Language of document : ECLI:EU:C:2015:137

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 3 marzo 2015 (1)

Causa C‑681/13

Diageo Brands BV

contro

Simiramida-04 EOOD

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)]

«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni – Motivi di diniego – Violazione dell’ordine pubblico dello Stato richiesto – Ordine pubblico dell’Unione − Decisione, promanante da un giudice di un altro Stato membro, contraria al diritto dell’Unione in materia di marchi – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Spese giudiziarie»





I –    Introduzione

1.        Nella presente causa lo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte, in via pregiudiziale, diverse questioni riguardanti principalmente l’interpretazione dell’articolo 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 (2), che prevede che una decisione non sia riconosciuta se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto. Più precisamente, si tratta di sapere se il fatto che una decisione emessa nello Stato di origine sia contraria al diritto dell’Unione giustifichi il diniego del riconoscimento di tale decisione nello Stato richiesto in quanto essa viola l’ordine pubblico di questo Stato. La presente causa offre alla Corte l’opportunità di sviluppare i criteri che deve prendere in considerazione il giudice dello Stato richiesto, che sono stati formulati, da ultimo, nella sentenza Apostolides (3), per valutare se sussista una violazione manifesta del proprio ordine pubblico, qualora tale violazione derivi dalla violazione delle norme del diritto dell’Unione.

II – Contesto normativo

A –    Il regolamento n. 44/2001

2.         I considerando 6, 16 e 17 del regolamento n. 44/2001 sono così formulati:

«(6)      Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.

(...)

(16)      La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(17)      La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento».

3.        Gli articoli 33, paragrafo 1, 34, punti 1 e 2, e 36 del regolamento n. 44/2001 figurano nel capo III, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione», di quest’ultimo.

4.         L’articolo 33, paragrafo 1, di tale regolamento è formulato come segue:

«Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».

5.         L’articolo 34, punti 1 e 2, di detto regolamento così dispone:

«Le decisioni non sono riconosciute:

1)         se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

2)         se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».

6.         A termini dell’articolo 36 del medesimo regolamento:

«In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

B –    La direttiva 2004/48/CE

7.        L’articolo 1 della direttiva 2004/48/CE (4) prevede che tale direttiva concerna «le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale», precisando che questa espressione include «i diritti di proprietà industriale».

8.         Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso che essa prevede si applicano «alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato».

9.        A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che gli Stati membri sono tenuti ad adottare sono «effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

10.      In tale prospettiva, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 impone agli Stati membri di assicurare che la competente autorità giudiziaria, a determinate condizioni, «disponga celeri ed efficaci misure provvisorie per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l’asserita violazione». La medesima disposizione precisa che tali misure possono includere «il sequestro delle merci controverse». Parimenti, l’articolo 9 di tale direttiva, intitolato «Misure provvisorie e cautelari», impone agli Stati membri, al paragrafo 1, lettera b), di assicurare che le autorità giudiziarie possano, su richiesta dell’attore, «disporre il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di pregiudicare un diritto di proprietà intellettuale». Gli articoli 7, paragrafo 4, e 9, paragrafo 7, della medesima direttiva prevedono che, «qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale», l’autorità giudiziaria abbia la facoltà «di ordinare all’attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest’ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione».

11.      Per quanto riguarda le spese giudiziarie, l’articolo 14 della direttiva 2004/48 così dispone:

«[Gli] Stati membri assicurano che spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vincitrice siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta».

III – Fatti del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

12.      La Diageo Brands BV (in prosieguo: la «Diageo Brands»), con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi), è titolare, tra l’altro, del marchio «Johnny Walker». Essa commercializza whisky con questo marchio in Bulgaria tramite un importatore locale esclusivo.

13.      La Simiramida-04 EOOD (in prosieguo: la «Simiramida»), con sede a Varna (Bulgaria), commercializza bevande alcoliche.

14.      Il 31 dicembre 2007, un container con 12 096 bottiglie di whisky del marchio «Johnny Walker», destinato alla Simiramida, è arrivato dalla Georgia nel porto di Varna (Bulgaria). Considerando che l’importazione in Bulgaria di tale partita di bottiglie senza la sua autorizzazione costituiva una violazione del marchio di cui è titolare, la Diageo Brands ha chiesto e ottenuto, il 12 marzo 2008, l’autorizzazione del Sofiyski gradski sad [Tribunale della città di Sofia (Bulgaria)] per far sequestrare la partita di whisky in questione.

15.      Il 9 maggio 2008, su appello della Simiramida, il Sofiyski apelativen sad (Corte d’appello di Sofia) ha annullato l’ordinanza di sequestro del 12 marzo 2008.

16.      Con decisioni del 30 dicembre 2008 e del 24 marzo 2009, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione bulgara) ha respinto per motivi di forma il ricorso per cassazione proposto dalla Diageo Brands.

17.      Il 9 aprile 2009, il sequestro della partita di whisky effettuato su domanda della Diageo Brands è stato revocato.

18.      Nel procedimento di merito instaurato dalla Diageo contro la Simiramida per violazione del marchio, il Sofiyski gradski sad ha respinto le domande della Diageo Brands con decisione dell’11 gennaio 2010. Come risulta dalla decisione di rinvio, il Sofiyski gradski sad, senza esaminare le circostanze del caso, ha giudicato che, da una decisione interpretativa emessa il 15 giugno 2009 dal Varhoven kasatsionen sad, risultava che l’importazione in Bulgaria di prodotti immessi in commercio al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) con l’autorizzazione del titolare del marchio non configura una violazione dei diritti conferiti dal marchio. Il Sofiyski gradski sad ha dichiarato di essere vincolato a siffatta decisione interpretativa in forza del diritto processuale bulgaro.

19.      La Diageo Brands non ha esperito alcun mezzo di ricorso avverso tale decisione del Sofiyski gradski sad dell’11 gennaio 2010, che è quindi passata in giudicato.

