Language of document : ECLI:EU:C:2013:367

Causa C‑648/11

The Queen, su istanza di MA e altri

contro

Secretary of State for the Home Department

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Regolamento (CE) n. 343/2003 — Determinazione dello Stato membro competente — Minore non accompagnato — Domande di asilo presentate in due Stati membri successivamente — Mancanza di un familiare del minore nel territorio di uno Stato membro — Articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003 — Trasferimento del minore verso lo Stato membro nel quale quest’ultimo ha presentato la sua prima domanda — Compatibilità — Interesse superiore del minore — Articolo 24, paragrafo 2, della Carta»

Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 giugno 2013

1.        Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente irrilevanti, questioni teoriche formulate in un contesto che esclude una soluzione utile e questioni senza nesso con l’oggetto della controversia principale — Portata — Rilevanza delle questioni sottoposte ai fini della soluzione di un ricorso per risarcimento danni connesso alla controversia principale — Inclusione

(Art. 267 TFUE)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione — Politica d’asilo — Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo — Regolamento n. 343/2003 — Minore non accompagnato — Domande di asilo presentate in due Stati membri successivamente — Presa in considerazione dell’interesse superiore del minore — Competenza dello Stato membro della presenza fisica del minore successivamente al deposito della sua domanda

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 24; regolamento del Consiglio n. 343/2003, art. 6, secondo comma)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 37-40)

2.        L’articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze nelle quali un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in più di uno Stato membro, designa come «Stato membro competente» lo Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo.

A tale proposito, la locuzione «Stato membro (…) in cui il minore ha presentato la domanda d’asilo», contenuta in tale disposizione, non può essere intesa nel senso che indica il primo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d’asilo. Infatti, poiché i minori non accompagnati costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili, la procedura di determinazione dello Stato membro competente non dev’essere prolungata più di quanto strettamente necessario bensì assicurare loro un rapido accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato. Pertanto, benché l’interesse del minore sia menzionato esplicitamente solo al primo comma dell’articolo 6 del citato regolamento, l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, produce l’effetto che, in tutte le decisioni che adottano gli Stati membri sul fondamento del secondo comma del citato articolo 6, l’interesse superiore del minore deve parimenti essere considerato preminente. Ne consegue che minori non accompagnati che hanno presentato una domanda d’asilo in uno Stato membro non devono, in linea di principio, essere trasferiti in un altro Stato membro nel quale hanno presentato una prima domanda d’asilo.

(v. punti 53, 55, 59, 61, 66 e dispositivo)