Language of document : ECLI:EU:C:2014:300

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

8 maggio 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Prestazioni familiari – Assegni familiari – Assegno parentale – “Elterngeld” – “Kindergeld” – Calcolo dell’integrazione differenziale»

Nella causa C‑347/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Lussemburgo), con decisione del 12 luglio 2012, pervenuta in cancelleria il 20 luglio 2012, nel procedimento

Caisse nationale des prestations familiales

contro

Ulrike Wiering,

Markus Wiering,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, A. Rosas (relatore), D. Šváby e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 giugno 2013,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Caisse nationale des prestations familiales, da A. Rodesch e R. Jazbinsek, avocats;

–        per U. e M. Wiering, da G. Pierret e S. Coï, avocats;

–        per la Commissione europea, da D. Martin e V. Kreuschitz, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 luglio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, lettere u), i), 4, paragrafo 1, lettera h), e 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998 (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97 (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari; in prosieguo: la «CNPF») e la sig.ra ed il sig. Wiering, residenti tedeschi i quali lavorano, rispettivamente, in Germania e nel Lussemburgo, riguardo al rifiuto della CNPF di versare loro un’integrazione differenziale di assegni familiari per i figli.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Il primo, quinto, ottavo e decimo ‘considerando’ del regolamento n. 1408/71 sono così formulati:

«considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale si inseriscono nel quadro della libera circolazione delle persone e devono contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro;

(...)

considerando che è opportuno, nel quadro di questo coordinamento, garantire all’interno della Comunità ai lavoratori cittadini degli Stati membri, nonché ai rispettivi aventi diritto e ai loro superstiti, la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali;

(...)

considerando che è opportuno assoggettare i lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all’interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo che vengano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne;

(...)

considerando che per garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato membro è opportuno determinare come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato membro sul territorio del quale l’interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma».

4        L’articolo 1 di tale regolamento enuncia le definizioni dei termini impiegati nel settore disciplinato da quest’ultimo.

5        L’articolo 1, lettera u), del suddetto regolamento dispone quanto segue:

«i)      il termine “prestazioni familiari” designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all’allegato II;

ii)      il termine “assegni familiari” designa le prestazioni periodiche in denaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell’età dei familiari».

6        Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del medesimo regolamento, quest’ultimo si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni familiari.

7        L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 enuncia quanto segue:

«Il presente regolamento non può conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria (...)».

8        L’articolo 13 del medesimo regolamento, intitolato «Norme generali», dispone quanto segue:

«1.      Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a)      la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

(...)».

9        L’articolo 73 del suddetto regolamento prevede quanto segue:

«Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell’allegato VI».

10      L’articolo 76 del medesimo regolamento recita come segue:

«1.      Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell’esercizio di un’attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all’occorrenza in applicazione dell’articolo 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro.

2.      Se non viene inoltrata una richiesta di prestazioni nello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, l’istituzione competente dell’altro Stato membro può applicare le disposizioni del paragrafo 1 come se fossero erogate prestazioni nel primo Stato membro».

11      Gli articoli da 7 a 10 bis del regolamento n. 574/72 enunciano le modalità di applicazione dell’articolo 12 del regolamento n. 1408/71.

12      L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 574/72 prevede quanto segue:

«a)      Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l’acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione od attività subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento, ed a concorrenza dell’importo di dette prestazioni.

b)      Se, tuttavia, un’attività professionale è esercitata nel territorio del primo Stato membro:

i)      nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona che ha diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli fino a concorrenza dell’importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia. Le prestazioni versate dallo Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia sono a carico di questo stesso Stato membro;

(...)».

13      Occorre rilevare, da un lato, che il regolamento n. 1408/71 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), e, dall’altro, che il regolamento n. 574/72 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU L 284, pag. 1); questi nuovi regolamenti sono divenuti applicabili il 1° maggio 2010, a norma dell’articolo 91 del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 97 del regolamento n. 987/2009. Tuttavia, in considerazione dell’epoca dei fatti in esame nel procedimento principale, questi ultimi rimangono disciplinati dai regolamenti nn. 1408/71 e 574/72.

 Diritto lussemburghese

14      Il 15 marzo 2013 la Corte ha inviato al giudice del rinvio, in applicazione dell’articolo 101 del suo regolamento di procedura, una richiesta di chiarimenti. In particolare, il giudice del rinvio è stato invitato a descrivere in modo più preciso le prestazioni familiari lussemburghesi ed i presupposti per la loro concessione. Con lettera del 29 aprile 2013 il giudice del rinvio ha indicato, tra l’altro, che le prestazioni familiari lussemburghesi in questione nel procedimento principale erano gli assegni familiari (in prosieguo: gli «assegni familiari lussemburghesi») nonché l’assegno parentale ed ha comunicato alla Corte il testo delle disposizioni di diritto lussemburghese che disciplinano la concessione di tali prestazioni. Esso ha peraltro precisato che l’indennità di congedo parentale non era in discussione nella controversia pendente dinanzi al medesimo, poiché la domanda della sig.ra e del sig. Wiering a proposito di tale indennità era stata dichiarata irricevibile.

