Ricorso proposto il 10 marzo 2017 – Commissione europea / Repubblica di Bulgaria
(Causa C-130/17)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wils e I. Zalogin)
Convenuta: Repubblica di Bulgaria
Conclusioni della ricorrente
dichiarare che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno all’obbligo ad essa incombente di istituire un punto di contatto unico per lo scambio di certificati elettronici per l’accesso agli elementi biometrici nei documenti di identità di cui alla decisione della Commissione C(2009) 7476 del 5 ottobre 2009, che modifica la decisione C (2008) 8657 definitivo, che definisce una politica di certificazione conformemente alle specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, e alla decisione della Commissione C(2011)5478 final, del 4 agosto 2011, che modifica la decisione della Commissione C(2002) 3069 che stabilisce le prescrizioni tecniche del modello uniforme di permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi;
condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Repubblica di Bulgaria non ha provveduto a istituire un punto di contatto unico per lo scambio di certificati elettronici per l’accesso agli elementi biometrici nei documenti di identità ed è pertanto venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle suddette decisioni della Commissione.
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