Language of document : ECLI:EU:C:2012:141

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

15 marzo 2012 (*)

«Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2006/115/CE — Articoli 8 e 10 — Nozione di “utente”e di “comunicazione al pubblico” — Diffusione di fonogrammi per mezzo di apparecchi televisivi e/o radio installati nelle camere d’albergo»

Nella causa C‑162/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court (Commercial Division) (Irlanda), con decisione del 23 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2010, nel procedimento

Phonographic Performance (Ireland) Limited

contro

Irlanda,

Attorney General,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), E. Juhász, G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 aprile 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–      per la Phonographic Performance (Ireland) Limited, da H. Sheehy, solicitor, assistita da. J. Newman, BL;

–      per l’Irlanda, da D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito da E. Fitzsimons e J. Jeffers, BL;

–      per il governo ellenico, da G. Papadaki, M. Germani e G. Alexaki, in qualità di agenti;

–      per il governo italiano, da P. Gentili, in qualità di agente;

–      per il governo francese, da J. Gstalter, in qualità di agente;

–      per la Commissione europea, da J. Samnadda e S. La Pergola, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 giugno 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 8 e 10 della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia fra la Phonographic Performance (Ireland) Limited (in prosieguo: la «PPL») e l’Irlanda.

 Contesto normativo

 Il diritto internazionale

3        L’Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale (OMPI) (Word Intellectual Property Organisation, WIPO) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WIPO Performances and Phonograms Treaty; in prosieguo: il «WPPT»), nonché il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore (WIPO Copyright Treaty; in prosieguo: il «WCT»). Questi due trattati sono stati approvati in nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6).

4        Ai sensi dell’articolo 2, lettere b), d) e g), del WPPT:

«Ai sensi del presente trattato, si intende per:

b)      “fonogramma”: qualunque fissazione dei suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un’opera cinematografica o in altra opera audiovisiva;

(...)

d)      “produttore di fonogrammi”: la persona fisica o giuridica che prende l’iniziativa e si assume la responsabilità di fissare, per prima, i suoni di una esecuzione o altri suoni o la rappresentazione di suoni;

(...)

g)      “comunicazione al pubblico” di un’esecuzione o di un fonogramma, la trasmissione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai sensi dell’articolo 15, si intende per “comunicazione al pubblico” anche l’atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma».

5        L’articolo 15 del WPPT è così formulato:

«1.      Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio è utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico: gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso equo e unico.

2)      Le Parti contraenti hanno la facoltà di stabilire, con la propria legislazione nazionale, se il diritto a un compenso equo e unico da parte dell’utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fonogrammi, ovvero a entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso.

3)      Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica depositata presso il direttore generale dell’OMPI, dichiarare che applicherà le disposizioni del paragrafo 1 solo in rapporto a determinate utilizzazioni, o che ne limiterà l’applicazione in altri modi, oppure che non ne applicherà alcuna.

4)      Ai fini del presente articolo si reputano pubblicati a fini di commercio i fonogrammi messi a disposizione del pubblico, su filo o via etere, in modo tale che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».

 Il diritto dell’Unione

6        Ai sensi dei considerando quinto, settimo e sedicesimo della direttiva 2006/115:

«(5)      Le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l’ulteriore attività creativa e artistica, e gli investimenti occorrenti, segnatamente per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati. Per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l’investimento l’unico mezzo efficace è un’adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti.

(…)

(7)      Occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali in molti Stati membri si basa la legislazione relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi.

(…)

(16)      Gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere ai titolari di diritti connessi col diritto d’autore una tutela più estesa di quella che le disposizioni della presente direttiva contemplano in ordine alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico».

7        L’articolo 7 della direttiva 2006/115 è così formulato:

«1.      Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro esecuzioni.

2.      Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la fissazione delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, incluse le emissioni via cavo o via satellite.

3.      Al distributore via cavo non è concesso il diritto di cui al paragrafo 2 qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di radiodiffusione».

