Language of document : ECLI:EU:C:2014:2151

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

4 settembre 2014(*)

«Ricorso di annullamento – Azione esterna dell’Unione europea – Accordi internazionali – Protezione dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione – Negoziati relativi a una convenzione del Consiglio d’Europa – Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che autorizza la partecipazione congiunta dell’Unione e dei suoi Stati membri ai negoziati – Articolo 3, paragrafo 2, TFUE – Competenza esterna esclusiva dell’Unione»

Nella causa C‑114/12,

avente ad oggetto il ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 1° marzo 2012,

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, P. Hetsch, L. Gussetti e J. Samnadda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da:

Parlamento europeo, rappresentato da R. Passos e D. Warin, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da H. Legal, J.-P. Hix, F. Florindo Gijón e M. Balta, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Repubblica ceca, rappresentata da M. Smolek, E. Ruffer, D. Hadroušek e J. Králová, in qualità di agenti,

Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze, B. Beutler e N. Graf Vitzthum, in qualità di agenti,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da C. Wissels e J. Langer, in qualità di agenti,

Repubblica di Polonia, rappresentata inizialmente da M. Szpunar, B. Majczyna, M. Drwięcki ed E. Gromnicka, successivamente dagli ultimi tre, in qualità di agenti,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da C. Murrell, in qualità di agente, assistita da R. Palmer, barrister,

intervenienti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts (relatore), vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, E. Juhász, A. Borg Barthet, C.G. Fernlund e J.L. da Cruz Vilaça, presidenti di sezione, A. Rosas, J. Malenovský, A. Prechal, E. Jarašiūnas, C. Vajda e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 settembre 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso la Commissione europea chiede l’annullamento della decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 19 dicembre 2011 relativa alla partecipazione dell’Unione europea e dei suoi Stati membri ai negoziati di una convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla tutela dei diritti degli organismi di diffusione radiotelevisiva (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Contesto normativo

 Il diritto internazionale

2        La Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961 (in prosieguo: la «Convenzione di Roma»), ha istituito al suo articolo 13, per la prima volta su scala internazionale, diritti connessi al diritto d’autore per gli organismi di radiodiffusione, relativamente alla fissazione delle loro emissioni. Tale Convenzione, della quale l’Unione europea non è parte, al suo articolo 1 ha altresì sancito il principio, ripreso nelle convenzioni successive in materia di diritti connessi, secondo il quale la protezione concessa ai titolari di tali diritti non influisce sul diritto che un autore detiene sull’opera diffusa nell’ambito di un’emissione, registrata da produttori discografici o eseguita da artisti interpreti o esecutori.

3        L’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU L 336, pag. 1), disciplina, al suo articolo 14, paragrafi 3, 5 e 6, anche i diritti connessi degli organismi di radiodiffusione. Al pari della Convenzione di Roma, esso riguarda esclusivamente la radiodiffusione classica via etere.

4        Dal canto loro, il Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d’autore e il Trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottati a Ginevra il 20 dicembre 1996 e approvati in nome della Comunità europea con decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6), rafforzano i diritti degli autori, dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti o esecutori nel contesto delle nuove tecnologie digitali, ma non quelli degli organismi di radiodiffusione.

 Il diritto dell’Unione

 La direttiva 92/100/CEE, codificata dalla direttiva 2006/115/CE

5        La direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), ha disciplinato per la prima volta nel diritto dell’Unione i diritti connessi degli organismi di radiodiffusione. Tale direttiva è stata codificata e abrogata dalla direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28).

6        Sotto la rubrica «Diritto di fissazione», l’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/115, così dispone:

«2.      Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

3.      Al distributore via cavo non è concesso il diritto di cui al paragrafo 2 qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione».

7        Sotto la rubrica «Radiodiffusione e comunicazione al pubblico», l’articolo 8, paragrafo 3, della richiamata direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso».

8        Sotto la rubrica «Diritto di distribuzione», l’articolo 9 della medesima direttiva recita:

«1.      Gli Stati membri riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso la vendita o altri mezzi, le realizzazioni di cui alle lettere da a) a d), comprese le copie delle medesime (in appresso denominato “diritto di distribuzione”):

(...)

d)      agli organismi di radiodiffusione, con riferimento alle fissazioni delle loro emissioni, secondo l’articolo 7, paragrafo 2.

2.      Il diritto di distribuzione nella Comunità di una delle realizzazioni di cui al paragrafo 1 non si esaurisce, tranne nel caso di prima vendita nella Comunità della realizzazione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso.

3.      Il diritto di distribuzione non pregiudica le disposizioni specifiche di cui al capo I, segnatamente all’articolo 1, paragrafo 2.

4.      Il diritto di distribuzione può essere trasferito, ceduto o dato in uso in base a licenza contrattuale».

9        L’articolo 10 della direttiva 2006/115 definisce i casi in cui gli Stati membri possono disporre eccezioni a questi diversi diritti.

10      Ai sensi dell’articolo 12 della suddetta direttiva, «[l]a protezione dei diritti connessi con il diritto d’autore a norma della presente direttiva lascia totalmente impregiudicata la protezione del diritto d’autore».

 La direttiva 93/83/CEE

11      I diritti connessi degli organismi di radiodiffusione sono altresì disciplinati dalla direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15).

