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Ricorso presentato il 23 ottobre 2017 – Repubblica italiana / Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-611/17)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Annullare il regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio del 25 luglio 2017 che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 29 luglio 2017, numero L 199, ed in particolare l’art. 1, punto 2) ove modifica l’allegato I D al regolamento (UE) 2017/127, l’intero punto 3 dell’allegato al regolamento impugnato (contenente la modifica dell’allegato I D al regolamento (UE) 2017/127), gli interi considerando 9, 10, 11, 12.

Condannare la Consiglio dell’Unione europea al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo. Violazione dell’art. 1 della Decisione 86/238/CEE relativa all’adesione dell’Unione alla Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico.

Non vi era obbligo di recepire la decisione ICCAT sulle quote di pesca del pesce spada.

Secondo motivo. Difetto di motivazione (art. 296, par. 2 TFUE).

Tale decisione è comunque immotivata.

Terzo motivo. Violazione degli artt. 17 TUE e 16 regolamento 1380/2013.

La decisione è contraria al principio di stabilità relativa e all’interesse dell’Unione.

Quarto motivo. violazione dei principi di irretroattività, di certezza del diritto e di affidamento.

In ogni caso, la decisione non poteva applicarsi alla campagna di pesca in corso.

Quinto motivo. difetto di motivazione (violazione dell’art. 296 par. 2 TFUE).

La decisione è immotivata nella parte in cui adotta come periodo di riferimento per ripartire la quota del TAC tra gli Stati membri il quadriennio 2012-2015.

Sesto motivo. Violazione del principio di proporzionalità (art. 5 TUE) e erroneo apprezzamento dei fatti.

L’esclusione dal periodo di riferimento degli anni 2010 e 2011 è eccessiva ed erronea rispetto all’obiettivo di includere nei dati sulle catture solo le catture regolari.

Settimo motivo. violazione degli artt. 258 e 260 TFUE. Incompetenza.

Non competeva al Consiglio sanzionare l’Italia riguardo all’uso delle reti derivanti.

Ottavo motivo: violazione del principio di buona amministrazione (art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) e dell’art. 16 regolamento 1380/2013.

L’adozione del periodo di riferimento 2012-2015 ha penalizzato l’Italia, riducendone la capacità di pesca, in violazione del principio di stabilità relativa e senza una adeguata istruttoria.

Nono motivo: violazione del principio di non discriminazione (art. 18 TFUE).

Questa riduzione discrimina ingiustificatamente i pescatori italiani.

Decimo motivo: violazione dei principi di irretroattività, certezza del diritto, affidamento.

In ogni caso, la riduzione non poteva applicarsi alla campagna di pesca in corso.

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