Language of document : ECLI:EU:C:2013:119

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO MENGOZZI

presentate il 28 febbraio 2013 (1)

Causa C‑287/11 P

Commissione europea

contro

Aalberts Industries NV,

Comap SA, ex Aquatis France SAS,

Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG.

«Impugnazione – Intese – Mercato europeo dei raccordi in rame e in lega di rame – Articoli 81 CE e 53 dell’accordo SEE – Fissazione dei prezzi e dell’entità degli sconti e delle riduzioni, attuazione di meccanismi di coordinamento del rialzo dei prezzi, spartizione di clienti e scambio di informazioni commerciali – Nozione di impresa – Infrazione unica e continuata – Annullamento parziale o totale della decisione della Commissione»





I –    Introduzione

1.        Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 marzo 2011, Aalberts Industries e a./Commissione (2) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha annullato gli articoli 1 e 2, lettere a) e b), punto 2, della decisione C (2006) 4180 della Commissione, del 20 settembre 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F‑1/38.121 – Raccordi) (3) (in prosieguo: la «decisione controversa»), in quanto tale decisione ha accertato la partecipazione dell’Aalberts Industries NV (in prosieguo: l’«Aalberts») e delle sue controllate Aquatis France SAS (in prosieguo: l’«Aquatis») e Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Simplex») ad un’intesa nel corso del periodo intercorrente tra il 25 giugno 2003 e il 1° aprile 2004 ed ha inflitto all’Aalberts un’ammenda per un importo pari a EUR 100,80 milioni, di cui EUR 55,15 milioni in solido con ciascuna delle sue controllate, nonché, per quanto riguarda queste ultime, un importo addizionale, in solido, di EUR 2,04 milioni.

2.        Questa intesa – alla quale secondo la Commissione l’Aquatis e la Simplex avevano già preso parte nel corso del periodo che va dal 31 gennaio 1991 al 22 marzo 2001 prima della loro cessione all’Aalberts nel 2002 – (4) è stata qualificata dalla Commissione come un’infrazione unica, complessa e continuata, sotto forma di una serie di accordi anticoncorrenziali e di pratiche concordate nel mercato dei raccordi in rame ed in lega di rame, consistente nella fissazione dei prezzi, nell’attuazione di meccanismi di rialzo dei prezzi, nella spartizione dei mercati nazionali nonché nella partecipazione a riunioni regolari e nella presa di contatti diretti a facilitare l’infrazione.

3.        A sostegno del loro ricorso dinanzi al Tribunale, l’Aalberts e le sue controllate hanno dedotto cinque motivi, i primi tre dei quali erano attinenti, rispettivamente, all’illegittima imputazione della responsabilità dell’infrazione alla società controllante, alla mancanza di infrazione all’articolo 81 CE e alla mancata partecipazione all’infrazione unica, complessa e continuata di cui all’articolo 1 della decisione controversa.

4.        Nella sua sentenza il Tribunale ha accolto il secondo e il terzo motivo, senza statuire sugli altri dinanzi ad esso presentati (5).

5.        In sostanza, il Tribunale in primo luogo ha dichiarato, in sede di esame del secondo motivo, che la Commissione non aveva provato sufficientemente la natura anticoncorrenziale dei due eventi presi in considerazione nei confronti della Simplex nella decisione controversa (6). In secondo luogo, esaminando il terzo motivo solo con riguardo all’Aquatis, il Tribunale ha considerato che, sebbene nel corso del periodo controverso tale società avesse partecipato a una delle parti dell’infrazione unica, complessa e continuata, la Commissione non aveva accertato che l’Aquatis fosse a conoscenza del fatto che, con il suo comportamento, essa aveva aderito a un’intesa costituita di varie parti con un fine comune e neppure all’intesa alla quale essa aveva già partecipato prima del marzo 2001 e che stava continuando (7). Di conseguenza, il Tribunale ha annullato l’articolo 1 della decisione controversa e l’ammenda inflitta all’Aalberts e alle sue controllate nella sua integralità, nonché l’importo addizionale di 2,04 milioni che era stato comminato esclusivamente a queste ultime, a causa di un errore nel calcolo del suddetto importo (8).

6.        Contro l’insieme di tali valutazioni la Commissione ha proposto, il 7 giugno 2011, la presente impugnazione.

7.        Dal canto loro, contemporaneamente alla richiesta di rigetto dell’impugnazione, l’Aalberts e le sue controllate hanno depositato un’impugnazione incidentale nell’ipotesi in cui la Corte accolga in tutto o in parte l’impugnazione principale, e con la quale esse chiedono alla Corte di censurare la sentenza impugnata in quanto ha constatato l’esistenza di un’infrazione unica, complessa e continuata che sarebbe proseguita dopo i controlli della Commissione nel marzo 2001, nonché di annullare la decisione controversa nella parte in cui le riguarda e/o a ridurre significativamente l’importo dell’ammenda ad esse inflitta.

8.        Le parti del presente procedimento hanno svolto le loro difese orali nel corso dell’udienza tenutasi il 27 settembre 2012.

9.        Ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, le parti sono state invitate, su mia richiesta, a presentare le loro osservazioni sulle implicazioni della sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens (9), in merito alla fondatezza del secondo motivo dell’impugnazione principale. Le parti hanno ottemperato all’invito nel termine fissato.

II – Analisi

10.      A sostegno dell’impugnazione principale, la Commissione solleva tre motivi. Il primo attiene a un difetto di motivazione e ad errori di diritto nell’applicazione dei principi che regolano l’onere della prova nonché a uno snaturamento degli accertamenti in fatto e degli elementi di prova. Il secondo motivo riguarda errori di diritto quanto all’annullamento totale della decisione controversa. Il terzo motivo verte su un difetto di motivazione, sulla violazione del divieto di statuire ultra petita e su un pregiudizio attinente ai diritti della difesa.

11.      L’impugnazione incidentale proposta dall’Aalberts e dalle sue controllate, proposta in subordine, si basa su un motivo unico con cui si contesta al Tribunale di aver erroneamente constatato l’esistenza di un’infrazione unica, complessa e continua.

12.      Per le ragioni che verranno qui di seguito esposte, ritengo che si debba accogliere il primo motivo dell’impugnazione principale, per lo meno in larga parte, e che la sentenza impugnata vada di conseguenza annullata. Occorrerà quindi esaminare il motivo unico dell’impugnazione incidentale la quale, peraltro, attiene a valutazioni effettuate nella suddetta sentenza che, sotto il profilo logico, costituiscono la premessa alle censure fatte valere dalla Commissione nel secondo e terzo motivo dell’impugnazione principale, censure che esaminerò solo in subordine.

A –    In via principale, sul primo motivo dell’impugnazione principale, attinente a un difetto di motivazione e ad errori di diritto nell’applicazione dei principi che regolano l’onere della prova, nonché a uno snaturamento degli accertamenti in fatto e degli elementi di prova

13.      Sebbene alquanto disordinato, il primo motivo dell’impugnazione principale può essere suddiviso, in sostanza, in due parti. La prima parte attiene ad un errore metodologico e ad un difetto di motivazione in merito all’esame, isolato e frammentario, degli elementi di prova. La seconda parte riguarda lo snaturamento degli elementi di prova.

