’art. 86, n. 1, CE. Infatti, la normativa del Regno Unito riconoscerebbe ad un numero limitato di emittenti, nel caso specifico quelle appartenenti alla prima delle categorie da essa definite, la possibilità di acquisire i diritti di trasmissione in diretta dell’EURO nel Regno Unito ed escluderebbe di fatto da tale procedura i gestori dei canali a pagamento. In tali condizioni vi sarebbe un unico potenziale acquirente dei diritti di trasmissione delle partite dell’EURO nel Regno Unito, giacché la BBC e la ITV, i soli operatori manifestanti un interesse a questo riguardo, procederebbero tradizionalmente alla presentazione di offerte comuni. Pertanto, la definizione restrittiva delle emittenti appartenenti alla prima categoria stabilita dalla normativa del Regno Unito avrebbe l’effetto di rafforzare e incoraggiare, a danno dell’UEFA e dei consumatori di tale Stato membro, la condotta anticoncorrenziale delle emittenti tutelate nei confronti di qualsiasi concorrenza da parte degli operatori stabiliti nel Regno Unito o in altri Stati membri. In ogni caso, le emittenti appartenenti alla prima categoria stabilita dalla normativa del Regno Unito occuperebbero una posizione dominante collettiva nel mercato dell’acquisizione dei diritti di trasmissione dell’EURO in tale Stato membro.

157    Orbene, dal punto 20 della decisione impugnata risulterebbe che la Commissione non ha preso in considerazione siffatti effetti sulla concorrenza prima di concludere che le misure adottate dal Regno Unito sono compatibili con le disposizioni del Trattato relative alla concorrenza. La Commissione avrebbe del resto ignorato la tesi sostenuta dal direttore generale dell’Office of Fair Trading, secondo cui la menzione di un evento nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società dovrebbe costituire una misura eccezionale adottata in casi che presentino carattere manifesto, proprio a causa degli effetti anticoncorrenziali ad essa riconducibili.

158    La Commissione avrebbe altresì commesso un errore distinguendo, al punto 20 della decisione impugnata, tra un mercato della televisione gratuita e un mercato della televisione a pagamento, mentre gli operatori dei due modelli di gestione sarebbero in concorrenza tra loro per l’acquisizione dei diritti di trasmissione, per gli ascolti e per la pubblicità. Tale circostanza sarebbe stata riconosciuta dal consiglio sulla concorrenza del Regno Unito (Competition Commission).

159    Le suddette omissioni diverrebbero ancora più patenti nel presente caso in cui la Commissione non ha preso in considerazione le informazioni relative all’evoluzione del mercato audiovisivo successivamente al 2000. Orbene, qualsiasi analisi in tema di concorrenza dovrebbe tener conto della situazione esistente al momento dell’adozione della decisione della Commissione.

160    La Commissione avrebbe, conseguentemente, commesso un errore ritenendo che le misure adottate dal Regno Unito non causino una distorsione significativa e sproporzionata della concorrenza.

161    La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo.

–       Giudizio del Tribunale

162    Si deve rilevare che l’argomentazione dell’UEFA nell’ambito del presente motivo si articola in due censure.

163    La prima censura riguarda le conseguenze riconducibili al fatto che, considerata la rilevanza del carattere esclusivo della trasmissione televisiva delle partite dell’EURO per le emittenti appartenenti alla seconda categoria definita dalla normativa del Regno Unito, queste ultime non hanno interesse all’acquisto dei diritti di trasmissione non in esclusiva. Ad avviso dell’UEFA, tale circostanza comporta restrizioni alla concorrenza in più mercati, come quello dell’acquisto di detti diritti, il mercato della pubblicità e il mercato della trasmissione degli eventi sportivi da canali a pagamento, a causa della diminuzione delle emittenti che operano su tali mercati. Nello stesso ambito l’UEFA addebita alla Commissione altresì di non aver definito i suddetti mercati e di non aver illustrato la propria valutazione circa le restrizioni in questione.

