Language of document : ECLI:EU:C:2016:644

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

8 settembre 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Internet – Collegamenti ipertestuali che forniscono l’accesso ad opere protette rese accessibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare – Opere non ancora pubblicate dal titolare – Messa a disposizione di tali collegamenti a fini lucrativi»

Nella causa C‑160/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), con decisione del 3 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2015, nel procedimento

GS Media BV

contro

Sanoma Media Netherlands BV,

Playboy Enterprises International Inc.,

Britt Geertruida Dekker,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 febbraio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la GS Media BV, da R. Chavannes e D. Verhulst, advocaten;

–        per la Sanoma Media Netherlands BV, la Playboy Enterprises International Inc. e B.G. Dekker, da C. Alberdingk Thijm e C. de Vries, advocaten;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e D. Kuon, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da D. Segoin, D. Colas e G. de Bergues, in qualità di agenti;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e T. Rendas, in qualità di agenti;

–        per il governo slovacco, da B. Ricziová, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da F. Wilman, T. Scharf e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la GS Media BV e, dall’altro, la Sanoma Media Netherlands BV (in prosieguo: la «Sanoma»), la Playboy Enterprises International Inc. e la sig.ra Britt Geertruida Dekker (in prosieguo, congiuntamente: la «Sanoma e a.»), in merito, in particolare, alla messa a disposizione sul sito GeenStijl.nl (in prosieguo: il «sito GeenStijl»), gestito dalla GS Media, di collegamenti ipertestuali verso altri siti per la consultazione di fotografie rappresentanti la sig.ra Dekker, realizzate per la rivista Playboy (in prosieguo: le «foto di cui trattasi»).

 Contesto normativo

3        I considerando 3, 4, 9, 10, 23 e 31 della direttiva 2001/29 enunciano quanto segue:

«(3)      L’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale.

(4)      Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell’informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. (…)

(…)

(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. (…)

(10)      Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. (…) È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(…)

(23)      La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. (…)

(…)

(31)      Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. (…)».

4        L’articolo 3 della direttiva in parola stabilisce quanto segue:

«1.      Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

(…)

3.      I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

5        Ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 3 e 5, di detta direttiva:

«3.      Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

(…)

c)      nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell’autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore;

(…)

5.      Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6        Su incarico della Sanoma, editore della rivista Playboy, il fotografo C. Hermès realizzava, il 13 e il 14 ottobre 2011, le fotografie di cui trattasi, che dovevano apparire nell’edizione del mese di dicembre del 2011 di detta rivista. In tale contesto, il sig. Hermès concedeva alla Sanoma, a titolo esclusivo, l’autorizzazione a pubblicarvi tali fotografie. Egli concedeva altresì alla Sanoma l’autorizzazione ad esercitare i diritti e le facoltà derivanti dal suo diritto d’autore.

7        La GS Media gestisce il sito GeenStijl, su cui figurano, secondo le informazioni ivi contenute, «notizie, rivelazioni scandalistiche e inchieste giornalistiche su argomenti leggeri e con tono scherzoso», e che è consultato ogni giorno da oltre 230 000 internauti, il che lo rende uno dei dieci siti di attualità più visitati dei Paesi Bassi.

8        Il 26 ottobre 2011 la redazione del sito GeenStijl riceveva un messaggio da una persona che utilizzava uno pseudonimo. Quest’ultimo includeva un collegamento ipertestuale che rimandava a un file elettronico sul sito Internet australiano per l’archiviazione di dati chiamato Filefactory.com (in prosieguo: il «sito Filefactory»). Tale file conteneva le fotografie di cui trattasi.

9        Lo stesso giorno, la Sanoma ingiungeva alla società controllante della GS Media di impedire la diffusione delle fotografie in esame sul sito GeenStijl.

10      Il 27 ottobre 2011 un articolo relativo alle fotografie della sig.ra Dekker, intitolato «(...)! Foto d[ella] (...) [sig.ra] Dekker nuda», veniva pubblicato sul sito GeenStijl, a margine del quale compariva una parte di una delle fotografie in questione, e terminava con il testo: «Ecco qui il collegamento con le fotografie che aspettavate». Cliccando su un collegamento che accompagnava tale testo, gli utenti Internet venivano diretti verso il sito Filefactory, su cui un altro collegamento ipertestuale consentiva loro di scaricare undici file elettronici, ciascuno contenente una di dette fotografie.