8        L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva in parola dispone che:

«Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire le condizioni della ripartizione tra i medesimi di questa remunerazione».

9        L’articolo 10 della medesima direttiva stabilisce quanto segue:

«1.      Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni ai diritti di cui al presente capo nei casi seguenti:

a)      quando si tratti di utilizzazione privata;

(…)

2.      Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche.

Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni della convenzione di Roma.

3.      Le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti».

10      La direttiva 2006/115 ha codificato e abrogato la direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61).

11      Ai sensi del nono considerando della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10):

«Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà».

12      L’articolo 3 della direttiva in parola enuncia quanto segue:

«1.      Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2.      Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

a)      [a]gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

b)      ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;

c)      ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;

d)      agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

3.      I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

 Il diritto nazionale

13      La legge del 2000 sul diritto d’autore e i diritti connessi (Copyright and Related Rights Act 2000; in prosieguo: la «legge del 2000») all’articolo 97 stabilisce che:

«1)      Salvo quanto disposto dal n. 2, non costituisce violazione del diritto d’autore su di una registrazione sonora, una trasmissione o un programma via cavo fare in modo che la detta registrazione sonora, la trasmissione o il programma via cavo siano ascoltati o visionati nel luogo in cui vengono trasmessi

a)      in parte dei locali in cui vengono forniti posti letto ai soggetti residenti o ricoverati e

b)      quale parte delle attività ricreative fornite esclusivamente o principalmente ai soggetti residenti o ricoverati.

2)      Il n. 1 non si applica alla parte di struttura per cui esso è valido laddove sia prevista una tariffa distinta per l’accesso alla parte di struttura in cui una registrazione sonora, una trasmissione o un programma via cavo debbano essere ascoltate o visionate».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

14      La PPL è una società di gestione collettiva che rappresenta i diritti dei produttori di fonogrammi sulle registrazioni sonore o i fonogrammi in Irlanda.

15      Il procedimento principale riguarda un ricorso proposto dalla PPL nei confronti dell’Irlanda, diretto a fare dichiarare che detto Stato, adottando e mantenendo in vigore l’articolo 97 della legge del 2000, ha agito in violazione dell’articolo 4 TUE e ad ottenere il risarcimento dei danni dovuti quali riparazione di tale inadempimento.

16      La PPL adduce che, sulla base dell’esenzione dalla responsabilità di cui all’articolo 97, primo comma, della legge del 2000, i gestori di alberghi e di pensioni (in prosieguo, congiuntamente: gli «alberghi») non le hanno versato l’equa remunerazione per l’utilizzo, nelle camere d’albergo in Irlanda, di fonogrammi facenti parte di quelli concessi sotto licenza alla PPL, tramite un dispositivo fornito dai responsabili della gestione di tali alberghi e nell’ambito del servizio reso da questi ultimi.

17      Orbene, l’esenzione a favore dei gestori che diffondono fonogrammi protetti viola talune direttive europee adottate nell’ambito dei diritti connessi al diritto d’autore, le quali prevedono il diritto dei produttori di fonogrammi di percepire il versamento di un’equa remunerazione allorché i loro fonogrammi sono utilizzati in determinate circostanze.

18      La High Court (Commercial Division) precisa che, nel procedimento principale, si tratta soltanto di registrazioni sonore o fonogrammi ascoltati da clienti all’interno di camere presso alberghi in Irlanda e non in qualsiasi altra parte di tali alberghi. Il procedimento in parola non riguarda neppure le trasmissioni interattive oppure a richiesta.

19      Peraltro, secondo il giudice del rinvio, se un albergatore fornisce apparecchi televisivi o radio nelle camere del proprio esercizio ubicato in Irlanda, cui distribuisce, via cavo o tramite altra tecnologia, un segnale ricevuto a livello centrale, detto gestore non è tenuto, ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, della legge del 2000, a versare un’equa remunerazione ai produttori di fonogrammi per le registrazioni sonore diffuse tramite la televisione o la radio.