1.      Sulla prima parte, attinente a un errore metodologico e ad un difetto di motivazione in merito all’esame, isolato e frammentario, degli elementi di prova

a)      Argomenti delle parti

14.      Con la prima parte la Commissione contesta al Tribunale di non aver valutato la partecipazione continuata dell’unità economica costituita dall’Aalberts e dalle sue controllate, ma di aver effettuato un esame isolato e individuale degli elementi di prova della partecipazione all’infrazione per ciascuna delle due controllate, sorvolando, senza ragione sufficiente, sui legami esistenti tra esse. Orbene, siffatto esame isolato e frammentario degli elementi di prova avrebbe eventualmente potuto essere condotto solo se il Tribunale avesse preliminarmente risposto al primo motivo del ricorso presentato in primo grado, con il quale l’Aalberts e le sue controllate negavano di formare una sola impresa ai fini dell’applicazione dell’articolo 81 CE. La Commissione aggiunge che la partecipazione dell’una o dell’altra controllata all’intesa deve considerarsi come la manifestazione della partecipazione a quest’ultima dell’impresa di cui la controllata fa parte, contrariamente all’analisi compiuta dal Tribunale. L’assenza di una spiegazione, da parte del Tribunale, dei motivi per i quali, all’interno di una stessa impresa, gli elementi di prova relativi a ciascuna controllata dovrebbero essere esaminati separatamente equivarrebbe a un difetto manifesto di motivazione.

15.      L’Aalberts e le sue controllate sostengono che questa parte, così come più in generale il primo motivo dell’impugnazione, è manifestamente irricevibile, in quanto la Commissione deduce, dietro l’apparenza di questioni di diritto, errori di valutazione dei fatti e degli elementi di prova che esulerebbero dal sindacato della Corte nell’ambito dell’impugnazione. In ogni caso, le censure della Commissione sarebbero manifestamente infondate. Il Tribunale avrebbe, secondo logica, valutato la presunta partecipazione delle due società all’intesa e avrebbe poi esaminato l’insieme delle prove nel loro contesto. Il ragionamento del Tribunale sarebbe coerente e la sentenza impugnata adeguatamente motivata.

b)      Analisi

16.      Contrariamente a quanto sostenuto dalla Aalberts e dalle sue controllate, non vi sono dubbi che questa parte del primo motivo dell’impugnazione della Commissione sia ricevibile in quanto non si limita affatto a censurare la valutazione dei fatti o degli elementi di prova effettuata dal Tribunale.

17.      Infatti la Commissione contesta in sostanza al Tribunale di aver viziato di incoerenza la sentenza impugnata. Così esso avrebbe valutato isolatamente gli elementi relativi alla partecipazione della Simplex e dell’Aquatis all’infrazione unica, complessa e continuata, mentre, omettendo di statuire sul primo motivo dedotto dall’Aalberts e dalle sue controllate in primo grado, non avrebbe né confutato la premessa della decisione controversa secondo la quale tali società erano parte di una stessa entità economica ai sensi delle norme del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, né spiegato le ragioni che l’hanno portato a procedere ad un esame separato degli elementi di prova all’interno di una stessa entità economica.

18.      Una simile censura, che verte tanto sull’incoerenza del ragionamento seguito dal Tribunale quanto sulla motivazione della sua sentenza è, evidentemente, una questione di diritto di cui la Corte può essere investita nell’ambito dell’impugnazione (10).

19.      Per quanto riguarda il merito, ritengo che questa parte del presente motivo debba essere accolta.

20.      Anzitutto, va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, la nozione d’impresa, ai fini dell’applicazione dell’articolo 81 CE, designa un’unità economica anche se, sotto il profilo giuridico, tale unità economica è costituita di più persone fisiche o giuridiche (11).

21.      Dalla giurisprudenza emerge altresì che il comportamento di una società controllata può essere imputato alla società controllante qualora tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato in quanto, in tale situazione, controllante e controllata formano parte di una stessa unità economica e, pertanto, costituiscono un’unica impresa (12).

22.      Del pari, qualora un’unità economica di tal genere violi le regole della concorrenza, essa è tenuta, secondo il principio della responsabilità personale, a rispondere di tale infrazione (13).

23.      Inoltre, è pacifico nel caso di specie che il Tribunale non ha risposto, per ragioni di economia procedurale, al primo motivo dedotto in primo grado dall’Aalberts e dalle sue controllate, riguardante l’illegittimità dell’imputazione della responsabilità dell’infrazione all’Aalberts in quanto società controllante. Con tale motivo, l’Aalberts e le sue controllate contestavano infatti la valutazione effettuata dalla Commissione nella decisione controversa secondo la quale tali società costituivano un’impresa, ossia una unità economica, ai sensi dell’articolo 81 CE e della giurisprudenza precedentemente citata, e l’Aalberts esercitava, in quanto società controllante, un’influenza decisiva sul comportamento delle due controllate.

24.      Il ricorso alla tecnica dell’economia procedurale non ha, evidentemente, nulla di censurabile di per sé. In genere esso permette anche al giudice di garantire il rispetto dell’esigenza di una buona amministrazione della giustizia.

25.      Nel contesto della presunzione di validità degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione (14), il fatto che il Tribunale non abbia statuito sul primo motivo di ricorso, mentre ha accolto il secondo e il terzo motivo con cui si confutava la partecipazione dell’Aalberts e delle sue controllate all’infrazione contestata, lascia quanto meno supporre che esso sia partito dalla premessa, indicata nella decisione controversa, secondo cui l’Aalberts e le sue controllate costituivano effettivamente un’unica impresa ai sensi dell’articolo 81 CE.

26.      Infatti, ha poco senso lesinare sull’esame di un motivo, se il giudice ha intenzione di accoglierlo.

27.      Pertanto, è ragionevole pensare che se il Tribunale ha deciso che fosse opportuno non esaminare il primo motivo dinanzi ad esso dedotto, per concentrarsi unicamente sul secondo e sul terzo motivo dedotti in primo grado, è perché ha ritenuto che tale motivo, il cui esame precedeva logicamente quello dei motivi seguenti, non poteva essere accolto.

28.      Orbene, nel valutare la fondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso in primo grado, il Tribunale si è limitato ad analizzare, per ciascuna delle controllate dell’Aalberts, in modo isolato, o in altri termini frammentario, gli elementi di prova che la Commissione aveva per parte sua valutato nei confronti dell’unità economica formata dall’Aalberts e dalle sue controllate senza verificare l’interazione di tali elementi in seno alla suddetta unità né indicare i motivi per i quali aveva proceduto in tal modo.

29.      Infatti, va ricordato che il comportamento che la Commissione contestava alla Simplex è stato esaminato dal Tribunale nell’ambito del secondo motivo di ricorso, relativo alla mancanza di infrazione all’articolo 81 CE, mentre quello dell’Aquatis è stato oggetto della valutazione del Tribunale dedicata al terzo motivo di ricorso, vertente sulla mancata partecipazione all’infrazione unica, complessa e continuata.

30.      Per quanto riguarda la Simplex, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva dimostrato che tale società avesse partecipato all’infrazione.

31.      Con riguardo ai due eventi sui quali la Commissione aveva basato la decisione controversa contro la Simplex, il Tribunale ha ritenuto, in primo luogo, che nessuno provasse la partecipazione di tale società all’infrazione per l’anno 2003.

32.      In secondo luogo, quanto all’anno 2004, il Tribunale ha dichiarato che il primo evento controverso, ossia un contatto telefonico tra un rappresentante della Simplex e un rappresentante di un’altra impresa che aveva preso parte all’intesa (nel caso di specie la FRA.BO SpA; in prosieguo: la «FRA.BO») riguardo ad un presunto aumento del prezzo sul mercato greco dei raccordi, poggiava, in definitiva, su una serie di appunti manoscritti del rappresentante della FRA.BO che «da sola, non era sufficiente a dimostrare la partecipazione della Simplex all’infrazione addebitata nel caso di specie. Infatti, non può essere escluso che tale contatto possa essere considerato come un incidente isolato» (15).

