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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 21 agosto 2017 – Google Inc. / Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

(Causa C-507/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Google Inc.

Resistente: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Altre parti: Wikimedia Foundation Inc., Fondation pour la liberté de la presse, Microsoft Corp., Reporters Committee for Freedom of the Press e.a., Article 19 e.a., Internet Freedom Foundation e.a., Défenseur des droits

Questioni pregiudiziali

Se il «diritto alla cancellazione», come sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 13 maggio 2014 1 sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 12, lettera b), e 14, lettera a), della direttiva del 24 ottobre 1995 2 , debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una domanda di cancellazione, è tenuto ad eseguire tale operazione su tutti i nomi di dominio del suo motore, talché i link controversi non appaiano più, indipendentemente dal luogo dal quale viene effettuata la ricerca avviata sul nome del richiedente, e anche al di fuori dell’ambito di applicazione territoriale della direttiva del 24 ottobre 1995.

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il «diritto alla cancellazione», come sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella summenzionata sentenza, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di cancellazione, sia tenuto solamente a sopprimere i link controversi che appaiono in esito a una ricerca effettuata a partire dal nome del richiedente sul nome di dominio corrispondente allo Stato in cui si ritiene sia stata effettuata la domanda di cancellazione o, più in generale, sui nomi di dominio del motore di ricerca corrispondenti alle estensioni nazionali di tale motore per tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

Inoltre se, a complemento degli obblighi richiamati nel precedente punto, il «diritto alla cancellazione», come sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella summenzionata sentenza, debba essere interpretato nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una richiesta di cancellazione, è tenuto a sopprimere, con la tecnica del «blocco geografico», da un indirizzo IP che si ritiene localizzato nello Stato di residenza del beneficiario del «diritto alla cancellazione», i risultati controversi delle ricerche effettuate a partire dal nome di quest’ultimo, o persino, più in generale, da un indirizzo IP che si ritiene localizzato in uno degli Stati membri assoggettato alla direttiva del 24 ottobre 1995, e ciò indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall’utente di Internet che effettua la ricerca.

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1 Sentenza del 13 maggio 2014, Google Spain e Google, C-131/12, EU:C:2014:317.

2 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).