20      Analogamente, se un gestore pone all’interno delle camere del suo albergo un altro apparecchio e mette a disposizione registrazioni sonore in formato fisico o digitale che i clienti possono ascoltare grazie a detto apparecchio, anche in questo caso il gestore non è tenuto a versare un’equa remunerazione ai produttori di fonogrammi ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, della legge del 2000.

21      Inoltre, benché nel merito si discuta dell’uso di registrazioni sonore nelle camere di alberghi, il giudice del rinvio osserva che l’articolo 97, paragrafo 1, della legge del 2000 ha altresì l’effetto di far cessare l’obbligo di un’equa remunerazione per l’uso analogo da parte di ospedali, case di cura, strutture di assistenza residenziali, istituti penitenziari e qualsiasi altro istituto assimilabile.

22      Detto giudice del rinvio precisa infine che le registrazioni sonore in causa sono fonogrammi pubblicati a fini commerciali.

23      Ciò premesso, tale giudice ritiene che, considerate le differenze fra i diritti tutelati dagli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, del contesto in cui l’espressione «comunicazione al pubblico» è utilizzata, nonché dello scopo delle rispettive disposizioni, la Corte non dovrebbe attribuire alla nozione di «comunicazione al pubblico», il medesimo significato conferitole nella sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05, Racc. pag. I‑11519).

24      In tale contesto la High Court (Commercial Division) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il gestore di un albergo che nelle camere dei clienti mette a disposizione apparecchi televisivi e/o radio, ai quali invia un segnale di trasmissione, sia, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva codificata 2006/115 (…), un “utente” il quale effettua una “comunicazione al pubblico” di un fonogramma riprodotto in una radiodiffusione.

2)      In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 (…) obblighi gli Stati membri a prevedere il diritto al versamento di un’equa remunerazione da parte del gestore di un albergo per la riproduzione del fonogramma in aggiunta all’equa remunerazione per tal motivo dovuta dall’emittente radiofonica.

3)      In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se l’articolo 10 della direttiva 2006/115 (…) consenta agli Stati membri di esonerare i gestori di alberghi dall’obbligo di versare “una remunerazione equa ed unica”, trattandosi di un’“utilizzazione privata” ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), [della medesima direttiva].

4)      Se il gestore di un albergo che nelle camere dei clienti mette a disposizione apparecchi (di tipo diverso da quelli radio o televisivi) e fonogrammi in formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati con detti apparecchi, sia un “utente” il quale effettua una “comunicazione al pubblico” dei fonogrammi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 (…).

5)      In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se l’articolo 10 della direttiva 2006/115 (…) consenta agli Stati membri di esonerare i gestori di alberghi dall’obbligo di versare “una remunerazione equa ed unica”, trattandosi di un’“utilizzazione privata” ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115 (…)».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

25      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione via radio, sia un «utente» che effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma riprodotto in una radiodiffusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

26      In via preliminare occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico.

27      Dalla succitata disposizione discende che il soggetto che utilizza un fonogramma per una radiodiffusione o per una comunicazione al pubblico deve essere considerato quale l’«utente» ai sensi della disposizione stessa.

28      In tale contesto si deve valutare se, in una controversia come quella del procedimento principale, sussista una «comunicazione al pubblico».

29      Relativamente alla nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, codificata dalla direttiva 2006/115, la Corte, al punto 76 della sentenza del 15 marzo 2012, SCF (C‑135/10), ha dichiarato che tale disposizione comporta una valutazione individualizzata. Analogo ragionamento vale rispetto all’identità dell’utente e alla questione dell’utilizzo del fonogramma di cui trattasi (v. sentenza SCF, cit., punto 78).

30      La Corte, peraltro, ha precisato che, ai fini di una simile valutazione è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro. Occorre pertanto applicarli sia individualmente, sia nella loro reciproca interazione, considerando che, nelle diverse situazioni concrete, possono essere presenti con intensità molto variabile (v. sentenza SCF, cit., punto 79).