11      In pari data, la Sanoma inviava alla società controllante della GS Media un messaggio di posta elettronica ingiungendole di confermare che il collegamento ipertestuale che rimandava alle fotografie di cui trattasi era stato rimosso dal sito GeenStijl. La GS Media non dava seguito a tale ingiunzione.

12      Per contro, su richiesta della Sanoma, le fotografie in questione che comparivano sul sito Filefactory venivano soppresse.

13      Con lettera del 7 novembre 2011, il legale della Sanoma e a. intimava alla GS Media di rimuovere dal sito GeenStijl l’articolo del 27 ottobre 2011, compreso il collegamento ipertestuale, le fotografie in esso contenute nonché i commenti degli utenti Internet pubblicati sulla medesima pagina del sito.

14      Lo stesso giorno, un articolo relativo alla controversia tra la GS Media e la Sanoma e a. concernente le fotografie di cui trattasi veniva pubblicato sul sito GeenStijl. Tale articolo terminava con la frase: «Aggiornamento: non avete ancora visto le fotografie della [sig.ra Dekker] nuda? Sono QUI». Tale notizia conteneva, ancora una volta, un collegamento ipertestuale che consentiva l’accesso al sito Internet Imageshack.us, sul quale si potevano visionare una o più fotografie fra quelle in questione. Tuttavia, il gestore di tale sito dava anch’esso successivamente seguito alla richiesta della Sanoma di rimuovere dette fotografie.

15      Un terzo articolo, intitolato «Bye Bye, adieu Playboy», contenente ancora una volta un collegamento ipertestuale verso le foto in questione, appariva sul sito GeenStijl il 17 novembre 2011. Sul forum di tale sito i suoi visitatori caricavano nuovi collegamenti che rimandavano ad altri siti dove erano visibili le foto.

16      Nel dicembre del 2011 le foto in questione venivano pubblicate sulla rivista Playboy.

17      La Sanoma e a. proponeva ricorso dinanzi al rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), facendo valere, segnatamente, che, collocando collegamenti ipertestuali e un ritaglio di una delle fotografie in esame sul sito GeenStijl, la GS Media violava il diritto d’autore del sig. Hermès e agiva illegittimamente nei confronti della Sanoma e a. Il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) accoglieva in buona parte tale ricorso.

18      Il Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam, Paesi Bassi) annullava detta decisione, ritenendo che, collocando i collegamenti ipertestuali sul sito GeenStijl, la GS Media non avesse violato il diritto d’autore del sig. Hermès, dal momento che le fotografie di cui trattasi erano già state rese pubbliche in precedenza mettendole in rete sul sito Filefactory. Per contro, esso statuiva che, collocando tali collegamenti, la GS Media si era comportata in maniera illegittima nei confronti della Sanoma e a., avendo indotto i visitatori di detto sito a prendere conoscenza delle fotografie in questione, collocate illegittimamente sul sito Filefactory. Orbene, in assenza dei suddetti collegamenti, tali fotografie non sarebbero state facilmente reperibili. Inoltre, il Gerechtshof Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam) riteneva che, pubblicando un ritaglio di una delle fotografie in esame sul sito GeenStijl, la GS Media avesse violato il diritto d’autore del sig. Hermès.

19      La GS Media proponeva impugnazione avverso detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi).

20      La Sanoma e a. proponeva impugnazione incidentale nell’ambito della quale faceva riferimento in particolare alla sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C‑466/12, EU:C:2014:76), ritenendo che mettere a disposizione degli utenti Internet un collegamento ipertestuale verso un sito sul quale sia stata collocata un’opera senza l’accordo del titolare del relativo diritto d’autore costituisca una comunicazione al pubblico. La Sanoma e a. sostiene, inoltre, che l’accesso alle foto in questione sul sito Filefactory era protetto da misure restrittive ai sensi di detta sentenza, che gli utenti Internet potevano eludere grazie all’intervento della GS Media e del suo sito GeenStijl, cosicché tali fotografie sono state messe a disposizione di un pubblico più ampio di quello che avrebbe avuto di norma accesso a dette foto sul sito Filefactory.

