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Impugnazione proposta il 3 giugno 2011 dalla Viega GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 marzo 2011, causa T-375/06, Viega GmbH & Co. KG / Commissione europea

(Causa C-276/11 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Viega GmbH & Co. KG (rappresentanti: avv.ti J. Burrichter, T. Mäger e M. Röhrig)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte che reca pregiudizio alla ricorrente;

dichiarare nulla la decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., relativa ad un procedimento ai sensi degli artt. 81 CE e 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 - Raccordi), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

in subordine, dichiarare nulla o ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente all'art. 2, lett. j), di tale decisione;

in subordine alle domande di cui sopra, rinviare la causa al Tribunale per la decisione;

condannare la convenuta nella causa di primo grado alle spese dell'intero procedimento.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale che ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., relativa ad un procedimento ai sensi degli artt. 81 CE e 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 - Raccordi).

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Il Tribunale violerebbe il diritto della ricorrente ad essere sentita, i principi procedurali in materia di produzione della prova, nonché l'obbligo di motivazione in relazione alla decisione in esame. Per dimostrare la partecipazione della ricorrente all'intesa, la sentenza impugnata si baserebbe principalmente sulle annotazioni manoscritte di un singolo testimone e su una dichiarazione di una società che ha presentato domanda di clemenza, ignorando completamente le allegazioni della ricorrente relative a tali documenti. La ricorrente avrebbe espressamente messo in dubbio la veridicità dei documenti (il testimone non avrebbe partecipato all'incontro tedesco e non conoscerebbe la lingua tedesca).

Il Tribunale avrebbe dovuto assumere prove relative alla veridicità delle annotazioni del testimone e delle società che hanno presentato domanda di clemenza. Basandosi su tali annotazioni e sulla dichiarazione della società che ha presentato domanda di clemenza senza assumere prove relative alla loro veridicità, il Tribunale violerebbe i principi procedurali in materia di produzione della prova.

La sentenza impugnata violerebbe l'art. 81, n. 1, CE, in quanto il Tribunale avrebbe stabilito che la ricorrente, il 30 aprile 1999, ha partecipato ad un incontro a "carattere anticoncorrenziale". La sentenza impugnata violerebbe inoltre l'art. 23, n. 1, del regolamento n. 1/2003, poiché la partecipazione a tale incontro è stata presa in considerazione ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda. Per quanto riguarda tale incontro, il Tribunale affermerebbe soltanto che le prove lasciano supporre uno scopo anticoncorrenziale "piuttosto" che uno concorrenziale. Il Tribunale violerebbe con ciò il criterio, da esso stesso fissato in materia di prova, che esige la prova certa ed inconfutabile di una violazione.

L'affermazione del carattere anticoncorrenziale dell'incontro del 30 aprile 1999 avrebbe ripercussioni sull'importo dell'ammenda irrogata. La considerazione di tale incontro fungerebbe da prova della partecipazione della ricorrente ad un'intesa relativa ai raccordi a pressare. Su tale base verrebbe definito il fatturato della ricorrente derivante da raccordi a pressare, fissando la cifra di partenza per il calcolo dell'ammenda ad un importo undici volte maggiore.

In relazione alla considerazione del fatturato derivante dai raccordi a pressare, la sentenza presenterebbe inoltre un difetto di motivazione e violerebbe i principi della logica. L'applicazione, al punto 85 della sentenza impugnata, di un'ammenda di oltre 50 milioni EUR sarebbe infine fondata solo su due incontri, il cui rapporto con i raccordi a pressare verrebbe trattato in due parti di frasi ed affermato senza alcuna valutazione della prova. Il Tribunale muoverebbe inoltre dal presupposto che la ricorrente, durante l'incontro del 30 aprile 1999, abbia partecipato ad intese anticoncorrenziali relative a raccordi a pressare, pur affermando allo stesso tempo che, ancora fino a luglio 2000, era in discussione tra i concorrenti se i raccordi a pressare (per i quali la ricorrente aveva un monopolio) dovessero in generale essere oggetto di un'intesa.

La sentenza impugnata violerebbe infine il principio della proporzionalità. La Commissione - con l'approvazione del Tribunale - applicherebbe come segue gli orientamenti per il calcolo di ammende: innanzitutto verrebbe fissato un importo di partenza che tiene conto del fatturato derivante dai raccordi a pressare, sebbene questi ultimi, anche secondo affermazioni del Tribunale, potessero essere oggetto di un'intesa solo negli anni 2000 e 2001. A causa della presunta durata complessiva della partecipazione della ricorrente all'intesa (nove anni e tre mesi), l'importo di partenza verrebbe inoltre aumentato del 90%. Pertanto, essendo il fatturato derivante dai raccordi a pressare stato posto alla base del calcolo per l'intero periodo e non solo per il periodo tutt'al più rilevante dell'ultimo anno e tre mesi, il calcolo dell'importo dell'ammenda violerebbe il principio di proporzionalità.

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