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Impugnazione proposta il 18 agosto 2011 dalla Gosselin Group NV, in precedenza Gosselin World Wide Moving NV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, cause riunite T-208/08 e T-209/08, Gosselin Group NV e Stichting Administratiekantoor Portielje / Commissione europea

(Causa C-429/11P)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Gosselin Group NV, in precedenza Gosselin World Wide Moving NV (rappresentanti: F. Wijckmans e H. Burez, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Stichting Administratiekantoor Portielje

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

in via principale, (i) annullare la sentenza 1 nella parte in cui il Tribunale dichiara che le azioni controverse restringono la concorrenza per la loro stessa natura, senza che sia necessario dimostrare le relative conseguenze restrittive della concorrenza; e (ii) annullare la decisione 2 (così come modificata e nella misura in cui riguarda la ricorrente) in quanto non apporta prove circa le asserite conseguenze sotto il profilo del diritto delle concorrenza delle pratiche addebitate alla ricorrente.

In subordine, (i) annullare la sentenza nella parte in cui il Tribunale dichiara che la Commissione può, in via eccezionale, basarsi sulla seconda condizione alternativa di cui al n. 53 delle linee direttrici [sul]la nozione di pregiudizio al commercio 3 senza limitare esplicitamente il mercato ai sensi del n. 55 delle menzionate linee direttrici; e (ii) annullare la decisione (così come modificata e nella misura in cui riguarda la ricorrente) in quanto la Commissione non ha correttamente dimostrato nella decisione che le pratiche incidono significativamente sugli scambi intracomunitari.

In subordine, (i) annullare la sentenza nella parte in cui il Tribunale dichiara che la Commissione non doveva tenere conto del fatto che la ricorrente non avesse partecipato né agli accordi scritti per la determinazione dei prezzi né alle riunioni, e ciò sia sotto il profilo della valutazione della gravità dell'infrazione che sotto quello delle circostanze attenuanti; e (ii) annullare la decisione (così come modificata e nella misura in cui riguarda la ricorrente) per il medesimo motivo.

In subordine, (i) annullare la sentenza nella parte in cui si dichiara che prende in considerazione una quota delle azioni del 17%, senza però tenere conto delle 30 circostanze rilevanti e ciò facendo richiamare la soglia minima del 15% e (ii) annullare la decisione (così come modificata e nella misura in cui riguarda la ricorrente) per il medesimo motivo.

In subordine, (i) annullare la sentenza nella parte in cui si dichiara che la partecipazione della ricorrente fra il 31 gennaio 1992 e il 30 ottobre 1993 non è soggetta a prescrizione; (ii) annullare la decisione (così come modificata e nella misura in cui riguarda la ricorrente) nella parte in cui l'ammenda comminata alla ricorrente è stata calcolata con riferimento alla partecipazione della ricorrente dal 31 gennaio 1992 al 30 ottobre 1993; e (iii) di conseguenza ridurre conformemente detta ammenda.

Condannare la Commissione europea alle spese ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua pretesa la Gosselin Group NV afferma che il Tribunale ha violato il diritto dell'Unione, in quanto ha fornito la qualificazione giuridica errata ai fatti stabiliti (offerte di protezione e provvigioni) definendoli accordi per la determinazione dei prezzi e pratiche di ripartizione del mercato; perlomeno in siffatta misura la sentenza è carente sotto il profilo della motivazione.

In subordine la Gosselin Group NV deduce che il Tribunale:

nel valutare se sussista una significativa incidenza sugli scambi fra gli Stati membri delle pratiche in discussione, ha violato la regola per cui la Commissione è tenuta a rispettare i suoi stessi orientamenti;

nel valutare le circostanze attenuanti nell'ambito del calcolo dell'ammenda, ha violato sia il principio del carattere personale della responsabilità, sia la regola che la Commissione è tenuta a rispettare i suoi stessi orientamenti;

nello stabilire l'importo di base dell'ammenda, ha violato l'obbligo di motivazione , il principio del carattere personale della responsabilità, nonché la regola per cui la Commissione è tenuta a rispettare i suoi stessi orientamenti. Nella prima parte si fa valere che il Tribunale avrebbe a torto giudicato che la Commissione potesse richiamarsi al punto 23 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende 4. Nella seconda parte si lamenta che il Tribunale avrebbe scorrettamente considerato che sussistesse una percentuale minima pari al 15% del valore del fatturato che, per definizione, costituisce la soglia di partenza più bassa per un'ammenda per gravi restrizioni della concorrenza. Nella terza parte si addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto giudicando che 15% fosse pari o quasi pari a 17% e concludendo che, di conseguenza, non occorresse considerare tutte le circostanze;

il Tribunale avrebbe violato l'art. 25 del regolamento n. 1/2003 5 ritenendo che la partecipazione della Gosselin Group NV alle pratiche di cui trattasi durante il periodo dal 31 novembre 1992 al 30 ottobre 1993 non fosse soggetta a prescrizione.

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1 - Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 giugno 2011, cause riunite T-208/08 e T-209/08, Gosselin Group NV e Stichting Administratiekantoor Portielje / Commissione europea (in prosieguo: la "sentenza").

2 - Decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008) 926 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.543 - Servizi di traslochi internazionali) (in prosieguo: la "decisione").

3 - Linee direttrici [sul]la nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2004, C 101, pag. 81).

4 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

5 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).