12      Sotto la rubrica «Definizioni», l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della suddetta direttiva, così dispone:

«Ai fini della presente direttiva, “comunicazione al pubblico via satellite” è l’atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra».

13      L’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva rinvia alle disposizioni pertinenti della direttiva 92/100, successivamente codificata e abrogata dalla direttiva 2006/115, per quanto concerne la protezione dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione ai fini della comunicazione al pubblico via satellite. Detto articolo 4 precisa, al paragrafo 2, che, ai fini del paragrafo 1, l’espressione «radiodiffusione via etere» impiegata in quest’ultima direttiva va considerata comprensiva della comunicazione al pubblico via satellite.

14      L’articolo 5 della direttiva 93/83 stabilisce che «[l]a protezione dei diritti connessi al diritto d’autore a norma della presente direttiva lascia totalmente impregiudicata la tutela del diritto d’autore».

 La direttiva 2001/29/CE

15      La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10), disciplina anche i diritti connessi degli organismi di radiodiffusione.

16      Sotto la rubrica «Diritto di riproduzione», l’articolo 2 di tale direttiva recita:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

(...)

e)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».

17      Sotto la rubrica «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», l’articolo 3 della richiamata direttiva prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2.      Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

(...)

d)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

3.      I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

18      L’articolo 5 della medesima direttiva specifica i casi in cui gli Stati membri possono prevedere eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione.

19      L’articolo 6 della direttiva 2001/29 disciplina gli «[o]bblighi relativi alle misure tecnologiche».

20      L’articolo 7 della richiamata direttiva disciplina gli «[o]bblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti».

21      L’articolo 8 della medesima direttiva, intitolato «Sanzioni e mezzi di ricorso», così recita:

«1.      Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l’applicazione delle sanzioni e l’utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.      Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un’azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale all’origine della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

3.      Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi».

 La direttiva 2004/48/CE

22      La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45, e rettifica in GU L 195, pag. 16), dispone, all’articolo 1, che essa «concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale».

23      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), di tale direttiva, quest’ultima fa salve «le eventuali disposizioni nazionali degli Stati membri concernenti i procedimenti e le sanzioni penali per quanto riguarda le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale».

 La direttiva 2006/116/CE

24      La direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12), che ha codificato e abrogato la direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290, pag. 9), all’articolo 3, paragrafo 4, così dispone:

«I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono cinquant’anni dopo la prima diffusione di un’emissione, sia essa trasmessa su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite».

 Fatti

 I negoziati per una convenzione del Consiglio d’Europa relativa ai diritti connessi degli organismi di radiodiffusione

25      L’11 settembre 2002 il Consiglio d’Europa ha adottato la raccomandazione Rec(2002)7 concernente misure dirette a rafforzare la protezione dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione (in prosieguo: la «raccomandazione del 2002»).

26      Con decisione del 20 febbraio 2008, il comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha incaricato il comitato direttivo per i media e i nuovi servizi di comunicazione di valutare la fattibilità di un rafforzamento di tali diritti. Il 25 settembre 2008, il gruppo di valutazione ad hoc relativo alla protezione dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione ha stilato un memorandum su un’eventuale convenzione del Consiglio d’Europa concernente tale protezione (in prosieguo: il «memorandum del 2008»).

27      Detto memorandum contiene un allegato intitolato «Elenco delle possibili questioni da esaminare in sede di preparazione di un nuovo strumento giuridico», il cui tenore è il seguente:

«I.      Disposizioni introduttive e generali

–        Rapporto con altri accordi e trattati

–        Obblighi esistenti

–        Obblighi futuri

–        Rapporto con la protezione del diritto d’autore o di diritti connessi sulle emissioni

–        Definizioni

–        Punti di collegamento

–        Trattamento nazionale

II.      Contenuto della protezione

–        Diritto di fissazione

–        Diritto di riproduzione

–        Diritto di ritrasmissione

–        Diritto di messa a disposizione

–        Diritto di comunicazione al pubblico

–        Diritto di distribuzione

–        Protezione relativa ai segnali portatori di programmi pre-diffusione

–        Limitazioni ed eccezioni

–        Durata della protezione

–        Obblighi relativi alle misure tecnologiche

–        Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

–        Rispetto dei diritti

III.      Disposizioni finali».

28      Alla luce del memorandum del 2008, il comitato direttivo per i media e i nuovi servizi di comunicazione ha deciso, il 27 maggio 2009, di approvare il mandato del gruppo consultivo ad hoc sulla protezione dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione, e successivamente, in occasione della sua riunione dal 20 al 23 ottobre 2009, di proseguire i lavori di preparazione di una convenzione del Consiglio d’Europa riguardante tale protezione.

29      Prima della costituzione di tale gruppo si è tenuta una riunione consultiva il 28 e 29 gennaio 2010 per preparare i futuri lavori del gruppo medesimo. Tale riunione ha dato luogo alla redazione di un rapporto (in prosieguo: il «rapporto del 2010»).

 La decisione impugnata

30      Il 9 febbraio 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio dell’Unione europea una raccomandazione per una decisione del Consiglio che l’autorizzasse a negoziare la futura convenzione del Consiglio d’Europa in materia di protezione dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione.

