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Impugnazione proposta il 5 ottobre 2017 dal Regno del Belgio avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 luglio 2017 nella causa T-287/16, Belgio/Commissione

(Causa C-587/17P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: J.-C. Halleux, M. Jacobs, C. Pochet, agent, E. Grégoire e J. Mariani, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 20 luglio 2017 nella causa T-287/16, Belgio/Commissione (EU:T:2017:531);

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione del 17 marzo 20161 , nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea un importo di € 9.601.619,00 (voce di bilancio 6701) ;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce un motivo unico, attinente a un errore di diritto risultante dall’erronea interpretazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 32, paragrafo 8, lettera a), del regolamento n. 1290/20052 , divenuto, in sostanza, l’articolo 54, paragrafo 5, lettera c), del regolamento n. 1306/20133 , sia per quanto riguarda l’esaurimento di tutti i mezzi di ricorso previsti dal diritto interno sia per quanto riguarda la diligenza richiesta da tale disposizione.

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1     Decisione di esecuzione (UE) 2016/417 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2016 L 75, pag. 16)

2     Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).

3     Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549 ; rettifica in GU 2016, L 130, pag. 13).