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Impugnazione proposta il 25 luglio 2014 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 13 maggio 2010, cause da T-458/10 a T-467/10 e T-471/10, Peter McBride e a. / Commissione europea

(Causa C-361/14 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet, A. Szmytkowska, agenti, B. Doherty, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Peter McBride, Hugh McBride, Mullglen Ltd, Cathal Boyle, Thomas Flaherty, Ocean Trawlers Ltd, Patrick Fitzpatrick, Eamon McHugh, Eugene Hugennigan, Larry Murphy e Brendan Gill

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Settima Sezione) pronunciata il 13 maggio 2014 nelle cause riunite da T-458/10 a T-467/10 e T-471/10 Peter McBride e a./Commissione europea

rigettare il ricorso di annullamento e, in ogni caso, il primo motivo

o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sui motivi dedotti dinanzi ad esso su cui la Corte di giustizia dell’Unione europea non si è pronunciata, e

condannare i ricorrenti in primo grado a pagare le spese del procedimento di impugnazione e del procedimento in primo grado

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:

In primo luogo, il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente il combinato disposto dell’articolo 266 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il “TFUE”) e dell’articolo 263 TFUE e il principio di efficacia, il principio di attribuzione delle competenze, il principio di certezza del diritto, il principio di continuità dell’ordinamento giuridico, l'applicazione della legge nel tempo, il principio della tutela del legittimo affidamento e i principi che disciplinano la successione delle leggi nel tempo, in quanto ha annullato talune decisioni della Commissione dirette ad eseguire gli obblighi della Commissioni derivanti dalle cause riunite da T-218/03 a T-241/03, Boyle e a./Commissione e dalle cause riunite da C-373/06 P, C-379/06 P e C-382/06 P, Flaherty e a./Commissione. La sentenza contestata accerta che la Commissione era tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per adeguarsi alle suddette sentenze ma non aveva la competenza per farlo.

In secondo luogo, il Tribunale ha omesso di motivare adeguatamente la propria sentenza e di rispondere all’argomento centrale della Commissione (nonché ad una questione di ricevibilità in un caso). Esso ha così violato l’articolo 36 dello Statuto della Corte e l’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale.