Language of document : ECLI:EU:C:2017:745

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

10 ottobre 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 90/232/CEE – Articolo 1 – Responsabilità in caso di danni alla persona causati a qualsiasi passeggero diverso dal conducente – Assicurazione obbligatoria – Effetto diretto – Direttiva 84/5/CEE – Articolo 1, paragrafo 4 – Organismo incaricato di risarcire i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o non assicurato – Invocabilità di una direttiva nei confronti di uno Stato – Condizioni in presenza delle quali un organismo di diritto privato può essere considerato un’emanazione dello Stato e sono ad esso opponibili le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto»

Nella causa C‑413/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Corte Suprema, Irlanda), con decisione del 12 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 2015, nel procedimento

Elaine Farrell

contro

Alan Whitty,

Minister for the Environment,

Ireland,

Attorney General,

Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet (relatore), D. Šváby, M. Berger, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: T. Millett, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 luglio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Minister for the Environment, l’Ireland e l’Attorney General, da E. Creedon e S. Purcell, in qualità di agenti, assistite da J. Connolly, SC, e C. Toland, BL;

–        per il Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI), da J. Walsh, solicitor, e B. Murray, barrister, nonché da L. Reidy et B. Kennedy, SC;

–        per il governo francese, da G. de Bergues, D. Colas e C. David, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da H. Krämer e K.-Ph. Wojcik, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 giugno 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame si chiede se le disposizioni della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), come modificata dalla terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990 (GU 1990, L 129, pag. 33) (in prosieguo: la «seconda direttiva») che siano idonee a produrre un effetto diretto siano opponibili a un organismo di diritto privato al quale uno Stato membro abbia demandato il compito di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della stessa direttiva.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che in primo grado vedeva contrapposti, da un lato, la sig.ra Elaine Farrell e, dall’altro, il sig. Alan Whitty, il Minister for the Environment (ministro dell’Ambiente, Irlanda), l’Ireland (Irlanda), l’Attorney General nonché il Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI), in merito al risarcimento dei danni fisici subiti dalla sig.ra Farrell a causa di un incidente stradale.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 1972, L 103, pag. 1; in prosieguo: la «prima direttiva»), prevede quanto segue:

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie (…) affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure».

4        L’articolo 1 della seconda direttiva così dispone:

«1.      L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

(…)

4.      Ciascuno Stato membro crea o autorizza un organismo con il compito di rimborsare, almeno entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell’obbligo di assicurazione conformemente al paragrafo 1. Questa disposizione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di conferire o no all’intervento di questo organismo un carattere sussidiario, nonché quello di regolamentare le azioni tra questo organismo e il responsabile o i responsabili del sinistro ed altri assicuratori o istituti di sicurezza sociale che siano tenuti ad indennizzare la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia, gli Stati membri non possono autorizzare l’organismo a subordinare il pagamento dell’indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.

(…)».

5        A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della seconda direttiva:

«Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima] direttiva, che escluda dall’assicurazione l’utilizzo o la guida di autoveicoli da parte:

–        di persone non aventi l’autorizzazione esplicita o implicita o

–        di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l’autoveicolo in questione o

–        di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione,

sia considerata, per l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della [prima] direttiva, senza effetto per quanto riguarda l’azione dei terzi vittime di un sinistro».

6        Ai sensi dei considerando da secondo a quinto della terza direttiva 90/232 (in prosieguo: la «terza direttiva»):

«[C]onsiderando che l’articolo 3 della [prima] direttiva impone a ciascuno Stato membro di adottare tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente sul suo territorio sia coperta da un’assicurazione; che i danni coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel quadro di tali misure;

considerando che la [seconda direttiva] ha notevolmente ridotto le disparità relative al livello e al contenuto dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile negli Stati membri; che continuano tuttavia ad esistere notevoli disparità nella copertura fornita da tale assicurazione;

considerando che occorre garantire che le vittime di sinistri della circolazione automobilistica ricevano un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo dell’[Unione] ove il sinistro è avvenuto;

considerando in particolare che in alcuni Stati membri esistono lacune nella copertura fornita dall’assicurazione obbligatoria dei passeggeri di autoveicoli; che, per proteggere tale categoria particolarmente vulnerabile di vittime potenziali, è necessario colmare tali lacune».