20.      Nel procedimento principale, la Simiramida chiede dinanzi ai giudici olandesi il pagamento di una somma pari a oltre EUR 10 milioni a titolo di risarcimento del danno che essa avrebbe subìto a causa del sequestro effettuato su domanda della Diageo Brands. La Simiramida basa la sua domanda sulla decisione emessa l’11 gennaio 2010 dal Sofiyski gradski sad, nella parte in cui ha constatato l’illegittimità di tale sequestro. A propria difesa, la Diageo Brands sostiene che detta decisione non può essere riconosciuta nei Paesi Bassi in quanto manifestamente contraria all’ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Dalla decisione di rinvio emerge che, nella sua decisione dell’11 gennaio 2010, il Sofiyski gradski sad avrebbe fatto un’applicazione manifestamente errata del diritto dell’Unione basandosi su una decisione interpretativa, essa stessa viziata da errori, che sarebbe stata emessa dal Varhoven kasatsionen sad in violazione del suo obbligo di sollevare una questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

21.      Con decisione del 2 marzo 2011, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha accolto l’argomentazione della Diageo Brands e ha respinto la domanda della Simiramida.

22.      Su appello della Simiramida, il Gerechtshof te Amsterdam (Corte d’appello di Amsterdam), con decisione del 5 giugno 2012, ha riformato la decisione del Rechtbank Amsterdam e ha dichiarato che la decisione dell’11 gennaio 2010 del Sofiyski gradski sad doveva beneficiare del riconoscimento nei Paesi Bassi. Esso ha tuttavia deciso di sospendere il procedimento sulla domanda di risarcimento.

23.      Adito su impugnazione della Diageo Brands, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha constatato che, nel procedimento per cassazione, «le parti concordano sul fatto che la decisione interpretativa emessa dal Varhoven kasatsionen sad il 15 giugno 2009 è contraria al diritto dell’Unione», e che «la Diageo Brands ha prodotto (...) una nuova decisione interpretativa emessa da[l Varhoven kasatsionen sad] il 26 aprile 2012, in cui la decisione interpretativa del 15 giugno 2009 è espressamente confermata».

24.      È in tali circostanze che lo Hoge Raad der Nederlanden, con sentenza del 20 dicembre 2013, pervenuta alla cancelleria della Corte il 23 dicembre 2013, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)       Se l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che tale motivo di diniego comprende anche il caso in cui la decisione del giudice dello Stato membro di origine sia manifestamente contraria al diritto dell’Unione europea, e ciò sia stato riconosciuto da detto giudice.

2)      a)     Se l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che alla possibilità di far valere utilmente tale motivo di diniego osta il fatto che la parte che lo invoca abbia omesso di esperire i rimedi giurisdizionali disponibili nello Stato membro di origine della decisione.

b)      In caso di risposta positiva alla seconda questione, lettera a), se la situazione sia diversa nel caso in cui l’esaurimento dei rimedi giurisdizionali nello Stato membro di origine della decisione fosse inutile, in quanto occorre presumere che ciò non avrebbe portato a una decisione differente.

3)      Se l’articolo 14 della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica anche alle spese sostenute dalle parti nel contesto di un procedimento di risarcimento dei danni in uno Stato membro, qualora la domanda e la difesa riguardino l’asserita responsabilità del convenuto per il sequestro e le comunicazioni effettuati al fine di assicurare il rispetto del suo diritto di marchio in un altro Stato membro, e a tale riguardo si ponga una questione relativa al riconoscimento nel primo Stato membro di una decisione del giudice del secondo Stato membro».

25.       Oltre alle parti del procedimento principale, i governi tedesco e lettone nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte.

26.      All’udienza del 9 dicembre 2014, hanno svolto difese orali le parti del procedimento principale e la Commissione.

IV – Analisi

27.      In via preliminare, esaminerò le premesse su cui il giudice del rinvio fonda la propria decisione, prima di analizzare gli aspetti determinanti delle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio.

A –    Considerazioni preliminari

28.       Occorre, innanzitutto, ricordare che spetta al giudice nazionale accertare i fatti che hanno dato origine al procedimento principale e trarne le conseguenze ai fini della sua pronuncia (5).

29.      Infatti, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, spetta in linea di principio al giudice nazionale verificare se le condizioni di fatto che determinano l’applicazione di una norma dell’Unione siano soddisfatte nel procedimento pendente dinanzi ad esso. Tuttavia, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, la Corte può, ove necessario, fornire precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua interpretazione (6).

30.      In tali circostanze, la Corte deve risolvere le questioni pregiudiziali relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice del rinvio, lasciando a quest’ultimo il compito di verificare gli elementi concreti della controversia pendente dinanzi ad esso (7).

31.      A tal riguardo rilevo, come risulta dalla decisione di rinvio, che tale giudice fonda le proprie questioni su varie premesse, vale a dire, che la decisione del Sofiyski gradski sad dell’11 gennaio 2010 e la decisione interpretativa del Varhoven kasatsionen sad del 15 giugno 2009, sulla quale si basa la decisione del Sofiyski gradski sad, sono contrarie al diritto dell’Unione (8). Inoltre, il giudice del rinvio dichiara che anche la seconda decisione interpretativa emessa dal Varhoven kasatsionen sad il 26 aprile 2012, in cui la prima decisione interpretativa è stata espressamente confermata, è contraria al diritto dell’Unione.

32.      Orbene, come risulta dalle osservazioni scritte della Commissione confermate in udienza, nell’ambito del procedimento per inadempimento che essa ha avviato per quanto riguarda la compatibilità della giurisprudenza del Varhoven kasatsionen sad con l’articolo 5 della direttiva 2008/95/CE (9), la Commissione ha esaminato le due decisioni interpretative di tale organo giurisdizionale. Alla fine di detto esame, essa è giunta alla conclusione che sia la decisione interpretativa del 15 giugno 2009 sia quella, più dettagliata, del 26 aprile 2012, sono conformi al diritto dell’Unione. Tale analisi le ha consentito di porre fine al procedimento per inadempimento. Pertanto, secondo la Commissione, l’affermazione contenuta nella decisione di rinvio, secondo cui la decisione interpretativa del Varhoven kasatsionen sad del 15 giugno 2009 è contraria al diritto dell’Unione, non è esatta. Non posso dunque escludere che, in definitiva, il Sofiyski gradski sad abbia male applicato detta decisione.

33.      Per quanto riguarda la decisione del Sofiyski gradski sad dell’11 gennaio 2010, dall’ordinanza di rinvio risulta che le parti sembrano concordare sostanzialmente sul fatto che tale decisione sia contraria all’articolo 5 della direttiva 89/104 (10). Infatti, detto articolo consente al titolare del marchio di vietare ai terzi, in particolare, di importare prodotti contraddistinti da tale marchio, di offrirli, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini (11). Secondo la giurisprudenza della Corte, detto articolo deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può opporsi alla prima immissione in commercio nel SEE, senza il suo consenso, di prodotti originali recanti tale marchio (12).