164    A tale proposito occorre osservare che le conseguenze di cui trattasi discendono indirettamente dalle restrizioni alla libera prestazione dei servizi derivanti dalle misure adottate dal Regno Unito. Orbene, come si è dichiarato nell’ambito del quinto motivo, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi conseguenti all’iscrizione di tutte le partite dell’EURO nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito sono giustificate da ragioni imperative di interesse generale e non sono né inadeguate né sproporzionate. Gli effetti a livello del numero dei concorrenti potenziali, che sorgono quale ineluttabile conseguenza di tali ostacoli alla libera prestazione dei servizi, non possono pertanto essere ritenuti contrari alle norme del Trattato relative alla concorrenza. In tali circostanze, la Commissione non era tenuta ad effettuare un’analisi più approfondita rispetto a quella da essa condotta in ordine alle suddette conseguenze.

165    La seconda censura riguarda i diritti speciali asseritamente accordati alla BBC e alla ITV aventi l’effetto di autorizzare o rendere possibile l’abuso della posizione dominante di cui beneficierebbero tali emittenti nel mercato di riferimento, vale a dire, secondo l’UEFA, il mercato dei diritti di trasmissione delle partite dell’EURO.

166    Difatti, ai sensi dell’art. 86, n. 1, CE, che è la norma sulla concorrenza applicabile per quanto riguarda i provvedimenti statali (sentenza della Corte 16 settembre 1999, causa C‑22/98, Becu e a., Racc. pag. I‑5665, punto 31), è vietato agli Stati membri porre, mediante provvedimenti di legge, regolamentari o amministrativi, le imprese pubbliche e le imprese cui concedono diritti speciali o esclusivi in una situazione nella quale dette imprese non potrebbero esse stesse collocarsi con comportamenti autonomi senza trasgredire agli artt. 12 CE e 81 CE ‑ 89 CE (v., in tal senso, sentenza della Corte 13 dicembre 1991, causa C‑18/88, GB-Inno-BM, Racc. pag. I‑5941, punto 20).

167    In proposito, sebbene sia vero che diritti speciali o esclusivi ai sensi della suddetta disposizione sono concessi allorché una tutela viene conferita dallo Stato ad un limitato novero di imprese ed è tale da incidere sostanzialmente sulla capacità delle altre imprese di esercitare l’attività economica di cui trattasi nello stesso territorio, in circostanze sostanzialmente equivalenti (sentenza della Corte 25 ottobre 2001, causa C‑475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I‑8089, punto 24), tuttavia la normativa del Regno Unito non offre una simile tutela alle emittenti in discorso.

168    Infatti, si è in presenza di diritti di questo genere quando i poteri pubblici concedono un monopolio (sentenza della Corte 12 febbraio 1998, causa C‑163/96, Raso e a., Racc. pag. I‑533, punto 23), quando possono bloccare l’ingresso di un concorrente sul mercato dell’attività del titolare dei diritti o su un mercato vicino per motivi relativi agli effetti negativi che tale ingresso produrrebbe sul funzionamento e la redditività dell’attività di detto titolare (sentenza Ambulanz Glöckner, punto 167 supra, punti 7, 23 e 25) o alle necessità di manodopera (sentenza Becu e a., punto 23), o quando il titolare è abilitato, mediante la normativa corrispondente, ad influenzare le condizioni di esercizio dell’attività di cui trattasi da parte dei suoi concorrenti in funzione dei propri interessi o delle conseguenze che la loro attività avrebbe su tale mercato, ovvero su un mercato vicino (v., in tal senso, sentenze della Corte 19 marzo 1991, causa C‑202/88, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑1223, punto 51; 18 giugno 1991, causa C‑260/89, ERT, Racc. pag. I‑2925, punto 37; GB‑Inno‑BM, punto 166 supra, punto 25, e 1° luglio 2008, causa C‑49/07, MOTOE, Racc. pag. I‑4863, punto 43).