15      Secondo le informazioni fornite dal giudice del rinvio, l’articolo 269, primo comma, del code de la sécurité sociale (codice di previdenza sociale) lussemburghese dispone quanto segue:

«Alle condizioni previste nel presente capo, ha diritto agli assegni familiari,

a)      per sé stesso, ogni figlio che risiede effettivamente e in modo continuativo in Lussemburgo e che ivi ha il suo domicilio legale;

b)       per i membri della sua famiglia, conformemente allo strumento internazionale applicabile, qualsiasi persona sottoposta alla legislazione lussemburghese e rientrante nell’ambito di applicazione dei regolamenti comunitari o di un altro strumento bi- o multilaterale concluso dal Lussemburgo in materia di previdenza sociale e che prevede il pagamento degli assegni familiari a norma della legislazione del paese di occupazione. È considerato come membro della famiglia di una persona il figlio appartenente al gruppo familiare di questa persona, come definito all’articolo 270. I membri della famiglia di cui al presente testo devono risiedere in un paese previsto dai regolamenti o strumenti in questione.

      (...)».

16      A norma dell’articolo 271, primo comma, del suddetto codice, l’assegno è dovuto a partire dal mese di nascita del figlio sino al compimento dei diciotto anni. A norma dell’articolo 271, terzo comma, del medesimo codice, il diritto agli assegni familiari si protrae al massimo sino al compimento dei ventisette anni per gli studenti dell’insegnamento secondario e dell’insegnamento secondario ad indirizzo tecnico che si dedicano in via principale ai loro studi.

17      L’articolo 299 del code de la sécurité sociale lussemburghese prevede quanto segue:

«1)      Un assegno parentale è concesso su domanda a chiunque:

a)      ha il proprio domicilio legale ai sensi dell’articolo 269 nel Granducato del Lussemburgo e vi risiede effettivamente o è iscritto obbligatoriamente alla previdenza sociale lussemburghese in ragione di un’attività professionale e rientra nell’ambito di applicazione dei regolamenti comunitari;

b)      alleva in seno alla famiglia uno o più figli per i quali sono versati al richiedente o al coniuge non separato o al suo partner (...) assegni familiari e che soddisfano nei suoi confronti i requisiti previsti all’articolo 270 [dello stesso codice relativo alla determinazione del nucleo familiare];

c)      si dedica principalmente all’educazione dei figli in seno alla famiglia e non esercita alcuna attività professionale o non beneficia di un reddito sostitutivo.

2)      In deroga alla condizione prevista al paragrafo 1, lettera c), può richiedere l’assegno anche chiunque svolge una o più attività lavorative o beneficia di un reddito sostitutivo e che, a prescindere dalla durata del lavoro prestato, dispone, congiuntamente al suo coniuge non separato o alla persona con cui vive in comunione domestica, di un reddito che non supera, una volta dedotti i contributi previdenziali,

a)       tre volte il salario sociale minimo se alleva un figlio;

b)       quattro volte il salario sociale minimo se alleva due figli;

c)       cinque volte il salario sociale minimo se alleva tre figli e più.

3)      In deroga alle condizioni previste al paragrafo 1, lettera c), ed al paragrafo 2), può richiedere la metà dell’assegno parentale, a prescindere dal reddito di cui dispone, chiunque

a)       svolge una o più attività lavorative a tempo parziale senza che l’orario di lavoro settimanale superi la metà del normale orario di lavoro ad esso applicabile per tale medesimo periodo a norma della legge o del contratto collettivo di lavoro o fruisce di un reddito di sostituzione corrispondente all’orario di lavoro stabilito supra;

b)       si dedica principalmente all’educazione dei figli in seno alla famiglia per una durata equivalente almeno alla metà dell’orario normale di lavoro, come stabilito alla lettera a).

(...)».

18      L’articolo 302 del suddetto codice enuncia quanto segue:

«L’assegno parentale è dovuto a partire dal primo giorno del mese successivo, sia alla scadenza del congedo di maternità o del congedo di accoglienza, sia alla scadenza dell’ottava settimana che segue la nascita.

Esso è pagato nel corso del mese per il quale è dovuto.

L’assegno cessa il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale il figlio compie due anni.

In deroga al comma precedente:

a)       l’assegno è mantenuto a favore del beneficiario che alleva in seno alla famiglia sia gemelli, sia tre figli o più finché i figli o l’uno di essi abbiano compiuto almeno quattro anni;

b)       il limite di età per il pagamento dell’assegno in caso di nascita o di adozione multipla di più di due figli è innalzato di due anni per figlio supplementare a favore del beneficiario che soddisfa i presupposti di cui alla lettera a).