7        L’articolo 1, primo comma, della terza direttiva così dispone:

«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma della [seconda] direttiva, l’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della [prima] direttiva copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall’uso del veicolo».

8        Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della terza direttiva, l’Irlanda disponeva di un termine fino al 31 dicembre 1998 per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva per quanto riguarda i passeggeri sui sedili posteriori delle motociclette e di un termine fino al 31 dicembre 1995 per conformarsi al detto articolo 1 per quanto riguarda gli altri veicoli.

 Diritto irlandese

9        L’articolo 56 del Road Traffic Act 1961 (legge del 1961 sulla circolazione stradale), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 1961»), impone a ogni utilizzatore di autoveicoli di essere coperto da un’assicurazione contro i danni alle persone o alle cose causati a terzi in un luogo pubblico. Tuttavia, tale obbligo di assicurazione non si estende ai danni causati alle persone che viaggiano in parti di veicoli che non siano attrezzate per i passeggeri.

10      In forza dell’articolo 78 della legge del 1961, gli assicuratori che svolgono un’attività di assicurazione automobilistica in Irlanda devono essere membri del MIBI.

11      Il MIBI è una società a responsabilità limitata da garanzia senza capitale sociale integralmente finanziata dai suoi membri, che sono gli assicuratori operanti sul mercato dell’assicurazione automobilistica in Irlanda. Il MIBI è stato costituito nel novembre 1954, in seguito ad un accordo tra il Department of Local Government (Dipartimento degli enti locali, Irlanda) e gli assicuratori che emettono polizze di assicurazione automobilistica in Irlanda.

12      A norma dell’articolo 2 di un accordo concluso nel 1988 tra il Ministro dell’Ambiente e il MIBI, chiunque cerchi di ottenere un indennizzo da un conducente non assicurato o non identificato può intentare un’azione nei confronti del MIBI. Conformemente all’articolo 4 di tale accordo, il MIBI accetta di indennizzare le vittime di conducenti non assicurati o non identificati. L’obbligo del MIBI di indennizzare le vittime sorge quando un credito accertato giudizialmente non è integralmente pagato alla scadenza di un termine di 28 giorni, a condizione che tale decisione giudiziaria copra «ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che deve essere coperta da una polizza assicurativa approvata ai sensi dell’articolo 56 della [legge del 1961]».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      La sig.ra Farrell è stata vittima di un incidente stradale il 26 gennaio 1996 mentre era passeggera di un furgone di cui il proprietario e conducente, il sig. Whitty, aveva perso il controllo. Al momento dell’incidente, la sig.ra Farrell era seduta sul pianale nel retro del veicolo del sig. Whitty, che non era né progettato né costruito per trasportare passeggeri nel retro.

14      Poiché il sig. Whitty non era assicurato per i danni fisici subiti dalla sig.ra Farrell, quest’ultima ha tentato di ottenere un indennizzo presso il MIBI.

15      Il MIBI si è rifiutato di indennizzare la sig.ra Farrell adducendo come motivazione che la responsabilità per i danni fisici da essa subiti non ricadeva nell’assicurazione obbligatoria in forza del diritto irlandese.

16      Nel settembre 1997, la sig.ra Farrell ha intentato dinanzi ai giudici irlandesi un procedimento nei confronti del sig. Whitty, del Ministro dell’Ambiente, dell’Irlanda, dell’Attorney General e del MIBI, facendo segnatamente valere che le misure nazionali di recepimento in vigore al momento dell’incidente non davano corretta attuazione alle disposizioni pertinenti della prima e della terza direttiva. La High Court (Alta Corte, Irlanda) ha quindi adito la Corte in via pregiudiziale.