169    Tuttavia, lungi dal vietare essa stessa o dall’autorizzare la BBC, la ITV o Channel 4 a vietare a qualunque emittente di acquistare diritti di trasmissione delle partite dell’EURO o ad influire sulle condizioni di trasmissione di queste, la normativa del Regno Unito si limita a escludere la possibilità della loro trasmissione su base esclusiva nel territorio di tale Stato membro, senza operare a questo riguardo una distinzione tra le due categorie di emittenti (v. precedenti punti 9 e 10). Occorre precisare, a tal fine, che l’UEFA sostiene erroneamente che la BBC e la ITV siano le uniche emittenti alle quali è consentito l’acquisto dei diritti di trasmissione dell’EURO nel Regno Unito. Anzi, in primo luogo, l’art. 101 del Broadcasting Act 1996 stabilisce, in sostanza, un divieto di trasmissione in esclusiva. Poi, come poc’anzi indicato, tale divieto riguarda allo stesso modo tutte le emittenti delle due categorie definite dalla normativa del Regno Unito. Da ultimo, il divieto in questione si affianca all’art. 99 del Broadcasting Act 1996, che dichiara invalidi i contratti di trasmissione di un evento menzionato nell’elenco qualora abbiano lo scopo di conferire un diritto esclusivo, a prescindere dell’identità dell’emittente.

170    Ne consegue che la normativa del Regno Unito vieta l’esclusiva riguardo a tutte le emittenti non solo nella fase della trasmissione, ma anche nella fase della conclusione dei contratti di diffusione radiotelevisiva, di modo che nessuna emittente soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro può validamente stipulare un contratto per la trasmissione esclusiva di un evento iscritto nel suo elenco. Viceversa, tale normativa consente allo stesso modo alle emittenti delle due categorie da essa definite di presentare offerte per l’acquisizione dei diritti di diffusione televisiva non esclusiva delle partite dell’EURO.

171    In tali condizioni, il fatto che solo talune emittenti della prima categoria, quali la BBC e la ITV, in definitiva trasmettano l’EURO nel Regno Unito a seguito dell’autorizzazione dell’Office of Communications, in quanto i loro concorrenti hanno interesse solo per una trasmissione in esclusiva e, perciò, si astengono dal presentare offerte per acquisirne i relativi diritti (v. precedente punto 12), non equivale a una concessione alle prime dei diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’art. 86, n. 1, CE. Infatti, tale circostanza, quand’anche accertata, dipende dall’importanza riconosciuta all’esclusiva nel contesto del modello di impresa posto in essere dalle emittenti che gestiscono canali a pagamento e non da un qualsivoglia divieto riconducibile alla normativa del Regno Unito, poiché i termini di tale normativa sono indistintamente applicabili alle emittenti delle due categorie. Ne consegue che le misure adottate dal Regno Unito non pregiudicano, in quanto tali, la facoltà dei gestori di canali a pagamento di esercitare, per quanto riguarda l’acquisizione dei diritti di trasmissione televisiva dell’EURO, la loro attività in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle vigenti per la BBC o la ITV.

172    Il quarto motivo deve pertanto essere respinto.

 Sul sesto motivo, relativo alla violazione del diritto di proprietà dell’UEFA

–       Argomenti delle parti

173    L’UEFA rileva che il diritto di proprietà è garantito dall’ordinamento giuridico comunitario in quanto principio generale dello stesso ed è richiamato dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1). L’UEFA evidenzia che gli Stati membri sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali allorché danno esecuzione ad una disposizione quale l’art. 3 bis della direttiva 89/552.

174    Nel caso di specie, come avrebbero riconosciuto la Commissione e il Tribunale nell’ambito della causa all’origine della sentenza Infront WM/Commissione, punto 14 supra, l’elenco approvato dalla Commissione pregiudicherebbe il diritto di proprietà dell’UEFA, dal momento che escluderebbe la possibilità di cedere i suoi diritti di trasmissione dell’EURO in esclusiva, circostanza che ridurrebbe in modo sostanziale la cerchia dei soggetti interessati ad una simile transazione. Orbene, tale restrizione al diritto di proprietà dell’UEFA, peraltro riconosciuta nel caso di specie dalla Commissione, non sarebbe stata giustificata, dato che la decisione impugnata non contiene un’analisi sotto questo profilo delle misure adottate dal Regno Unito.