21      Nell’ambito dell’esame della suddetta impugnazione incidentale, il giudice del rinvio ritiene che né dalla sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C‑466/12, EU:C:2014:76) né dall’ordinanza del 21 ottobre 2014, BestWater (C‑348/13, non pubblicata, EU:C:2014:2315) sia possibile desumere con certezza sufficiente se ricorra una «comunicazione al pubblico», qualora l’opera sia stata effettivamente pubblicata in precedenza, ma senza il consenso del titolare dei diritti d’autore.

22      Da un lato, da detta giurisprudenza della Corte risulterebbe che è necessario verificare se l’intervento di cui trattasi consenta di raggiungere un pubblico che non può considerarsi compreso nel pubblico per il quale il titolare aveva concesso la propria autorizzazione, il che sarebbe compatibile con il suo diritto esclusivo di sfruttare l’opera. Dall’altro, se l’opera è già reperibile su Internet per il pubblico generico, collocare un collegamento ipertestuale che rimandi al sito in cui tale opera è già presente non consentirebbe in realtà di raggiungere un pubblico nuovo. Occorrerebbe inoltre tener conto del fatto che Internet contiene innumerevoli opere pubblicate senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore. Per il gestore di un sito Internet che intenda collocarvi un collegamento ipertestuale che rimanda a un sito contenente un’opera non sarebbe sempre facile verificare se l’autore abbia autorizzato la sua pubblicazione precedente.

23      Il giudice del rinvio osserva inoltre che l’impugnazione incidentale solleva anche la questione delle condizioni che devono ricorrere perché si configurino «misure restrittive» ai sensi della sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C‑466/12, EU:C:2014:76). Lo stesso giudice rileva, al riguardo, che le foto in questione, prima che la GS Media mettesse a disposizione il collegamento ipertestuale sul sito GeenStijl, non erano introvabili su Internet, ma non erano neppure facilmente reperibili, cosicché il fatto di aver collocato tale collegamento sul proprio sito ha ampiamente semplificato l’accesso a dette foto.

24      Ciò premesso, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      a)     Se la circostanza che una persona diversa dal titolare del diritto d’autore, grazie ad un collegamento ipertestuale su un sito Internet da essa gestito, rimanda ad un sito gestito da un terzo, accessibile al pubblico generico di Internet, sul quale l’opera è stata messa a disposizione senza l’autorizzazione del titolare, configuri una “comunicazione al pubblico”, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

b)      Se sia rilevante al riguardo la circostanza che l’opera non fosse ancora stata messa a disposizione del pubblico neppure in altro modo con l’autorizzazione del titolare.

c)      Se sia rilevante la circostanza che detta persona (hyperlinker) sia al corrente, o sia tenuta ad essere al corrente, della mancanza di autorizzazione del titolare del diritto per la messa a disposizione al pubblico dell’opera sul sito del terzo di cui alla prima questione, lettera a), e, eventualmente, della circostanza che l’opera non era, in precedenza, stata messa a disposizione del pubblico neppure in altro modo con l’autorizzazione del titolare.

2)      a)     In caso di soluzione in senso negativo della prima questione, lettera a): se in tal caso si configuri una comunicazione al pubblico, o se questa possa configurarsi, qualora il sito al quale rimanda il collegamento ipertestuale, e pertanto l’opera, sia, sì, reperibile per gli internauti, ma non facilmente, cosicché la messa a disposizione del collegamento ipertestuale facilita al massimo il reperimento dell’opera.

b)      Se, ai fini della risposta alla seconda questione, lettera a), sia rilevante la circostanza che detta persona (hyperlinker) sia al corrente, o sia tenuta ad esserlo, della circostanza che il sito al quale il collegamento rimanda non è facilmente reperibile per gli internauti.

3)      Se occorra tenere conto di altre circostanze al fine di risolvere la questione se si configuri una comunicazione al pubblico quando su un sito Internet venga collocato un collegamento ipertestuale che fornisce l’accesso ad un’opera non ancora messa a disposizione del pubblico in precedenza con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore».

 Sulle questioni pregiudiziali

25      Con le tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, e in quali eventuali circostanze, il fatto di collocare su un sito Internet un collegamento ipertestuale verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

26      In tale contesto, esso si domanda, in particolare se sia rilevante il fatto che le opere in questione non sono ancora state pubblicate in altro modo con l’autorizzazione del suddetto titolare, che la fornitura di detti collegamenti ipertestuali agevola ampiamente la scoperta di tali opere, dato che il sito Internet su cui queste sono accessibili a tutti gli internauti non è facilmente reperibile, e che la persona (hyperlinker) che colloca detti collegamenti era al corrente, o era tenuta ad esserlo, di detti fatti nonché della circostanza che tale titolare non abbia autorizzato la pubblicazione delle opere in questione su quest’ultimo sito.

