Language of document : ECLI:EU:C:2006:45

Causa C‑330/03

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

contro

Administración del Estado

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo)

«Libera circolazione dei lavoratori — Riconoscimento dei diplomi — Direttiva 89/48/CEE — Professione di ingegnere — Riconoscimento parziale e limitato delle qualifiche professionali — Artt. 39 CE e 43 CE»

Massime della sentenza

1.        Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi di livello universitario che sanzionano formazioni professionali di durata minima triennale — Direttiva 89/48

(Direttiva del Consiglio 89/48/CEE)

2.        Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi di livello universitario che sanzionano formazioni professionali di durata minima triennale — Direttiva 89/48

(Artt. 39 CE e 43 CE; direttiva del Consiglio 89/48, art. 4, n. 1)

1.        La direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, non osta al fatto che, quando il titolare di un diploma ottenuto in uno Stato membro richieda l’autorizzazione per accedere ad una professione regolamentata in un altro Stato membro, le autorità di tale ultimo Stato accolgano la domanda parzialmente, se il titolare del diploma lo chiede, limitando la portata dell’autorizzazione alle sole attività alle quali il diploma in questione dà accesso nello Stato membro in cui è stato conseguito.

(v. punto 26, dispositivo 1)

2.        Gli artt. 39 CE e 43 CE non ostano a che, quando il titolare di un diploma ottenuto in uno Stato membro richiede l’autorizzazione preliminare per accedere ad una professione regolamentata in un altro Stato membro, questo Stato membro non consenta l’accesso parziale alla detta professione, limitato all’esercizio di una o più attività comprese da quest’ultima, qualora le lacune nella formazione in possesso dell’interessato rispetto a quella necessaria nello Stato membro ospitante possano essere effettivamente colmate con misure di compensazione ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

Viceversa, gli artt. 39 CE e 43 CE ostano a che il detto Stato membro non accordi tale accesso parziale quando l’interessato lo richieda e quando le differenze tra gli ambiti di attività siano così rilevanti che sarebbe in realtà necessario seguire una formazione completa, a meno che il detto diniego di accesso parziale non sia giustificato da ragioni imperative di pubblico interesse, le quali siano adeguate a garantire la realizzazione dell’obiettivo che perseguono e non eccedano ciò che è necessario per ottenerlo.

(v. punti 27, 39, dispositivo 2)