33.      Quanto al secondo evento valutato contro la Simplex, ossia un incontro durante la fiera di Essen (Germania), il 18 marzo 2004, tra un rappresentante di un’impresa che aveva partecipato all’infrazione (nel caso di specie, la IBP Ltd; in prosieguo: la «IBP») e due rappresentanti della Simplex, il Tribunale ha affermato che le dichiarazioni rese dal primo nell’ambito di una domanda di trattamento favorevole sollecitata dalla IBP non erano più credibili di quelle rese dai dipendenti della Simplex (16).

34.      Per quanto riguarda l’Aquatis, il Tribunale ha ritenuto che avesse partecipato, tra il giugno 2003 e l’aprile 2004, alle riunioni del comitato logistico della Fédération française des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations [Federazione francese dei commercianti di apparecchi sanitari, riscaldamento, climatizzazione e canalizzazioni] (in prosieguo: la «FNAS»), finalizzate al coordinamento dei prezzi, riunioni che corrispondevano a una sola parte dell’infrazione che aveva avuto luogo tra il 1991 e il marzo 2001 (17).

35.      Il Tribunale ha tuttavia dichiarato che la Commissione non aveva dimostrato che, al momento della sua partecipazione alle riunioni della FNAS durante il periodo controverso, l’Aquatis fosse a conoscenza delle attività anticoncorrenziali delle altre imprese o che potesse ragionevolmente prevederle e dunque che il suo comportamento si inscrivesse in un piano globale comprendente tutti gli elementi costitutivi dell’intesa accertata (18). Al riguardo, il Tribunale ha considerato che la Commissione non aveva dimostrato che l’Aquatis avesse nuovamente aderito all’intesa dopo il marzo 2001, che nessun elemento indicava che l’Aquatis fosse a conoscenza della continuazione della detta infrazione da parte dell’IBP, della Comap SA (ex Aquatis) e della FRA.BO, che le discussioni in seno al comitato logistico della FNAS riguardavano unicamente il mercato francese e, quindi, che la collusione nell’ambito delle suddette riunioni non aveva un’estensione paneuropea e che, nonostante un contatto tra l’Aquatis e la FRA.BO nell’aprile 2004, gli appunti manoscritti presi dal rappresentante della FRA.BO non fornivano alcun indizio sul carattere anticoncorrenziale degli argomenti affrontati (19).

36.      Come si può constatare dunque, il Tribunale non ha spiegato in particolare perché, contrariamente a quanto valutato nella decisione impugnata che gli era stata sottoposta, non fosse opportuno considerare congiuntamente i comportamenti individuali di ciascuna controllata, mentre la premessa del suo ragionamento si basa implicitamente, ma necessariamente, sulla valutazione compiuta nella decisione controversa secondo la quale, in sostanza, queste ultime costituivano, assieme alla loro società controllante, un’unica unità economica guidata da un comportamento proprio.

37.      Questo scoglio, che riguarda sia il ragionamento seguito dal Tribunale sia la motivazione della sentenza impugnata, si manifesta in modo particolare allorché, senza ulteriori spiegazioni, il Tribunale ha dichiarato, al punto 61 della suddetta sentenza, che non poteva essere escluso che il contatto tra un rappresentante della FRA.BO e un rappresentante della Simplex potesse essere considerato come un incidente isolato, e non risulta neppure che il Tribunale si sia interrogato sull’influenza che poteva avere su tale valutazione il fatto che, nel corso dello stesso periodo e all’interno della stessa unità economica, l’Aquatis partecipasse a riunioni aventi ad oggetto il coordinamento dei prezzi sul mercato francese dei raccordi, che coinvolgevano in particolare la FRA.BO.

38.      Come giustamente sostenuto dalla Commissione, valutare se l’incidente di cui trattasi sia «isolato» dipende da altri elementi di prova contenuti nel fascicolo e imputabili all’unità economica, costituita dall’Aalberts e dalle sue controllate, considerata nella decisione controversa.

39.      Del pari, è difficile capire come il Tribunale abbia potuto concludere, al punto 117 della sentenza impugnata, che l’Aquatis non poteva ragionevolmente prevedere che le riunioni della FNAS alle quali prendeva parte si inscrivevano nell’ambito di un’infrazione più estesa facente parte di un piano globale senza, quanto meno, tener conto del presunto comportamento isolato della Simplex riguardo al mercato greco, mentre non ha confutato la valutazione della decisione controversa secondo cui queste due società non si comportavano in modo autonomo, ma costituivano un’unità economica assieme alla loro società controllante Aalberts.

40.      Il fatto che il Tribunale non abbia effettuato un esame complessivo degli elementi di prova valutati dalla Commissione contro l’Aalberts e le sue controllate è ancor meno comprensibile in quanto, secondo la giurisprudenza, è sufficiente che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza opporvisi manifestamente, affinché sia sufficientemente provata la partecipazione della detta impresa all’intesa (20).

41.      Non si tratta, beninteso, di trascurare la valutazione individuale degli elementi di prova assunti dalla Commissione contro società che si sostiene abbiano partecipato all’infrazione.

42.      Tuttavia, quando tali elementi di prova si riferiscono al comportamento di una stessa impresa, ai sensi dell’articolo 81 CE, anche se questa sia costituita da più entità giuridiche, tali elementi debbono essere necessariamente valutati insieme per verificare la partecipazione della suddetta impresa alla presunta infrazione (21).

43.      Una diversa interpretazione priverebbe di effetto utile l’articolo 81 CE, poiché equivarrebbe ad ammettere che un gruppo di società possa eccepire la separazione formale delle società che la compongono, a causa della loro distinta personalità giuridica, per opporsi all’accertamento dell’unità del loro comportamento sul mercato, per quanto riguarda l’applicazione delle norme sulla concorrenza (22).

44.      Di conseguenza, omettendo di esaminare in modo congiunto gli elementi di prova accolti contro la Simplex e l’Aquatis nella decisione controversa, senza confutare la premessa della decisione secondo cui l’Aalberts e le sue controllate costituivano un’unica impresa ai sensi dell’articolo 81 CE, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella sentenza impugnata.

45.      Tale errore, a mio avviso, deve comportare l’annullamento della sentenza impugnata in quanto il Tribunale ha annullato l’articolo 1 della decisione controversa nonché l’articolo 2, lettera a), della decisione stessa che infliggeva un’ammenda all’Aalberts, in solido con l’Aquatis e la Simplex, pari a EUR 100,80 milioni.

46.      Un simile errore di diritto deve corrispondentemente portare a invalidare l’annullamento, da parte del Tribunale, dell’articolo 2, lettera b), punto 2, della decisione controversa che, ricordo, ha applicato un’ammenda di EUR 2,04 milioni in solido all’Aquatis e alla Simplex.

47.      Infatti, tale annullamento si basa erroneamente sulla motivazione implicita (23) secondo la quale la Commissione non poteva tener conto del fatturato dell’Aalberts per calcolare tale importo dell’ammenda inflitta alle due controllate, in quanto la Commissione non aveva adeguatamente dimostrato la partecipazione di queste ultime all’infrazione unica, complessa e continuata contestata.

48.      Come si è dimostrato negli sviluppi che precedono, dal momento che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto a quest’ultimo riguardo, suggerisco di annullare i punti 1) e 2) del dispositivo della suddetta sentenza.

49.      Non sarebbe, di conseguenza, necessario pronunciarsi sulla fondatezza della seconda parte del primo motivo dell’impugnazione principale né sul secondo e sul terzo motivo della stessa (24).

