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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel (Belgio) il 15 febbraio 2013 - Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers / Selver Saciri e a.

(Causa C-79/13)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti

Ricorrente: Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers

Convenuti: Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri (rappresentato da: Selver Saciri e Danijela Dordevic), Sanela Saciri (rappresentata da: Selver Saciri e Danijela Dordevic), Denis Saciri (rappresentato da: Selver Saciri e Danijela Dordevic), Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest

Questioni pregiudiziali

Se, qualora uno Stato membro, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2003/9/CE  del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, scelga di garantire il sostegno materiale in forma di un sussidio economico, detto Stato membro abbia ulteriormente qualche responsabilità di far sì che il richiedente asilo, in un modo o nell'altro, possa avvalersi delle norme minime di protezione della direttiva, come formulate agli articoli 13, paragrafi 1 e 2,14, paragrafi 1, 3,5 e 8, della medesima.

Se il sussidio economico, di cui all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva, debba essere concesso con decorrenza dal momento della domanda di asilo e della domanda di accoglienza, oppure dalla scadenza del termine previsto all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, oppure da un'altra data. Se il sussidio economico debba essere tale da consentire al richiedente asilo, in caso di mancata accoglienza materiale offerta dallo Stato membro o da un organismo da questo indicato, di provvedere esso stesso in ogni momento al proprio alloggio, eventualmente in una struttura alberghiera, in attesa che gli venga offerto un alloggio fisso o che egli stesso sia in grado ottenere un alloggio più definitivo.

3)    Se sia compatibile con la direttiva che uno Stato membro conceda l'accoglienza materiale solo nei limiti in cui le strutture di accoglienza esistenti, predisposte dallo Stato, sono in grado di assicurare detto alloggio e rinvii il richiedente asilo che non vi trova posto all'assistenza sociale, a disposizione di tutti i cittadini dello Stato membro, e ciò senza che siano previste le norme giuridiche e le strutture necessarie affinché gli enti non costituiti dallo Stato stesso siano effettivamente in grado di offrire ai richiedenti asilo entro un breve termine un'accoglienza dignitosa.

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1 - Direttiva 2003/9/CE del Consiglio (GU L 31, pag. 18).