Language of document : ECLI:EU:C:2015:299

Causa C‑147/13

Regno di Spagna

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento – Attuazione di una cooperazione rafforzata – Brevetto unitario – Regolamento (UE) n. 1260/2012 – Regime di traduzione – Principio di non discriminazione – Articolo 291 TFUE – Delega di poteri a organismi esterni all’Unione europea – Articolo 118, secondo comma, TFUE – Base giuridica – Principio di autonomia del diritto dell’Unione»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 maggio 2015

1.        Unione europea – Regime linguistico – Esistenza di un principio generale che sancisce il diritto di ogni cittadino alla redazione nella propria lingua di qualsiasi atto suscettibile di incidere sui suoi interessi – Insussistenza – Trattamento differenziato delle lingue ufficiali dell’Unione – Ammissibilità – Presupposti – Giustificazione sulla base dell’interesse generale – Rispetto del principio di proporzionalità

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà industriale e commerciale – Diritto di brevetto – Brevetto europeo con effetto unitario – Regolamento n. 1260/2012 che stabilisce il regime di traduzione applicabile – Trattamento differenziato delle lingue ufficiali dell’Unione fondato sull’obiettivo di creare un regime semplificato e uniforme di traduzione – Carattere adeguato e proporzionato del trattamento – Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 1260/2012, considerando 4, 5 e 16, e art. 3, § 1)

3.        Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Deleghe – Esistenza di una delega in favore dell’Ufficio europeo dei brevetti o degli Stati membri partecipanti a una cooperazione rafforzata sul brevetto unitario – Insussistenza

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1257/2012, artt. 1, § 2, e 9, § 1, d) e f); regolamento del Consiglio n. 1260/2012, artt. 5 e 6, § 2]

4.        Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Criteri – Regolamento n. 1260/2012 che stabilisce il regime di traduzione applicabile dei brevetti europei con effetto unitario – Adozione sulla base dell’articolo 118, secondo comma, TFUE – Ammissibilità

(Art. 118, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1260/2012, artt. 3, 4 e 6)

5.        Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà industriale e commerciale – Diritto di brevetto – Brevetto europeo con effetto unitario – Regolamento n. 1260/2012 che stabilisce il regime di traduzione applicabile – Violazione del principio della certezza del diritto – Insussistenza

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1257/2012, artt. 2, e), 3, § 1, e 9; regolamento del Consiglio n. 1260/2012, artt. 2, b), 3, § 2, 4 e 9]

6.        Atti delle istituzioni – Regolamenti – Applicabilità diretta – Competenza di esecuzione riconosciuta agli Stati membri – Ammissibilità

(Art. 288, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1260/2012, art. 7, § 2)

1.        I riferimenti, presenti nei Trattati, all’impiego delle lingue nell’Unione non possono essere considerati come la manifestazione di un principio generale del diritto dell’Unione in forza del quale ogni atto che possa incidere sugli interessi di un cittadino dell’Unione debba essere redatto in ogni caso nella sua lingua.

Tuttavia, nei limiti in cui sia possibile far valere un obiettivo legittimo di interesse generale e dimostrarne l’effettiva sussistenza, occorre ricordare che una differenza di trattamento a motivo della lingua deve altresì rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire essa deve essere idonea a realizzare l’obiettivo perseguito e non deve andare oltre quanto è necessario per raggiungerlo. A quest’ultimo riguardo, deve essere preservato il necessario equilibrio, da un lato, tra gli interessi degli operatori economici e quelli della collettività per quanto riguarda i costi dei procedimenti, e, dall’altro, tra gli interessi dei soggetti richiedenti i titoli di proprietà intellettuale e quelli degli altri operatori economici per quanto riguarda l’accesso alle traduzioni dei documenti che concedono diritti o i procedimenti che coinvolgono diversi operatori economici.

(v. punti 31, 33, 41)

2.        Il regolamento n. 1260/2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, ed in particolare il suo articolo 3, paragrafo 1, opera un trattamento differenziato delle lingue ufficiali dell’Unione, limitato alle lingue tedesca, inglese e francese. Tuttavia, la scelta del Consiglio, nell’ambito della determinazione del regime di traduzione dei brevetti europei con effetto unitario, di operare un siffatto trattamento è adeguata e proporzionata allo scopo legittimo perseguito da tale regolamento, che consiste nell’istituire un regime semplificato e uniforme di traduzione le cui modalità dovrebbero essere semplici e garantire l’efficienza dei costi.

Infatti, il regime istituito dal regolamento n. 1260/2012 permette effettivamente di conseguire il legittimo obiettivo di agevolare l’accesso alla tutela brevettuale mediante la riduzione dei costi collegati agli obblighi di traduzione. Inoltre, esso preserva il necessario equilibrio tra i vari interessi in gioco e, pertanto, non va oltre quanto è necessario per conseguire il legittimo obiettivo perseguito.

(v. punti 32, 34, 38, 39, 47)

3.        Dato che il Consiglio non ha delegato agli Stati membri partecipanti a una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria o all’Ufficio europeo dei brevetti competenze di esecuzione che spetterebbero propriamente ad esso ai sensi del diritto dell’Unione, i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte in materia di delega di poteri discrezionali non possono trovare applicazione.

A tal riguardo, se l’articolo 9, paragrafo 1, lettere d) ed f), del regolamento n. 1257/2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, prevede che gli Stati membri partecipanti conferiscono all’Ufficio europeo dei brevetti taluni compiti supplementari, ciò avviene allo scopo di attuare le disposizioni di cui agli articoli 143 e 145 della convenzione sulla concessione di brevetti europei. Orbene, tali compiti sono intrinsecamente connessi all’attuazione della tutela brevettuale unitaria istituita dal regolamento n. 1257/2012. Pertanto, il fatto di assegnare all’Ufficio europeo dei brevetti taluni compiti supplementari deriva dalla conclusione, da parte degli Stati membri partecipanti, nella loro qualità di parti contraenti della suddetta convenzione, di un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della medesima convenzione.

(v. punti 60‑63)

4.        La scelta del fondamento giuridico di un atto dell’Unione deve basarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell’atto.

Per quanto riguarda lo scopo del regolamento n. 1260/2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, fondato sull’articolo 118, secondo comma, TFUE, esso mira alla creazione di un regime semplificato e uniforme di traduzione relativamente ai brevetti europei con effetto unitario. L’articolo 4 del regolamento n. 1260/2012 ricade direttamente nell’ambito del regime linguistico del brevetto europeo con effetto unitario, in quanto definisce le norme speciali che disciplinano la traduzione di tale brevetto nel contesto specifico di una controversia. Infatti, dato che il regime linguistico del brevetto europeo con effetto unitario è definito dall’insieme delle disposizioni del suddetto regolamento, e più precisamente da quelle contenute agli articoli 3, 4 e 6, intesi a regolare situazioni differenti, l’articolo 4 del medesimo regolamento non potrebbe essere distinto, per quanto riguarda la base giuridica, dal resto delle disposizioni di quest’ultimo. Di conseguenza, non si può validamente sostenere che l’articolo 118, secondo comma, TFUE non possa costituire una base giuridica per l’articolo 4 del regolamento n. 1260/2012.

(v. punti 68, 69, 73, 74)

5.        V. il testo della decisione.

(v. punti 79, 81‑88)

6.        La diretta applicabilità di un regolamento, prevista all’articolo 288, secondo comma, TFUE, implica che la sua entrata in vigore e la sua applicazione in favore o a carico dei soggetti giuridici si realizzino senza alcun provvedimento di recepimento nel diritto nazionale, salvo che il regolamento di cui trattasi lasci agli Stati membri il compito di adottare essi stessi i provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi e finanziari necessari affinché le disposizioni del regolamento stesso possano essere applicate.

Ciò avviene nel caso del regolamento n. 1260/2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile, dato che il legislatore dell’Unione stesso ha lasciato agli Stati membri, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di tale regolamento, da un lato, il compito di adottare varie misure nel quadro giuridico stabilito dalla convenzione sulla concessione di brevetti europei e, dall’altro, il compito di procedere all’istituzione del tribunale unificato dei brevetti, che è essenziale allo scopo di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti, la coerenza della giurisprudenza e, quindi, la certezza del diritto nonché l’efficienza dei costi per i titolari di brevetti.

(v. punti 94, 95)