50.      Per contro, occorre esaminare l’impugnazione incidentale depositata, in subordine, dall’Aalberts e dalle sue controllate, nell’ipotesi in cui venisse accolto uno dei motivi dell’impugnazione principale.

B –    Sull’impugnazione incidentale

1.      Argomenti delle parti

51.      L’Aalberts e le sue controllate sostengono che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 106 della sentenza impugnata, che, poiché l’intesa era proseguita dopo i controlli della Commissione del marzo 2001, quest’ultima aveva concluso per l’esistenza di un’infrazione unica, complessa e continuata.

52.      Infatti, secondo l’Aalberts e le sue controllate, l’intesa precedente ai controlli e i comportamenti illeciti successivi agli stessi non perseguirebbero un obiettivo unico. Lo scopo della prima era di far funzionare un’intesa paneuropea diretta ad escludere in pratica tutte le fonti di concorrenza potenziale concentrandosi non solo sulla fissazione dei prezzi, ma anche sulla ripartizione dei mercati nazionali e dei clienti, nonché sul coordinamento nei confronti dei produttori e dei distributori non membri dell’intesa. Per contro, i comportamenti illeciti successivi al 2001 riguardavano semplicemente scambi di informazioni relative al prezzo e non comprendevano forme di collusione dirette a escludere altri aspetti della concorrenza, in particolare la spartizione dei clienti, mentre ciò faceva parte integrante dell’intesa precedente ai controlli.

53.      L’Aalberts e le sue controllate sostengono che, mentre i vari comportamenti illeciti precedenti ai controlli erano chiaramente legati e complementari, non era così per i comportamenti successivi al 2001. Questo dimostrerebbe che le caratteristiche fondamentali dell’intesa precedente ai controlli non esistevano più dopo il 2001.

54.      Per di più, anche le differenze di ambito geografico, di metodi utilizzati e di periodi di applicazione dell’infrazione unica farebbero sorgere dubbi, la cui sussistenza in capo al Tribunale avrebbe dovuto operare a loro favore, riguardo al rapporto tra i comportamenti illeciti precedenti e quelli successivi al 2001.

55.      L’Aalberts e le sue controllate concludono pertanto che dev’essere constatata una mancanza manifesta di elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti per fondare la ferma convinzione che le presunte infrazioni costituiscono un’infrazione unica e continuata ai sensi dell’articolo 81 CE. Pertanto, il Tribunale avrebbe interpretato tale nozione in maniera errata.

56.      Nella sua risposta all’impugnazione incidentale, la Commissione sostiene, innanzitutto, che essa è irricevibile. L’Aalberts e le sue controllate chiedono, in realtà, una nuova valutazione dei fatti.

57.      Inoltre, la Commissione considera che l’impugnazione incidentale è inoperante in quanto l’Aalberts e le sue controllate non avrebbero interesse ad agire. Se vi fossero, come esse sostengono, due infrazioni distinte, una precedente e l’altra successiva ai controlli della Commissione, l’importo totale delle ammende sarebbe quanto meno identico per le tre società.

58.      Infine, la Commissione sostiene che l’impugnazione incidentale è priva di fondamento. La Commissione rileva che la censura sollevata a sostegno dell’impugnazione incidentale è circoscritta al problema se le manifestazioni anticoncorrenziali successive ai controlli costituissero la continuazione dell’infrazione commessa prima degli stessi. Al riguardo essa ritiene che il Tribunale abbia applicato correttamente la giurisprudenza della Corte secondo la quale si tratterebbe di verificare se gli eventi che si sono prodotti prima e dopo i controlli perseguivano lo stesso obiettivo. Un grado di somiglianza particolarmente elevato tra gli elementi precedenti e quelli successivi ai controlli non sarebbe necessario. Inoltre, contrariamente a quanto suggerito dall’Aalberts e dalle sue controllate, nel diritto dell’Unione non esisterebbe neppure una «presunzione di infrazioni distinte». Sostenere che, in caso di dubbio, si debba necessariamente presumere l’esistenza di infrazioni distinte sarebbe, secondo la Commissione, semplicemente illogico.

2.      Analisi

a)      Sulla ricevibilità e l’operatività dell’impugnazione incidentale

59.      Occorre anzitutto precisare che la questione relativa alla ricevibilità dell’impugnazione incidentale potrebbe porsi se tale impugnazione non fosse stata proposta in subordine, nell’ipotesi in cui la Corte accolga uno o più motivi dell’impugnazione principale. Di fatto, verrebbe allora in discussione l’interesse ad agire dell’Aalberts e delle sue controllate, avendo il Tribunale accolto le conclusioni dirette all’annullamento e da esse presentate in primo grado (25).

60.      Per contro, in un caso come quello di specie in cui l’impugnazione incidentale è proposta nella misura sopra descritta, la sua ricevibilità non sembra si debba mettere in discussione. Infatti, da un lato, tale impugnazione è diretta in realtà ad ottenere l’annullamento, quanto meno parziale, della sentenza impugnata per un motivo che non è stato fatto valere nell’impugnazione principale (26). Dall’altro lato, si tratta dell’unico iter procedurale possibile per l’Aalberts e le sue controllate al fine di contestare i motivi accolti dal Tribunale che confermano l’esistenza di un’infrazione unica, complessa e continuata. Infatti, se tale impugnazione incidentale non fosse stata proposta e nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse, dopo aver accolto l’impugnazione principale, che la controversia è pronta per essere giudicata, quest’ultima non potrebbe più statuire sulle parti della sentenza impugnata che non siano state contestate, comprese pertanto quelle che si riferiscono all’accertamento dell’esistenza di un’infrazione unica, complessa e continuata (27). Privare l’Aalberts e le sue controllate del diritto di avvalersi del mezzo di procedura dell’impugnazione incidentale equivarrebbe quindi a un diniego di giustizia.

61.      Del resto, essendo sicuramente consapevole di tale spiacevole conseguenza, la Commissione non ha eccepito un motivo altrettanto generale di irricevibilità dell’impugnazione incidentale.

62.      Essa si è difatti limitata a sostenere, da un lato, che quest’ultima sarebbe diretta esclusivamente a rimettere in discussione le valutazioni di fatto del Tribunale e, dall’altro lato, che l’impugnazione incidentale, sotto il profilo del suo carattere non operativo anziché irricevibile, quand’anche fosse accolta, non pregiudicherebbe il livello delle ammende inflitte all’Aalberts e alle sue controllate.

63.      Questi due motivi, a mio avviso, vanno respinti.

64.      Per quanto riguarda il primo, va rilevato che l’Aalberts e le sue controllate non tentano di rimettere in discussione né l’esistenza dell’infrazione prima dei controlli della Commissione del 2001, come accertata dal Tribunale ai punti da 91 a 100 della sentenza impugnata, né la valutazione secondo cui i comportamenti illeciti successivi ai detti controlli, esaminati ai punti da 101 a 105 della suddetta sentenza, riguardavano scambi di informazioni relative ai prezzi.

65.      Esse sostengono, per contro, che la valutazione dei fatti operata dal Tribunale avrebbe dovuto portarlo a respingere la conclusione cui era giunta la Commissione e secondo la quale l’intesa, accertata prima dei controlli del 2001, era proseguita dopo i controlli stessi e assumeva la forma di un’infrazione unica, complessa e continuata.

66.      L’impugnazione incidentale, limitandosi dunque a censurare la motivazione della sentenza impugnata relativa alla qualificazione giuridica dei comportamenti di cui trattasi come costitutivi di un’infrazione unica, complessa e continuata, sarebbe ricevibile (28).