17      Nell’ambito di tale rinvio, la Corte ha dichiarato, da un lato, che l’articolo 1 della terza direttiva doveva essere interpretato nel senso che ostava a una normativa nazionale secondo cui l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre la responsabilità per i danni fisici causati alle persone che viaggiano in una parte dell’autoveicolo che non sia stata né progettata né costruita con sedili per passeggeri e, dall’altro, che tale articolo soddisfaceva tutte le condizioni richieste per produrre un effetto diretto e, di conseguenza, conferiva diritti che i singoli possono invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali. La Corte ha tuttavia ritenuto che spettasse al giudice nazionale verificare se tale disposizione potesse essere invocata nei confronti di un organismo come il MIBI (sentenza del 19 aprile 2007, Farrell, C‑356/05, EU:C:2007:229, punti 36 e 44).

18      Con sentenza del 31 gennaio 2008, la High Court (Alta Corte) ha dichiarato che il MIBI era un’emanazione dello Stato e che, di conseguenza, la sig.ra Farrell aveva diritto di essere indennizzata dal medesimo.

19      Il MIBI ha proposto ricorso contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, ritenendo di non essere un’emanazione dello Stato e che, pertanto, non fossero ad esso opponibili le disposizioni, ancorché dotate di effetto diretto, di una direttiva che non erano state recepite nel diritto nazionale.

20      In seguito a una transazione intervenuta tra le parti nel procedimento principale, la sig.ra Farrell ha ricevuto un indennizzo per i danni fisici da essa subiti. Tuttavia, il MIBI, da un lato, e il Ministro dell’Ambiente, l’Irlanda e l’Attorney General, dall’altro, dissentono in merito alla questione del soggetto sul quale debba gravare l’onere di tale indennizzo.

21      Reputando che la risposta a tale questione dipenda dalla questione se il MIBI debba o meno essere considerato un’emanazione dello Stato nei cui confronti possono essere invocate le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto, la Supreme Court (Corte Suprema, Irlanda) ha deciso di sospendere il giudizio e di porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il criterio stabilito nella [sentenza del 12 luglio 1990, Foster e a. (C‑188/89, EU:C:1990:313)], quale formulato al punto 20, per definire il concetto di emanazione di uno Stato membro, debba essere interpretato nel senso che gli elementi che integrano tale criterio devono essere applicati

a)      cumulativamente o

b)      in modo tra loro indipendente

2)      Nella misura in cui i vari aspetti menzionati nella [sentenza del 12 luglio 1990, Foster e a. (C‑188/89, EU:C:1990:313)], possano, in alternativa, essere considerati fattori che devono essere presi in debita considerazione per ottenere una valutazione globale, se esista un principio fondamentale sotteso ai diversi fattori individuati in tale sentenza, il quale dovrebbe essere applicato da un organo giurisdizionale nel valutare se un determinato organismo costituisca un’emanazione dello Stato.

3)      Se sia sufficiente che un’ampia parte di responsabilità sia stata trasferita da uno Stato membro a un ente allo scopo manifesto di soddisfare obblighi di diritto dell’Unione, affinché il predetto ente sia un’emanazione dello Stato membro, oppure se occorra inoltre che siffatto ente disponga, altresì a) di poteri speciali o b) operi sotto il controllo o la supervisione diretti dello Stato membro».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

22      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 288 TFUE debba essere interpretato nel senso che non esclude che a un ente che non sia dotato di tutte le caratteristiche enunciate al punto 20 della sentenza del 12 luglio 1990, Foster e a. (C‑188/89, EU:C:1990:313) siano opponibili le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto.

23      Ai punti da 3 a 5 di tale sentenza, la Corte ha rilevato che l’organismo di cui trattavasi nel procedimento che ha dato luogo a detta sentenza, ossia la British Gas Corporation, era «una persona giuridica istituita dalla legge», «con il compito di sviluppare e di mantenere, in regime di monopolio, un sistema di distribuzione del gas in Gran Bretagna», che «[i] membri del [suo] organo direttivo erano nominati dal segretario di Stato competente[, il quale] aveva del pari il potere di impartire alla [British Gas] direttive di indole generale, per questioni inerenti all’interesse nazionale, nonché istruzioni relative alla sua gestione», e che la British Gas aveva il diritto di «presentare disegni di legge al parlamento previa autorizzazione del segretario di Stato».

24      In tale contesto, la Corte ha ricordato, al punto 18 della sentenza in parola, che essa aveva «di volta in volta affermato che disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva potevano essere invocate dagli amministrati nei confronti di organismi o di enti che erano soggetti all’autorità o al controllo dello Stato o che disponevano di poteri che eccedevano i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli».