In caso di adozione multipla di figli di diverse età, il limite di età è applicato in rapporto al più giovane dei figli adottati.

Esso è mantenuto anche a favore di chiunque alleva in seno alla famiglia un figlio di almeno quattro anni compiuti al quale è versato l’assegno speciale supplementare di cui all’articolo 272, quarto comma.

Il diritto all’assegno cessa se i presupposti per la concessione previsti dal presente capo non sono più soddisfatti».

19      L’articolo 303 del medesimo codice recita come segue:

«L’assegno parentale è fissato ad EUR 485,01 al mese qualunque sia il numero dei figli allevati in un medesimo focolare. In caso di applicazione delle soglie di cui all’articolo 209, paragrafo 2, l’assegno è ridotto nei limiti in cui la somma dei redditi superi, una volta dedotti i contributi previdenziali e l’assegno parentale, le soglie in questione».

20      A norma dell’articolo 304 del code de la sécurité sociale lussemburghese:

«L’assegno parentale è sospeso sino alla concorrenza di tutte le prestazioni non lussemburghesi della stessa natura dovute per lo stesso figlio o per gli stessi figli.

[E]sso non è dovuto quando i genitori beneficiano per lo stesso figlio o per gli stessi figli dell’indennità di congedo parentale prevista al capo VI del presente libro o di una prestazione non lussemburghese versata a titolo di un congedo parentale (...)».

 Diritto tedesco

21      Il 19 marzo 2013 la Corte ha invitato il governo tedesco a precisare segnatamente gli obiettivi ed i presupposti per la concessione del «Kindergeld» e dell’«Elterngeld». Con lettera del 17 aprile 2013 il governo tedesco ha fornito alla Corte informazioni relative a tali prestazioni.

22      Secondo le suddette informazioni, il «Kindergeld» è uno degli aspetti della compensazione fiscale dei carichi familiari di cui all’articolo 31 della legge relativa all’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz; in prosieguo: l’«EStG»).

23      Come prevede tale disposizione, il «Kindergeld» è diretto a compensare i carichi familiari ed a garantire in tal modo al figlio un livello minimo di sussistenza.

24      A norma dell’articolo 62, paragrafo 1, dell’EStG, l’avente diritto, cioè di regola un genitore, deve avere il suo domicilio o la sua residenza abituale in Germania o essere illimitatamente soggetto ad imposta in Germania o ivi trattato come tale. Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, dell’EStG, il figlio deve avere il suo domicilio o la sua residenza abituale in uno Stato membro dell’Unione europea, in Svizzera, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia.

25      In applicazione dell’articolo 32, paragrafo 4, dell’EStG, ai fini del Kindergeld un figlio è preso in considerazione, senza ulteriori condizioni, sino al compimento dei diciotto anni, o sino al compimento dei ventuno anni se egli non svolge un’attività lavorativa ed è iscritto nelle liste di collocamento presso un’agenzia del lavoro nazionale o sino al compimento dei venticinque anni se segue un corso di formazione o presta un servizio volontario riconosciuto o, infine, senza limiti di età se, a causa di un handicap fisico o mentale, non è in grado di essere autosufficiente.

26      L’importo del «Kindergeld» ammonta, in applicazione dell’articolo 66, paragrafo 1, prima frase, dell’EStG, ad EUR 184 al mese per ciascuno dei primi due figli, ad EUR 190 per il terzo e ad EUR 215 per ciascun figlio supplementare, e ciò a prescindere dal reddito e dal patrimonio dei familiari.

27      Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della legge federale relativa all’«Elterngeld» ed alla condizione genitoriale (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, in prosieguo: il «BEEG»), ha diritto all’«Elterngeld» chiunque ha il proprio domicilio o la propria residenza abituale in Germania, vive insieme al proprio figlio sotto il medesimo tetto, accudisce tale figlio e lo educa e non esercita alcuna attività lavorativa o esercita un’attività lavorativa a tempo parziale. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del BEEG, l’«Elterngeld» è versato dalla nascita del figlio sino ai quattordici mesi di età.

28      A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del BEEG, l’«Elterngeld» corrisponde al 67% del reddito ottenuto dall’attività lavorativa svolta prima della nascita del figlio. Esso è versato sino ad un tetto mensile di EUR 1 800 per i mesi interi nei quali l’avente diritto non ha percepito redditi derivanti dall’esercizio di un’attività lavorativa.