31      Il 19 dicembre 2011 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno adottato la decisione impugnata, che è stata notificata alla Commissione il 21 dicembre 2011.

32      La decisione impugnata prevede quanto segue:

«Il Consiglio (...) e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio,

Visto il [Trattato FUE], in particolare l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione (…),

considerando quanto segue:

(1)      la Commissione dovrebbe essere autorizzata a partecipare, a nome dell’Unione, ai negoziati di una convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla tutela dei diritti degli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le materie di competenza dell’Unione e in relazione alle quali l’Unione ha adottato norme.

(2)      Gli Stati membri dovrebbero partecipare, a loro nome, a tali negoziati solo ove le questioni che sorgono durante i negoziati siano di loro competenza. Per garantire che l’Unione sia rappresentata in maniera unitaria a livello esterno, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione collaborino strettamente in sede negoziale,

hanno adottato la presente decisione:

Articolo 1

1.      La Commissione è autorizzata a partecipare ai negoziati di una convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla tutela dei diritti degli organismi di diffusione radiotelevisiva e a condurre tali negoziati a nome dell’Unione, per le materie di competenza dell’Unione e in relazione alle quali l’Unione ha adottato norme, in consultazione con il gruppo di lavoro “Proprietà intellettuale” (diritto d’autore) (il “comitato speciale”).

2.      La Commissione conduce i negoziati in questione conformemente alle direttive di negoziato riportate nell’allegato della presente decisione e/o a posizioni convenute dell’Unione stabilite specificamente per tali negoziati in sede di comitato speciale.

3.      Laddove l’oggetto dei negoziati rientri nelle competenze degli Stati membri, la presidenza partecipa pienamente ai negoziati e li conduce a nome degli Stati membri sulla base di una posizione comune previamente convenuta. Laddove non sia possibile giungere ad una posizione comune convenuta, gli Stati membri hanno facoltà di esprimersi e votare su detta materia in modo indipendente, fatto salvo il paragrafo 4.

4.      La Commissione e gli Stati membri collaborano strettamente in sede negoziale affinché l’Unione e gli Stati membri siano rappresentati in maniera unitaria a livello internazionale.

5.      La Commissione e/o la presidenza provvedono affinché i documenti riguardanti i negoziati siano trasmessi agli Stati membri in tempo debito. Essi riferiscono al Consiglio e/o al comitato speciale in maniera aperta e trasparente sull’esito dei negoziati prima e a seguito di ciascuna sessione negoziale nonché, se del caso, sugli eventuali problemi riscontrati durante i negoziati.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione».

33      L’allegato della decisione impugnata stabilisce le direttive di negoziato nei termini seguenti:

«1.      La Commissione assicura che il progetto di accordo per la tutela dei diritti degli organismi di diffusione radiotelevisiva proposto dal Consiglio d’Europa contenga disposizioni adeguate che permettano all’Unione di diventarne parte contraente.

2.      La Commissione condurrà i negoziati in modo tale da assicurare che le disposizioni previste siano compatibili con la direttiva 2006/115 (...), la direttiva 2006/116 (...), la direttiva 93/83 (...) e la direttiva 2001/29 (...) nonché con gli impegni assunti dall’Unione (...) e dai suoi Stati membri nel quadro dell’[accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio] sotto gli auspici dell’OMC.

3.      Le presenti direttive di negoziato possono essere adattate in linea con i progressi raggiunti nel corso dei negoziati».

34      Ai sensi di una dichiarazione relativa all’adozione della decisione impugnata, nel corso della procedura che ha portato a tale adozione, la Commissione ha sostenuto che l’Unione dispone di una competenza esclusiva in materia e si è opposta all’adozione di un «atto ibrido» da parte del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

 Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

35      La Commissione chiede alla Corte di annullare la decisione impugnata e di condannare il Consiglio alle spese.

36      Il Consiglio conclude per il rigetto del ricorso e per la condanna della Commissione alle spese.

37      Con ordinanza del presidente della Corte del 14 agosto 2012, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono stai ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio, mentre il Parlamento europeo è stato ammesso a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

 Sul ricorso

 Sulla ricevibilità

38      Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania e dal Regno dei Paesi Bassi, invita la Corte a esaminare se il ricorso, in quanto riguardante in parte una decisione adottata dai rappresentanti degli Stati membri in qualità di rappresentanti dei rispettivi governi e non di membri del Consiglio, sia soggetto al sindacato giurisdizionale della Corte previsto dall’articolo 263 TFUE.

39      A tale proposito occorre ricordare che il ricorso di annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici (sentenze Commissione/Consiglio, detta «AETR», 22/70, EU:C:1971:32, punto 42; Parlamento/Consiglio e Commissione, C‑181/91 e C‑248/91, EU:C:1993:271, punto 13, nonché Commissione/Consiglio, C‑27/04, EU:C:2004:436, punto 44).

40      Nel caso di specie, la decisione impugnata, che produce effetti giuridici nei rapporti tra l’Unione e i suoi Stati membri nonché tra le istituzioni dell’Unione, è stata adottata sul fondamento dell’articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

41      Peraltro, dato che la decisione impugnata riunisce le autorizzazioni a negoziare rilasciate alla Commissione, da un lato, e agli Stati membri nonché alla presidenza del Consiglio, dall’altro, ne consegue necessariamente che il Consiglio ha partecipato alla concessione di entrambe le autorizzazioni. Pertanto, il ricorso è ricevibile per quanto concerne la decisione impugnata nella sua interezza.