25      Al punto 20 della medesima sentenza, essa ne ha dedotto che «fa comunque parte degli enti ai quali si possono opporre le norme di una direttiva idonee a produrre effetti diretti un organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, su controllo di quest’ultima, un servizio d’interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli».

26      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, la scelta effettuata dalla Corte al punto 20 della sentenza del 12 luglio 1990, Foster e a. (C‑188/89, EU:C:1990:313), di ricorrere ai termini «fa comunque parte [di tali] enti», evidenzia il fatto che essa non ha inteso formulare un criterio generale destinato a ricomprendere tutte le ipotesi in cui le disposizioni di una direttiva idonee a produrre effetti diretti siano opponibili ad un ente, ma che essa ha considerato che un organismo come quello di cui trattasi nel procedimento sfociato in tale sentenza debba, ad ogni modo, essere considerato come tale ove sia in possesso di ciascuna delle caratteristiche elencate nel citato punto 20.

27      Infatti, detto punto 20 deve essere letto alla luce del punto 18 della medesima sentenza, in cui la Corte ha sottolineato che siffatte disposizioni possono essere invocate da un singolo nei confronti di un organismo o di un ente che sia soggetto all’autorità o al controllo dello Stato, o che disponga di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli.

28      Pertanto, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 53 e 77 delle sue conclusioni, le condizioni secondo cui l’organismo interessato deve essere soggetto all’autorità o al controllo dello Stato e, rispettivamente, disporre di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, non possono avere carattere cumulativo (v., in tal senso, sentenza del 4 dicembre 1997, Kampelmann e a., da C‑253/96 a C‑258/96, EU:C:1997:585, punti 46 e 47, nonché del 7 settembre 2006, Vassallo, C‑180/04, EU:C:2006:518, punto 26).

29      Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 288 TFUE deve essere interpretato nel senso che non esclude, di per sé, che le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto siano opponibili a un ente che non sia dotato di tutte le caratteristiche enunciate al punto 20 della sentenza del 12 luglio 1990, Foster e a. (C‑188/89, EU:C:1990:313), lette congiuntamente a quelle indicate al punto 18 della medesima sentenza.

 Sulle questioni seconda e terza

30      Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se esista un principio fondamentale che dovrebbe guidare il giudice nell’esame della questione se le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto siano opponibili a un organismo e, in particolare, se siffatte disposizioni siano opponibili a un organismo cui sia stato demandato da uno Stato membro il compito di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva.

31      A tal riguardo, va ricordato che, per giurisprudenza costante della Corte, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi in capo a un singolo e non può dunque essere invocata in quanto tale nei suoi confronti (sentenze del 26 febbraio 1986, Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, punto 48; del 14 luglio 1994, Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, punto 20; del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, punto 108, nonché del 19 aprile 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, punto 30). Infatti, estendere l’invocabilità delle direttive non recepite all’ambito dei rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all’Unione europea il potere di sancire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti (sentenza del 14 luglio 1994, Faccini Dori, C‑91/92, EU:C:1994:292, punto 24).

32      Tuttavia, secondo una giurisprudenza altrettanto costante della Corte, gli amministrati, qualora siano in grado di far valere una direttiva non nei confronti di un singolo, bensì di uno Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità. In entrambi i casi è opportuno evitare, infatti, che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto dell’Unione (sentenze del 26 febbraio 1986, Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, punto 49; del 12 luglio 1990, Foster e a., C‑188/89, EU:C:1990:313, punto 17, nonché del 14 settembre 2000, Collino e Chiappero, C‑343/98, EU:C:2000:441 punto 22).

33      In base a tali considerazioni, la Corte ha ammesso che disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva sono invocabili dagli amministrati non soltanto nei confronti di uno Stato membro e di tutti gli organi della sua amministrazione, quali gli enti territoriali (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:256, punto 31), ma anche, come ricordato nell’ambito della risposta alla prima questione, nei confronti di organismi o enti soggetti all’autorità o al controllo dello Stato o che dispongono di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli (sentenze del 12 luglio 1990, Foster e a., C‑188/89, EU:C:1990:313, punto 18, nonché del 4 dicembre 1997, Kampelmann e a., da C‑253/96 a C‑258/96, EU:C:1997:585, punto 46).