31      Fra tali criteri la Corte ha messo in evidenza, in primo luogo, il ruolo imprescindibile dell’utente. Questi effettua difatti un atto di comunicazione quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un’emissione radiodiffusa, contenente l’opera protetta. In mancanza di questo intervento, tali clienti, pur trovandosi all’interno della zona di copertura dell’emissione medesima, non potrebbero, in via di principio, fruire dell’opera diffusa (v., sentenza SCF, cit., punto 82).

32      In secondo luogo, la Corte ha precisato taluni elementi inerenti alla nozione di pubblico.

33      A tale proposito, secondo la Corte, il «pubblico» deve essere costituito di un numero indeterminato di destinatari potenziali e di un numero di persone piuttosto considerevole (v., in tal senso, sentenza SCF, cit., punto 84).

34      Relativamente, innanzitutto, al carattere «indeterminato» del pubblico, la Corte ha rammentato che, conformemente alla definizione della nozione di «comunicazione al pubblico» data dal glossario dell’OMPI, il quale, seppur sprovvisto di forza cogente di diritto, contribuisce ciò nonostante all’interpretazione della nozione di pubblico, si tratta di «rendere un’opera (…) percepibile in modo adeguato dalla gente in generale, vale a dire senza limitazioni ad individui specifici appartenenti ad un gruppo privato» (v., sentenza SCF, cit., punto 85).

35      Riguardo, poi, al criterio attinente ad un «numero di persone piuttosto considerevole», la Corte ha precisato, da un lato, che quest’ultimo mira a porre in evidenza che la nozione di pubblico comporta una certa soglia de minimis, il che esclude da detta nozione una pluralità di interessati troppo esigua, se non addirittura insignificante (v., sentenza SCF, cit., punto 86). Dall’altro, al fine di determinare tale numero, è necessario tenere conto degli effetti cumulativi che derivano dal fatto di mettere a disposizione opere presso destinatari potenziali. Sotto questo profilo è rilevante non soltanto sapere quante persone abbiano accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì quante fra di esse abbiano accesso alla stessa in successione (v. sentenza SCF, cit., punti 86 e 87).

36      In terzo luogo, la Corte ha giudicato che, se il carattere lucrativo di una «comunicazione» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, non è privo di rilevanza, siffatta conclusione vale a maggior ragione in presenza del diritto ad un’equa remunerazione, la cui natura è essenzialmente economica, attribuito ad artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 (v., in tal senso, sentenza SCF, cit., punti 88 e 89).

37      Ad avviso della Corte risulta quindi sottinteso che il pubblico oggetto della comunicazione, da un lato, costituisce ciò cui mira l’utente e, dall’altro, è ricettivo, in un modo o nell’altro, alla comunicazione di quest’ultimo, e non è «intercettato» casualmente (v. sentenza SCF, cit., punto 91).

38      È quindi alla luce, in particolare, di siffatti criteri, e conformemente alla valutazione individualizzata constatata al punto 29 della presente sentenza, che risulta necessario valutare, in una controversia come quella del procedimento principale, il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione effettui un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

39      Benché spetti, in via di principio, agli organi giurisdizionali nazionali stabilire se ciò ricorra in una fattispecie particolare e apportare in proposito tutte le valutazioni definitive sui fatti di cui trattasi, si deve constatare che, relativamente al procedimento principale, la Corte dispone di tutti gli elementi necessari per valutare se sussista un tale atto di comunicazione al pubblico.

40      Occorre porre in evidenza innanzitutto che, nella situazione considerata dal giudice del rinvio, in cui il gestore di un albergo mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, ai quali invia un segnale di trasmissione radiodiffuso, analogamente alla controversia all’origine della citata sentenza SGAE (punto 42), pur trovandosi all’interno della zona di copertura del segnale recante i fonogrammi, tali clienti possono fruire di questi ultimi unicamente grazie al deliberato intervento di detto gestore. Il ruolo di quest’ultimo è pertanto imprescindibile ai sensi del punto 31 della presente sentenza.