 Nel merito

42      La Commissione sviluppa quattro motivi a sostegno del suo ricorso.

43      Il primo motivo verte sulla violazione degli articoli 2, paragrafo 2, TFUE, e 3, paragrafo 2, TFUE. Gli altri tre motivi, dedotti indipendentemente dalla natura esclusiva o concorrente delle competenze dell’Unione nel caso di specie, riguardano, rispettivamente, il secondo la violazione delle procedure e delle condizioni relative all’autorizzazione a negoziare accordi internazionali da parte dell’Unione, il terzo la violazione delle norme sul voto in sede di Consiglio previste dall’articolo 218, paragrafo 8, TFUE, e il quarto il mancato rispetto degli obiettivi definiti nei Trattati FUE e UE nonché l’inosservanza del principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 13 TUE.

 Sul primo motivo

–       Argomenti delle parti

44      Nell’ambito del suo primo motivo, la Commissione, sostenuta dal Parlamento, afferma che, in forza della giurisprudenza sviluppata a partire dalla sentenza AETR (EU:C:1971:32), attualmente codificata all’articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l’Unione dispone di una competenza esterna esclusiva quando, come nel caso di specie, gli impegni internazionali rientrano almeno in gran parte nell’ambito di applicazione di norme comuni da essa istituite.

45      In primo luogo, la Commissione e il Parlamento sostengono che i negoziati in sede di Consiglio d’Europa sulla protezione dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione si fonderanno in particolare sull’acquis dell’Unione in tale settore. Passando in rassegna i diversi elementi elencati nell’allegato del memorandum del 2008, dette istituzioni espongono le ragioni per cui tali negoziati rischiano di incidere sulle norme comuni dell’Unione in detto settore, anche e soprattutto allorché riguarderanno elementi per i quali si prevede, ai sensi del richiamato memorandum, di andare oltre l’acquis.

46      La Commissione conclude che, quando un insieme di diritti progressivamente istituito dal diritto dell’Unione, come nel caso di specie, raggiunge uno stadio avanzato, e l’accordo internazionale previsto è diretto a consolidare e al massimo a migliorare marginalmente la protezione dei titolari interessati in ordine ad aspetti periferici non attualmente disciplinati da tale diritto, l’Unione deve disporre di una competenza esclusiva.

47      In secondo luogo, la Commissione, sostenuta sul punto dal Parlamento, fa valere che l’Unione ha adottato un insieme di norme coerenti – che vanno al di là di semplici prescrizioni minime – le quali disciplinano i diritti connessi degli organismi di radiodiffusione al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno. Il fatto che tale normativa non costituisca un’armonizzazione completa e lasci agli Stati membri il compito di disciplinare taluni aspetti del settore di cui trattasi non osterebbe a che la competenza dell’Unione in tale settore sia di natura esclusiva.

48      In terzo luogo, la Commissione sostiene che i diritti connessi degli organismi di radiodiffusione, come disciplinati dal diritto dell’Unione, si inseriscono in un insieme coerente ed equilibrato di norme in materia di proprietà intellettuale, destinato a preservare l’unità dell’ordinamento giuridico dell’Unione in tale materia. Ciò premesso, e tenuto conto dello stretto legame esistente tra i diritti e le attività degli organismi di radiodiffusione e quelli degli altri titolari di diritti di proprietà intellettuale, qualsiasi modifica apportata ai diritti degli uni o degli altri sarebbe tale da influenzare l’interpretazione e l’applicazione della normativa dell’Unione nel suo complesso.

49      Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica federale di Germania, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Polonia e dal Regno Unito, afferma che la futura convenzione del Consiglio d’Europa rientra in un settore di competenze concorrenti tra l’Unione e i suoi Stati membri, ossia quello del mercato interno, che comprende la protezione della proprietà intellettuale. Di conseguenza, sia l’Unione sia gli Stati membri dovrebbero essere coinvolti nei futuri negoziati collaborando strettamente a tutte le fasi del processo per garantire che l’Unione sia rappresentata in maniera unitaria a livello esterno. Sarebbe precisamente questo l’obiettivo della decisione impugnata.

50      Il Consiglio e i predetti Stati membri sostengono che il fatto che una parte, pur rilevante, dell’accordo internazionale previsto rientri in un settore disciplinato da norme comuni dell’Unione non è sufficiente per concludere nel senso della natura esclusiva della competenza dell’Unione a negoziare tale accordo. A questa conclusione si potrebbe pervenire soltanto in seguito a un’analisi precisa e concreta della natura e del contenuto delle norme dell’Unione di cui trattasi, nonché del rapporto tra tali norme e l’accordo previsto, da cui emerga che quest’ultimo può incidere su dette norme o modificarne la portata.

51      Le medesime parti sostengono inoltre che l’ultima parte di frase dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE dev’essere letta in combinazione con il protocollo (n. 25) sull’esercizio della competenza concorrente, allegato ai Trattati UE e FUE.

