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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 18 agosto 2010 - NS / Secretary of State for the Home Department

(Causa C-411/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: NS

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

Intervenienti: Amnesty International Limited and the AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe), 2) United Nations High Commissioner for Refugees, 3) Equality and Human Rights Commission

Questioni pregiudiziali

Se la decisione adottata da uno Stato membro ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 343/2003 1 (in prosieguo: il "regolamento") di esaminare una domanda di asilo anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel capitolo III del regolamento rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea ai fini dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea e/o dell'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la "Carta").

In caso di soluzione positiva della prima questione:

Se l'obbligo di uno Stato membro di osservare i diritti fondamentali dell'Unione europea (inclusi i diritti stabiliti agli artt. 1, 4, 18, 19, n. 2, e 47 della Carta) sia assolto allorché tale Stato invii il richiedente asilo nello Stato membro che l'art. 3, n. 1, designa come lo Stato responsabile conformemente ai criteri stabiliti nel capitolo III del regolamento (in prosieguo: lo "Stato responsabile"), indipendentemente dalla situazione nel medesimo Stato responsabile.

In particolare, se l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali dell'Unione osti all'operatività di una presunzione definitiva nel senso che lo Stato responsabile osserverà (i) i diritti fondamentali del ricorrente ai sensi del diritto dell'Unione; e/o (ii) le norme minime imposte dalle direttive 2003/9/CE 2 ("direttiva accoglienza"), 2004/83/CE 3 ("direttiva qualifica") e/o 2005/85/CE 4 ("direttiva procedure") (cumulativamente citate come "le direttive").

In subordine, se uno Stato membro sia obbligato dal diritto dell'Unione e, in caso di soluzione affermativa, in quali circostanze, ad esercitare la facoltà prevista all'art. 3, n. 2, del regolamento assumendo la competenza per l'esame di una domanda di asilo, allorché il trasferimento allo Stato responsabile esporrebbe il richiedente asilo ad un rischio di violazione dei suoi diritti fondamentali, in particolare dei diritti stabiliti agli artt. 1, 4, 18, 19, n. 2, e 47 della Carta e/o al rischio che non gli siano applicate le norme minime stabilite nelle direttive.

Se l'ambito di applicazione della protezione, attribuita ad una persona alla quale è applicabile il regolamento, dai principi generali del diritto dell'Unione e, in particolare, dai diritti stabiliti agli artt. 1, 18 e 47 della Carta sia più ampia della protezione attribuita dall'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la "Convenzione").

Se sia compatibile con i diritti stabiliti all'art. 47 della Carta che una disposizione di diritto nazionale imponga ad un giudice, al fine di determinare se una persona possa essere legalmente espulsa verso un altro Stato membro in conformità del regolamento, di considerare codesto Stato membro come uno Stato dal quale la persona non sarà inviata in un altro Stato membro in violazione dei suoi diritti a norma della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo Statuto dei rifugiati.

Nella misura in cui le precedenti questioni siano poste riguardo agli obblighi del Regno Unito, se le soluzioni delle questioni 2-6 debbano comunque tener conto del Protocollo (n. 30) sull'applicazione della Carta alla Polonia ed al Regno Unito.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).

2 - Direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18).

3 - Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).

4 - Direttiva del Consiglio 1º dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13).