175    Inoltre, nella fattispecie in esame la Commissione non avrebbe autorizzato l’iscrizione delle sole partite di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, bensì l’iscrizione di tutte le partite dell’EURO e, quindi, le misure in questione non sarebbero le meno restrittive possibili rispetto allo scopo perseguito.

176    La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo.

–       Giudizio del Tribunale

177    Si deve ricordare che, come è pacifico tra le parti, l’UEFA è l’organizzatore dell’EURO ai sensi del ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, di modo che chiunque desideri esercitare diritti di trasmissione televisiva di tale evento deve conseguirli da questa o da un soggetto che li abbia ottenuti dalla stessa.

178    Pertanto, nella misura in cui il valore di tali diritti possa essere pregiudicato dagli effetti giuridici derivanti dalla decisione impugnata (v. precedenti punti 30‑34), anche il diritto di proprietà dell’UEFA ne risulta compromesso.

179    Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che, quando uno Stato membro fa valere disposizioni quali gli artt. 46 CE e 55 CE per giustificare una normativa idonea ad ostacolare l’esercizio della libera prestazione dei servizi o della libertà di stabilimento, tale giustificazione, contemplata dal diritto comunitario, deve essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto e, in particolare, dei diritti fondamentali. Pertanto, la normativa nazionale in questione potrà beneficiare delle eccezioni previste da tali disposizioni unicamente ove sia conforme ai diritti fondamentali il cui rispetto è garantito dai giudici comunitari (v., in tal senso, sentenza ERT, punto 168 supra, punto 43). In modo analogo, non è ammissibile che una misura nazionale non conforme ai diritti fondamentali, quale il diritto di proprietà (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 luglio 2003, cause riunite C‑20/00 e C‑64/00, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, Racc. pag. I‑7411, punto 67), possa beneficiare delle eccezioni riconosciute per il fatto che essa risponde a ragioni imperative di interesse generale, come l’accesso televisivo del grande pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società.

180    Tuttavia, il principio di tutela del diritto fondamentale di proprietà nell’ambito del diritto comunitario non risulta una prerogativa assoluta, ma deve essere preso in considerazione in rapporto alla sua funzione nella società. Conseguentemente, possono essere apportate restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà, a condizione che rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti (v., in tal senso, sentenze della Corte 12 maggio 2005, causa C‑347/03, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA, Racc. pag. I‑3785, punto 119, e 12 luglio 2005, cause riunite C‑154/04 e C‑155/04, Alliance for Natural Health e a., Racc. pag. I‑6451, punto 126).

181    A questo proposito va rammentato che, per i motivi indicati ai precedenti punti 123‑141 e contrariamente a quanto sostiene l’UEFA, l’EURO può essere validamente considerato un evento unico di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, dal momento che i dati statistici relativi alle partite non «di gala» confermano, anziché invalidarla, la valutazione esposta ai punti 6 e 18 della decisione impugnata. In tali condizioni, come si è dichiarato al precedente punto 152, il fatto che l’EURO abbia carattere unitario quale evento comporta che la Commissione non abbia commesso errori ritenendo che l’iscrizione di tutte le sue partite nell’elenco del Regno Unito fosse una misura proporzionata.

182    Si deve necessariamente rilevare, dunque, che la censura secondo cui la menzione delle partite non «di gala» nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito configura un intervento smisurato e inaccettabile sul diritto di proprietà dell’UEFA in quanto dette partite non sarebbero eventi di tale genere poggia su una premessa errata.