34.      Alla luce di tali osservazioni preliminari, e tenuto conto della connessione esistente tra alcune delle questioni poste dal giudice del rinvio, la prima e la seconda questione, vertenti sull’interpretazione dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, saranno esaminate insieme e per prime. La questione relativa all’interpretazione dell’articolo 14 della direttiva 2004/48 sarà trattata successivamente.

B –    Sulla prima e sulla seconda questione

35.      Il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se il fatto che una decisione emessa nello Stato di origine sia contraria al diritto dell’Unione giustifichi il diniego del riconoscimento di tale decisione nello Stato richiesto in quanto essa viola l’ordine pubblico di detto Stato. Tale giudice chiede inoltre se il giudice dell’exequatur possa o debba tener conto del fatto che la persona che si oppone al riconoscimento della decisione nello Stato richiesto non abbia esercitato i mezzi di ricorso che erano a sua disposizione nello Stato di origine.

36.      Per rispondere a queste domande, occorre preliminarmente esaminare quali siano i criteri alla luce dei quali il giudice dello Stato richiesto deve valutare se esista una violazione manifesta del proprio ordine pubblico. Si tratta, in sostanza, di determinare gli elementi necessari per tale valutazione nell’ambito della giurisprudenza prodotta dalla Corte per quanto riguarda il ricorso alla nozione di «ordine pubblico» ai sensi del regolamento n. 44/2001.

1.            Osservazione preliminare sulla nozione di «ordine pubblico»

37.      Nella presente causa, la Corte è investita di una questione di interpretazione della nozione di «ordine pubblico» ai sensi dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, vale a dire nella fase del riconoscimento della decisione da parte dello Stato richiesto.

38.      Per quanto riguarda la nozione di «ordine pubblico», da giurisprudenza costante della Corte risulta che, sebbene gli Stati membri restino, in linea di principio, liberi di determinare, in forza della riserva di cui all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, conformemente alle loro concezioni nazionali, le esigenze del loro ordine pubblico, i limiti di tale nozione rientrano nell’interpretazione di detto regolamento. Pertanto, sebbene non spetti alla Corte definire il contenuto della nozione di «ordine pubblico» di uno Stato membro, essa è però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un giudice di un altro Stato membro (13).

39.      Nel procedimento principale, il giudice del rinvio menziona la violazione, da parte del giudice dello Stato di origine, di una norma di diritto sostanziale dell’Unione, vale a dire l’articolo 5 della direttiva 89/104. Dalla decisione di rinvio risulta che la violazione dell’ordine pubblico riguarda in effetti la violazione del diritto dell’Unione. Ne consegue che la violazione di cui trattasi non riguarda l’ordine pubblico nazionale nella fase del riconoscimento, bensì l’ordine pubblico dell’Unione, che a sua volta fa parte integrante dell’ordine pubblico nazionale (14). Così, alcune disposizioni fondamentali per l’adempimento dei compiti affidati all’Unione e, in particolare, per il funzionamento del mercato interno (15) giustificano, segnatamente, il diniego del riconoscimento di un lodo arbitrale. Infatti, sebbene spetti a ciascuno Stato membro determinare i requisiti del proprio ordine pubblico, esiste tuttavia, nell’ambito dell’ordine pubblico nazionale, un nucleo di valori, principi e regole fondamentali dell’Unione, con il medesimo contenuto normativo, di cui ciascuno Stato membro deve tener conto.

2.            L’inquadramento giurisprudenziale della nozione di «ordine pubblico» ai sensi dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001

40.      A norma del suo considerando 6, il regolamento n. 44/2001 si colloca nell’ambito della creazione di uno spazio giudiziario europeo all’interno del quale deve essere assicurata la libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, che è uno degli obiettivi fondamentali perseguiti da tale regolamento. Dai considerando 16 e 17 del regolamento n. 44/2001 risulta che il sistema di riconoscimento e di esecuzione da esso previsto si basa sulla reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione. Tale fiducia esige non solo che le decisioni giudiziarie emesse in uno Stato membro siano riconosciute di diritto in un altro Stato membro, ma anche che la procedura diretta a rendere tali decisioni esecutive in quest’ultimo Stato sia rapida ed efficace. Detta procedura, a termini del considerando 17 del medesimo regolamento, deve implicare un semplice controllo formale dei documenti necessari ai fini dell’attribuzione dell’efficacia esecutiva nello Stato richiesto (16).

41.      Poiché la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione» di Bruxelles») (17), è stata sostituita dal regolamento n. 44/2001 (18) nelle relazioni tra gli Stati membri, l’interpretazione che la Corte ha dato della Convenzione rimane valida per le disposizioni corrispondenti di tale regolamento (19). Ciò avviene per quanto riguarda l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, che ha sostituito l’articolo 27, paragrafo 1, della Convenzione di Bruxelles (20). A termini di tale articolo, le decisioni non sono riconosciute se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto. I motivi di opposizione che possono essere invocati sono espressamente enunciati negli articoli 34 e 35 di detto regolamento. Tale elenco, i cui elementi devono essere interpretati restrittivamente, ha carattere esaustivo (21). In particolare, l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato restrittivamente, in quanto costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di tale regolamento (22). La clausola dell’ordine pubblico contenuta in detta disposizione può quindi applicarsi soltanto in casi eccezionali (23).

42.      Infatti, come risulta dal paragrafo 38 delle presenti conclusioni, benché l’ordine pubblico sia un concetto nazionale, la Corte esercita tuttavia su di esso un controllo stretto e ne dà un’interpretazione restrittiva (24). Tale esigenza di interpretazione restrittiva era già espressa nella relazione di P. Jenard (25) sulla Convenzione di Bruxelles, essendo anche nota ai diritti nazionali (26). Infatti, l’avverbio «manifestamente», aggiunto in sede di trasformazione della Convenzione nel regolamento, concretizza, in quest’ultimo, l’esigenza di una contraddizione manifesta del riconoscimento delle sentenze con l’ordine pubblico (27). Tale modifica, come risulta dalla motivazione relativa all’articolo 41 della proposta di regolamento del Consiglio, era destinata a sottolineare la «natura eccezionale dei motivi attinenti all’ordine pubblico» al «fine di agevolare la libera circolazione delle sentenze» (28).

