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Ricorso proposto il 10 marzo 2017 – Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-128/17)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Convenuti: Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2016/2284, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE 1 ;

in subordine, annullare parzialmente la direttiva nella parte relativa alla fissazione degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030 e per gli anni successivi;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Avverso la direttiva impugnata la Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi:

1. Violazione del principio di leale collaborazione (articolo 4, paragrafo 3, del TUE)

Le istituzioni convenute hanno condotto i lavori per l’adozione della direttiva impugnata in maniera non trasparente, avendo riservato un trattamento diverso ai singoli Stati membri ed imponendo solo ad alcuni degli stessi gli impegni supplementari di riduzione che non trovano giustificazione né nel criterio di efficienza in termini di costi, né nei principi adottati nell’ambito della metodologia di distribuzione degli impegni. L’imposizione alla Polonia (e ad altri due Stati membri), prima della conclusione dell’accordo definitivo con il Parlamento europeo, dei nuovi valori di riduzione delle emissioni al fine di conseguire un livello di riduzione generale più ambizioso ha comportato che la Polonia sia stata di fatto esclusa dai negoziati che hanno determinato la configurazione definitiva degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030 e per gli anni successivi.

Inoltre, le istituzioni convenute hanno privato la Polonia della possibilità di un’effettiva verifica dei dati concernenti la medesima i quali hanno costituito la base per la definizione degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030 e per gli anni successivi, ed hanno violato, in questo modo, il diritto spettante alla Polonia di ottenere che la propria posizione fosse presa in considerazione.

2. Violazione dei principi dell’apertura e della trasparenza (articolo 15 TFUE) e carenza di una motivazione sufficiente (articolo 296 TFUE)

La Repubblica di Polonia sostiene che non erano stati messi a disposizione né pubblicati gli obiettivi fondamentali sulla base dei quali sono stati definiti gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030 e per gli anni successivi. Mancano le informazioni relative agli obiettivi previsionali concernenti la struttura tecnologica dei singoli settori, obiettivi sui quali sono state basate, a loro volta, le proiezioni relative alle emissioni nel 2030. Inoltre, la mancanza di tali informazioni rende impossibile la verifica dell’attendibilità delle proiezioni delle emissioni che sono state approvate per il 2030. In secondo luogo, non è dato conoscere la formula in base alla quale l’obiettivo sanitario globale riguardante la riduzione della mortalità nell’Unione sia stato convertito nell’impegno di riduzione delle emissioni per tutta l’Unione e per i singoli Stati membri.

Di conseguenza, non è stato indicato in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dalle istituzioni che hanno adottato la direttiva in relazione ai suddetti impegni di riduzione.

3. Violazione degli obblighi di effettuare un’adeguata analisi dell’impatto della direttiva impugnata sui singoli Stati membri e di presentare una valutazione sufficiente degli effetti della sua entrata in vigore

La Repubblica di Polonia sostiene che, in considerazione di un forte impatto degli impegni di riduzione delle emissioni per il 2030 e per gli anni successivi che si prevede sull’economia e sulla popolazione degli Stati membri, la valutazione dell’impatto predisposta dalla Commissione sia insufficiente.

Nella valutazione degli effetti è stato fatto riferimento alla relazione tra il conseguimento degli obiettivi della direttiva ed i cambiamenti strutturali volti a ridurre la quota del carbone come combustibile nel settore energetico nonché urbano e domestico. Tuttavia, la valutazione degli effetti non contiene l’analisi dettagliata sul punto se l’assolvimento degli obblighi previsto avrà una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia nonché sulla struttura generale del suo approvvigionamento energetico. Ciò è di fondamentale importanza dal momento che la conferma di una sensibile incidenza implicherebbe che la direttiva impugnata avrebbe dovuto essere adottata dal legislatore dell’Unione su una base giuridica diversa, ossia sulla base dell’articolo 192, paragrafo 2, TFUE piuttosto che dell’articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

4. Violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TUE)

Le istituzioni convenute non hanno tenuto conto dei gravosi costi sociali ed economici che deriveranno in Polonia dall’assolvimento degli obblighi di riduzione delle emissioni dei singoli inquinanti a partire dal 2030. Di conseguenza, l’attuazione da parte della Polonia degli impegni di riduzione per il 2030 e per gli anni successivi può comportare gravi conseguenze negative socio-economiche. Le spese sostenute per l’attuazione dei suddetti impegni possono risultare sproporzionate rispetto agli effetti attesi.

Per raggiungere gli obiettivi fissati dalla direttiva non era manifestamente necessario determinare nella direttiva impegni nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030 e per gli anni successivi così rigorosi.

5. Violazione del principio di uguaglianza degli Stati membri (articolo 4, paragrafo 2, TUE) e del principio dello sviluppo sostenibile (articolo 191, paragrafo 3, quarto trattino, in combinato disposto con il paragrafo 2 TFUE)

Gli obblighi di riduzione delle emissioni nel periodo decorrente dal 2030 imposti ai singoli Stati membri non tengono conto della diversa situazione economica, delle condizioni tecnologiche e del contesto sociale degli Stati membri, tra cui l’entità delle esigenze di investimento nelle diverse regioni dell’Unione. Per determinare gli impegni di riduzione è stato usato un metodo standardizzato, in modo avulso dalla reale e variegata situazione economica e sociale dei singoli Stati membri.

Inoltre, nel definire gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni dei singoli Stati membri per il 2030 e per gli anni successivi, le istituzioni convenute non hanno, verosimilmente, tenuto nella dovuta considerazione l’afflusso transfrontaliero di notevoli quantità di sostanze inquinanti dalle zone situate nelle immediate vicinanze dell’Unione verso taluni Stati membri, il che può portare ad una disparità di trattamento tra gli Stati membri confinanti con i paesi terzi e gli Stati non interessati dal problema dell’afflusso di sostanze inquinanti al di fuori dell’Unione.

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1 GU L 344, pag. 1