52      Il Consiglio, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito aggiungono che i firmatari del Trattato di Lisbona, nell’ultima parte di frase dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE, hanno inteso codificare la giurisprudenza sviluppata a partire dalla sentenza AETR (EU:C:1971:32), come chiarita dal parere 1/03 (EU:C:2006:81), rifiutandosi di sancire il criterio del «settore già in gran parte disciplinato dalle norme dell’Unione», applicato dalla Corte segnatamente nel suo parere 2/91 (EU:C:1993:106) e nella sentenza Commissione/Danimarca (C‑467/98, EU:C:2002:625).

53      Alla luce di queste considerazioni generali, il Consiglio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia e il Regno Unito contestano che l’Unione disponga di una competenza esterna esclusiva nel caso di specie.

54      Essi sostengono in proposito, in primo luogo, che la futura convenzione del Consiglio d’Europa potrebbe andare oltre la normativa esistente dell’Unione relativamente a tre elementi.

55      Anzitutto, tale futura convenzione potrebbe sancire un diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione per quanto concerne la comunicazione delle loro emissioni al pubblico al di fuori dei luoghi ad esso accessibili mediante il pagamento di un diritto d’ingresso, diritto esclusivo che non sarebbe riconosciuto a detti organismi nel diritto dell’Unione.

56      Poi, essa potrebbe disciplinare la protezione dei segnali prima della loro diffusione al pubblico (in prosieguo: i «segnali pre-diffusione»), mentre tale protezione non è oggetto di nessuna disposizione di diritto dell’Unione. Infatti, i diritti conferiti dalla normativa dell’Unione agli autori sulle loro opere non ricomprenderebbero i diritti degli organismi di radiodiffusione su tali segnali.

57      Infine, i negoziati sulla futura convenzione del Consiglio d’Europa potrebbero riguardare l’introduzione di misure penali destinate a far rispettare i diritti di cui trattasi, misure che non sarebbero coperte da norme comuni dell’Unione.

58      La Repubblica di Polonia aggiunge che è altresì possibile che tale futura convenzione contenga una definizione di «organismo di radiodiffusione» più ampia di quella prevista dal diritto dell’Unione al fine di ricomprendervi le emittenti via web o in «simulcast».

59      Al pari del Regno Unito, essa sottolinea peraltro che nessuna norma comune dell’Unione conferisce attualmente agli organismi di radiodiffusione un diritto esclusivo di ritrasmissione su filo.

60      Il Consiglio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania e il Regno Unito aggiungono che il fatto di ammettere una competenza esterna esclusiva dell’Unione, nonostante l’assenza di norme comuni di quest’ultima, per il motivo che l’accordo internazionale di cui trattasi estenderebbe soltanto marginalmente un corpus di regole progressivamente attuate a livello dell’Unione, porterebbe a un illecito ampliamento dell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE e contrasterebbe con il principio di attribuzione.

61      In secondo luogo, il Consiglio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia e il Regno Unito sostengono che a favore degli organismi di radiodiffusione il diritto dell’Unione ha realizzato soltanto un’armonizzazione minima, frammentata e ancillare alla protezione degli altri diritti di proprietà intellettuale.

62      In terzo luogo, il Consiglio, la Repubblica di Polonia e il Regno Unito affermano che la normativa dell’Unione relativa ai diritti d’autore e ai diritti connessi diversi da quelli degli organismi di radiodiffusione è completamente irrilevante per valutare l’esistenza di norme comuni dell’Unione nel settore di cui trattasi nella fattispecie. Essi evidenziano in proposito la differenza fondamentale esistente, tanto da un punto di vista storico quanto in termini di natura e oggetto della protezione, tra il diritto d’autore e i diritti dei predetti organismi.

63      In tale contesto, un rafforzamento della protezione concessa ai suddetti organismi non sarebbe idoneo a pregiudicare l’equilibrio generale della protezione degli altri titolari di diritti di proprietà intellettuale né l’esercizio di tali diritti da parte di questi ultimi.

–       Giudizio della Corte

64      Il primo motivo è sostanzialmente fondato sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

65      In via preliminare si deve osservare che, tra le diverse ipotesi di competenza esterna esclusiva dell’Unione previste da tale disposizione, nel caso di specie è pertinente soltanto quella su cui verte l’ultima parte di frase di detta disposizione, corrispondente alla situazione in cui la conclusione di un accordo internazionale «può incidere su norme comuni o modificarne la portata».

66      A tale proposito si deve sottolineare che i termini impiegati in tale ultima parte di frase corrispondono a quelli con cui la Corte, al punto 22 della sentenza AETR (EU:C:1971:32), ha definito la natura degli impegni internazionali che gli Stati membri non possono assumere fuori dall’ambito delle istituzioni dell’Unione, qualora norme comuni dell’Unione siano state adottate per raggiungere gli scopi del Trattato.

67      Tali termini devono di conseguenza essere interpretati alla luce delle precisazioni fornite sul tema dalla Corte nella sentenza AETR (EU:C:1971:32) e nella giurisprudenza sviluppata a partire da tale sentenza.

68      Secondo la giurisprudenza della Corte, esiste un rischio di incidere sulle norme comuni dell’Unione da parte degli impegni internazionali, o di modificare la portata di tali norme, che può giustificare una competenza esterna esclusiva dell’Unione, quando tali impegni rientrano nell’ambito di applicazione di dette norme (v., in tal senso, sentenze AETR, EU:C:1971:32, punto 30, e Commissione/Danimarca, EU:C:2002:625, punto 82).