27      Dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 discende che gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché gli autori godano del diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

28      In forza di tale disposizione, gli autori dispongono pertanto di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utenti della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utenti potrebbero voler effettuare, e ciò al fine di vietare quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 75, e del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 30).

29      Poiché l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non precisa la nozione di «comunicazione al pubblico», occorre determinare il senso e la portata di tale disposizione in considerazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva stessa ed in considerazione del contesto in cui la disposizione interpretata si colloca (v., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, punti 33 e 34, nonché del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punti 184 e 185).

30      In proposito, si deve rammentare che dai considerando 9 e 10 della direttiva 2001/29 discende che quest’ultima persegue quale obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico. Ne consegue che la nozione di «comunicazione al pubblico» dev’essere intesa in senso ampio, come, peraltro, espressamente enunciato dal considerando 23 della direttiva medesima (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 186, nonché del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., C‑607/11, EU:C:2013:147, punto 20).

31      Allo stesso tempo, dai considerando 3 e 31 della direttiva 2001/29 risulta che l’armonizzazione da questa effettuata è intesa a garantire, in particolare nell’ambiente elettronico, un giusto equilibrio tra, da un lato, l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, garantito dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti, segnatamente della loro libertà d’espressione e d’informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta, nonché dell’interesse generale.

32      Come già dichiarato dalla Corte, la nozione di «comunicazione al pubblico» consta di due elementi cumulativi, vale a dire un «atto di comunicazione» di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un «pubblico» (sentenze del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punto 16; del 19 novembre 2015, SBS Belgium, C‑325/14, EU:C:2015:764, punto 15, nonché del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 37).

33      La Corte ha inoltre precisato che la nozione di «comunicazione al pubblico» comporta una valutazione individualizzata [v. sentenza del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 29 e giurisprudenza ivi citata, riguardante la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28), la quale riveste in tale direttiva la medesima portata che ha nella direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 33)].

34      Ai fini di tale valutazione è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro. Poiché tali criteri possono essere presenti, nelle diverse situazioni concrete, con intensità molto variabile, occorre applicarli sia individualmente, sia nella loro reciproca interazione [sentenze del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 79; del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 30, e del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 35].

35      Fra tali criteri la Corte ha messo in evidenza, in primo luogo, il ruolo imprescindibile dell’utente e il carattere intenzionale del suo intervento. Questi realizza infatti un atto di comunicazione quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un’opera protetta, in particolare quando, in mancanza di questo intervento, tali clienti non potrebbero, in via di principio, fruire dell’opera diffusa [v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 82 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 31].

36      In secondo luogo, essa ha precisato che la nozione di «pubblico» riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole [v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 84, e giurisprudenza ivi citata, nonché del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 33].

37      Inoltre, per giurisprudenza costante della Corte, un’opera protetta, per essere qualificata come «comunicazione al pubblico», deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, deve essere rivolta ad un «pubblico nuovo», cioè ad un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore nel momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale della loro opera al pubblico (sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punto 24, nonché ordinanza del 21 ottobre 2014, BestWater International, C‑348/13, non pubblicata, EU:C:2014:2315, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

38      In terzo luogo, la Corte ha dichiarato che il carattere lucrativo di una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, non è privo di rilevanza [v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 204; del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punto 88, nonché del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland), C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 36].

39      È alla luce, in particolare, di tali criteri che occorre valutare se, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, il fatto di collocare su un sito Internet un collegamento ipertestuale verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

40      Occorre rammentare, in proposito, che la Corte, nella sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C‑466/12, EU:C:2014:76), ha interpretato l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 nel senso che la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti ipertestuali verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet non costituisce una «comunicazione al pubblico», ai sensi di tale disposizione. Tale interpretazione è stata accolta anche nell’ordinanza del 21 ottobre 2014, BestWater International (C‑348/13, non pubblicata, EU:C:2014:2315), in merito a siffatti collegamenti che utilizzano la cosiddetta tecnica del «framing».