67.      Quanto alla presunta non operatività dell’impugnazione incidentale, quest’ultima, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non si limita a censurare i motivi della sentenza impugnata che incidono solo sull’importo delle ammende inflitte all’Aalberts e alle sue controllate, ma è diretta contro gli accertamenti del Tribunale relativi all’esame dell’esistenza di un’infrazione all’articolo 81 CE imputabile alle suddette società. Del resto, se la Corte dovesse accogliere l’impugnazione incidentale e quindi considerare che il Tribunale ha erroneamente constatato l’esistenza di un’infrazione unica, complessa e continuata, la questione della partecipazione dell’Aquatis a tale infrazione, che costituisce essa stessa oggetto del secondo motivo dell’impugnazione principale della Commissione, verrebbe svuotata di interesse. L’impugnazione incidentale è dunque effettivamente diretta contro taluni motivi della sentenza impugnata che incidono sugli accertamenti del Tribunale che vanno oltre quelli relativi all’applicazione delle ammende all’Aalberts e alle sue controllate.

b)      Sulla fondatezza dell’impugnazione incidentale

68.      Come ho già precisato, l’Aalberts e le sue controllate non contestano né l’esistenza dell’infrazione prima dei controlli della Commissione del 2001, come constatata dal Tribunale ai punti da 91 a 100 della sentenza impugnata, né la valutazione secondo cui i comportamenti illeciti successivi ai suddetti controlli, esaminati ai punti da 101 a 105 della sentenza stessa, erano relativi a scambi di informazioni riguardo ai prezzi.

69.      Quanto a questi ultimi punti della sentenza impugnata, l’Aalberts e le sue controllate affermano, in sostanza, che il Tribunale avrebbe erroneamente constatato che gli eventi successivi ai controlli del 2001 costituivano il proseguimento dell’infrazione (complessa) così come esistente prima degli stessi. Esse sostengono quindi che l’infrazione non era «continuata» e che, pertanto, i comportamenti di cui trattasi sarebbero riferiti a due infrazioni distinte (e non ad un’infrazione unica).

70.      Tale argomento non è persuasivo.

71.      Secondo la giurisprudenza ricordata, in sostanza, ai punti 86 e 87 della sentenza impugnata, una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche se uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé e presi isolatamente una violazione della detta disposizione (29).

72.      Quel che è determinante è il fatto che le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico scopo di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (30).

73.      In tali circostanze, la Corte ha dichiarato, da un lato, che sarebbe artificioso suddividere in più comportamenti distinti un accordo caratterizzato da una serie di sforzi diretti ad un’unica finalità economica e, dall’altro lato, che nell’ambito di un accordo globale esteso su diversi anni, importa poco che esista un intervallo di qualche mese tra le estrinsecazioni dell’intesa (31).

74.      Del pari, nel rispondere a un argomento attinente al diverso carattere di due decisioni adottate da un’associazione di imprese relative, rispettivamente, alla fissazione dei prezzi e alla politica commerciale in materia di pubblicazioni da parte dei membri della detta associazione, differenza che, secondo l’associazione stessa, avrebbe dovuto indurre la Commissione e il Tribunale a qualificare le suddette decisioni come decisioni autonome ai sensi dell’articolo 81 CE, la Corte ha precisato che tali differenze erano irrilevanti ai fini della qualificazione delle decisioni stesse come «infrazione a carattere unitario», nella misura in cui esse si collocavano nel quadro di una serie di pratiche aventi la medesima finalità, vale dire restringere la concorrenza sui prezzi (32).

75.      Nel caso di specie, il Tribunale ha applicato correttamente la giurisprudenza appena ricordata verificando, ai punti da 102 a105 della sentenza impugnata, se i comportamenti contestati, successivi ai controlli della Commissione nel 2001, perseguivano lo stesso obiettivo delle prassi anticoncorrenziali precedenti a quella data, ossia la concertazione sui prezzi riguardanti i raccordi.

76.      In questa stessa ottica, consistente nel privilegiare l’obiettivo delle prassi anticoncorrenziali anziché le loro diverse manifestazioni o le loro modalità di applicazione (33), il Tribunale ha del pari correttamente giudicato, al punto 105 della sentenza impugnata, che il fatto che talune caratteristiche o che l’intensità di tali pratiche fossero cambiate non era determinante, in quanto era plausibile che, dopo i controlli della Commissione, l’intesa avesse assunto una forma meno strutturata e un’attività di intensità più variabile.

77.      In effetti, la circostanza che sia stato posto un termine a taluni aspetti dell’intesa e che quest’ultima sia divenuta meno strutturata che prima dei controlli della Commissione, appariva del tutto logico, poiché le imprese che hanno continuato a parteciparvi dopo i suddetti controlli erano consapevoli di essere oggetto dell’indagine condotta da tale istituzione. Si trattava pertanto di una reazione «normale» di prudenza da parte di operatori economici che volevano continuare a perseguire la finalità delle loro precedenti pratiche, ossia fissare i prezzi dei raccordi, in un contesto e con forme necessariamente più discreti.

78.      Pertanto, contrariamente a quanto sostengono l’Aalberts e le sue controllate, queste differenti modalità di applicazione dell’intesa prima e dopo i controlli della Commissione non possono essere fatte valere per respingere la constatazione del carattere unitario e continuato dell’infrazione accolta nella sentenza impugnata.

79.      Di conseguenza, non vi è più motivo di statuire sull’argomento, del resto alquanto curioso, fatto valere dall’Aalberts e dalle sue controllate secondo cui il fatto che il Tribunale nutra un dubbio riguardo al carattere unitario e continuato dell’infrazione avrebbe dovuto indurlo a constatare l’esistenza di due infrazioni distinte, poiché questo presunto dubbio non ha fondamento alcuno.

80.      Suggerisco quindi di respingere l’impugnazione incidentale, sollevata in subordine dall’Aalberts e dalle sue controllate, in quanto infondata.

C –    In subordine, sul secondo e terzo motivo dell’impugnazione principale

1.      Sul terzo motivo dell’impugnazione principale, vertente su un difetto di motivazione, sulla violazione del divieto di statuire ultra petita e su un pregiudizio attinente ai diritti della difesa

81.      La Corte non dovrebbe dilungarsi troppo sul terzo motivo dell’impugnazione principale, con cui la Commissione contesta in sostanza al Tribunale di non aver spiegato le ragioni per cui ha annullato l’ammenda di importo pari a EUR 2,04 milioni inflitta in solido all’Aquatis e alla Simplex ai sensi dell’articolo 2, lettera b), punto 2, della decisione controversa.

82.      Infatti, come ho indicato al paragrafo 47 delle presenti conclusioni, tale annullamento, benché a mio avviso viziato da un errore di diritto, era facilmente comprensibile nel contesto della presente causa e si basava sulla presunta erronea considerazione, da parte della Commissione, del fatturato dell’Aalberts per il calcolo del suddetto importo dell’ammenda. La Commissione dunque era del tutto in grado di capire il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti 123 e 124 della sentenza impugnata.

83.      Il secondo motivo dell’impugnazione principale meriterebbe maggior attenzione qualora la Corte decidesse di non seguire il mio suggerimento di accogliere il primo motivo di detta impugnazione.

2.      Sul secondo motivo dell’impugnazione principale, riguardante errori di diritto relativi all’annullamento integrale della decisione controversa

a)      Argomenti delle parti

84.      La Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore manifesto annullando in toto l’articolo 2, lettera a), della decisione riguardante la controllata Aquatis e la società controllante Aalberts, mentre ha confermato la partecipazione dell’Aquatis alle attività dell’intesa relative al mercato francese.

