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Impugnazione proposta il 4 luglio 2017da JYSK sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 4 maggio 2017, causa T-403/15: JYSK sp. z o.o. / Commissione europea

(Causa C-402/17 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: JYSK sp. z o.o. (rappresentante: H. Sønderby Christensen, advokat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale che dichiara inammissibile il ricorso da essa presentato con la motivazione che la decisione C(2015) 3228 final, dell’11 maggio 2015, della Commissione non la riguarda direttamente ed individualmente, deducendo che tale sentenza viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva.

Motivi d’impugnazione e principali argomenti

La ricorrente sostiene che l’accesso indiretto alla Corte di giustizia mediante un rinvio pregiudiziale da parte delle giurisdizioni polacche non garantisce la tutela prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

La ricorrente afferma che la decisione della Commissione sopra menzionata la riguarda direttamente ed individualmente.

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