183    Inoltre, sebbene la normativa in questione sia idonea ad incidere sul prezzo che l’UEFA percepirà per la cessione dei diritti di trasmissione dell’EURO nel Regno Unito, essa non azzera il valore commerciale di tali diritti, posto che, in primo luogo, non obbliga l’UEFA a cederli a qualunque condizione e, in secondo luogo, quest’ultima è tutelata contro eventuali pratiche collusive o abusive da parte dei potenziali acquirenti di tali diritti tanto dal diritto comunitario che dal diritto nazionale in materia di concorrenza. Ne consegue che la Commissione non ha commesso errori concludendo per il carattere proporzionale delle misure adottate dal Regno Unito.

184    Il sesto motivo deve pertanto essere respinto.

 Sul settimo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità

–       Argomenti delle parti

185    Secondo l’UEFA, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, consacrato dall’art. 5 CE, avendo approvato l’iscrizione di tutte le partite dell’EURO nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, laddove le partite in cui non è coinvolta una squadra nazionale di tale Stato membro non corrisponderebbero a tale qualificazione.

186    La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta le affermazioni dell’UEFA a tale riguardo.

–       Giudizio del Tribunale

187    Si deve ricordare che qualunque misura adottata per ragioni imperative di interesse generale e restrittiva dell’esercizio di una libertà fondamentale sancita dal Trattato deve essere proporzionata rispetto allo scopo perseguito (v. precedente punto 46). Inoltre, anche il motivo in esame patisce la confusione rilevata riguardo al quinto motivo (v. precedente punto 151).

188    A questo proposito è sufficiente constatare che, per i motivi indicati ai precedenti punti 123‑141 e contrariamente a quanto sostenuto dall’UEFA, l’EURO può essere validamente considerato un evento unico di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, dal momento che i dati statistici relativi alle partite non «di gala» di tale competizione in cui non sia coinvolta una squadra nazionale di detto Stato membro confermano, anziché invalidarla, la valutazione esposta ai punti 6 e 18 della decisione impugnata.

189    Pertanto, la censura secondo cui la menzione delle partite non «di gala» e in cui non sia coinvolta una squadra nazionale del Regno Unito nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro costituisce un atto sproporzionato, in quanto siffatte partite non corrispondono a detta qualificazione, si fonda, in ogni caso, su una premessa errata.

190    Il settimo motivo deve pertanto essere respinto.

 Sull’ottavo motivo, relativo alla violazione del principio del divieto di discriminazione

–       Argomenti delle parti

191    Nell’ambito del motivo in esame l’UEFA sostiene che la decisione impugnata è foriera di un trattamento diseguale o discriminatorio a suo danno in relazione alla commercializzazione dei diritti di trasmissione televisiva dell’EURO. Infatti, la decisione impugnata non farebbe riferimento a motivi oggettivi tali da giustificare l’iscrizione di tutte le partite dell’EURO nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, laddove altri eventi hanno manifestamente una più spiccata rilevanza in tale Stato membro senza tuttavia essere iscritti in tale elenco. In tal modo, la Commissione non avrebbe agito in modo né coerente né ragionevole e, pertanto, la violazione del principio di parità di trattamento da essa commessa condurrebbe ad una distorsione della concorrenza e nuocerebbe al funzionamento del mercato comune.

192    La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo.

–       Giudizio del Tribunale

193    Occorre rilevare, anzitutto, che il principio di parità di trattamento vieta, da un lato, di trattare in modo diverso situazioni analoghe e, dall’altro, di trattare in modo uguale situazioni differenti, salvo che una differenza di trattamento non sia obiettivamente giustificata [sentenza della Corte 27 gennaio 2005, causa C‑422/02 P, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Consiglio, Racc. pag. I‑791, punto 33].