41      Tuttavia, dalla motivazione di tali decisioni risulta che, con esse, la Corte ha inteso pronunciarsi unicamente sul collocamento di collegamenti ipertestuali verso opere che sono state rese liberamente disponibili su un altro sito Internet con il consenso del titolare. In tali occasioni, la Corte aveva concluso che non sussisteva una comunicazione al pubblico in quanto l’atto di comunicazione in questione non era rivolto a un pubblico nuovo.

42      In tale contesto, essa ha rilevato che, poiché il collegamento ipertestuale e il sito Internet cui esso rimanda danno accesso all’opera protetta secondo le stesse modalità tecniche, ossia Internet, un collegamento del genere deve essere inviato a un pubblico nuovo. Qualora non sia così, in particolare perché l’opera è già liberamente disponibile per tutti gli internauti su un altro sito Internet con l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore, l’atto in parola non può essere qualificato come «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Infatti, qualora e fintantoché tale opera sia liberamente disponibile sul sito Internet cui il collegamento ipertestuale consente di accedere, si deve ritenere che i titolari del diritto d’autore di tale opera, quando hanno autorizzato detta comunicazione, abbiano considerato l’insieme degli utenti Internet come pubblico (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., EU:C:2014:76, punti da 24 a 28, nonché ordinanza del 21 ottobre 2014, BestWater International, C‑348/13, non pubblicata, EU:C:2014:2315, punti 15, 16 e 18).

43      Pertanto, non può desumersi né dalla sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C‑466/12, EU:C:2014:76), né dall’ordinanza del 21 ottobre 2014, BestWater International (C‑348/13, non pubblicata, EU:C:2014:2315), che il collocamento su un sito Internet di collegamenti ipertestuali verso opere protette che sono state rese liberamente disponibili su un altro sito, ma senza l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore di tali opere, sia escluso in via di principio dalla nozione di «comunicazione al pubblico» a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Al contrario, dette decisioni confermano l’importanza di siffatta autorizzazione alla luce di tale disposizione, poiché quest’ultima prevede proprio che ogni atto di comunicazione di un’opera al pubblico debba essere autorizzato dal titolare del diritto d’autore.

44      La GS Media, i governi tedesco, portoghese e slovacco nonché la Commissione europea sostengono, tuttavia, che il fatto di qualificare automaticamente come «comunicazione al pubblico» ogni collocamento di detti collegamenti verso opere pubblicate su altri siti, qualora i titolari del diritto d’autore delle stesse opere non abbiano autorizzato tale pubblicazione su Internet, avrebbe conseguenze fortemente restrittive per la libertà d’espressione e d’informazione e non rispetterebbe il giusto equilibrio che la direttiva 2001/29 mira a stabilire tra detta libertà e l’interesse generale, da un lato, nonché l’interesse dei titolari di un diritto d’autore a una tutela efficace della loro proprietà intellettuale, dall’altro.

45      Occorre rilevare, al riguardo, che Internet riveste effettivamente un’importanza particolare per la libertà d’espressione e d’informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta, e che i collegamenti ipertestuali contribuiscono al suo buon funzionamento nonché allo scambio di opinioni e di informazioni in tale rete caratterizzata dalla disponibilità di enormi quantità di informazioni.

46      Inoltre, può risultare difficile, in particolare per i privati che intendano collocare siffatti collegamenti, verificare se il sito Internet verso il quale si presume che tali collegamenti rimandino fornisca l’accesso ad opere protette e, se del caso, se i titolari dei diritti d’autore di tali opere abbiano autorizzato la loro pubblicazione su Internet. Una verifica del genere risulta ancora più difficile nel caso in cui tali diritti siano stati oggetto di sottolicenze. Inoltre, il contenuto di un sito Internet cui un collegamento ipertestuale consente di accedere può essere modificato dopo la creazione di tale collegamento, includendo le opere protette, senza che la persona che abbia creato lo stesso collegamento ne sia necessariamente a conoscenza.

47      Ai fini della valutazione individualizzata dell’esistenza di una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, qualora il collocamento di un collegamento ipertestuale verso un’opera liberamente disponibile su un altro sito Internet sia effettuato da una persona senza perseguire fini di lucro, occorre pertanto tener conto della circostanza che tale persona non sia a conoscenza, e non possa ragionevolmente esserlo, del fatto che detta opera era stata pubblicata su Internet senza l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore.

