Language of document : ECLI:EU:C:2013:203

Causa C‑244/12

Salzburger Flughafen GmbH

contro

Umweltsenat

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)

«Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337/CEE — Articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 2 — Progetti rientranti nell’allegato II — Lavori di ampliamento dell’infrastruttura di un aeroporto — Esame sulla base di soglie o criteri — Articolo 4, paragrafo 3 — Criteri di selezione — Allegato III, punto 2, lettera g) — Zone a forte densità demografica»

Massime — Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 marzo 2013

1.        Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Potere discrezionale degli Stati membri in merito alla realizzazione di una valutazione ambientale per qualsiasi modifica o ampliamento dei progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, riguardanti aeroporti — Portata e limiti — Lavori di modifica apportati all’infrastruttura di un aeroporto esistente senza prolungamento della pista di decollo e di atterraggio e senza modificare la struttura esistente — Inclusione nella portata — Fissazione di criteri e di soglie a un livello avente l’effetto di sottrarre, in pratica, un’intera classe di progetti all’obbligo dello studio dell’impatto ambientale — Incompatibilità con la direttiva

[Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, artt. 2, § 1, e 4, §§ 2, b), e 3, e allegati II e III, punto 2, g)]

2.        Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Modifica o estensione di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, riguardanti aeroporti — Considerazione cumulativa degli effetti del progetto e di quelli di progetti già autorizzati e realizzati, al fine di una valutazione globale dell’impatto ambientale dei progetti di cui trattasi — Valutazione da parte del giudice nazionale

(Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, artt. 2, § 1, e 4, §§ 2 e 3, e allegati II e III)

3.        Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Lavori di modifica apportati all’infrastruttura di un aeroporto — fissazione di una soglia che rischia di sottrarre intere categorie di progetti alla valutazione ambientale — Incompatibilità con la direttiva — Obbligo per le autorità nazionali di realizzare la valutazione prima dell’autorizzazione — Effetto diretto — Ripercussioni sui diritti di un terzo — Irrilevanza

(Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, artt. 2, § 1, e 4, §§ 2, a) e b), e 3, e allegati II e III)

1.        Gli articoli 2, paragrafo 1, nonché 4, paragrafi 2, lettera b), e 3, della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11, ostano a una normativa nazionale che sottopone i progetti riguardanti la modifica dell’infrastruttura di un aeroporto e rientranti nell’allegato II di tale direttiva a una valutazione del loro impatto ambientale soltanto qualora tali progetti siano atti a incrementare il numero di movimenti aerei di almeno 20 000 all’anno.

Infatti, da un lato, uno Stato membro che fissasse i criteri e/o le soglie a un livello tale che, in pratica, la totalità dei progetti relativi a una categoria resterebbe a priori sottratta all’obbligo di realizzare uno studio dell’impatto, eccederebbe il margine di discrezionalità di cui dispone ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337, a meno che la totalità dei progetti esclusi potesse considerarsi, sulla base di una valutazione globale, come inidonea a produrre un notevole impatto ambientale.

Dall’altro lato, per la fissazione di una siffatta soglia, la normativa nazionale in discorso prende in considerazione unicamente l’aspetto quantitativo delle conseguenze di un progetto, senza tenere conto di altri criteri di selezione figuranti all’allegato III di tale direttiva, in particolare di quello fissato al punto 2, lettera g), del medesimo allegato, ossia la densità demografica della zona interessata dal progetto.

(v. punti 27-35, 38, dispositivo 1)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punti 36, 37)

3.        Qualora uno Stato membro, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11, concernente progetti rientranti nell’allegato II della stessa, introduca una soglia incompatibile con gli obblighi stabiliti dagli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 3, di tale direttiva, le disposizioni degli articoli 2, paragrafo 1, nonché 4, paragrafi 2, lettera a), e 3, della richiamata direttiva sortiscono un effetto diretto che implica che le autorità nazionali competenti debbano garantire che si esamini anzitutto se i progetti di cui trattasi possano avere un notevole impatto ambientale e, in caso affermativo, che venga in seguito realizzata una valutazione di tale impatto.

(v. punti 43-48, dispositivo 2)