41      Relativamente, poi, ai clienti di un albergo, come quelli di cui si discute nel procedimento principale, si deve rilevare che i clienti di un siffatto albergo costituiscono un numero indeterminato di destinatari potenziali, nella misura in cui l’accesso di tali clienti ai servizi dell’albergo in parola è frutto, in via di principio, della scelta specifica di ciascuno di essi e non è soggetto ad altro limite se non la capacità ricettiva dell’albergo stesso. In una simile fattispecie si tratta quindi effettivamente di «gente in generale», ai sensi del punto 34 della presente sentenza.

42      Peraltro, conformemente al punto 33 della presente sentenza, con riferimento all’importanza del numero di destinatari potenziali, è necessario osservare la Corte ha già dichiarato che i clienti di un albergo costituiscono un numero di persone abbastanza rilevante, e di conseguenza queste ultime devono essere ritenute un pubblico (v., sentenza SGAE, cit., punto 38).

43      Quanto, infine, al carattere lucrativo, come considerato ai punti 36 e 37 della presente sentenza, va constatato che, nel caso di specie, i clienti di un albergo sono qualificabili come i soggetti cui si «mira» e come soggetti «ricettivi».

44      Difatti l’azione compiuta dal gestore di un albergo, diretta a procurare accesso all’opera radiodiffusa ai suoi clienti, costituisce una prestazione di servizi supplementare che influisce sul livello dell’albergo e quindi sul prezzo delle camere (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punto 44). Essa è inoltre idonea ad attirare ulteriori clienti interessati a tale servizio supplementare (v., per analogia, sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, Racc. pag. I‑9083, punto 205).

45      Conseguentemente, in una controversia come quella oggetto del procedimento principale, la diffusione via radio di fonogrammi da parte del gestore di un albergo ha carattere lucrativo.

46      Dalle suesposte considerazioni deriva che, in una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, il gestore di un albergo effettua un atto di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

47      Alla luce di quanto precede occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, è un «utente» che effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma radiodiffuso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

 Sulla seconda questione

48      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, sia tenuto al versamento di un’equa remunerazione in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, per la riproduzione del fonogramma in aggiunta all’equa remunerazione per tal motivo dovuta dall’emittente radiofonica.

49      Innanzitutto va rammentato che la Corte ha già precisato, relativamente alla nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, che il gestore di un albergo, il quale effettua un atto di comunicazione al pubblico trasmette un’opera protetta ad un pubblico nuovo, ossia ad un pubblico che non era stato preso in considerazione dagli autori dell’opera protetta nel momento in cui ne avevano autorizzato l’utilizzo per la comunicazione al pubblico d’origine (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punti 40 e 42).

50      Occorre sottolineare che l’elemento del «pubblico nuovo», derivante dalla giurisprudenza menzionata al punto precedente, deve essere parimenti preso in considerazione nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

51      Orbene, quando il gestore di un albergo diffonde via radio un fonogramma nelle camere dei clienti, egli utilizza tale fonogramma in modo autonomo e lo trasmette ad un pubblico diverso e ulteriore rispetto a quello considerato dall’atto di comunicazione d’origine. Inoltre, attraverso detta trasmissione, il gestore in parola riceve, come constatato al punto 45 della presente sentenza, dei benefici economici che sono indipendenti da quelli ottenuti dall’emittente o dal produttore di fonogrammi.

52      Di conseguenza, in tale situazione, il gestore di un albergo è tenuto, in base all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, a versare un’equa remunerazione per la comunicazione di detto fonogramma, in aggiunta a quella versata dall’emittente.

53      A questo riguardo non può essere accolto l’argomento dell’Irlanda secondo cui dalle parole «o» e «unica», utilizzate dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, discenderebbe che il gestore di un albergo non dovrebbe versare alcuna remunerazione per l’indiretta comunicazione al pubblico dei fonogrammi, qualora un’emittente radiofonica abbia già versato un’equa remunerazione per l’utilizzazione dei fonogrammi nelle sue trasmissioni.