43.       A tal riguardo, la Corte ha statuito che, vietando la revisione nel merito della decisione emessa in un altro Stato membro, gli articoli 36 e 45, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 ostano a che il giudice dello Stato richiesto neghi il riconoscimento o l’esecuzione di tale decisione per il solo motivo che esiste una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato di origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato richiesto se fosse stato investito della controversia. Di regola, il giudice dello Stato richiesto non può controllare l’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice dello Stato d’origine (29).

44.       Da quanto precede risulta che è ammissibile ricorrere alla clausola dell’ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 solo ove il riconoscimento della decisione pronunciata in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto lesiva di un principio fondamentale. Per rispettare il divieto della revisione nel merito della decisione emessa in un altro Stato membro, la lesione dovrebbe costituire una violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico (30). Invero, spetta al giudice nazionale garantire con la stessa efficacia la tutela dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico nazionale e di quelli conferiti dal diritto dell’Unione (31).

3.            Valutazione giuridica

a)            Sulla violazione di una regola essenziale, di un diritto riconosciuto come fondamentale o di un principio fondamentale del diritto dell’Unione

45.      Nel procedimento principale, come risulta dal paragrafo 33 delle presenti conclusioni, il giudice del rinvio menziona soltanto la violazione, da parte del giudice dello Stato di origine, dell’articolo 5 della direttiva 89/104.

46.      A tal riguardo, il governo tedesco e la Commissione sostengono che è difficile concepire che la violazione dell’articolo 5 della direttiva 89/104, contestata al Sofiyski gradski sad nella sua decisione dell’11 gennaio 2010, possa essere considerata come una violazione di un principio fondamentale del diritto dell’Unione.

47.       Condivido la loro opinione.

48.      Rilevo, innanzitutto, che l’ordine pubblico ai sensi dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere valutato in concreto, vale a dire sulla base della gravità degli effetti prodotti dal riconoscimento della decisione di cui trattasi. Pertanto, occorre prendere in considerazione anche il rapporto tra il procedimento principale e l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto (32).

49.      Nel caso di specie, come ho rilevato nelle mie osservazioni preliminari, se l’affermazione, contenuta nella decisione di rinvio, secondo cui la decisione interpretativa del Varhoven kasatsionen sad del 15 giugno 2009 è contraria al diritto dell’Unione non è corretta, non può escludersi, alla luce delle osservazioni della Commissione a tal proposito, che il Sofiyski gradski sad abbia male applicato tale decisione.

50.       Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, il giudice dello Stato richiesto non può, a pena di rimettere in discussione la finalità del regolamento n. 44/2001, ricusare il riconoscimento di una decisione promanante da un altro Stato membro per il solo motivo che esso ritiene che in tale decisione il diritto nazionale o il diritto dell’Unione sia stato male applicato (33).

51.      Il carattere eccezionale del ricorso all’ordine pubblico mi induce a considerare che, in linea di principio, un eventuale errore di diritto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non può di per sé essere considerato una lesione dell’ordine pubblico né giustificare un diniego del riconoscimento (34) della decisione emessa dal Sofiyski gradski sad. Infatti, da una parte, il diniego del suo riconoscimento non soddisfa i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte citata al paragrafo 44 delle presenti conclusioni. Sussiste un motivo di diniego se gli effetti del riconoscimento di una decisione sono contrari all’ordine pubblico dello Stato richiesto (35), il che riguarda sia il diritto nazionale che il diritto dell’Unione, e tali effetti devono raggiungere un certo livello di gravità, vale a dire violare manifestamente una regola di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico (36). D’altra parte, il riconoscimento della decisione del Sofiyski gradski sad non contrasta in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto non lede un principio fondamentale. Una decisione diversa rischierebbe, come ha osservato la Commissione, di reintrodurre il potere di revisione vietato dagli articoli 36 e 45 del regolamento n. 44/2001. Una siffatta decisione porterebbe anche, secondo la Commissione, da un lato, a contestare la reciproca fiducia nella giustizia in seno all’Unione su cui è basato il sistema di riconoscimento e di esecuzione previsto dal regolamento n. 44/2001 e, dall’altro, a compromettere l’efficacia e la rapidità del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni giudiziarie.

52.      Certamente, non può escludersi del tutto che, per effetto di un tale errore, il riconoscimento di una decisione violi manifestamente regole essenziali o principi fondamentali, ivi compresi quelli del diritto dell’Unione. Occorre del resto insistere sulla necessità di una violazione di tali regole o di detti principi (37) di ordine pubblico dell’Unione. Orbene, al pari della Commissione, non sono convinto che, nel procedimento principale, l’erronea applicazione o interpretazione di una disposizione inserita in una direttiva di armonizzazione minima che aveva lo scopo di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, lasciando a questi ultimi un margine di libertà abbastanza ampio per la sua trasposizione (38), possa essere ritenuta costituire una violazione di regole essenziali o di principi fondamentali (39).

53.      La risposta della Corte nella sentenza Eco Swiss (40), che riguarda il carattere esecutivo di un lodo arbitrale, non modifica tale valutazione. Infatti, in detta sentenza, la Corte ha dichiarato che l’articolo 101 TFUE è una disposizione fondamentale indispensabile per l’adempimento dei compiti affidati all’Unione e, in particolare, per il funzionamento del mercato interno (41). Essa ne ha desunto che tale disposizione del diritto dell’Unione è una disposizione di ordine pubblico ai sensi della Convenzione per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali staniere, firmata a New York il 10 giugno 1958 (42), il che non può dirsi nel caso dell’articolo 5 della direttiva 89/104 ai sensi dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

54.      La mancanza di pertinenza di detta sentenza ai fini del procedimento principale deriva anche da una serie di ulteriori differenze. In primo luogo, l’articolo 34, punto 1, consente di negare il riconoscimento non di un lodo arbitrale, ma di una decisione giurisdizionale emessa in un altro Stato membro. Orbene, le decisioni dei giudici nazionali godono di una presunzione di legittimità. Tale presunzione di legittimità giustifica il fatto che il criterio dell’ordine pubblico applicato dalla Corte sia meno rigoroso per le decisioni giurisdizionali che per i lodi arbitrali. In secondo luogo, le decisioni emesse dai giudici degli Stati membri sono soggette al sistema di tutela giurisdizionale introdotto dal diritto dell’Unione e, in particolare, al meccanismo del rinvio pregiudiziale, il che non avviene per i lodi arbitrali (43). A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che un collegio arbitrale convenzionale non costituisce un «organo giurisdizionale di uno Stato membro» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, poiché gli arbitri, diversamente da un giudice nazionale, non possono chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione (44). Invero, la fiducia reciproca che gli Stati membri accordano alle loro decisioni giudiziarie e il sistema di tutela giurisdizionale introdotto dal diritto dell’Unione spiegano in larga misura perché la causa Eco Swiss e la causa Renault abbiano ricevuto una soluzione diversa (45). Inoltre, va ricordato che il diritto dell’Unione impone agli Stati membri di riparare i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto dell’Unione che sono loro imputabili, anche allorché tali danni derivano da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado (46). Alla responsabilità dello Stato si aggiunge, inoltre, la possibilità di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE.

b)            Sulla violazione del principio di leale cooperazione

55.      La Diageo Brands invoca la violazione, da parte sia del Sofiyski gradski sad che del Varhoven kasatsionen sad, dell’obbligo di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale.