85.      La Commissione sostiene che, al punto 106 della sentenza impugnata, il Tribunale aveva riconosciuto che la stessa intesa illecita era proseguita dopo i controlli della Commissione e che le riunioni della FNAS alle quali l’Aquatis aveva partecipato costituivano una parte di tale infrazione, nella forma da essa assunta dopo il 2001. Tuttavia, il Tribunale aveva annullato in toto la decisione controversa, nonché l’ammenda inflitta all’Aquatis e alla sua controllante soltanto per il solo motivo che la Commissione non aveva dimostrato che l’Aquatis sapeva (punti 111 e 119 della sentenza impugnata) o doveva necessariamente sapere (punto 111 della sentenza impugnata) che partecipava a un’intesa paneuropea e che era venuta a conoscenza di due altri elementi costitutivi dell’infrazione unica e continuata.

86.      Secondo la Commissione, la sentenza impugnata sarebbe viziata da tre errori di diritto.

87.      Il primo consisterebbe nel fatto che il Tribunale ha applicato un criterio giuridico errato. In effetti, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, la giurisprudenza non si limiterebbe a una conoscenza effettiva, o al presupposto che un’impresa «dovesse necessariamente sapere» che partecipava a un’infrazione globale, ma alla dimostrazione che l’impresa poteva ragionevolmente prevedere una tale partecipazione e che era pronta ad accettarne il rischio.

88.      Il secondo errore si manifesterebbe nel fatto che il Tribunale ha annullato la decisione controversa in quanto l’Aquatis aveva un grado diverso di conoscenza dell’intesa rispetto agli altri partecipanti alle riunioni della FNAS in Francia. Orbene, sostiene la Commissione, secondo una costante giurisprudenza il grado variabile di conoscenza di un partecipante ad un’intesa non dovrebbe comportare l’annullamento integrale dell’infrazione unica e continuata, ma potrebbe tutt’al più comportare un annullamento parziale dell’accertamento dell’infrazione, e probabilmente una riduzione dell’ammenda.

89.      Il terzo errore, legato al precedente, sarebbe caratterizzato dalla circostanza che il Tribunale ha travalicato i propri poteri annullando integralmente la decisione riguardante l’Aalberts e le sue due controllate, mentre un annullamento parziale avrebbe costituito la soluzione più appropriata conformemente alla giurisprudenza.

90.      In risposta alla questione posta successivamente alla pronuncia della citata sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, la Commissione ritiene, in sostanza, che le valutazioni compiute dalla Corte in tale sentenza vadano a sostegno del suo argomento, debbano portare ad accogliere il secondo motivo dell’impugnazione e comportino l’annullamento parziale della sentenza impugnata per quel che riguarda l’Aquatis e l’Aalberts.

91.      Secondo l’Aalberts e le sue controllate, il presente motivo dell’impugnazione principale dev’essere respinto in quanto parzialmente irricevibile, poiché la Commissione chiederebbe alla Corte di riesaminare i fatti constatati in primo grado.

92.      Per il resto, esse ritengono che questo secondo motivo sia fondato su un’interpretazione erronea della sentenza impugnata e su un’applicazione non corretta della nozione di infrazione unica, complessa e continuata.

93.      In primo luogo, l’Aalberts e le sue controllate sostengono che la Commissione si baserebbe su un’errata lettura della sentenza impugnata, interpretando in modo isolato i termini del punto 119 della stessa. Infatti, il Tribunale non si sarebbe limitato a verificare se l’Aquatis fosse effettivamente a conoscenza degli altri elementi costitutivi della presunta infrazione unica, complessa e continuata, ma avrebbe valutato anche se l’Aquatis dovesse necessariamente essere a conoscenza dei suddetti elementi. Questo emergerebbe inequivocabilmente dal punto 117 della sentenza impugnata.

94.      In secondo luogo, esse rilevano che la Commissione non darebbe peso al fatto che la decisione controversa si sia limitata a indicare che le riunioni della FNAS facevano parte di un insieme più ampio di accordi, che complessivamente costituivano un’infrazione unica, complessa e continuata. La Commissione non avrebbe inflitto un’ammenda all’Aquatis e all’Aalberts fondandosi sul fatto che le riunioni della FNAS costituivano, in quanto tali, una violazione ai sensi dell’articolo 81 CE. Pertanto il Tribunale, considerando che l’Aquatis non aveva partecipato alle infrazioni contestate nella decisione controversa, ha giustamente annullato in toto l’ammenda che era stata inflitta a tale società e all’Aalberts. L’argomento nuovo sollevato dalla Commissione, secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto constatare la partecipazione dell’Aquatis a un’infrazione distinta, non essendo stato oggetto del procedimento amministrativo, sarebbe dunque infondato.

95.      In risposta alla questione posta riguardo alle conseguenze della citata sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens sul presente motivo dell’impugnazione principale, l’Aalberts e le sue controllate ritengono, in sostanza, che le condizioni indicate dalla Corte in tale sentenza, che avrebbero potuto permettere al Tribunale di annullare solo parzialmente, anziché in toto, la decisione controversa, non siano soddisfatte. Pertanto, esse sostengono che il Tribunale ha giustamente annullato la decisione controversa nella sua integralità.

b)      Analisi

96.      Non esiste il minimo dubbio sul fatto che il presente motivo sia ricevibile in quanto la Commissione si limita a rilevare errori di diritto presuntivamente commessi dal Tribunale.

97.      Quanto al merito, occorre innanzi tutto ricordare brevemente alcuni punti della sentenza impugnata.

98.      Al punto 89 di tale sentenza, il Tribunale riprende, giustamente, la giurisprudenza della Corte secondo la quale, al fine di dimostrare la partecipazione di un’impresa ad un’infrazione unica, complessa e continuata, la Commissione deve provare che l’impresa di cui trattasi intendeva contribuire, con il proprio comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che essa era a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (34).

99.      Al punto successivo della sentenza impugnata, il Tribunale sottolinea altresì, conformemente alla giurisprudenza della Corte, che il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa non è rilevante per dimostrare l’esistenza di un’infrazione da parte sua, dovendo prendere in considerazione tale elemento solo in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, della determinazione dell’ammenda (35).

100. Dopo aver rilevato, al punto 109 della sentenza impugnata, che gli elementi costitutivi dell’infrazione unica, complessa e continuata dopo il marzo 2001 erano consistiti in contatti bilaterali, in contatti presi durante una fiera commerciale e in contatti presi nell’ambito delle riunioni della FNAS al fine di coordinare i prezzi e, al punto 110 della suddetta sentenza, che l’Aquatis aveva partecipato unicamente a queste ultime riunioni e non alle altre due parti dell’infrazione il Tribunale ha dichiarato, al punto 111 della stessa sentenza, che occorreva verificare se, quando ha partecipato alle suddette riunioni, «l’Aquatis sapeva, o doveva necessariamente sapere, di integrare la cerchia dei partecipanti all’intesa paneuropea. Infatti, solo qualora venga accertato che l’Aquatis era a conoscenza dell’esistenza degli altri due elementi costitutivi dell’infrazione, la sua partecipazione all’accordo riguardante il mercato francese poteva essere considerata come costituente l’espressione della sua adesione all’infrazione accertata» (36).

101. Al punto 114 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che nessun elemento indicava che l’Aquatis «era a conoscenza» della continuazione della detta infrazione da parte dell’IBP, della Comap SA e della FRA.BO, mentre al punto 119 esso ha concluso che non era stato accertato che l’Aquatis «era a conoscenza» del fatto che, con il suo comportamento, essa aveva aderito a un’intesa costituita di varie parti con un fine comune e neppure all’intesa alla quale essa aveva già partecipato prima del marzo 2001 e che stava continuando.

102. Di primo acchito, la lettura della sentenza impugnata, cui del resto ha proceduto la Commissione, potrebbe portare ad accogliere l’argomento proposto da quest’ultima, secondo il quale il Tribunale non avrebbe verificato se l’Aquatis «poteva ragionevolmente prevedere» i comportamenti anticoncorrenziali delle altre imprese che partecipavano a un piano globale comprendente tutti gli elementi costitutivi dell’intesa accertata.

103. Tuttavia, è giocoforza rilevare che, sia al punto 112 sia al punto 117 della sentenza impugnata, il Tribunale ha effettivamente proceduto alla verifica di detto criterio riguardo all’Aquatis, escludendo che tale società abbia potuto «ragionevolmente prevedere» che le riunioni della FNAS, vertenti esclusivamente sul mercato francese, rientrassero nell’ambito di un’infrazione più estesa facente parte di un piano globale, ossia che potessero essere utilizzate dagli altri partecipanti come un ambito di discussione al fine di coordinare i prezzi dei raccordi su altri mercati nazionali.

104. Suggerisco pertanto di respingere la prima censura fatta valere dalla Commissione a sostegno del secondo motivo dell’impugnazione (37).

105. Per quanto riguarda la seconda e la terza censura, che a mio avviso vanno esaminate congiuntamente, la Commissione contesta l’annullamento dell’integralità della decisione controversa in quanto riguarda l’Aquatis (e la società controllante Aalberts), mentre al punto 110 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che l’Aquatis aveva partecipato a una delle tre parti dell’infrazione unica, complessa e continuata, il cui scopo coincideva con quello delle altre due parti, ossia il coordinamento dei prezzi.

106. Come la Corte ha già avuto occasione di precisare, il solo fatto che il Tribunale ritenga fondato un motivo invocato a sostegno di un ricorso di annullamento non gli consente di annullare automaticamente l’atto impugnato in toto, in quanto tale motivo, avendo ad oggetto unicamente un aspetto specifico dell’atto contestato, è tale da fondare solo un annullamento parziale (38).

107. L’annullamento parziale di un atto di diritto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui si chiede l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto. Tale requisito non è soddisfatto quando l’annullamento parziale dell’atto produrrebbe l’effetto di modificare la sostanza dello stesso, circostanza che deve essere valutata sul fondamento di un criterio oggettivo (39).

108. Al fine di controllare se il Tribunale abbia giustamente annullato la decisione controversa nella sua totalità per quanto riguarda l’Aquatis, compresa l’ammenda a quest’ultima inflitta in solido con l’Aalberts, occorre verificare se l’annullamento parziale di detta decisione ne avrebbe modificato la sostanza (40).

109. In via generale, come emerge dalla citata sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, se un’impresa ha preso parte direttamente a uno o più comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, ma non risulta provato che tramite il proprio comportamento essa intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dagli altri partecipanti all’intesa e che fosse al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati da detti partecipanti nel perseguire i medesimi obiettivi o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, la Commissione deve limitarsi a imputarle la responsabilità dei soli comportamenti ai quali essa ha partecipato direttamente e dei comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti nel perseguire obiettivi analoghi a quelli che essa perseguiva e dei quali sia dimostrato che essa era al corrente o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (41).

110. Ciò non può tuttavia portare a escludere la responsabilità di tale impresa per i comportamenti ai quali è pacifico che essa abbia preso parte o per i quali possa effettivamente essere ritenuta responsabile, conformemente alla giurisprudenza ricordata al paragrafo 99 delle presenti conclusioni.

111. La Corte ammette la separazione di una decisione della Commissione che qualifichi un’intesa globale come infrazione unica e continuata soltanto qualora siano soddisfatte due condizioni cumulative. Da un lato, è necessario che l’impresa sia stata posta in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che le veniva altresì contestato ciascuno dei comportamenti che componevano l’infrazione e, quindi, di difendersi su tale punto. Dall’altro, è necessario che la decisione stessa della Commissione sia sufficientemente chiara al riguardo (42).

112. Ne consegue che, in presenza delle suddette condizioni e qualora la Commissione non abbia sufficientemente dimostrato la partecipazione dell’impresa all’infrazione unica e continuata nel suo complesso, la decisione della Commissione dev’essere considerata, limitatamente a tale aspetto, infondata (43).

113. Il giudice dell’Unione deve pertanto limitarsi a pronunciare l’annullamento parziale della decisione della Commissione. Infatti, poiché l’oggetto di una simile decisione è l’accertamento di uno o più comportamenti costitutivi di una violazione all’articolo 81 CE, un annullamento parziale non può modificarne la sostanza (44).

114. Per contro, qualora almeno una delle due condizioni individuate dalla Corte e richiamate al paragrafo 111 delle presenti conclusioni non sia soddisfatta, il giudice dell’Unione non può che annullare in toto la decisione della Commissione che esso considera inficiata da illegittimità.

115. Nel caso di specie, come sostiene la Commissione, dalla motivazione della sentenza impugnata non risulta affatto che il Tribunale abbia valutato, prima di annullare la decisione controversa nella sua totalità, se l’annullamento parziale di quest’ultima fosse possibile.

116. Pertanto, esso avrebbe quindi dovuto verificare se, durante il procedimento amministrativo, in particolare nella fase della comunicazione degli addebiti inviata dalla Commissione all’Aalberts e alle sue controllate, queste ultime fossero state messe in grado di comprendere che le riunioni della FNAS potevano essere considerate, in quanto tali, come un’infrazione all’articolo 81, paragrafo 1, CE e se la decisione controversa fosse essa stessa sufficientemente chiara al riguardo.

117. Nelle rispettive risposte alla questione posta in seguito alla pronuncia della citata sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, l’Aalberts e le sue controllate sostengono che nessuna delle due condizioni indicate dalla Corte sarebbe soddisfatta nel caso di specie, mentre la Commissione asserisce il contrario, facendo riferimento a tutta una serie di punti sia della comunicazione degli addebiti, sia della risposta a quest’ultima da parte dell’Aalberts e delle sue controllate, nonché a diversi punti della decisione controversa, i quali dimostrerebbero che tali condizioni sono soddisfatte.

118. Personalmente ritengo che la decisione controversa non sia affatto priva di ambiguità quanto alla qualificazione della partecipazione dell’Aquatis (e dell’Aalberts) alle riunioni della FNAS come infrazione autonoma all’articolo 81, paragrafo 1, CE, per cui sarebbe possibile considerare che una delle due condizioni per l’annullamento parziale di tale decisione non è soddisfatta.

119. Tuttavia, la Corte non mi sembra in grado di procedere a una sostituzione della motivazione della sentenza impugnata, in quanto, prima di tale operazione, per verificare la fondatezza del dispositivo della sentenza impugnata essa dovrebbe necessariamente valutare gli elementi di fatto discussi dalle parti nell’impugnazione, i quali non sono stati presi in considerazione a nessun titolo nella suddetta sentenza (45).

120. Pertanto, nell’ipotesi in cui la Corte non condivida la mia proposta di accogliere il primo motivo dell’impugnazione principale, ritengo che sarebbe opportuno accogliere il secondo motivo della stessa, e annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata, nella parte in cui riguarda la partecipazione dell’Aquatis all’infrazione e l’ammenda di importo pari a EUR 55,15 milioni a quest’ultima inflitta in solido con l’Aalberts.

III – Il rinvio della causa dinanzi al Tribunale

121. In conformità dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale, affinché sia decisa da quest’ultimo.

122. Poiché il Tribunale non si è pronunciato su tre dei cinque motivi dedotti in primo grado dall’Aalberts e dalle sue controllate, tra i quali il motivo riguardante l’imputabilità del comportamento di queste ultime alla società controllante Aalberts, né sul problema se, per quanto riguarda l’Aquatis, l’annullamento parziale della decisione controversa fosse possibile considerati gli elementi di fatto di cui il giudice di primo grado non ha tenuto conto, non mi sembra che lo stato degli atti permetta alla Corte di statuire sulla causa.

123. Suggerisco pertanto di rinviare la causa dinanzi al Tribunale e di riservare la decisione sulle spese inerenti al presente procedimento.

IV – Conclusione

124. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiarare e statuire quanto segue:

1)         La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 marzo 2011, Aalberts Industries e a./Commissione (T‑385/06), è annullata.

2)         La presente causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.

3)         Le spese sono riservate.


1 – Lingua originale: il francese.


2 –      Causa T‑385/06 (Racc. pag. II‑1223).


3 –      GU 2007, L 283, pag. 63.


4 – Questa parte della decisione controversa, che riguardava anche la precedente società controllante (IMI) dell’Aquatis (già Raccord Orléanais SA) e della Simplex (già R. Woeste & Co. Yorkshire GmbH), non costituisce oggetto del presente procedimento. Essa ha dato luogo alla sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, IMI e a./Commissione (T‑378/06), che ha respinto il ricorso proposto dalle società interessate. Tale sentenza non è stata impugnata.


5 –      Punti 28 e 121 della sentenza impugnata.


6 –      Sentenza impugnata (punto 68).


7 –      Ibidem (punti 85, 110 e 119).


8 –      Ibidem (punto 122).


9 –      Causa C‑441/11 P.


10 – V., in particolare, riguardo alla contestazione della coerenza del ragionamento, sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione (C‑89/11 P, punto 84 e giurisprudenza ivi citata).


11 –      V., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2012, Legris Industries/Commissione (C‑289/11 P, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).


12 –      Idem.


13 –      V., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, Racc. pag. I‑8237, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).


14 – V., in particolare, sentenze del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a. (C‑137/92 P, Racc. pag. I‑2555, punto 48) nonché del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran (C‑27/09 P, Racc. pag. I-13427, punto 74).


15 –      Punto 61 della sentenza impugnata (il corsivo è mio).


16 –      Punto 67 della sentenza impugnata.


17 –      Punto 110 della sentenza impugnata


18 –      Punto 112 della sentenza impugnata.


19 –      Punti 113, 114, 116 e 118 della sentenza impugnata.


20 –      V., in particolare, sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 81).


21 –      Secondo la giurisprudenza, la Commissione deve infatti, in particolare, produrre tutti gli elementi che consentono di concludere nel senso della partecipazione di un’impresa a un’infrazione e della sua responsabilità per i diversi elementi che essa comporta: v., segnatamente, sentenza dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, Racc. pag. I‑4125, punto 86).


22 –      V., in tal senso, sentenza del 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries/Commissione (48/69, Racc. pag. 619, punto 140).


23 – Secondo la giurisprudenza, la motivazione di una sentenza del Tribunale può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di comprenderla e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 21 dicembre 2011, A2A/Commissione, C‑320/09 P, punto 97).


24 – Come è stato già indicato, il secondo e il terzo motivo dell’impugnazione saranno peraltro oggetto di un breve esame al titolo C delle presenti conclusioni.


25 – Secondo la giurisprudenza, l’esistenza di un interesse ad agire del ricorrente presuppone che l’impugnazione incidentale possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta: v., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a. (C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P, Racc. pag. I‑9291, punto 33).


26 – V., in particolare, sentenze del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, Racc. pag. I‑4951, punto 186), nonché del 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Consiglio e Paesi Bassi/Al-Aqsa (C‑539/10 P e C‑550/10 P, punto 94).


27 –      V., al riguardo, sentenza del 26 febbraio 2002, Commissione/Boehringer (C‑32/00 P, Racc. pag. I‑1917, punti 64 e 65). La possibilità per l’Aalberts e le sue controllate di presentare una domanda volta alla sostituzione della motivazione, invece di un’impugnazione incidentale, sembrerebbe esclusa poiché tale domanda andrebbe oltre i limiti dell’oggetto dell’impugnazione principale: v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Kokott presentale il 13 dicembre 2012 nella causa Ziegler/Commissione (C‑439/11 P) (paragrafi 24 e 25), pendente dinanzi alla Corte, con riferimento alla sentenza del 21 dicembre 2011, Iride/Commissione (C‑329/09 P, punto 48).


28 –      V. sentenza del 21 settembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione (C‑105/04 P, Racc. pag. I‑8725, punto 153).


29 – Sentenze cit. Commissione/Anic Partecipazioni (punto 81); Aalborg Portland e a./Commissione (punto 258), nonché Commissione/Verhuizingen Coppens (punto 41).


30 –      V. in tal senso sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. (punti 258 e 260).


31 –      Ibidem (punti 259 e 260). Nel caso di specie, si trattava di un intervallo di quattordici mesi.


32 –      Sentenza Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, cit. (punto 163).


33 – V. al riguardo, in particolare, sentenze del Tribunale del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione (T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T-48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Racc. pag. II‑491, punto 4127), nonché dell’8 luglio 2008, Lafarge/Commissione (T‑54/03, punto 482).


34 – Sentenze cit. Commissione/Anic Partecipazioni (punti 83, 87 e 203), nonché Aalborg Portland e a./Commissione (punto 83). V. altresì sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, cit. (punti 42 e 44).


35 –      Sentenze cit. Commissione/Anic Partecipazioni (punto 90), nonché Aalborg Portland e a./Commissione (punto 86). V. altresì sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, cit. (punto 45).


36 –      Il corsivo è mio.


37 – A patto, beninteso, che la Corte respinga il primo motivo dell’impugnazione principale. Infatti, l’esame del Tribunale censurato nel secondo motivo dell’impugnazione della Commissione non è stato effettuato, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza della Corte, con riferimento all’impresa, ai sensi dell’articolo 81 CE, formata dall’Aalberts e dalle sue controllate, ma è stato condotto unicamente con riferimento all’Aquatis.


38 – V. sentenze dell’11 dicembre 2008, Commissione/Département du Loiret (C‑295/07 P, Racc. pag.  I‑9363, punto 104) e Commissione/Verhuizingen Coppens, cit. (punto 37).


39 – V. sentenze cit. Commissione/Département du Loiret (punti 105 e 106), nonché Commissione/Verhuizingen Coppens (punto 38).


40 – V., analogamente, sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, cit. (punto 39).


41 –      Sentenza citata, punto 44.


42 – V., in tal senso, sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, cit. (punto 46).


43 –      Ibidem (punto 47).


44 –      Ibidem (punti 50 e 51).


45 – Un errore di diritto commesso dal Tribunale, infatti, può essere sanato dalla Corte nell’ambito dell’impugnazione solo quando il controllo che quest’ultima è chiamata ad effettuare riguardi esclusivamente motivi di puro diritto, ma non quando sia necessaria, almeno in parte, una valutazione di fatti che non sono stati esaminati dal Tribunale: v., al riguardo, paragrafo 91 (e giurisprudenza ivi citata) delle mie conclusioni nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione (C‑362/08 P, Racc. pag. I‑669).