194    Si deve poi rammentare che l’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 non impegna gli Stati membri a predisporre un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, né impone loro, qualora sia adottato un simile elenco, di indicarvi un evento anche qualora quest’ultimo possa esservi validamente incluso. Invero, a parte il fatto che tale disposizione stabilisce che ciascuno Stato membro «può» adottare le misure che conducono agli obiettivi da essa descritti, la stessa concretizza le possibilità di cui gli Stati membri dispongono per derogare a talune norme del Trattato, come quelle che disciplinano la libera circolazione dei servizi. Orbene, per quanto concerne la scelta tra più eventi concreti di particolare rilevanza per la società ai sensi della direttiva 97/36, gli Stati membri non possono essere direttamente o indirettamente obbligati a iscrivere nei loro elenchi eventi diversi rispetto a quelli che essi decidono di includervi e a derogare alle norme del Trattato in misura maggiore rispetto a quanto essi intendano. Occorre aggiungere a questo riguardo che l’analisi della Commissione nell’ambito dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 circa il carattere degli eventi iscritti quali eventi di particolare rilevanza per la società viene condotta in riferimento alle loro specifiche caratteristiche.

195    Pertanto, quando un evento riveste particolare rilevanza per la società di uno Stato membro, la Commissione non viola il principio di parità di trattamento omettendo, nel contesto del controllo da essa esercitato in forza dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552, di opporsi alla sua iscrizione nell’elenco redatto dallo Stato membro in questione per il motivo che un altro evento, di rilevanza eventualmente ancora maggiore per tale società, non vi sia incluso.

196    Supponendo quindi che sussistano altri eventi, ai sensi del ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, aventi rilevanza ancora più marcata rispetto all’EURO per la società del Regno Unito, ma che non siano inclusi nell’elenco adottato dal Ministro, la Commissione, autore dell’atto la cui legittimità è oggetto di esame da parte del Tribunale, non ha violato il principio di parità di trattamento accettando l’iscrizione dell’EURO in tale elenco.

197    Oltretutto, si è già dichiarato che l’EURO può essere validamente considerato un evento unico di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, in quanto i dati statistici relativi alle partite non «di gala» di tale competizione e in cui non è coinvolta una squadra nazionale di tale Stato membro confermano, anziché invalidarla, la valutazione esposta ai punti 6 e 18 della decisione impugnata (v. precedenti punti 123‑141).

198    Contrariamente a quanto sostenuto dall’UEFA, quindi, nel caso di specie la Commissione non ha agito in modo incoerente o non ragionevole e non ha violato il principio di parità di trattamento.

199    L’ottavo motivo deve pertanto essere respinto.

 Sull’istanza di misure di organizzazione del procedimento introdotta dall’UEFA

200    Dalle valutazioni sviluppate relativamente ai motivi dedotti dall’UEFA consegue che non è necessario adottare le misure di organizzazione del procedimento da essa sollecitate (v. precedente punto 19).

201    In proposito si deve osservare che, come si è dichiarato nell’ambito dell’esame dei motivi dedotti dall’UEFA, nessuno degli argomenti a sostegno dei quali quest’ultima desidera far valere elementi che possano essere contenuti nei documenti di cui essa chiede la produzione è atto ad incidere sulla legittimità della decisione impugnata.

202    In tali circostanze, si deve respingere l’istanza di adozione di misure di organizzazione del procedimento nonché il ricorso integralmente.

 Sulle spese

203    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l’UEFA, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

204    Il Regno del Belgio e il Regno Unito sopporteranno le proprie spese, conformemente all’art. 87, n. 4, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Union des associations européennes de football (UEFA) sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)      Il Regno del Belgio e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

Forwood

Truchot

Schwarcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 febbraio 2011.

Firme





Indice


Contesto normativo

Fatti e decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Nel merito

Sul secondo motivo, relativo a un difetto di motivazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul quinto motivo, relativo alla violazione delle disposizioni del Trattato afferenti alla libera prestazione di servizi

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul quarto motivo, relativo ad una violazione delle disposizioni del Trattato afferenti alla concorrenza

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul sesto motivo, relativo alla violazione del diritto di proprietà dell’UEFA

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul settimo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’ottavo motivo, relativo alla violazione del principio del divieto di discriminazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’istanza di misure di organizzazione del procedimento introdotta dall’UEFA

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.