56.      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obbligo di rinvio pregiudiziale del Sofiyski gradski sad, ricordo che la Corte ha già dichiarato che il sistema introdotto dall’articolo 267 TFUE per assicurare l’unità dell’interpretazione del diritto dell’Unione negli Stati membri istituisce una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali (47).

57.       A tal riguardo, il rinvio pregiudiziale si basa su un dialogo tra giudici, il cui avvio si basa interamente sulla valutazione della pertinenza e della necessità di detto rinvio compiuta dal giudice nazionale (48). Pertanto, qualora non sia previsto alcun rimedio giurisdizionale avverso la decisione di un giudice nazionale, quest’ultimo è tenuto, in linea di principio, a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione d’interpretazione del Trattato sul funzionamento dell’Unione (49).

58.      Nel procedimento principale, è difficile contestare una violazione manifesta, da parte del giudice dello Stato di origine, di un obbligo di rinvio pregiudiziale. Infatti, il Sofiyski gradski sad è un giudice di primo grado, la cui decisione avrebbe potuto formare oggetto di un appello e addirittura di un’impugnazione dinanzi al giudice bulgaro di ultima istanza. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 267, secondo comma, TFUE, esso non era tenuto a sollevare una questione pregiudiziale (50).

59.      Per quanto riguarda, in secondo luogo, la decisione interpretativa del 15 giugno 2009 del Varhoven kasatsionen sad, che è servita da fondamento per la decisione dell’11 gennaio 2010 del Sofiyski gradski sad, mi limiterò a constatare che il procedimento principale verte soltanto sul riconoscimento della decisione dell’11 gennaio 2010 del Sofiyski gradski sad.

c)            Sul mancato esaurimento dei mezzi di ricorso

60.      Dalla decisione di rinvio risulta che, nel procedimento che la riguardava, la Diageo Brands non ha esercitato i mezzi di ricorso che le erano disponibili ai sensi del diritto nazionale. A tal riguardo, essa sostiene che ciò è dovuto al fatto che l’esercizio dei mezzi di ricorso disponibili dinanzi ai giudici bulgari sarebbe stato privo di senso, poiché non avrebbe portato a una decisione diversa da parte di tali giudici.

61.       Tale argomento non mi convince.

62.      Al paragrafo 50 delle presenti conclusioni, è stato ricordato che un mero errore di diritto nazionale o dell’Unione non può giustificare un diniego di riconoscimento fondato sull’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 (51). La Corte ha dichiarato che, in siffatte ipotesi, il sistema di rimedi giurisdizionali istituito in ciascuno Stato membro, integrato dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, fornisce una sufficiente garanzia agli amministrati (52).

63.      Certamente, per quanto riguarda i mezzi di impugnazione istituiti a livello nazionale, l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non esige l’esaurimento dei mezzi di impugnazione nello Stato membro di origine. Tuttavia, la Commissione osserva che il regolamento n. 44/2001 si basa sull’idea fondamentale che gli atti adottati nell’ambito di un procedimento di merito, compresa la rettifica di errori di merito, devono essere concentrati nello Stato membro di origine (53).

64.      Aderisco ovviamente a tale tesi. Infatti, il carattere eccezionale della riserva di ordine pubblico si basa anche sul postulato che i convenuti utilizzino tutti i mezzi di impugnazione messi a disposizione dal diritto dello Stato membro di origine per far correggere gli errori di diritto. Certamente, l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non esige l’esaurimento dei mezzi di impugnazione nello Stato membro di origine. Occorre tuttavia considerare che, di regola e, ovviamente, eccetto in circostanze particolari che rendano eccessivamente difficile o impossibile l’esercizio dei mezzi di impugnazione nello Stato membro di origine, i singoli devono esercitare in tale Stato membro tutti i mezzi di impugnazione disponibili al fine di impedire a monte una violazione dell’ordine pubblico. Ciò è tanto più importante quando l’asserita violazione dell’ordine pubblico deriva dalla violazione del diritto dell’Unione. Pertanto, esiste un obbligo certo, a carico di ciascun giudice di uno Stato membro, di rispettare l’ordine pubblico dell’Unione (54).

65.      A tal proposito, mi sembra che il senso e lo scopo del regolamento n. 44/2001 depongano a favore della presa in considerazione, da parte del giudice dello Stato richiesto, del fatto che la persona che si oppone al riconoscimento della decisione promanante dallo Stato di origine non abbia utilizzato i mezzi di impugnazione che le metteva a disposizione il diritto nazionale (55). Di conseguenza, l’esistenza, nell’ordinamento giuridico dello Stato di origine, di meccanismi di riparazione delle violazioni del diritto dell’Unione da parte di un giudice nazionale deve certamente essere presa in considerazione dal giudice dello Stato richiesto al fine di valutare l’esistenza di un’eventuale violazione manifesta del suo ordine pubblico che giustifichi il diniego di riconoscimento di una decisione nell’ambito del regolamento n. 44/2001 (56). Tuttavia, tale presa in considerazione deve essere effettuata caso per caso, in funzione delle circostanze concrete del caso di specie (57). Come osservato al paragrafo 39 delle presenti conclusioni, se la violazione di cui trattasi riguarda l’ordine pubblico dell’Unione, a differenza di quanto avviene nel caso dell’ordine pubblico nazionale, l’obbligo di tutti gli Stati membri di tener conto di tale violazione risulta dal loro dovere di garantire la corretta applicazione del diritto dell’Unione (58).

66.      Nel procedimento principale, l’esaurimento dei mezzi di ricorso che il diritto bulgaro metteva a disposizione della Diageo Brands le avrebbe consentito, eventualmente, di invocare dinanzi al giudice bulgaro di ultima istanza la necessità di sollevare una questione pregiudiziale.

67.      In ogni caso, non si deve ignorare che, qualora, da una parte, la Diageo Brands avesse esaurito i mezzi di ricorso a sua disposizione dinanzi ai giudici bulgari e, dall’altra, i giudici di grado superiore avessero violato il diritto dell’Unione, la Diageo Brands avrebbe avuto la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato bulgaro. Secondo la Commissione, sebbene il sistema di tutela giurisdizionale istituito dal diritto dell’Unione non possa garantire l’assenza di errori, esso offre tuttavia alle parti la possibilità di ottenere un risarcimento in caso di applicazione errata del diritto dell’Unione. A tal riguardo, la Corte ha dichiarato, come è stato anche ricordato al paragrafo 54 delle presenti conclusioni, che il principio secondo cui gli Stati membri sono obbligati a riparare i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto dell’Unione che sono loro imputabili si applica anche allorché la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado (59).

4.            Conclusione intermedia

68.      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione che l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che il fatto che una decisione emessa nello Stato di origine sia contraria al diritto dell’Unione non giustifica che tale decisione non sia riconosciuta nello Stato richiesto in quanto essa viola l’ordine pubblico di detto Stato. Infatti, un mero errore di diritto nazionale o di diritto dell’Unione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, qualora non costituisca una violazione manifesta di una regola di diritto essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, non può giustificare un diniego di riconoscimento basato sull’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001.

69.      Il giudice dello Stato richiesto, quando verifica l’eventuale esistenza di una violazione manifesta dell’ordine pubblico derivante dalla violazione delle norme fondamentali del diritto dell’Unione, deve tener conto del fatto che la persona che si oppone al riconoscimento della decisione nello Stato richiesto non abbia esercitato i mezzi di ricorso che erano a sua disposizione nello Stato di origine.

C –    Sulla terza questione

70.      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le spese giudiziarie connesse al procedimento principale avviato in uno Stato membro, che verte su una domanda di risarcimento di un danno causato da un sequestro, durante il quale è stata sollevata la questione del riconoscimento di una decisione in un altro Stato membro nell’ambito di un procedimento volto a far rispettare un diritto di proprietà intellettuale, rientrino nella sfera di applicazione dell’articolo 14 della direttiva 2004/48.

71.       A termini del suo articolo 1, la direttiva 2004/48 concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva dispone che dette misure, procedure e mezzi di ricorso si applicano, conformemente all’articolo 3 di detta direttiva, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto, in particolare, dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Pertanto, l’obiettivo generale della direttiva 2004/48 è di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno (60).

72.       Peraltro, la direttiva 2004/48 non intende disciplinare tutti gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale, ma solo quelli inerenti, da un lato, al rispetto di tali diritti e, dall’altro, alle violazioni di questi ultimi, imponendo l’esistenza di rimedi giurisdizionali efficaci, destinati a prevenire, a porre fine o a rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente (61).

73.      A tal riguardo, le azioni di risarcimento sarebbero strettamente connesse ai procedimenti diretti ad assicurare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Pertanto, da una parte, l’articolo 7 della direttiva 2004/48 prevede misure che consentono il sequestro delle merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale (62). Dall’altra, l’articolo 9, paragrafo 7, di tale direttiva prevede misure che consentono di avviare un’azione di risarcimento del danno causato da un sequestro ingiustificato. Secondo la Commissione, dette misure costituiscono una garanzia che il legislatore ha ritenuto necessaria per controbilanciare le misure provvisorie celeri ed efficaci di cui ha previsto l’esistenza (63).

74.       Per quanto riguarda l’articolo 14 della direttiva 2004/48, la Corte ha dichiarato che tale disposizione mira a rafforzare il livello di tutela della proprietà intellettuale, evitando che una parte lesa sia dissuasa dall’avviare un procedimento giurisdizionale per tutelare i propri diritti (64).

75.      Al pari della Commissione, ritengo che la formulazione ampia e generale dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, che si riferisce alla «parte vincitrice» e alla «parte soccombente», senza precisare di quale tipo di procedimento previsto da tale direttiva si tratti, consenta di considerare che detta disposizione è applicabile nel caso di una parte che soccombe senza essere titolare di un diritto di proprietà intellettuale, pur essendo sospettata di aver violato un siffatto diritto.

76.      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione che le spese giudiziarie connesse al procedimento principale avviato nei Paesi Bassi, che verte su una domanda di risarcimento di un danno causato da un sequestro, durante il quale è sollevata la questione del riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro nell’ambito di un procedimento volto a far rispettare un diritto di proprietà intellettuale, rientrano nella sfera di applicazione dell’articolo 14 della direttiva 2004/48.

V –    Conclusione

77.       Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden:

1)         L’articolo 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il fatto che una decisione emessa nello Stato di origine sia contraria al diritto dell’Unione europea non giustifica che tale decisione non sia riconosciuta nello Stato richiesto in quanto essa viola l’ordine pubblico di tale Stato. Infatti, un mero errore di diritto nazionale o di diritto dell’Unione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, qualora non costituisca una violazione manifesta di una regola di diritto essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, non può giustificare un diniego di riconoscimento basato sull’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Il giudice dello Stato richiesto, quando verifica l’eventuale esistenza di una violazione manifesta dell’ordine pubblico derivante dalla violazione delle norme fondamentali del diritto dell’Unione, deve tener conto del fatto che la persona che si oppone al riconoscimento della decisione nello Stato richiesto non abbia esercitato i mezzi di ricorso che erano a sua disposizione nello Stato di origine.

2)         Le spese giudiziarie connesse al procedimento principale avviato in uno Stato membro, che verte su una domanda di risarcimento di un danno causato da un sequestro, durante il quale è sollevata la questione del riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro nell’ambito di un procedimento volto a far rispettare un diritto di proprietà intellettuale, rientrano nella sfera di applicazione dell’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.


1 – Lingua originale: il francese.


2 – Regolamento del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).


3 – Sentenza C‑420/07 (EU:C:2009:271, punto 60).


4 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).


5 – V., in particolare, sentenze WWF e a. (C‑435/97, EU:C:1999:418, punto 32) nonché Danosa (C‑232/09, EU:C:2010:674, punto 33).


