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Ricorso proposto il 18 agosto 2017 – Commissione europea / Repubblica di Slovenia

(Causa C-506/17)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano, M. Žebre)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31/CE, non avendo adottato, per ognuna delle seguenti discariche: Dragonja, Dvori, Rakek – Pretržje, Bukovžlak – Cinkarna, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec – steklarna, Tuncovec – OKP, e Bočna – Podhom, le misure necessarie, ai sensi degli articoli 7, lettera g), e 13 di tale direttiva, per far chiudere al più presto le discariche che, a norma dell’articolo 8 della stessa, non hanno ottenuto l’autorizzazione a proseguire le operazioni;

dichiarare che la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 14, lettera c), della direttiva 1999/31/CE, [non avendo] adottato, per quanto riguarda la discarica di Ostri Vrh, le misure necessarie consistenti nell’autorizzazione dei lavori necessari e nella fissazione di un periodo di transizione per la completa attuazione del piano di riassetto e per la messa in conformità con i requisiti della direttiva 1999/31/CE, ad eccezione dei requisiti di cui al punto 1 dell’allegato I, entro otto anni dalla data fissata all’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva;

condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.    Ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 1999/31/CE (in prosieguo: la «direttiva»), gli Stati membri dovevano provvedere affinché le discariche preesistenti – ossia le «discariche, che [hanno] ottenuto un’autorizzazione o che [erano] già in funzione al momento del recepimento della (...) direttiva», cioè il 16 luglio 2001 (nel caso della Slovenia il 1° maggio 2004, data dell’adesione all’UE) – fossero esaminate alla luce dei requisiti della direttiva e, sulla base di tale valutazione, venissero chiuse con la massima tempestività o ne fosse garantita la conformità ai requisiti della direttiva entro un periodo transitorio di otto anni, che è scaduto il 16 luglio 2009. Tale termine è valido anche per la Slovenia, la quale, riguardo a tale aspetto, non beneficiava di un periodo transitorio in forza del Trattato di adesione.

2.    Alla luce delle dichiarazioni della Repubblica di Slovenia nella fase precontenziosa e tenendo conto delle decisioni degli organi amministrativi sloveni, quali risultano dai singoli dispositivi delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti durante la procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura, la Commissione deduce giustamente che, per quanto riguarda sette discariche (Mislinjska Dobrava, Volče, Izola, Dragonja, Dvori, Mozelj, Tuncovec – OKP), i lavori di chiusura sono ancora in fase di esecuzione, motivo per cui la Commissione conclude che riguardo a tali discariche la Repubblica di Slovenia non ha ancora adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 14, lettera b), della direttiva.

3.    Dall’analisi di tutte le informazioni disponibili, nonché tenuto conto delle affermazioni della Repubblica di Slovenia nella fase precontenziosa e dell’assenza di qualunque prova in senso contrario, risulta che cinque discariche (Bočna – Podhom, Dogoše, Mala gora, Tuncovec – steklarna e Stara vas) – malgrado le affermazioni della Repubblica di Slovenia, secondo le quali la chiusura sarebbe in larga parte completata – non hanno ancora ricevuto una decisione definitiva sulla chiusura, come richiesto dall’articolo 14, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 13, lettera b), della direttiva. La Commissione ne deduce, quindi, che la Repubblica di Slovenia, per quanto riguarda tali cinque discariche, non ha ancora adempiuto gli obblighi a essa incombenti ai sensi dell’articolo 14, lettera b), della direttiva.

4.    Dall’analisi di tutte le informazioni disponibili, nonché tenuto conto delle affermazioni della Repubblica di Slovenia nella fase precontenziosa e dell’assenza di qualunque prova in senso contrario, risulta che otto discariche (Dolga vas, Jelšane, Stara gora, Rakek – Pretržje, Lokovica, Dolga Poljana, Bukovžlak-Cinkarna, Suhadole) non hanno ancora ricevuto una decisione definitiva sulla chiusura, come richiesto dall’articolo 14, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 13, lettera b), della direttiva, e risulta altresì che i lavori di chiusura sono ancora in corso. La Commissione ne deduce, quindi, che la Repubblica di Slovenia, anche per quanto riguarda tali otto discariche, non ha ancora adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 14, lettera b), della direttiva.

5.    La Repubblica di Slovenia non ha mai presentato alcuna prova del fatto che, per quanto riguarda la discarica di Ostri Vrh, sia stata rilasciata, entro il termine per la risposta al parere motivato supplementare (ovvero anteriormente al giorno della proposizione del presente ricorso), un’autorizzazione ambientale per il proseguimento delle operazioni dell’impianto suddetto, così che detto Stato membro avrebbe adempiuto il proprio obbligo ai sensi dell’articolo 14, lettera c). Inoltre, la Commissione constata che dall’autorizzazione ottenuta a posteriori ad operare durante la procedura di chiusura e successivamente ad essa risulta che i lavori di chiusura sono ancora in corso e che devono essere terminati entro il 30 maggio 2019, dal che consegue che in nessun caso la Repubblica di Slovenia ha adempiuto i suoi obblighi ai sensi dell’articolo 14 della direttiva.

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