29      In applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, prima frase, del BEEG, qualora il reddito ottenuto dall’attività lavorativa esercitata prima della nascita sia inferiore ad un importo di EUR 1 000, la suddetta percentuale è aumentata dello 0,1% per frazione di EUR 2 del saldo corrispondente alla differenza tra tale importo e quello del suddetto reddito entro il limite del 100%. In applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del BEEG, qualora il reddito ottenuto dall’attività lavorativa esercitata prima della nascita superi un importo di EUR 1 200, la percentuale del 67% del reddito in parola è ridotta dello 0,1% per frazione di EUR 2 del saldo corrispondente alla differenza tra l’importo del suddetto reddito e quello di EUR 1 200 entro il limite del 65%. L’«Elterngeld» ammonta, a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, prima frase, del BEEG, ad un importo pari ad almeno EUR 300 al mese, e ciò ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, seconda frase, del BEEG, anche se l’avente diritto non percepiva alcun reddito lavorativo prima della nascita del figlio.

30      In forza dell’articolo 2 bis, paragrafo 1, prima frase, del BEEG, se l’avente diritto vive sotto il medesimo tetto con due figli che non hanno ancora tre anni, oppure con tre figli o più che non hanno ancora sei anni, l’importo dell’«Elterngeld» è maggiorato del 10% senza che tale maggiorazione possa essere inferiore ad un importo minimo di EUR 75. A norma dell’articolo 2 bis, paragrafo 4, prima frase, del BEEG, in caso di nascite multiple, l’importo dell’«Elterngeld» è maggiorato di EUR 300 per il secondo figlio e per ciascun figlio supplementare.

 Controversia principale e questione pregiudiziale

31      La sig.ra ed il sig. Wiering risiedono con i loro due figli a Treviri (Germania). Risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte che il sig. Wiering esercita un’attività come lavoratore dipendente in Lussemburgo, mentre sua moglie lavora quale funzionario in Germania.

32      Il 12 ottobre 2007 il sig. Wiering ha chiesto alla CNPF il versamento di assegni familiari per conto dei suoi figli.

33      Il comitato direttivo della CNPF ha rifiutato di versare alla sig.ra ed al sig. Wiering un’integrazione differenziale per quanto riguarda gli assegni familiari dovuti per conto dei loro due figli, corrispondente alla differenza tra le prestazioni previste dal diritto lussemburghese e quelle percepite a norma della legislazione del loro Stato membro di residenza, sostenendo che l’importo di queste ultime, cioè il «Kindergeld» e l’«Elterngeld», superava, per il periodo dal 1° luglio 2007 al 31 maggio 2008, quello delle prestazioni previste dal diritto lussemburghese, cioè gli assegni familiari e l’assegno parentale.

34      Con decisione del 31 luglio 2009, il conseil arbitral des assurances sociales (Collegio arbitrale delle assicurazioni sociali) ha dichiarato infondato il ricorso della sig.ra e del sig. Wiering avverso la decisione del comitato direttivo della CNPF.

35      Su appello proposto dalla sig.ra e dal sig. Wiering, il conseil supérieur de la sécurité sociale (Consiglio superiore della previdenza sociale) ha riformato, con sentenza del 16 marzo 2011, la suddetta decisione e ha dichiarato che la sig.ra ed il sig. Wiering avevano diritto al versamento di un’integrazione differenziale per conto dei loro due figli per il periodo contemplato. Il conseil supérieur de la sécurité sociale ha considerato che l’«Elterngeld» è una prestazione familiare dovuta al membro della famiglia che si occupa dell’educazione dei figli e non ai figli stessi. Esso ha ritenuto che tale prestazione non può pertanto essere presa in considerazione ai fini della determinazione dell’integrazione differenziale da versare ad un lavoratore subordinato a titolo delle prestazioni familiari dovutegli per conto dei figli, poiché solo le prestazioni familiari dovute per lo stesso membro della famiglia, ad esclusione di quelle dovute per gli altri familiari, devono essere prese in considerazione per la determinazione della suddetta integrazione differenziale.

36      La CNPF ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza facendo valere quattro motivi. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo vertono sulla violazione, sul rifiuto di applicazione o sulla falsa interpretazione, rispettivamente, degli articoli 10, paragrafo 1, lettera b), i), e 10, paragrafo 3, del regolamento n. 574/72, nonché 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71.

37      La CNPF censura la sentenza del conseil supérieur de la sécurité sociale per non aver preso in considerazione, in violazione di tali disposizioni, l’«Elterngeld» per il calcolo dell’integrazione differenziale.