6 – V., in tal senso, sentenze Haim (C‑424/97, EU:C:2000:357, punto 58); Vatsouras e Koupatantze (C‑22/08 e C‑23/08, EU:C:2009:344, punto 23) nonché Danosa (EU:C:2010:674, punto 34).


7 – Sentenza Danosa (EU:C:2010:674, punto 36).


8 – Dalle osservazioni orali formulate dalla Simiramida in udienza emerge che una decisione interpretativa del Varhoven kasatsionen sad ha carattere obbligatorio per tutti i giudici di grado inferiore.


9 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25), che ha abrogato e sostituito la prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1, e rettifica in GU 1989, L 207, pag. 44).


10 – Nelle sue osservazioni orali, la Simiramida ha sottolineato il proprio dissenso rispetto a tale affermazione contenuta nella decisione di rinvio. Tuttavia, dalle sue osservazioni scritte e orali risulta che essa ritiene che il Sofiyski gradski sad abbia male applicato l’articolo 5 della direttiva 89/104.


11 – Le condizioni di esaurimento di tale diritto sono state definite successivamente dalla giurisprudenza della Corte. V., in particolare, ordinanza Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (C‑535/13, EU:C:2014:2123).


12 – V., in particolare, sentenza Class International (C‑405/03, EU:C:2005:616, punto 58) e ordinanza Canon (C‑449/09, EU:C:2010:651, punti 19 e 26).


13 – Sentenze Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164, punti 22 e 23); Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225, punti 27 e 28); Apostolides (EU:C:2009:271, punto 56 e 57), e flyLAL‑Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 47). L’avvocato generale Alber è stato molto chiaro a tal riguardo nelle sue conclusioni nella causa Renault: «[l]a ratio dell’interpretazione da parte della Corte è quella di evitare interpretazioni divergenti della Convenzione» (sentenza Renault, EU:C:1999:325, punto 58).


14 – V. Fallon, M., «Les conflits de lois et de juridictions dans un espace économique intégré – l’expérience de la Communauté européenne», Recueil des cours, 1995, pag. 255: «Comme tout système juridique le droit [de l’Union] produit un corps de règles d’ordre public auquel il n’est pas permis de déroger en raison de leur caractère fondamental. De telles normes sont qualifiées d’essentielles en fonction de leur importance tantôt pour le fonctionnement du marché, tantôt pour la personne dont elles cherchent à assurer la protection».


15 – V. sentenza Eco Swiss (C‑126/97, EU:C:1999:269, punto 36).


16 – Sentenze Prism Investments (C‑139/10, EU:C:2011:653, punti 27 e 28) e flyLAL-Lithuanian Airlines (EU:C:2014:2319, punto 45).


17 – GU 1972, L 299, pag. 32.


18 – V. articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.


19 – Sentenze Draka NK Cables e a. (C‑167/08, EU:C:2009:263, punto 20); SCT Industri (C‑111/08, EU:C:2009:419, punto 22); German Graphics Graphische Maschinen (C‑292/08, EU:C:2009:544, punto 27); Realchemie Nederland (C‑406/09, EU:C:2011:668, punto 38); Sapir e a. (C‑645/11, EU:C:2013:228, punto 31), nonché Sunico e a. (C‑49/12, EU:C:2013:545, punto 32).


20 – È con riferimento all’articolo 27, paragrafo 1, della Convenzione, a norma del quale una decisione non era riconosciuta se era «contrari[a] all’ordine pubblico dello Stato richiesto», che la Corte ha pronunciato le sentenze Krombach (EU:C:2000:164), Renault (EU:C:2000:225) e Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2009:219).


21 – Sentenze Apostolides (EU:C:2009:271, punto 55 e giurisprudenza citata); Prism Investments (EU:C:2011:653, punto 33), e flyLAL‑Lithuanian Airlines (EU:C:2014:2319, punto 46).


22 – V., in tal senso, sentenze Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221, punto 20); Krombach (EU:C:2000:164, punto 21); Renault (EU:C:2000:225, punto 26); Apostolides (EU:C:2009:271, punto 55), e Prism Investments (EU:C:2011:653, punto 33).


23 – V., in tal senso, sentenze Hoffmann (145/86, EU:C:1988:61, punto 21); Krombach (EU:C:2000:164, punto 21); Renault (EU:C:2000:225, punto 26), e Apostolides (EU:C:2009:271, punto 55).


24 – V. anche Gaudemet‑Tallon, H., «De la définition de l’ordre public faisant obstacle à l’exequatur, Cour de justice des Communautés européennes – 11 mai 2000, Régie nationale des usines Renault SA c. Mexicar SpA et Orazio Formento», Revue critique de droit international privé, 2000, pag. 497.


25 – Relazione sulla Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pag. 44). V. commento all’articolo 27, paragrafo 1, della Convenzione: «[i]l riconoscimento può essere rifiutato se è contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto. Ad avviso del comitato, tale clausola deve applicarsi soltanto in casi eccezionali».


26 – Sull’«effetto attenuato», v. Gaudemet‑Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement no 44/2001. Conventions de Bruxelles et de Lugano, 4a edizione, L.G.D.J., 2010, pag. 412, e Francq, S., «Article 34», Brussels I Regulation, Ulrich Magnus e Peter Mankowski (a cura di), pagg. da 554 a 600, pag. 566.


27 – Il che era già compreso sin dall’inizio della Convenzione di Bruxelles. V., in tal senso, Francq, S., op. cit., pag. 566.


28 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM/99/0348 def.). In occasione della revisione del regolamento n. 44/2001, la Commissione ha proposto l’eliminazione della procedura di exequatur e della clausola di ordine pubblico come motivo di diniego dell’esecuzione di una decisione. Tuttavia, tale proposta non è stata accettata. Il regime dell’esecuzione è stato certamente snellito, ma la clausola dell’ordine pubblico è rimasta invariata. A tal riguardo, v. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (COM/2010/0748 definitivo), nonché l’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351, pag. 1).


29 – V. sentenze Krombach (EU:C:2000:164, punto 36); Renault (EU:C:2000:225, punto 29); Apostolides (EU:C:2009:271, punto 58), e flyLAL‑Lithuanian Airlines (EU:C:2014:2319, punto 48).


