Language of document : ECLI:EU:C:2013:770

Causa C‑58/12 P

Groupe Gascogne SA

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Settore dei sacchi industriali di plastica – Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dalla controllata – Considerazione del fatturato complessivo del gruppo ai fini del calcolo del massimale dell’ammenda – Durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale – Principio di tutela giurisdizionale effettiva»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 novembre 2013

1.        Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Entrata in vigore del trattato di Lisbona – Fatto nuovo che giustifica l’introduzione tardiva di una censura fondata sulla violazione del principio di presunzione di innocenza – Esclusione

(Art. 6 UE; regolamento di procedura della Corte, art. 42, § 2, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2, primo comma)

2.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

3.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 36 e 53, primo comma)

4.        Concorrenza – Norme dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Criteri di valutazione – Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% – Carattere relativo

[Art. 81, § 1, CE (divenuto art. 101, § 1, TFUE); regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2]

5.        Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Importo massimo – Calcolo – Fatturato rilevante – Fatturato cumulato dell’insieme di società costitutive dell’entità economica che agisce come impresa

[Art. 81, § 1, CE (divenuto art. 101, § 1, TFUE); regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 1, lett. b)] direttiva del Consiglio 83/349, art. 1, § 1, a)‑c)]

6.        Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Osservanza garantita dalla Corte – Diritto a un processo equo – Osservanza di un termine ragionevole – Diritto sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

7.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Irregolarità procedurali – Violazione del principio della durata ragionevole del procedimento – Ricevibilità – Presupposti

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, secondo comma; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

8.        Procedimento giurisdizionale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale – Termine ragionevole – Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione delle regole di concorrenza – Inosservanza del termine ragionevole – Conseguenze

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, secondo comma)

9.        Procedimento giurisdizionale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale – Termine ragionevole – Criteri di valutazione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, secondo comma)

10.      Responsabilità extracontrattuale – Domanda fondata su una durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Criteri di valutazione – Composizione del collegio giudicante

(Artt. 256 TFUE, 269 TFUE e 340 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, secondo comma)

11.      Impugnazione – Competenza della Corte – Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all’importo di un’ammenda inflitta a un’impresa – Esclusione – Motivo attinente alla situazione finanziaria della ricorrente – Irricevibilità

(Art. 101 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23)

1.        L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che comporta l’inclusione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel diritto primario dell’Unione, non può essere considerata come un elemento di diritto nuovo ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, primo comma, del suo regolamento di procedura della Corte e non può pertanto giustificare la produzione di motivi nuovi in corso di giudizio. Infatti, anche precedentemente all’entrata in vigore di detto Trattato, la Corte aveva già più volte affermato che il diritto ad un equo processo, quale discende, segnatamente, dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, costituisce un diritto fondamentale che l’Unione europea rispetta quale principio generale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, UE.

Tale interpretazione data dalla Corte per l’applicazione del suo regolamento di procedura vale mutatis mutandis per l’applicazione delle corrispondenti disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale.

(v. punti 32, 33)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punto 35)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punto 37)

4.        V. il testo della decisione.

(v. punti 38-42)

5.        Qualora l’impresa alla quale è imputata l’infrazione all’articolo 81 CE sia al vertice di un gruppo di società che costituiscono un’unità economica, il fatturato da prendere in considerazione ai fini del calcolo del limite superiore dell’importo dell’ammenda prevista dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, è quello del gruppo complessivamente inteso. Ai fini della valutazione della capacità finanziaria di detta società, la Commissione può prendere in considerazione i conti consolidati di quest’ultima in quanto tali conti possano essere considerati un elemento pertinente di valutazione.

Non si può esigere dalla Commissione che, dopo aver dimostrato che la controllante deve essere considerata responsabile dell’infrazione commessa dalla sua controllata, apporti la dimostrazione che ogni controllata che fa parte del gruppo non determini autonomamente il proprio comportamento sul mercato. Infatti, l’imputazione di un’infrazione commessa da una controllata alla sua controllante e il divieto di infliggere un’ammenda superiore al 10% del fatturato dell’impresa interessata costituiscono due questioni distinte che rispondono a finalità differenti. Eventualmente, è la società che ritiene che il fatturato consolidato non corrisponda alla realtà economica ad essere tenuta a presentare gli elementi idonei a confutare l’esistenza di un potere di controllo della controllante.

(v. punti 52, 55, 57)

6.        V. il testo della decisione.

(v. punti 67, 68, 96)

7.        Per quanto riguarda la ricevibilità di un motivo attinente un’irregolarità procedurale in cui è incorso il Tribunale, dedotta per la prima volta nell’ambito dell’impugnazione, occorre rilevare che, se una parte deve poter sollevare una irregolarità processuale ove ritenga che sia dimostrata la violazione delle norme applicabili, essa non può essere tenuta a farlo ad una fase in cui tutti gli effetti di detta violazione non sono ancora conosciuti.

Per quanto riguarda, in particolare, il superamento da parte del Tribunale di una durata ragionevole del procedimento, la parte ricorrente che ritiene che tale superamento dinanzi al Tribunale leda i suoi interessi non è tenuta a far valere immediatamente questa lesione. Eventualmente, può attendere l’esito del procedimento per conoscerne la durata complessiva e disporre in tal modo di tutti gli elementi necessari per identificare la lesione che ritiene di aver subito. Conseguentemente, il motivo attinente una siffatta irregolarità è ricevibile anche se la ricorrente l’invoca per la prima volta in sede di impugnazione.

(v. punto 70)

8.        La violazione da parte di un giudice dell’Unione del suo obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole deve essere sanzionata in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo.

Ne consegue che la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma deve essere proposta dinanzi al Tribunale stesso.

Peraltro, in mancanza di indizi secondo cui la durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale avrebbe avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia, il mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata. Inoltre, tenuto conto della necessità di far rispettare le norme sulla concorrenza del diritto dell’Unione, la Corte non può, per il solo motivo del mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento, consentire alla parte ricorrente di rimettere in discussione l’esistenza di una violazione quando tutti i suoi motivi rivolti contro le constatazioni effettuate dal Tribunale in merito all’importo di tale ammenda e ai comportamenti che essa sanziona sono state respinte.

(v. punti 72, 73, 78, 83, 84)

9.        V. il testo della decisione.

(v. punti 85-87, 91-96)

10.      Nel contesto dell’esame della domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento, spetterà al Tribunale valutare tanto la materialità del danno invocato quanto il suo nesso causale con l’eccessiva durata del procedimento giurisdizionale controverso procedendo all’esame degli elementi di prova forniti a tal fine.

Al riguardo, nell’ipotesi di un ricorso per risarcimento danni fondato sulla violazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per non aver rispettato i requisiti connessi con il rispetto del termine ragionevole, spetta al Tribunale, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, prendere in considerazione i principi generali applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri per decidere i ricorsi fondati su siffatte violazioni. In tale contesto, il Tribunale deve esaminare, in particolare, se sia possibile identificare, oltre all’esistenza di un danno materiale, quella di un danno immateriale, che sarebbe stato subito dalla parte lesa a causa del superamento del termine e che dovrebbe, eventualmente, essere oggetto di adeguato risarcimento.

Spetta pertanto al Tribunale, competente ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, pronunciarsi su tali domande risarcitorie, decidendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata nel procedimento la cui durata è contestata e applicando i criteri definiti dalla Corte per valutare se il Tribunale ha rispettato il principio della durata ragionevole.

(v. punti 88-90, 103)

11.      V. il testo della decisione.

(v. punti 100, 101)