38      Il giudice del rinvio nutre dubbi sul punto se nel calcolo dell’integrazione differenziale siano da prendere in considerazione solo le prestazioni familiari della stessa natura o tutte le prestazioni percepite dalla famiglia di un lavoratore migrante. Alla luce di quanto precede, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se per il calcolo dell’integrazione differenziale eventualmente dovuta, a norma degli articoli 1, lettera u), i), (…) 4, paragrafo 1, lettera h), e 76 del regolamento [n. 1408/71] e dell’articolo [10, lettera b), i),] del regolamento [n. 574/72], da parte dell’organismo competente dello Stato del luogo di occupazione occorra prendere in considerazione, in quanto prestazioni familiari della stessa natura, tutte le prestazioni percepite dalla famiglia del lavoratore migrante nello Stato di residenza, nella specie l’“Elterngeld” ed il “Kindergeld” previsti dalla legislazione tedesca»

 Sulla questione pregiudiziale

39      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli articoli 1, lettera u), i), 4, paragrafo 1, lettera h), e 76 del regolamento n. 1408/71 nonché l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 574/72 debbano essere interpretati nel senso che, ai fini del calcolo dell’integrazione differenziale eventualmente dovuta ad un lavoratore migrante nello Stato membro del luogo della sua occupazione, occorre prendere in considerazione, in quanto prestazioni della stessa natura, l’insieme delle prestazioni familiari percepite dalla famiglia di tale lavoratore a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, nella specie l’«Elterngeld» ed il «Kindergeld» previsti dalla legislazione tedesca.

40      Si deve ricordare di primo acchito che, se è vero che l’articolo 73 del regolamento n. 1408/71 stabilisce che il lavoratore sottoposto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i membri della sua famiglia che risiedono in un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest’ultimo, la suddetta disposizione, pur costituendo una regola generale in materia di prestazioni familiari, non ha però valore assoluto (v., in tal senso, sentenza Schwemmer, C‑16/09, EU:C:2010:605, punti 41 e 42).

41      Si deve infatti constatare che, conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 1408/71, tale regolamento non può né conferire né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.

42      Così, qualora sussista un rischio di cumulo dei diritti previsti dalla legislazione dello Stato di residenza con quelli riconosciuti dalla legislazione dello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa, l’articolo 73 del suddetto regolamento deve essere messo a confronto con le norme anticumulo dettate da quest’ultimo e dal regolamento n. 574/72, vale a dire, segnatamente, gli articoli 76 del regolamento n. 1408/71 e 10 del regolamento n. 574/72 (v., in tal senso, sentenza Schwemmer, EU:C:2010:605, punti 43 e 44).

43      Risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte che, nel procedimento principale, la legislazione dello Stato membro di residenza della sig.ra e del sig. Wiering, cioè la Repubblica federale di Germania, conferisce il diritto alle prestazioni familiari di cui trattasi nel procedimento principale sul presupposto di un domicilio o di una residenza abituale in tale Stato membro e non «a motivo dell’esercizio di un’attività professionale», come richiesto dall’articolo 76 del regolamento n. 1408/71 ai fini della sua applicabilità. Più particolarmente, quanto all’«Elterngeld», la concessione di quest’ultimo è subordinata in particolare al presupposto di un domicilio o di una residenza abituale in Germania ed a quella del non esercizio di un’attività lavorativa o del non esercizio di un’attività lavorativa a tempo pieno, e ciò benché l’importo di tale prestazione sia di regola calcolato in funzione dei precedenti redditi lavorativi.

44      Di conseguenza il suddetto articolo 76 non è applicabile ad una situazione come quella oggetto della causa principale (v., in tal senso, sentenze Dodl e Oberhollenzer, C‑543/03, EU:C:2005:364, punto 53, e Schwemmer, EU:C:2010:605, punto 46).

45      Invece l’ipotesi in cui il diritto alle prestazioni familiari nello Stato membro di residenza non è subordinato a condizioni di assicurazione o di occupazione o di attività autonoma, bensì ad una condizione di residenza, è considerata all’articolo 10 del regolamento n. 574/72.

46      In forza della regola anticumulo enunciata all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, gli assegni versati dallo Stato membro del luogo di occupazione prevalgono sugli assegni versati dallo Stato membro di residenza, che, pertanto, sono sospesi. Tuttavia, nel caso in cui un’attività professionale sia esercitata in quest’ultimo Stato, l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), i), del suddetto regolamento prescrive la soluzione inversa, cioè che il diritto agli assegni versati dallo Stato membro di residenza prevale sul diritto agli assegni versati dallo Stato membro del luogo di occupazione, che sono quindi sospesi.

47      Così la Corte ha dichiarato che l’esercizio da parte di una persona che abbia la custodia dei figli, più in particolare da parte del coniuge del beneficiario di cui all’articolo 73 del regolamento n. 1408/71, di un’attività lavorativa nello Stato membro di residenza dei figli sospende, in applicazione dell’articolo 10 del regolamento n. 574/72, il diritto agli assegni previsti dall’articolo 73 del regolamento n. 1408/71, fino a concorrenza dell’importo degli assegni della stessa natura effettivamente corrisposti dallo Stato membro di residenza, e ciò chiunque sia il beneficiario diretto degli assegni familiari designato dalla legge dello Stato membro di residenza (v., in tal senso, sentenze Dodl e Oberhollenzer, EU:C:2005:364, punto 59, nonché Weide, C‑153/03, EU:C:2005:428, punto 30).

