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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy we Wrocławiu (Polonia) il 17 gennaio 2017 – Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego / Gmina Trzebnica

(Causa C-19/17)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Parti

Ricorrente: Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Dolnośląskiego

Convenuto: Gmina Trzebnica

Questioni pregiudiziali

Se prestazioni ricevute dal beneficiario a titolo di penali o indennità correlate al mancato o al tardivo adempimento di un’obbligazione costituiscano entrate ai sensi della norma n. 2 del regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003 1 .

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se le entrate realizzate sotto forma di penali possano essere ridotte in misura corrispondente all’importo delle perdite e delle spese aggiuntive sostenute dal beneficiario in conseguenza della mancata o tardiva esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore;

Se una prestazione dell’appaltatore consistente nell’esecuzione a favore del beneficiario di altri lavori non connessi in alcun modo con l’oggetto del finanziamento e avente effetto liberatorio dall’obbligo di pagamento della penale (datio in solutum) costituisca un’entrata ai sensi della norma n. 2 del regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003.

In caso di risposta affermativa alla questione prima e seconda sub a), se debba essere considerato come importo delle entrate realizzate dal beneficiario l’importo della penale addebitata all’appaltatore oppure il valore della prestazione sostitutiva.

Se dopo la chiusura dell’intervento ai sensi della norma n. 2 del regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003, sia possibile una riduzione del cofinanziamento in misura corrispondente all’importo delle entrate realizzate dal beneficiario durante il periodo dell’intervento.

5.    In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se una riduzione del cofinanziamento in misura corrispondente all’importo delle entrate realizzate dal beneficiario sia possibile nel caso in cui esse non siano state comunicate dallo Stato membro alla Commissione prima della chiusura dell’intervento.

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1 GU L 72, pag. 66.