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Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 25 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Regno Unito - Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc / Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Causa C-518/10) 2

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Medicinali per uso umano - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 469/2009 - Art. 3 - Condizioni di rilascio del certificato - Nozione di "prodotto protetto da un brevetto di base in vigore" - Criteri - Autorizzazione all'immissione in commercio - Medicinale immesso in commercio che contiene un solo principio attivo, mentre il brevetto rivendica una composizione di principi attivi)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc

Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Interpretazione dell'art. 3, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) - Condizioni di rilascio del certificato - Nozione di "prodotto protetto da un brevetto di base in vigore" - Criteri - Incidenza dell'Accordo 89/695/CEE, sul brevetto comunitario, sulla valutazione di tali criteri nell'ipotesi di violazione indiretta o a titolo di concorso ai sensi dell'art. 26 di tale Accordo

Dispositivo

L'art. 3, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare qualora il principio attivo menzionato nella domanda, pur figurando nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base come principio attivo facente parte di una composizione con un altro principio attivo, non sia oggetto di alcuna rivendicazione che lo riguardi singolarmente.

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1 -

2 - GU C 13 del 15.1.2011.