48      In proposito gli interessati rappresentati in udienza sono concordi nell’affermare che la sig.ra Wiering non ha perduto il suo statuto di funzionario in Germania durante il periodo in cui ha fruito dell’«Elterngeld», il che spetta nondimeno verificare al giudice del rinvio. Se così fosse effettivamente, nei limiti in cui si potrebbe dunque ritenere che un’attività lavorativa era esercitata dalla sig.ra Wiering in Germania durante il periodo considerato, la regola anticumulo applicabile alla controversia nel procedimento principale sarebbe l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 574/72.

49      Con riserva delle verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, ne risulterebbe che la Repubblica federale di Germania era lo Stato membro competente in via prioritaria per il versamento di prestazioni familiari alla sig.ra ed al sig. Wiering per il periodo in questione nel procedimento principale, talché questi ultimi avevano diritto, a carico dell’organismo competente dello Stato membro di occupazione del sig. Wiering, cioè la CNPF, solo all’eventuale versamento di un’integrazione differenziale, pari alla differenza tra l’importo della prestazioni previste dal diritto lussemburghese e l’importo di quelle previste in Germania (v., in tal senso, sentenza McMenamin, C‑119/91, EU:C:1992:503, punto 26).

50      Occorre constatare peraltro che la qualificazione come prestazioni familiari delle diverse prestazioni di cui trattasi nel procedimento principale non può essere rimessa in questione.

51      Occorre pertanto determinare se, come sostenuto dalla CNPF, nell’ambito del calcolo di un’integrazione differenziale richiesta in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 574/72 implichi di prendere in considerazione l’insieme delle prestazioni familiari percepite nello Stato membro di residenza della famiglia di un lavoratore migrante.

52      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, dato che l’articolo 12 del regolamento n. 1408/71 si colloca nel titolo I di tale regolamento, contenente le disposizioni generali, i principi emanati dalla norma in parola si applicano alle regole di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni o assegni familiari previsti sia all’articolo 76 del regolamento sia all’articolo 10 del regolamento n. 574/72.

53      Si deve constatare che, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1408/71, solo il diritto di beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo costituisce un cumulo ingiustificato.

54      Risulta in proposito dalla giurisprudenza della Corte che prestazioni di previdenza sociale debbono essere considerate della stessa natura allorché, indipendentemente dalle caratteristiche peculiari delle varie normative nazionali, il loro oggetto e scopo, nonché la loro base di calcolo ed i criteri di attribuzione sono identici. Caratteristiche meramente formali non vanno per contro considerate elementi pertinenti nel distinguere le prestazioni (v., segnatamente, sentenze Valentini, 171/82, EU:C:1983:189, punto 13, e Knoch, C‑102/91, EU:C:1992:303, punto 40).

55      La Corte ha tuttavia precisato che, tenuto conto delle numerose differenze tra i regimi nazionali di previdenza sociale, il requisito di una perfetta corrispondenza tra le basi di calcolo ed i presupposti di concessione implicherebbe che l’applicazione del divieto di cumulo di cui all’articolo 12 risulterebbe notevolmente ridotta. Un effetto di questo genere sarebbe in contrasto con la finalità del divieto in parola, che è quello di evitare cumuli non giustificati di prestazioni previdenziali (v. sentenza Knoch, EU:C:1992:303, punto 42).

56      La Corte ha dichiarato anche che dalla formulazione della suddetta norma risulta che sussiste un cumulo non solo quando un soggetto ha simultaneamente diritto a due diverse prestazioni familiari, ma anche quando tali diritti fanno capo a due diversi soggetti, in questo caso due genitori per uno stesso figlio. Infatti la ratio delle norme del regolamento n. 1408/71 sul cumulo di prestazioni familiari, nonché le soluzioni previste in caso di cumulo, dimostrano che lo scopo della disposizione in causa è di impedire che possano fruire simultaneamente di due prestazioni della stessa natura sia il diretto beneficiario di una prestazione familiare, cioè il lavoratore, sia i beneficiari indiretti, vale a dire i suoi familiari (v., in tal senso, sentenza Dammer, C‑168/88, EU:C:1989:652, punti 10 e 12).

57      Si deve aggiungere che il regolamento n. 1408/71 ha per oggetto, da una parte, le «prestazioni familiari», definite all’articolo 1, lettera u), i), del suddetto regolamento e, dall’altra, gli «assegni familiari», che costituiscono una categoria di «prestazioni familiari» e sono definite all’articolo 1, lettera u), ii), del medesimo regolamento.

58      Risulta dalle precedenti considerazioni che le differenti prestazioni familiari di cui può fruire un lavoratore migrante in base alla legislazione dello Stato membro del luogo di occupazione e quelle che sono percepite da tale lavoratore o dai familiari in virtù della legislazione dello Stato membro di residenza non costituiscono necessariamente prestazioni «della stessa natura», ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1408/71.

