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Impugnazione proposta il 23 novembre 2011 da Inuit Tapiriit Kanatami e altri avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) 6 settembre 2011, causa T-18/10, Inuit Tapiriit Kanatami e altri / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea

(Causa C-583/11 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Inuit Tapiriit Kanatami, Nattivak Hunters' and Trappers' Association, Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association, Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Karliin Aariak, Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC), Johannes Egede, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (rappresentanti: H. Viaene, avocat, J. Bouckaert, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l'ordinanza impugnata del Tribunale e dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento, qualora la Corte consideri presenti tutti gli elementi necessari per pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso di annullamento del regolamento controverso;

in subordine, annullare l'ordinanza impugnata e rinviare la causa al Tribunale;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese sostenute dai ricorrenti;

condannare la Commissione europea e il Regno dei Paesi Bassi a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono principalmente tre motivi: 1) errore di diritto, da parte del Tribunale, nell'applicazione dell'articolo 263, quarto comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFEU"); 2) violazione, da parte del Tribunale, dell'obbligo di motivazione e, in via subordinata, violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") e degli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("CEDU"), in quanto principi di diritto dell'Unione; 3) errata presentazione e snaturamento delle prove, da parte del Tribunale, dedotti dai ricorrenti in primo grado.

Con il primo motivo, i ricorrenti sostengono che l'interpretazione data dal Tribunale al termine "atto regolamentare", ossia un atto distinto dall'"atto legislativo" e che lo esclude, è errata, in quanto nega qualsiasi ragione d'essere delle nuova possibilità di proporre un ricorso sulla base dell'articolo 263, quarto comma (prima parte del primo motivo). Nella seconda parte del primo motivo, i ricorrenti indicano altresì che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che soltanto quattro dei diciotto ricorrenti sono direttamente interessati dal regolamento controverso. Il Tribunale avrebbe interpretato troppo restrittivamente la nozione di interesse diretto, e avrebbe commesso un ulteriore errore di diritto applicando un'interpretazione troppo restrittiva del requisito dell'interesse diretto.

Con il secondo motivo, i ricorrenti rammentano che nelle loro osservazioni sui motivi di irricevibilità essi avevano affermato che soltanto un'interpretazione ampia dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, sarebbe conforme all'articolo 47 della Carta e agli articoli 6 e 13 della CEDU. Dato che tale motivo è stato decisivo per la soluzione della causa, il Tribunale aveva l'obbligo giuridico di fornire una risposta precisa ed esplicita. I ricorrenti asseriscono, tuttavia, che il Tribunale non ha esaminato adeguatamente tale motivo. L'omissione del Tribunale in questo senso costituisce un errore di diritto che dovrebbe comportare l'annullamento dell'ordinanza impugnata (prima parte del secondo motivo). Nella seconda parte del secondo motivo, e in via subordinata, i ricorrenti invitano rispettosamente la Corte ad annullare l'ordinanza impugnata in quanto l'interpretazione dell'articolo 263, quarto comma, e la conseguente decisione del Tribunale di dichiarare irricevibile il ricorso dei ricorrenti, rappresenta una violazione dell'articolo 47 della Carta e degli articoli 6 e 13 della CEDU, quali principi generali di diritto dell'Unione.

Con il terzo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha presentato in maniera errata le prove da essi prodotte, snaturandole. Infatti, il Tribunale respinge l'argomento dei ricorrenti relativo all'interpretazione da dare al termine "atto regolamentare" sulla base di due presunte dichiarazioni dei ricorrenti, che essi in realtà non avevano effettuato. Le conclusioni in fatto contenute nell'ordinanza impugnata sono quindi errate e snaturano il senso chiaro delle prove a disposizione del Tribunale, senza che sia necessario procedere a un nuovo esame dei fatti. Poiché il Tribunale ha interpretato gli argomenti avanzati in una maniera difforme dalla loro formulazione letterale, le sue conclusioni contenute nell'ordinanza impugnata risultano viziate da alcuni errori manifesti di valutazione.

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1 - Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286, pag. 36).