30 – Sentenze Renault (EU:C:2000:225, punto 30); Gambazzi (EU:C:2009:219, punto 27); Apostolides (EU:C:2009:271, punto 59), e flyLAL‑Lithuanian Airlines (EU:C:2014:2319, punto 49). Può trattarsi di ordine pubblico processuale o di ordine pubblico sostanziale, ma il meccanismo deve rimanere eccezionale. V., in tal senso, Gaudemet‑Tallon, H., op. cit., pag. 424.


31 – Sentenza Renault (EU:C:2000:225, punto 32).


32 – V. Francq, S., op. cit., pag. 566, e Moitinho de Almeida, J.C., «Refus de la reconnaissance ou de l’exécution des jugements étrangers: l’ordre public», L’Europe des droits fondamentaux, a cura di Luc Weitzel, A. Pedone, 2013, pagg. da 153 a 164, pag. 155.


33 – Sentenze Renault (EU:C:2000:225, punto 33) e Apostolides (EU:C:2009:271, punto 60).


34 – Secondo l’avvocato generale Alber, sentenze sbagliate possono venir pronunciate anche nello Stato richiesto ed acquisirvi forza di giudicato. Ciò significa che esse andrebbero rispettate, nonostante la loro erroneità, anche in questo Stato. Il riconoscimento di sentenze straniere corrispondenti non può quindi, di per sé solo, considerarsi contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto. V. conclusioni dell’avvocato generale Alber nella causa Renault (EU:C:1999:325, punto 66).


35 – Relazione Jenard, pag. 44.


36 – Sentenze Renault (EU:C:2000:225, punto 30) e Apostolides (EU:C:2009:271, punto 59). A tal riguardo, la dottrina sostiene che, se il giudice d’origine abbia statuito, per errore, in applicazione di una legge nazionale contraria al diritto dell’Unione, egli violerebbe così una disposizione sostanziale del diritto dell’Unione che può essere, a seconda dei casi, più o meno importante, ma violerebbe soprattutto un principio fondamentale del diritto dell’Unione, vale a dire il principio del primato di tale diritto sul diritto nazionale. V. Gaudemet‑Tallon, H., «De la définition (…)», loc. cit., pag. 497.


37 – V., per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Alber nella causa Renault (EU:C:1999:325, punto 67).


38 – V. considerando da 3 a 5 della direttiva 89/104.


39 – Inoltre, secondo la dottrina dominante, nelle materie interessate dal regolamento n. 44/2001, è raro che l’ordine pubblico di uno Stato membro dell’Unione sia leso da una decisione emessa in un altro Stato membro. Per quanto riguarda tali «materie civili e commerciali», le concezioni di fondo che vigono nei diversi Stati membri corrispondono alle medesime idee direttrici e non sono di pertinenza dell’ordine pubblico, come potrebbe esserlo, in particolare, il diritto di famiglia. V., a tal riguardo, Gaudemet‑Tallon, H., op. cit., pag. 414.


40 – EU:C:1999:269.


41 – Punto 36.


42 – (Raccolta dei trattati delle Nazioni unite, vol. 330, pag. 3. V. sentenza Eco Swiss (EU:C:1999:269, punto 39).


43 – V. Francq, S., op. cit., pag. 570.


44 – EU:C:1999:269, punti 34 e 40.


45 – V., in tal senso, Francq, S., op. cit., pag. 571.


46 – Sentenza Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 50).


47 – Sentenze Cartesio (C‑210/06, EU:C:2008:723, punto 90); Kelly (C‑104/10, EU:C:2011:506, punto 6), e Consiglio nazionale dei geologi e Autorità garante della concorrenza e del mercato (C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 28).


48 – Sentenze Cartesio (EU:C:2008:723, punto 91) e Kelly (EU:C:2011:506, punto 63).


49 – V. sentenze Parfums Christian Dior (C‑337/95, EU:C:1997:517, punto 26) nonché Consiglio nazionale dei geologi e Autorità garante della concorrenza e del mercato (EU:C:2013:489, punto 25).


50 – Rilevo inoltre che il fascicolo di cui dispone la Corte non indica se la questione dell’interpretazione dell’articolo 5 della direttiva 89/104 sia stata sollevata dinanzi al Varhoven kasatsionen sad.


51 – Sentenze Renault (EU:C:2000:225, punto 33) e Apostolides (EU:C:2009:271, punto 60).


52 – Sentenza Renault (EU:C:2000:225, punto 33).


53 – A tal riguardo, v., in particolare, articolo 46 del regolamento n. 44/2001.


54 – V. Fallon, M., op. cit., pag. 255.


55 – Francq, S., op. cit., pagg. da 567 a 568.


56 – Ibidem, pag. 573. V. anche Hess, B., Pfeiffer, T. e Schlosser, P., The Brussels I. Regulation (EC) No 44/2001, Beck München, 2008, pag. 145: «(…) the control of the foreign judgment should at least be retained when the Member State of origin does not provide for an efficient remedy».


57 – In particolare, a seconda che la persona interessata disponesse o meno dei mezzi necessari per l’esercizio dei rimedi giurisdizionali o di un patrocinio gratuito adeguato.


58 – Il concetto di fiducia reciproca all’interno dell’Unione implica, nell’ambito giurisdizionale, che il giudice dello Stato di origine conservi il controllo dello svolgimento e dell’esito del procedimento. Le eventuali irregolarità (processuali e sostanziali) devono parimenti essere sollevate dall’interessato dinanzi a un giudice di tale Stato. L’interessato non può fare affidamento sulla possibilità di sollevare tali irregolarità dinanzi a un giudice dello Stato richiesto, poiché le norme in materia di tutela giurisdizionale sono paragonabili nei due Stati. V. Grzegorczyk, P.,«Automatyczna wykonalność orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej - geneza, stan obecny i perspektywy», Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, P. Grzegorczyk, K. Weitz (a cura di), Varsavia, 2012, pag. 37. Aggiungerei che, quando si tratta di lesioni dell’ordine pubblico dell’Unione derivanti dalla violazione del diritto dell’Unione, il livello di tutela deve essere considerato identico in tutti gli Stati membri dell’Unione.


59 – Sentenza Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513, punto 50).


60 – V. considerando 10 e 11 della direttiva 2004/48.


61 – Sentenza Bericap Záródástechnikai (C‑180/11, EU:C:2012:717, punto 75).


62 – L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2004/48 precisa che, «qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare all’attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest’ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione».


63 – Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/48.


64 – Sentenza Realchemie Nederland (EU:C:2011:668, punto 48).