69      L’accertamento di tale rischio non presuppone una concordanza completa tra il settore disciplinato dagli impegni internazionali e quello disciplinato dalla normativa dell’Unione (v., in tal senso, parere 1/03, EU:C:2006:81, punto 126).

70      Come ripetutamente sottolineato dalla Corte, tali impegni possono incidere sulla portata delle norme comuni dell’Unione o modificarla anche qualora questi ultimi rientrino in un settore già in gran parte disciplinato da tali norme (parere 2/91, EU:C:1993:106, punto 25; sentenza Commissione/Danimarca, EU:C:2002:625, punto 82, nonché parere 1/03, EU:C:2006:81, punti 120 e 126).

71      Inoltre, fuori dall’ambito delle istituzioni dell’Unione, gli Stati membri non possono assumere tali impegni, e ciò anche se non vi siano possibili contraddizioni tra questi ultimi e le norme comuni dell’Unione (v., in tal senso, parere 2/91, EU:C:1993:106, punti 25 e 26, nonché sentenza Commissione/Danimarca, EU:C:2002:625, punto 82).

72      L’analisi che precede non è smentita dall’argomento del Consiglio, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito vertente su una concezione asseritamente più restrittiva, a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in materia di competenza esterna esclusiva dell’Unione.

73      Infatti, il protocollo (n. 25) sull’esercizio della competenza concorrente, addotto a sostegno di tale argomento, il cui articolo unico dispone che, «quando l’Unione agisce in un determinato settore, il campo di applicazione di questo esercizio di competenza copre unicamente gli elementi disciplinati dall’atto dell’Unione in questione e non copre pertanto l’intero settore», riguarda unicamente, come emerge dal suo tenore letterale, l’articolo 2, paragrafo 2, TFUE, e non l’articolo 3, paragrafo 2, TFUE. Esso mira quindi a precisare la portata dell’esercizio da parte dell’Unione di una competenza concorrente con gli Stati membri attribuitale dai Trattati, e non a limitare la portata della competenza esterna esclusiva dell’Unione nelle ipotesi previste dall’articolo 3, paragrafo 2, TFUE, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte testé rammentata.

74      Stanti tali premesse, occorre sottolineare che l’Unione dispone solo di competenze di attribuzione e che, pertanto, l’esistenza di una competenza, per di più di natura esclusiva, deve basarsi su conclusioni derivanti da un’analisi concreta del rapporto esistente tra l’accordo internazionale previsto e il diritto dell’Unione in vigore, da cui risulti che un tale accordo può incidere sulle norme comuni dell’Unione o modificarne la portata (v., in tal senso, parere 1/03, EU:C:2006:81, punto 124).

75      Conformemente al principio di attribuzione esposto all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE, ai fini di tale analisi spetta alla parte interessata fornire gli elementi atti a dimostrare la natura esclusiva della competenza esterna dell’Unione di cui essa intende avvalersi.

76      Nella fattispecie occorre anzitutto rilevare che la decisione impugnata non fornisce alcuna precisazione sul contenuto dei negoziati relativi alla futura convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei diritti degli organismi di radiodiffusione. Essa non individua neppure gli elementi di tali negoziati che, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, rientrano nella competenza dell’Unione e quelli che, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 3, rientrano nella competenza degli Stati membri.

77      In tali circostanze, per quanto riguarda il contenuto dei negoziati previsti, si devono prendere in considerazione, ai fini della presente analisi, la raccomandazione del 2002, il memorandum del 2008 e il rapporto del 2010, che sono stati versati agli atti dalla Commissione a sostegno del suo primo motivo e relativamente ai quali nessuna parte ha contestato il fatto che essi forniscano le indicazioni pertinenti più recenti a tale proposito.

78      Per quanto attiene al settore di cui trattasi nel caso di specie, questi documenti del Consiglio d’Europa indicano che i negoziati in questione sono diretti all’adozione di una convenzione relativa alla protezione dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione.

79      Come risulta dalle direttive 93/83, 2001/29, 2004/48, 2006/115 e 2006/116, i predetti diritti formano oggetto, in diritto dell’Unione, di un quadro giuridico armonizzato che mira in particolare a garantire il buon funzionamento del mercato interno, e che, avendo integrato un certo numero di evoluzioni legate alle sfide tecnologiche, al nuovo ambiente digitale e allo sviluppo della società dell’informazione, ha istituito un regime di protezione elevata e omogenea a favore degli organismi di radiodiffusione in relazione alle loro emissioni.

80      Ne consegue che la protezione dei diritti connessi di tali organismi, oggetto dei negoziati del Consiglio d’Europa, dev’essere intesa come il settore pertinente ai fini della presente analisi.

81      Il fatto che detto quadro giuridico armonizzato sia stato predisposto mediante diversi strumenti giuridici disciplinanti anche altri diritti di proprietà intellettuale non è atto a rimettere in discussione la fondatezza di tale interpretazione.

82      La valutazione dell’esistenza del rischio di incidere sulle norme comuni dell’Unione o di modificarne la portata tramite impegni internazionali non può infatti dipendere da una distinzione artificiosa fondata sulla presenza o meno di tali norme in un solo e unico strumento di diritto dell’Unione.

