Language of document : ECLI:EU:C:2013:86

Causa C‑282/11

Concepción Salgado González

contro

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
e

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia)

«Articolo 48 TFUE — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004 — Assicurazione vecchiaia e morte — Modalità particolari di applicazione della normativa nazionale relativa all’assicurazione vecchiaia — Calcolo delle prestazioni»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013

Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione vecchiaia e morte — Calcolo delle prestazioni — Determinazione dell’importo teorico — Normativa nazionale che fissa l’importo teorico di una pensione di vecchiaia a partire da una base contributiva media per un periodo di riferimento fisso — Calcolo di tale importo, per un lavoratore autonomo, migrante o meno, invariabilmente a partire dalle basi contributive pagate per tale periodo immediatamente precedente il versamento dell’ultima contribuzione nello Stato membro di cui trattasi, senza possibilità di adeguamento per tener conto del fatto che il lavoratore abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione — Inammissibilità

[Art. 48 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 3, 46, § 2, a), e 47, § 1, g), e allegato VI, sezione H, punto 4]

Gli articoli 48 TFUE, 3, 46, paragrafo 2, lettera a), e 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nonché il punto 4 della sezione H dell’allegato VI a detto regolamento devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale l’importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, è sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, alle quali viene applicato un divisore fisso, senza che né la durata di tale periodo né detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione.

Gli articoli 46, paragrafo 2, e 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati alla luce dell’obiettivo perseguito dall’articolo 48 TFUE, che comporta in particolare che i lavoratori emigranti non debbano subire una riduzione dell’importo delle prestazioni previdenziali per il fatto di aver esercitato il loro diritto alla libera circolazione.

(v. punti 43, 52 e dispositivo)