Language of document : ECLI:EU:C:2007:507

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

12 settembre 2007 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Istanza d’intervento – Irricevibilità»

Nel procedimento C‑73/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Korkein Hallinto-oikeus (Finlandia), con decisione 8 febbraio 2007, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2007, nella causa tra

Tietosuojavaltuutettu

e

Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

vista la proposta del sig. E. Levits, giudice relatore,

sentito l’avvocato generale, sig.ra J. Kokott,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo del 7 giugno 2007 il garante europeo della protezione dei dati (in prosieguo: il «garante»), ha chiesto di essere ammesso a intervenire nel presente procedimento per presentare osservazioni sulle questioni pregiudiziali sottoposte dal Korkein Hallinto-oikeus.

2        Tale istanza è stata presentata sulla base dell’art. 47, n. 1, lett. i), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).

3        A sostegno della sua istanza, il garante fa valere che la Corte, in precedenti ordinanze, ha riconosciuto il diritto del garante di intervenire in cause dinanzi ad essa pendenti. In proposito, il garante rinvia alle ordinanze 17 marzo 2005, causa C‑317/04, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I‑2457), e causa C‑318/04, Parlamento/Commissione (Racc. pag. I‑2467).

4        In tali cause la Corte avrebbe autorizzato l’intervento del garante, anche se quest’ultimo non figura nell’elenco dell’art. 7, n. 1, CE e anche se tale diritto non può essere fondato né su tale disposizione né sull’art. 40 dello Statuto della Corte di giustizia. A giudizio della Corte, l’art. 47, n. 1, lett. i), del regolamento n. 45/2001 costituirebbe un fondamento giuridico sufficiente.

5        Da tali ordinanze risulterebbe anche che il diritto di intervento del garante sarebbe circoscritto entro i limiti derivanti dal compito che gli è attribuito. Secondo la formulazione dell’art. 41, n. 2, del regolamento n. 45/2001, tale compito consisterebbe, in particolare, nel fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali.

6        Le questioni sottoposte alla Corte nell’ambito della presente causa riguardano l’interpretazione degli artt. 3, n. 1, 9 e 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31). Ai sensi dell’art. 1 di tale direttiva, essa è diretta ad assicurare che gli Stati membri garantiscano la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali.

7        Secondo il garante, l’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe quindi chiaramente compreso tra i compiti che gli sono stati attributi.

8        Con riferimento all’istanza di intervento del garante nella presente causa, occorre ricordare che il diritto di intervento dinanzi alla Corte è disciplinato dall’art. 40 del suo Statuto, che riconosce tale diritto alle persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte. Tale articolo dispone altresì che le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti. Così, esso si applica ai procedimenti contenziosi dinanzi alla Corte diretti a risolvere una controversia [v. ordinanze del presidente della Corte 30 marzo 2004, C‑453/03, ABNA e a., non pubblicata nella Raccolta, punto 14; 25 maggio 2004, C‑458/03, Parking Brixen, non pubblicata nella Raccolta, punto 5, e 9 giugno 2006, C‑305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone e a. (demande des barreaux français), non pubblicata nella Raccolta, punto 7].

9        L’art. 234 CE, sulla base del quale è stata introdotta la presente controversia, non comporta l’avvio di un procedimento contenzioso diretto a risolvere una controversia, ma istituisce un procedimento che, attraverso una cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, consente a questi ultimi, per assicurare l’unità di interpretazione del diritto comunitario, di chiedere l’interpretazione dei testi comunitari che applicheranno alle controversie di cui sono investiti (v., in tal senso, sentenza 1° marzo 1973, causa 62/72, Bollmann, Racc. pag. 269, punto 4; ordinanze del presidente della Corte 2 maggio 2006, causa C‑306/05, SGAE, non pubblicata nella Raccolta, punto 4, e Ordre des barreaux francophones e germanophone e a., cit., punto 8).

10      Ne consegue che l’intervento non può avvenire in un procedimento pregiudiziale (v. ordinanze del presidente della Corte 3 giugno 1964, 6/64, Costa, Racc. pag. 1194, e Ordre des barreaux francophones et germanophone e a., cit., punto 9).

11      La partecipazione al procedimento nei casi previsti all’art. 234 CE è disciplinata dall’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia che limita il diritto di presentare memorie o osservazioni alle parti in causa, agli Stati membri, alla Commissione delle Comunità europee e, eventualmente, al Consiglio dell’Unione europea, al Parlamento europeo, alla Banca centrale europea, agli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri, all’autorità di vigilanza AELS (EFTA) e agli Stati terzi. Con l’espressione «parti in causa», tale disposizione designa esclusivamente quelle che hanno tale qualità nella lite dinanzi al giudice nazionale (v., in tal senso, sentenza Bollmann, cit., punto 4, e ordinanza del presidente della Corte SGAE, cit., punto 5).

12      Il garante, non essendo espressamente menzionato all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia e non possedendo nella causa principale la qualità di «parte in causa» ai sensi di tale articolo, non può essere legittimato a presentare dinanzi alla Corte osservazioni sulle questioni pregiudiziali proposte dal giudice del rinvio.

13      Poiché l’istanza presentata dal garante non può essere accolta né ai sensi dell’art. 40 dello Statuto della Corte di giustizia né a quelli dell’art. 23 del medesimo Statuto, essa deve essere respinta in quanto irricevibile.

Sulle spese

14      In mancanza di spese, non occorre statuire su tale capo.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede:

1)      La domanda di intervento del garante europeo della protezione dei dati è respinta in quanto irricevibile.

2)      Non occorre statuire sulle spese.

Firme


* Lingua processuale: il finlandese.