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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 gennaio 2013 - Commissione europea / Regno di Spagna

(Causa C-360/11) 

(Inadempimento di uno Stato - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Applicazione di un'aliquota ridotta - Articoli 96 e 98, paragrafo 2 - Allegato III, punti 3 e 4 - "Prodotti farmaceutici normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari" - "Apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o [a] curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi")

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: L. Lozano Palacios, agente)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato - Violazione dell'articolo 98, letto in combinato disposto con l'allegato III della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) -Cessioni di beni e prestazioni di servizi che possono essere assoggettate ad aliquote ridotte

Dispositivo

Applicando un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto

-    alle sostanze medicinali che possono essere utilizzate abitualmente e in modo idoneo per la produzione di medicinali;

-    ai dispositivi medici, al materiale, agli apparecchi e agli strumenti che, oggettivamente considerati, possono essere utilizzati solamente al fine di prevenire, diagnosticare, trattare, alleviare o curare malattie o affezioni dell'essere umano o degli animali, e che non sono però normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi;

-    agli strumenti e ai sussidi tecnici che possono essere utilizzati, essenzialmente o principalmente, per alleviare le disabilità fisiche degli animali;

-    e, infine, agli strumenti e ai sussidi tecnici essenzialmente o principalmente utilizzati per alleviare le disabilità fisiche degli esseri umani, e che non sono però destinati all'uso personale esclusivo degli invalidi,

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'allegato III della medesima direttiva.

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

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1 - GU C 282 del 24.9.2011.