59      Infatti le suddette prestazioni familiari sono certo destinate, conformemente all’articolo 1, lettera u), i), del regolamento in parola, a compensare i carichi familiari, tuttavia non hanno tutte necessariamente il medesimo oggetto specifico, né le stesse caratteristiche o gli stessi beneficiari.

60      Inoltre soltanto talune tra esse costituiscono assegni familiari ai sensi dell’articolo 1, lettera u), ii), del suddetto regolamento.

61      Così, ai fini dell’applicazione della regola anticumulo prevista all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 574/72, occorre distinguere, nell’ambito del calcolo dell’integrazione differenziale eventualmente dovuta ad un lavoratore migrante nello Stato membro del suo luogo di occupazione, tra le diverse prestazioni familiari alle quali tale lavoratore ha diritto a norma della legislazione del medesimo Stato e quelle che sono percepite dal suddetto lavoratore o dai familiari a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, quelle che sono «della stessa natura», ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1408/71, in considerazione del loro oggetto, delle loro finalità, della loro base di calcolo e dei presupposti per la loro concessione nonché dei loro beneficiari.

62      Spetta in ultima analisi al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti della controversia principale e ad interpretare il diritto, stabilire, alla luce di tali elementi, se l’«Elterngeld» possa essere considerato della stessa natura degli assegni familiari lussemburghesi e se potesse essere preso in considerazione per il calcolo dell’integrazione differenziale eventualmente dovuta alla sig.ra e al sig. Wiering (v., in tal senso, sentenza Ottica New Line di Accardi Vincenzo, C‑539/11, EU:C:2013:591, punto 48 e giurisprudenza citata).

63      Tuttavia la Corte, chiamata a fornire al giudice nazionale risposte utili, è competente a fornire indicazioni tratte dagli atti della causa principale come pure dalle osservazioni scritte ed orali sottopostele, idonee a mettere il giudice nazionale in grado di decidere (v. sentenza Ottica New Line di Accardi Vincenzo, EU:C:2013:591, punto 49 e giurisprudenza citata).

64      Se è pacifico nel procedimento principale che gli assegni familiari lussemburghesi sono della stessa natura del «Kindergeld», la sig.ra e il sig. Wiering fanno tuttavia valere, in sostanza, che i suddetti assegni familiari non sono della stessa natura dell’«Elterngeld». L’«Elterngeld» non avrebbe pertanto dovuto essere preso in considerazione nell’ambito del calcolo dell’integrazione differenziale richiesta dalla sig.ra Wiering alla CNPF.

65      Emerge in proposito dal fascicolo di cui dispone la Corte che prestazioni quali il «Kindergeld» e gli assegni familiari lussemburghesi sono diretti a permettere ai genitori di coprire le spese connesse alle necessità del figlio e sono accordate senza tener conto dei redditi o del patrimonio dei familiari né di un’eventuale attività lavorativa dei genitori. Risulta che tali prestazioni hanno quindi come beneficiario ultimo non i genitori, ma il figlio stesso. Appare inoltre che le suddette prestazioni costituiscono prestazioni periodiche in numerario accordate esclusivamente in funzione del numero di figli e dell’età di questi ultimi, di modo che esse possono essere qualificate come «assegni familiari» ai sensi dell’articolo 1, lettera u), ii), del regolamento n. 1408/71.

66      Quanto all’«Elterngeld», come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che una prestazione siffatta si distingue da prestazioni come il «Kindergeld» e gli assegni familiari lussemburghesi sotto molteplici profili per quanto attiene, da una parte, ai suoi obiettivi ed alle sue caratteristiche e, dall’altra, ai suoi beneficiari.

67      Infatti, secondo le informazioni fornite dal governo tedesco, l’«Elterngeld» è destinato ad aiutare le famiglie a mantenere le loro condizioni di esistenza quando i genitori si consacrano prioritariamente ai loro figli. L’«Elterngeld» ha essenzialmente per oggetto di contribuire al mantenimento di tali condizioni di esistenza nel caso di cessazione temporanea, totale o parziale, dell’attività professionale dei genitori ai fini dell’educazione dei loro figli in tenera età.

68      Così il genitore responsabile di un figlio, che non esercita alcuna attività professionale o che interrompe o riduce la suddetta attività, fruisce all’occorrenza, in funzione dei suoi redditi anteriori a tale interruzione o a tale riduzione, durante il primo anno di età del figlio, di una compensazione della sua perdita di redditi destinata a mantenere le condizioni di esistenza della sua famiglia. È necessario rilevare che l’«Elterngeld» ammonta di regola al 67% del salario anteriore senza poter superare EUR 1 800 al mese.

