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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts Düsseldorf (Germania) il 2 agosto 2017 – Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S / Stadt Solingen

(Causa C-465/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgerichts Düsseldorf

Parti

Ricorrenti: Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S

Resistente: Stadt Solingen

Questioni pregiudiziali

Se l’assistenza e la cura di pazienti in situazioni di emergenza in un mezzo di soccorso (Rettungswagen) da parte di un soccorritore qualificato / soccorritore sanitario (Rettungsassistent /Rettungssanitäter) e l’assistenza e la cura di pazienti in un veicolo sanitario (Krankentransportwagen) da parte di un soccorritore sanitario / aiuto soccorritore (Rettungssanitäter/Rettungshelfer) costituiscano «servizi di difesa civile, protezione civile e prevenzione contro i pericoli» ai sensi dell’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE 1 , identificati dai codici CPV 7525000-7 (servizi di salvataggio) e 85143000-3 (servizi di ambulanza).

Se l’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE possa essere inteso nel senso che sono qualificabili come «organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro» in particolare le organizzazioni di assistenza riconosciute in base alla normativa nazionale come organizzazioni di difesa e protezione civile.

Se siano qualificabili come «organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro» nell’accezione dell’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE le organizzazioni e associazioni il cui scopo consiste nell’assolvimento di compiti di interesse pubblico, che non perseguono scopi di lucro e reinvestono eventuali utili per conseguire lo scopo dell’organizzazione.

Se il trasporto di un paziente in ambulanza (Krankenwagen) con l’assistenza di un soccorritore sanitario/aiuto soccorritore (Rettungssanitäter/Rettungshelfer) (cosiddetto trasporto sanitario qualificato) costituisca un «servizi[o] di trasporto dei pazienti in ambulanza» ai sensi dell’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE, non soggetto alla deroga settoriale e al quale è applicabile la direttiva 2014/24/UE.

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1 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).