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Ricorso presentato il 17 agosto 2017 – Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-498/17)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e E. Sanfrutos Cano, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La parte ricorrente domanda alla Corte di:

constatare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma degli artt. 7, lettera g, e 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), le discariche che non hanno ottenuto, a norma dell’art. 8 di tale direttiva, un’autorizzazione a continuare a funzionare o non avendo adottato le misure necessarie ad assicurare la conformità ai requisiti previsti dalla direttiva citata delle discariche che hanno ottenuto un’autorizzazione a continuare a funzionare, fatti salvi i requisiti di cui all’allegato I, punto 1, di tale direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 14, lettera b, seconda frase, e dell’art. 14, lettera c, di questa direttiva, in relazione alle discariche di: 1) Avigliano (Loc. Serre Le Brecce); 2) Ferrandina (Loc. Venita); 3) Genzano di Lucania (Loc. Matinella); 4) Latronico (Loc. Torre); 5) Lauria (Loc. Carpineto); 6) Maratea (Loc. Montescuro); 7) Moliterno (Loc. Tempa La Guarella); 8) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta: discarica la cui chiusura era prevista per il mese di settembre 2016); 9) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta), discarica dichiarata come mai utilizzata; 10) Rapolla (Loc. Albero in Piano); 11) Roccanova (Loc. Serre); 12) Sant’Angelo Le Fratte (Loc. Farisi); 13) Campotosto (Loc. Reperduso); 14) Capistrello (Loc. Trasolero); 15) Francavilla (Valle Anzuca); 16) L’Aquila (Loc. Ponte delle Grotte); 17) Andria (D’Oria G.& C. s.n.c); 18) Canosa (CO.BE.MA); 19) Bisceglie (CO.GE.SER); 20) Andria (F.lli Acquaviva); 21) Trani (BAT-Igea s.r.l.); 22) Torviscosa (Società Caffaro);

constatare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma degli artt. 7, lettera g, e 13 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti, le discariche che non hanno ottenuto, a norma dell’art. 8 di tale direttiva, un’autorizzazione a continuare a funzionare, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 14, lettera b, seconda frase di questa direttiva in relazione alle discariche di: 23) Atella (Loc. Cafaro); 24) Corleto Perticara (Loc. Tempa Masone); 25) Marsico Nuovo (Loc. Galaino); 26) Matera (Loc. La Martella); 27) Pescopagano (Loc. Domacchia); 28) Rionero in Volture (Loc. Ventaruolo); 29) Salandra (Loc. Piano del Governo); 30) San Mauro Forte (Loc. Priati); 31) Senise (Loc. Palomabara); 32) Tito (Loc. Aia dei Monaci); 33) Tito (Loc. Valle del Forno); 34) Capestrano (Loc. Tirassegno); 35) Castellalto (Loc. Colle Coccu); 36) Castelvecchio Calvisio (Loc. Termine); 37) Corfinio (Loc. Cannucce); 38) Corfinio (Loc. Case querceto); 39) Mosciano S. Angelo (Loc. Santa Assunta); 40) S. Omero (Loc. Ficcadenti); 41) Montecorvino Pugliano (Loc. Parapoti); 42) San Bartolomeo in Galdo (Loc. Serra Pastore); 43) Trivigano (ex Cava Zof); 44) Torviscosa (Loc. La Valletta);

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L’art. 14 della direttiva del Consiglio del 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti prevede le discariche c.d. “preesistenti”, ossia le discariche che abbiano già ottenuto un’autorizzazione o che siano già in funzione prima del 16 luglio 2001, termine entro il quale la direttiva 1999/31/CE doveva essere trasposta nel diritto nazionale secondo l’art. 18, par. 1, della direttiva. In relazione a tali discariche, l’art. 14 della direttiva 1999/31/CE prevede che, entro il 16 luglio 2009, le Autorità competenti dello Stato membro procedano o al completamento dei lavori necessari al riassetto della discarica al fine di renderla conforme ai requisiti stabiliti nella direttiva (art. 14, lettera c, della direttiva) o alla chiusura definitiva della discarica (art. 14, lettera b, seconda frase, della direttiva).

La Commissione ritiene che dagli elementi forniti dalla Repubblica italiana nel corso della fase pre-contenziosa della procedura risulti che nessuno di questi due adempimenti è stato completato per 44 discariche preesistenti, con la conseguenza che, per tali discariche, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui all’art. 14, lettera b, seconda frase e lettera c, della direttiva 1999/31/CE.

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