83      In tal senso, in particolare, la Corte, ai punti 27 e 29 della sentenza Commissione/Francia (C‑239/03, EU:C:2004:598), ha considerato la protezione delle acque dall’inquinamento, oggetto dell’accordo internazionale di cui trattavasi nella causa che ha dato origine a tale sentenza, come «un settore», nonostante il fatto che la normativa pertinente dell’Unione fosse contenuta in diversi strumenti giuridici.

84      Dopo aver precisato in tal modo il settore in questione, occorre osservare che, ai sensi di vari passaggi del memorandum del 2008, ossia i punti 49, 52, 57 e 78 dello stesso, la convenzione di cui trattasi del Consiglio d’Europa dovrebbe essere basata sull’acquis dell’Unione, in cui rientra ampiamente il diritto sostanziale della proprietà intellettuale, segnatamente quello relativo agli organismi di radiodiffusione.

85      Come ammesso dal Consiglio e dagli Stati membri intervenuti a suo sostegno, numerosi elementi dei negoziati previsti, che sono indicati nell’elenco contenuto nell’allegato del memorandum del 2008, sono effettivamente già disciplinati da norme comuni dell’Unione.

86      Per quanto riguarda, in primis, gli elementi indicati sotto il titolo I di tale elenco, è vero che la Repubblica di Polonia afferma che la nozione di «organismo di radiodiffusione», ai fini della futura convenzione di cui trattasi, potrebbe essere definita in senso ampio in modo da estendersi alle emettenti sul web o in «simulcast».

87      Tuttavia, indipendentemente dalla questione se, nel contesto delle nuove tecnologie digitali, il riferimento alle emissioni trasmesse su filo o via etere, contenuto negli articoli 2 e 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2001/29, negli articoli 7, paragrafo 2, e 9, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/115 nonché nell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2006/116, consenta di far ricadere tali emittenti nell’ambito di applicazione delle norme comuni dell’Unione nel settore considerato, è in ogni caso innegabile, come sostenuto dalla Commissione, che un negoziato che sia diretto, in un modo o nell’altro, a ricomprendere tali emittenti nell’ambito della futura convenzione del Consiglio d’Europa, in particolare mediante l’adozione, ai fini idi tale convenzione, di una definizione di «organismo de radiodiffusione» in termini «tecnologicamente neutri», come suggerito al punto 13 del rapporto del 2010, avrebbe un’incidenza trasversale sulla portata del complesso delle norme comuni dell’Unione relative alla protezione dei diritti connessi di tali organismi.

88      Per quanto concerne, in secundis, gli elementi indicati sotto il titolo II dell’elenco contenuto nell’allegato del memorandum del 2008, è pacifico tra le parti che quelli relativi al diritto di fissazione, al diritto di riproduzione, al diritto di messa a disposizione del pubblico, al diritto di distribuzione, alle limitazioni e alle eccezioni a tali diritti, alla durata della protezione di detti diritti, agli obblighi relativi alle misure tecniche e a quelli relativi alle informazioni sul regime dei diritti rientrano nelle norme comuni dell’Unione e che i negoziati su tali elementi potranno incidere su dette norme comuni o modificarne la portata.

89      Per contro, le parti sono in disaccordo a proposito di quattro elementi menzionati sotto il richiamato titolo II, ossia il diritto di ritrasmissione, il diritto di comunicazione al pubblico, la protezione dei segnali pre-diffusione e il rispetto dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione.

90      Per quanto riguarda, in primo luogo, il diritto di ritrasmissione, la Repubblica di Polonia e il Regno Unito sostengono che il diritto dell’Unione ha realizzato soltanto un’armonizzazione minima, in quanto ha unicamente ad oggetto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115, la ritrasmissione via etere. Orbene, i negoziati in questione potrebbero sfociare nella creazione, a favore degli organismi di radiodiffusione, di un diritto esclusivo di ritrasmissione anche su filo, in particolare via Internet.

91      A tale proposito occorre rilevare che l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115 non è riconducibile a una situazione paragonabile a quella accertata ai punti 18 e 21 del parere 2/91 (EU:C:1993:106), nella quale la Corte non ha riconosciuto una competenza esclusiva dell’Unione in ragione della natura di prescrizioni minime sia delle disposizioni del diritto dell’Unione sia di quelle della convenzione internazionale di cui trattavasi. Infatti, tale disposizione attribuisce una portata sostanziale precisa al diritto di ritrasmissione nel diritto dell’Unione, circoscrivendola alla ritrasmissione via etere.

92      Come sostiene la Commissione, negoziati del Consiglio d’Europa che, come suggerito al punto 54 del memorandum del 2008, tendessero a estendere tale diritto alla ritrasmissione su filo o via Internet potrebbero quindi modificare la portata delle norme comuni dell’Unione in materia di diritto di ritrasmissione.

93      Del resto, come sottolinea ulteriormente la Commissione, il diritto degli organismi di radiodiffusione in materia di ritrasmissione su filo è già parzialmente contemplato, in quanto tale, da norme comuni dell’Unione a causa dell’interazione esistente tra i vari diritti di proprietà intellettuale di tali organismi che sono disciplinati dal diritto dell’Unione. Infatti, come dichiarato dalla Corte nella sentenza ITV Broadcasting e a. (C‑607/11, EU:C:2013:147), il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di cui godono, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, gli organismi di radiodiffusione televisiva terrestre sulle loro emissioni protette dal diritto d’autore ricomprende il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione di tali opere da parte di un altro organismo tramite Internet.