54      Difatti, impiegando il termine «unica» nella menzionata disposizione, il legislatore dell’Unione ha voluto porre in evidenza che gli Stati membri non sono tenuti a prevedere che l’utente verserà svariate remunerazioni distinte a titolo di un medesimo atto di comunicazione al pubblico, bensì che detta remunerazione unica, come risulta dalla seconda frase della citata disposizione, sarà suddivisa tra i vari beneficiari dell’equa remunerazione, vale a dire gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi. Quanto alla congiunzione coordinata «o», presente nell’espressione «per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico», essa va interpretata nel senso che una remunerazione è dovuta sia nel caso di una radiodiffusione sia in quello di una comunicazione al pubblico.

55      Alla luce delle suesposte considerazioni si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei suoi clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, è tenuto al versamento di un’equa remunerazione in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, per la riproduzione del fonogramma in aggiunta a quella versata dall’emittente radiofonica.

 Sulla quarta questione

56      Con la quarta questione, che è opportuno prendere in esame in terzo luogo, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il fatto che il gestore di un albergo il quale, nelle camere dei clienti, mette a disposizione non apparecchi radio e/o televisivi, ma di altro tipo, e fonogrammi in formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati con questi ultimi, sia un «utente» che effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

57      In tale contesto la Corte ritiene di dover verificare se le considerazioni alla base della risposta fornita alla prima questione conservino la loro pertinenza anche nell’ipotesi in cui il gestore di un albergo metta a disposizione dei propri clienti apparecchi diversi da quelli radio e/o televisivi, e fonogrammi in un in formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati per mezzo di tali apparecchi.

58      A riguardo occorre rilevare che la nozione di «comunicazione al pubblico», contenuta dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, deve essere interpretata alla luce delle nozioni equivalenti presenti in particolare nel WPPT, e in modo che siano compatibili con queste ultime, tenendo conto parimenti del contesto in cui esse sono utilizzate e degli scopi perseguiti dalle disposizioni convenzionali pertinenti (v. sentenza SCF, cit., punto 55).

59      Orbene, l’articolo 2, lettera g), del WPPT, relativamente alla comunicazione al pubblico e richiamando l’articolo 15 del medesimo trattato, precisa che quest’ultima nozione comprende «anche l’atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma».

60      Ciò considerato, la nozione di «comunicazione al pubblico», riportata all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, deve essere interpretata nel senso che comprende parimenti l’atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma.

61      Simile conclusione è del resto corroborata dal tenore letterale stesso dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, il quale precisa che si riferisce ad una «qualsiasi» comunicazione al pubblico, e quindi ad ogni forma di comunicazione ipotizzabile e realizzabile.

62      Orbene, il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei suoi clienti apparecchi diversi da quelli radio e/o televisivi, e fonogrammi in un formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati per mezzo di tali apparecchi, provvede i due elementi che consentono di rendere udibili i suoni o la rappresentazione di suoni fissati su tali fonogrammi e il supporto materiale di detti suoni o di rappresentazione di suoni, vale a dire, i fonogrammi.

63      Di conseguenza una tale forma di comunicazione rientra nell’ambito d’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, interpretato alla luce del combinato disposto degli articoli 2, lettera g) e 15 del WPPT.

64      Dal momento che, come discende dal punto 57 della presente sentenza, la quarta questione diverge dalla prima unicamente per quanto concerne la forma della trasmissione di fonogrammi, se ne può dedurre che, relativamente al gestore e alla sua clientela, tali soggetti risultano essere i medesimi nell’ambito delle due questioni in parola.

65      Si può pertanto presumere, da un lato, che il gestore di detto albergo deve essere considerato come l’«utente», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 e, dall’altro, che la clientela dell’albergo deve essere considerata come un «pubblico», ai sensi della menzionata disposizione, eccetto qualora un elemento particolare sia di natura tale da indurre la Corte concludere diversamente.

66      In proposito è necessario valutare se la forma particolare di trasmissione, per mezzo di un apparecchio nonché di fonogrammi in un formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati tramite detto apparecchio, sia tale da indurre ad una conclusione differente da quella esposta al punto 40 della presente sentenza.