34      Siffatti organismi o enti si distinguono dai singoli e devono essere equiparati allo Stato, vuoi perché sono persone giuridiche di diritto pubblico facenti parte dello Stato in senso ampio, vuoi perché sono soggetti all’autorità o al controllo di una pubblica autorità, vuoi perché sono stati incaricati da una tale autorità di svolgere un compito di interesse pubblico e sono stati a tal fine dotati di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli.

35      Pertanto, le disposizioni di una direttiva dotate di effetto diretto sono opponibili a un ente o a un organismo, anche se di diritto privato, cui sia stato demandato da uno Stato membro l’assolvimento di un compito di interesse pubblico e che dispone a tal fine di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli.

36      Nella specie, va rilevato che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, gli Stati membri erano tenuti ad adottare tutte le misure utili affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli abitualmente stazionanti nel loro territorio fosse coperta da un’assicurazione.

37      L’importanza riconosciuta dal legislatore dell’Unione alla tutela delle vittime lo ha indotto a completare detto dispositivo obbligando gli Stati membri, in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva, ad istituire un organismo avente il compito di risarcire, almeno entro i limiti previsti dal diritto dell’Unione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non sia stato adempiuto l’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della stessa direttiva, che rinvia all’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva (sentenza dell’11 luglio 2013, Csonka e a., C‑409/11, EU:C:2013:512, punto 29).

38      Di conseguenza, il compito che un organismo d’indennizzo come il MIBI è incaricato dallo Stato membro di assolvere e che contribuisce all’obiettivo generale di tutela delle vittime perseguito dalla normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli, deve essere considerato un compito di interesse pubblico inerente, nella specie, all’obbligo imposto agli Stati membri dall’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva.

39      In proposito va ricordato che, per quanto riguarda l’ipotesi di danni alle cose o alle persone causati da un veicolo per il quale non sia stato adempiuto l’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva, la Corte ha statuito che l’intervento di detto organismo è destinato a colmare l’inadempienza dello Stato membro rispetto al suo obbligo di provvedere affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Csonka e a., C‑409/11, EU:C:2013:512, punto 31).

40      Per quanto riguarda il MIBI, va aggiunto che, in forza dell’articolo 78 della legge del 1961, il legislatore irlandese ha reso obbligatoria l’affiliazione a tale organismo per tutti gli assicuratori che svolgono un’attività di assicurazione automobilistica in Irlanda. Così facendo, esso ha conferito al MIBI poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, in quanto, in base a detta disposizione legislativa, tale organismo privato è in grado di imporre a tutti gli assicuratori di affiliarsi ad esso e di finanziare l’assolvimento del compito demandatogli dallo Stato irlandese.

41      Le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva possono conseguentemente essere invocate nei confronti di un organismo quale il MIBI.

42      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto sono opponibili a un organismo di diritto privato cui sia stato demandato da uno Stato membro un compito di interesse pubblico, come quello inerente all’obbligo imposto agli Stati membri dall’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva e che, a tal fine, disponga per legge di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, come il potere di imporre agli assicuratori che svolgono un’attività di assicurazione automobilistica nel territorio dello Stato membro interessato di affiliarsi a tale organismo e di finanziarlo.

 Sulle spese

43      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 288 TFUE deve essere interpretato nel senso che non esclude, di per sé, che le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto siano opponibili a un ente che non sia dotato di tutte le caratteristiche enunciate al punto 20 della sentenza del 12 luglio 1990, Foster e a. (C188/89, EU:C:1990:313), lette congiuntamente a quelle indicate al punto 18 della medesima sentenza.

2)      Le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto sono opponibili a un organismo di diritto privato cui sia stato demandato da uno Stato membro un compito di interesse pubblico, come quello inerente all’obbligo imposto agli Stati membri dall’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, e che, a tal fine, disponga per legge di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, come il potere di imporre agli assicuratori che svolgono un’attività di assicurazione automobilistica nel territorio dello Stato membro interessato di affiliarsi a tale organismo e di finanziarlo.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.