94      Per quanto concerne, in secondo luogo, il diritto di comunicazione al pubblico, il Consiglio e diversi Stati membri intervenuti a suo sostegno affermano che i negoziati di cui trattasi potrebbero andare oltre l’acquis dell’Unione, estendendo, a differenza dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115, la portata di tale diritto al di fuori dei luoghi accessibili al pubblico mediante il pagamento di un diritto d’ingresso.

95      In proposito si deve tuttavia rilevare, al pari della Commissione, che né il memorandum del 2008 né il rapporto del 2010 contengono indicazioni in tal senso, e che, dal canto loro, il Consiglio e gli Stati membri intervenuti non hanno fornito nessun elemento a sostegno delle loro allegazioni.

96      Al contrario, ai sensi della raccomandazione del 2002, e in particolare del punto f) della rubrica «Diritti da attribuire», contenuta nell’allegato di tale raccomandazione, nonché del punto 24 della relazione accompagnatoria di quest’ultima, la portata del diritto di comunicazione al pubblico sarebbe modellata su quella prevista dall’articolo 13, lettera d), della Convenzione di Roma, che la limita ai luoghi accessibili al pubblico mediante il pagamento di un diritto d’ingresso.

97      Per quanto concerne, in terzo luogo, la protezione dei segnali pre-diffusione, il Consiglio e diversi Stati membri intervenuti a suo sostegno rilevano certo correttamente che gli organismi di radiodiffusione non beneficiano, in forza del diritto dell’Unione in vigore, di una protezione concernente detti segnali in quanto tali, mentre, ai sensi dei punti da 41 a 43 e 54 del memorandum del 2008 e del punto 14 del rapporto del 2010, i negoziati di cui trattasi potrebbero portare a istituire tale protezione a causa della vulnerabilità di detti segnali rispetto ad atti di appropriazione o di utilizzo non autorizzati.

98      Tuttavia una delle soluzioni, rilevata dalla Commissione, presentata come meritevole di considerazione ai sensi del punto 43 del memorandum del 2008, ossia l’estensione della nozione di «emissioni» ai segnali pre-diffusione in modo da ricomprendere questi ultimi nell’ambito della protezione dei vari diritti riconosciuti agli organismi di radiodiffusione, potrebbe innegabilmente modificare in maniera trasversale la portata delle norme comuni dell’Unione nel settore considerato.

99      Per quanto riguarda le altre possibili soluzioni prospettate dinanzi alla Corte, ad esempio la creazione di una protezione giuridica sui generis dei segnali pre-diffusione o l’applicazione a questi ultimi delle disposizioni relative alla protezione delle misure tecniche, va necessariamente constatato che, in assenza di riferimenti ad essi relativi nel memorandum del 2008 o nel rapporto del 2010, e non avendo il Consiglio e gli Stati membri intervenuti apportato alcun elemento a sostegno delle loro allegazioni, esse appaiono attualmente ipotetiche e non possono quindi essere prese in considerazione per stabilire la natura esclusiva o concorrente della competenza dell’Unione nel caso di specie.

100    Per quanto attiene, in quarto luogo, al rispetto dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione, il Consiglio e diversi Stati membri intervenuti a suo sostegno, senza contestare che le sanzioni e i mezzi di ricorso in caso di violazione di tali diritti sono disciplinati in diritto dell’Unione dall’articolo 8 della direttiva 2001/29, nonché da un insieme di norme comuni contenute nella direttiva 2004/48, sostengono tuttavia che i negoziati di cui trattasi potrebbero portare all’introduzione, diversamente dalla normativa dell’Unione, dell’obbligo per le parti contraenti di adottare sanzioni penali in caso di tali violazioni.

101    Tuttavia, si deve necessariamente constatare, al pari della Commissione, che né il memorandum del 2008 né il rapporto del 2010 contengono indicazioni in tal senso, e che le allegazioni riportate al punto precedente non sono state suffragate da nessun elemento in rapporto con i futuri negoziati in sede di Consiglio d’Europa.

102    Dall’analisi che precede emerge che il contenuto dei negoziati per una convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla tutela dei diritti connessi degli organismi di diffusione radiotelevisiva, come delimitato dalla raccomandazione del 2002, dal memorandum del 2008 e dal rapporto del 2010, rientra in un settore ampiamente disciplinato da norme comuni dell’Unione e che tali negoziati possono incidere sulle norme comuni dell’Unione o modificarne la portata. Pertanto, detti negoziati rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione.

103    Ne consegue che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

 Sui motivi dal secondo al quarto

104    Poiché il primo motivo è fondato, occorre annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti dalla Commissione a sostegno del suo ricorso.

 Sulle spese

105    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Consiglio, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese. Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in forza del quale le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno Unito nonché il Parlamento si fanno carico delle proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 19 dicembre 2011 relativa alla partecipazione dell’Unione europea e dei suoi Stati membri ai negoziati di una convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla tutela dei diritti degli organismi di diffusione radiotelevisiva è annullata.

2)      Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

3)      Le spese della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Germania, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché del Parlamento europeo restano a loro carico.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.