48      Infatti, tale persona, nel mettere detta opera a disposizione del pubblico offrendo agli altri internauti la possibilità di accedervi direttamente (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punti da 18 a 23), non agisce, di regola, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti l’accesso a un’opera pubblicata illegittimamente su Internet. Inoltre, laddove l’opera in questione fosse già disponibile senza alcuna restrizione di accesso sul sito Internet cui il collegamento ipertestuale rimanda, l’insieme degli internauti poteva già, in linea di principio, accedervi anche senza tale intervento.

49      Per contro, qualora sia accertato che tale persona era al corrente, od era tenuta ad esserlo, del fatto che il collegamento ipertestuale da essa collocato forniva accesso a un’opera illegittimamente pubblicata su Internet, ad esempio perché ne era stata avvertita dai titolari del diritto d’autore, occorre rilevare che la messa a disposizione di detto collegamento costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

50      Lo stesso vale nell’ipotesi in cui detto collegamento consenta agli utilizzatori del sito Internet nel quale esso si trova di eludere misure restrittive adottate dal sito contenente l’opera protetta per limitare l’accesso del pubblico ai soli abbonati, in quanto la messa a disposizione di siffatto collegamento costituisce in tal caso un intervento voluto senza il quale tali utilizzatori non potrebbero fruire delle opere diffuse (v., per analogia, sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punti 27 e 31).

51      Inoltre, qualora il collocamento di collegamenti ipertestuali sia effettuato a fini lucrativi, è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia pubblicata illegittimamente sul sito cui rimandano detti collegamenti ipertestuali, cosicché deve presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l’opera è protetta e che il titolare del diritto d’autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su Internet. In siffatte circostanze, e a condizione che tale presunzione relativa non sia confutata, l’atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un’opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

52      Tuttavia, in mancanza di un pubblico nuovo, non si verificherà una comunicazione al «pubblico», ai sensi di tale disposizione, nell’ipotesi, ricordata ai punti da 40 a 42 della presente sentenza, in cui le opere alle quali detti collegamenti ipertestuali consentono di accedere siano state rese liberamente disponibili su un altro sito Internet con il consenso del titolare.

53      Siffatta interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 garantisce il livello elevato di tutela a favore degli autori, perseguito da tale direttiva. Infatti, in forza di quest’ultima e nei limiti delineati dall’articolo 5, paragrafo 3, di detta direttiva, i titolari del diritto d’autore possono agire non soltanto contro la pubblicazione iniziale della loro opera su un sito Internet, ma anche contro qualsiasi persona che collochi a fini lucrativi un collegamento ipertestuale verso l’opera illegittimamente pubblicata su tale sito nonché, alle condizioni suesposte ai punti 49 e 50, contro persone che abbiano collocato tali collegamenti senza perseguire fini lucrativi. Al riguardo, occorre rilevare, in particolare, che i suddetti titolari hanno la possibilità di informare, in qualsiasi circostanza, tali persone dell’illegittimità della pubblicazione della loro opera su Internet e di agire contro le stesse nell’ipotesi in cui rifiutino di rimuovere tale collegamento senza che esse possano avvalersi di una delle eccezioni elencate in detto articolo 5, paragrafo 3.

54      Per quanto concerne il procedimento principale, è pacifico che è a fini lucrativi che la GS Media gestisce il sito GeenStijl e ha fornito i collegamenti ipertestuali verso i file contenenti le foto in questione che si trovano sul sito Filefactory. È altresì pacifico che la Sanoma non aveva autorizzato la pubblicazione di tali foto su Internet. Inoltre, dalla presentazione dei fatti, quale risulta dalla decisione di rinvio, sembra che la GS Media fosse consapevole di quest’ultima circostanza e non possa quindi confutare la presunzione che il collocamento di detti collegamenti sia intervenuto con piena cognizione dell’illegittimità di tale pubblicazione. Ciò considerato, risulta che, fatte salve le necessarie verifiche da parte del giudice del rinvio, collocando detti collegamenti, la GS Media ha realizzato una «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, senza che occorra valutare, in tale contesto, le altre circostanze addotte da tale giudice, citate nel punto 26 della presente sentenza.

55      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.

 Sulle spese

56      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell’illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.