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Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour Constitutionnelle - Belgio) – Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (ASBL), Olivier de Clippele / Gouvernement flamand (C-197/11), All Projects & Developments NV e a. / Vlaamse Regering (C-203/11)

(Cause riunite C-197/11 e C-203/11)1

(Libertà fondamentali – Restrizione – Giustificazione – Aiuti di Stato – Nozione di “appalto pubblico di lavori” – Terreni e costruzioni siti in determinati comuni – Normativa regionale che subordina il loro trasferimento all’esistenza di un “legame sufficiente” del potenziale acquirente o locatario con il comune bersaglio – Onere sociale imposto ai committenti e ai lottizzanti – Incentivi fiscali e meccanismi di sovvenzionamento)

Lingue processuali: il francese e il neerlandese

Giudice del rinvio

Cour Constitutionnelle

Parti

(Causa C-197/11)

Ricorrenti: Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires (ASBL), Olivier de Clippele

Convenuto: Gouvernement flamand

con l’intervento di: Collège de la Commission communautaire française, Gouvernement de la Communauté française, Conseil des ministres

(Causa C-203/11)

Ricorrenti: All Projects & Developments NV e a. (C-203/11)

Convenuto: Vlaamse Regering

con l’intervento di: College van de Franse Gemeenschapscommissie, Franse Gemeenschapsregering, Ministerraad, Immo Vilvo NV, PSR Brownfield Developers NV

Oggetto

(Causa C-197/11)

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Cour constitutionelle –Interpretazione degli articoli 21, 45, 49, 56 e 63 TFUE, nonché degli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) – Compatibilità con dette disposizioni di una normativa regionale che subordina il trasferimento di terreni e di edifici situati in taluni comuni ad un nesso sufficiente del candidato acquirente o locatore col comune bersaglio – Violazione del diritto di libera circolazione e di libero soggiorno sul territorio degli Stati membri – Obiettivo di interesse generale – Principio di proporzionalità

(Causa C-203/11)

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Grondwettelijk Hof – Interpretazione degli articoli 21, 45, 49, 56, 63, 107 e 108 TFUE, nonché dell’articolo 86, paragrafo 2, CE – Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), degli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) e degli articoli 2, paragrafo 2, lettere a) e j), 4, punto 6, e 9, 14 e 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36) – Aiuti concessi dagli Stati – Normativa regionale in materia di politica fondiaria e immobiliare – Alloggi popolari – Appalti pubblici di lavori – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Restrizioni

Dispositivo

Gli articoli 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE, 56 TFUE e 63 TFUE, nonché gli articoli 22 e 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, ostano ad una normativa come quella prevista al libro 5 del decreto della Regione fiamminga del 27 marzo 2009, relativo alla politica fondiaria e immobiliare, che subordina il trasferimento di immobili situati in determinati comuni designati dal Vlaamse Regering alla verifica da parte di una commissione provinciale di valutazione dell’esistenza di un «legame sufficiente» tra il potenziale acquirente o locatario e tali comuni.

L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa come quella prevista al libro 4 del suddetto decreto della Regione fiamminga, secondo cui viene imposto un «onere sociale» a taluni operatori economici in occasione della concessione a questi ultimi di un permesso di costruire o di lottizzare, a condizione che il giudice del rinvio accerti che tale normativa è necessaria ed appropriata alla realizzazione dell’obiettivo diretto a garantire una sufficiente offerta di alloggi a persone aventi un reddito modesto o ad altre categorie svantaggiate della popolazione locale.

Gli incentivi fiscali ed i meccanismi di sovvenzionamento previsti nello stesso decreto della Regione fiamminga possono essere qualificati come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Spetta al giudice del rinvio esaminare se siano soddisfatte le condizioni connesse all’esistenza di un aiuto di Stato e, in caso affermativo, per quanto riguarda le misure previste dal libro 4 del suddetto decreto dirette a compensare l’onere sociale cui sono soggetti i committenti e i lottizzanti, verificare se la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, [CE] agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale, possa tuttavia essere applicata a siffatte misure.

La realizzazione di alloggi popolari successivamente destinati alla vendita, a prezzi massimi imposti, ad un ente pubblico di edilizia popolare o attraverso la sostituzione di tale ente al prestatore di servizi che ha realizzato i suddetti alloggi rientra nella nozione di «appalto pubblico di lavori» definita all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nella sua versione derivante dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, qualora sussistano i criteri previsti da tale disposizione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

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1 GU C 211 del 16.7.2011

GU C 219 del 23.7.2011.