69      Risulta pertanto che l’obiettivo di una prestazione come l’«Elterngeld» è di permettere, in circostanze siffatte, ad un genitore di fruire di un contributo al mantenimento delle condizioni di esistenza della sua famiglia il cui importo dipende, come regola generale, dai redditi che gli procurava la sua attività lavorativa.

70      Così, contrariamente al «Kindergeld» ed agli assegni familiari lussemburghesi, l’«Elterngeld» non è accordato esclusivamente in funzione del numero di figli e della loro età. Se è vero che taluni dei presupposti per la concessione sono connessi all’esistenza di un figlio ed all’età di quest’ultimo, esso è calcolato, in linea di principio, in funzione del salario percepito anteriormente all’interruzione di un’attività lavorativa da parte del genitore che provvede alla custodia del figlio. Il suo importo è maggiorato solo se la famiglia è numerosa o in caso di nascite multiple.

71      Pertanto una prestazione quale l’«Elterngeld», se è vero che costituisce una «prestazione familiare», ai sensi dell’articolo 1, lettera u), i), del regolamento n. 1408/71 (v., per analogia, sentenza Kuusijärvi, C‑275/96, EU:C:1998:279, punto 60), non può tuttavia essere qualificata come «assegni familiari», ai sensi dell’articolo 1, lettera u), ii), del medesimo regolamento.

72      Peraltro occorre rilevare che, nel procedimento principale, la CNPF ha incluso nel calcolo dell’integrazione differenziale anche l’assegno parentale. Orbene, come indicato dall’avvocato generale ai paragrafi 34 e 74 delle sue conclusioni e con riserva di verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, la sig.ra Wiering non ha chiesto di fruire di tale prestazione e non è certo, con riguardo all’articolo 304 del code de la sécurité sociale lussemburghese, che essa vi avrebbe avuto diritto.

73      Occorre precisare al riguardo che, pur supponendo che la suddetta prestazione possa considerarsi della stessa natura degli assegni familiari lussemburghesi, risulta comunque dalla giurisprudenza che, per potersi ritenere sussistente un cumulo di diritti a prestazioni familiari di questo tipo in un determinato caso, non è sufficiente, ad esempio, che simili prestazioni siano dovute nello Stato membro di residenza del figlio di cui trattasi e, parallelamente, siano solo suscettibili di esserlo in un altro Stato membro, dove lavora uno dei genitori di tale figlio.

74      La Corte ha considerato infatti, nell’ambito dell’articolo 10 del regolamento n. 574/72, che, per poter considerare le prestazioni familiari come dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro, la legge di tale Stato deve riconoscere il diritto al versamento di prestazioni a favore del membro della famiglia che lavora in questo Stato. È dunque necessario che la persona interessata soddisfi tutte le condizioni, tanto formali che sostanziali, imposte dalla normativa interna di tale Stato ai fini dell’esercizio del diritto suddetto, tra le quali può rientrare, eventualmente, la condizione relativa alla previa presentazione di una domanda volta ad ottenere la corresponsione di tali prestazioni (v. sentenza Schwemmer, EU:C:2010:605, punto 53).

75      Di conseguenza, quand’anche si partisse dal presupposto che l’assegno parentale possa considerarsi della stessa natura degli assegni familiari lussemburghesi, qualora i presupposti dettati dal diritto lussemburghese per poter fruire dell’assegno parentale non fossero soddisfatti nel procedimento principale, non si poteva tener conto del suddetto assegno ai fini del calcolo dell’integrazione differenziale eventualmente dovuta alla sig.ra ed al sig. Wierging.

76      Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71 nonché l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 574/72 devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai fini del calcolo dell’integrazione differenziale eventualmente dovuta ad un lavoratore migrante nello Stato membro del suo luogo di occupazione, non si deve prendere in considerazione l’insieme delle prestazioni familiari percepite dalla famiglia di tale lavoratore a norma della legislazione dello Stato di residenza dal momento che, con riserva delle verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, l’«Elterngeld» previsto dalla legislazione tedesca non è della stessa natura, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1408/71, del «Kindergeld» previsto dalla suddetta legislazione e degli assegni familiari previsti dalla legislazione lussemburghese.

 Sulle spese

77      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Gli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, nonché l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai fini del calcolo dell’integrazione differenziale eventualmente dovuta ad un lavoratore migrante nello Stato membro del suo luogo di occupazione, non si deve prendere in considerazione l’insieme delle prestazioni familiari percepite dalla famiglia di tale lavoratore a norma della legislazione dello Stato di residenza dal momento che, con riserva delle verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, l’«Elterngeld» previsto dalla legislazione tedesca non è della stessa natura, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 1408/71, del «Kindergeld» previsto dalla suddetta legislazione e degli assegni familiari previsti dalla legislazione lussemburghese.

Firme


* Lingua processuale: il francese.