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Impugnazione proposta il 2 maggio 2017 dalla Holistic Innovation Institute, S.L.U. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017, causa T-706/14, Holistic Innovation Institute / REA

(Causa C-241/17 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Holistic Innovation Institute, S.L.U. (rappresentante: J.J. Marín López, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017, Holistic Innovation Institute / REA, T-706/14, EU:T:2017:89.

Annullare la decisione del Direttore dell’Agenzia esecutiva per la ricerca del 24 luglio 2014 [ARES (2014) 2461172], con cui si pone fine alla negoziazione con la Holistic Innovation Institute, S.L.U. e si esclude la sua partecipazione ai progetti europei Inachus e ZONeSEC.

Stabilire il diritto al risarcimento della Holistic Innovation Institute, S.L.U. nei termini indicati al punto 177 dell’atto d’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Errore di diritto in quanto nella sentenza impugnata si afferma la competenza della REA, sostenendo che essa non abbia oltrepassato i limiti dei compiti che le erano stati affidati relativamente alla gestione del settimo programma quadro, nel valutare la capacità della Holistic Innovation Institute e nell’escluderla dalla negoziazione nell’ambito dei progetti Inachus e ZONeSEC (punto 39 della sentenza impugnata).

Errore di diritto nell’interpretare la sezione 2.2.2., primo comma, dell’allegato della decisione 2012/838 nel senso che consente alla REA di escludere la Holistic Innovation Institute dalla negoziazione nell’ambito dei progetti Inachus e ZONeSEC (punto 126 della sentenza impugnata).

Errore di diritto in quanto nella sentenza impugnata si considerata motivata la decisione impugnata (punto 67 della sentenza impugnata) nonostante la decisione impugnata rinvii, a titolo di parti integranti della motivazione, da un lato, alla decisione della Commissione del 13 marzo 2014 [ARES (2014) 710158], con cui si esclude la ricorrente dalla partecipazione al progetto eDIGIREGION (punti 57 e da 60 a 62 della sentenza impugnata), e, dall’altro, ,alle relazioni finali in esito alle verifiche 11-INFS-025 e 11-BA119-016 (punti 63 e 64 della sentenza impugnata), quando sia la decisione della Commissione del 13 marzo 2014 [ARES (2014) 710158], citata, sia le relazioni finali in esito alle verifiche 11-INFS-025 e 11-BA119-016 sono state oggetto di ricorsi di annullamento.

Errore di diritto consistente nello snaturamento della valutazione delle prove fornite risultante dalla sentenza impugnata, laddove si afferma che la REA ha chiesto alla convenuta, «in diverse occasioni» determinate informazioni (punto 75 della sentenza impugnata), che «ha reiterato la sua richiesta» con nota del 14 maggio 2014 (punto 78 della sentenza impugnata), e che hanno avuto luogo «diversi scambi di scritti tra la REA e la ricorrente» (punto 118 della sentenza impugnata).

Errore di diritto derivante dallo snaturamento della valutazione delle prove fornite nella sentenza impugnata, in quanto in quest’ultima è fatto riferimento, ai suoi punti 8, 77 e 78 a un documento inesistente non risultante agli atti.

Errore di diritto in quanto la sentenza impugnata ha considerato fondata la decisione impugnata (punti 80, 84, 94, 108 e 127 della sentenza impugnata nonostante quest’ultima violi la sezione 2.2.2. dell’allegato della decisione 2012/838 nel discostarsi della valutazione positiva dei valutatori esterni indipendenti in ordine alla capacità operativa della ricorrente senza un’«argomentazione solida e debitamente fondata».

Errore di diritto consistente nel difetto di motivazione della sentenza impugnata, laddove in quest’ultima si afferma che «la ricorrente non ha fornito dati che consentano di respingere la sua [della REA] argomentazione» (punto 58 della sentenza impugnata) e che la sua nota del 2 giugno 2014, prodotta quale allegato A26 del ricorso, «riproduceva una parte dell’informazione figurante nel documento esplicativo menzionato al punto 8 supra, senza tuttavia fornire l’informazione specifica che le aveva chiesto la REA, indicata ai punti 7, 9 e 10 supra» (punto 78 della sentenza impugnata).

Errore di diritto relativo alla considerazione figurante nella sentenza impugnata secondo la quale il calendario previsto nei mandati di negoziazione contemplava la definizione della negoziazione come «di carattere indicativo» (punto 130 della sentenza impugnata).

Errore di diritto relativo all’errata considerazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui va respinta la domanda di risarcimento di danni materiali e morali causati dall’adozione della decisione impugnata (punti 147, 148 e 150 della sentenza impugnata).

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