67      Nella fattispecie in esame ciò non si verifica. Infatti, nella misura in cui il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere del suo albergo siffatto apparecchio e siffatti fonogrammi, mette, in tal modo, a disposizione dei clienti i due elementi necessari a consentire loro di fruire delle opere in parola, ne risulta che, senza il suo intervento, i clienti non vi avrebbero accesso. Di conseguenza, il suo ruolo è imprescindibile.

68      Mancando ogni altro elemento specifico che richieda un esame, va, pertanto, concluso che, in una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, ha avuto luogo un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115.

69      Alla luce di quanto precede occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei suoi clienti non apparecchi radio e/o televisivi cui invia un segnale di trasmissione, bensì apparecchi di altro tipo, e fonogrammi in formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati con questi ultimi, è un «utente» che effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115. Egli è di conseguenza tenuto, in forza della citata disposizione, al versamento di un’equa remunerazione per la riproduzione di tali fonogrammi.

 Sulla terza e quinta questione

70      Con la terza e la quinta questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, che prevede un’eccezione al diritto ad un’equa remunerazione ex articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva, quando si tratti di «utilizzazione privata», consenta agli Stati membri di esentare il gestore di un albergo che effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva in parola, dall’obbligo di versare tale remunerazione.

71      In via preliminare si deve precisare, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 153 delle sue conclusioni, non è il carattere privato o meno dell’utilizzo dell’opera da parte dei clienti di un albergo ad essere rilevante al fine di stabilire se il gestore di detto albergo possa avvalersi dell’eccezione relativa ad un’«utilizzazione privata», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, bensì il carattere privato o meno dell’utilizzazione dell’opera da parte del gestore stesso.

72      Orbene, l’«utilizzazione privata» di un’opera protetta comunicata al pubblico dall’utente costituisce una contraddizione in termini, dal momento che un «pubblico» risulta per definizione «non privato».

73      Di conseguenza, nell’ipotesi di una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, l’eccezione relativa ad un’«utilizzazione privata», ex articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva, non può trovare applicazione.

74      Una simile interpretazione non è tuttavia idonea a privare quest’ultima del suo effetto utile; infatti, essa conserva un ambito di applicazione più ampio, concernendo utilizzazioni di altro tipo rispetto ad una comunicazione al pubblico, come la «fissazione» ai sensi dell’articolo 7 della stessa direttiva.

75      Peraltro, attribuire all’utente il beneficio dell’eccezione ex articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, allorché effettua un atto di comunicazione come quello in discussione nel procedimento principale, sarebbe in contrasto con le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva medesima, in base a cui detta eccezione può essere applicata solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

76      Siffatta interpretazione sottrarrebbe l’utilizzatore all’obbligo di versare un’equa remunerazione relativamente a forme di utilizzazione dell’opera che corrispondono ad uno sfruttamento commerciale della stessa, circostanza che arrecherebbe indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi degli artisti interpreti o esecutori tutelati precisamente attraverso il diritto ad un’equa remunerazione.

77      Alla luce di quanto precede occorre rispondere alla terza e quinta questione dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, il quale prevede un’eccezione al diritto ad un’equa remunerazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva, quando si tratta di un’«utilizzazione privata», non consente agli Stati membri di esentare il gestore di un albergo, il quale effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della citata direttiva, dall’obbligo di versare la remunerazione in parola.

 Sulle spese

78      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      Il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, è un «utente» che effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma radiodiffuso, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.

2)      Il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, è tenuto al versamento di un’equa remunerazione in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, per la riproduzione del fonogramma, in aggiunta a quella versata dall’emittente radiofonica.

3)      Il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti non apparecchi radio e/o televisivi cui invia un segnale di trasmissione, bensì apparecchi di altro tipo, e fonogrammi in formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati con questi ultimi, è un «utente» che effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115. Egli è di conseguenza tenuto, in forza della citata disposizione, al versamento di un’«equa remunerazione» per la riproduzione di tali fonogrammi.

4)      L’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, il quale prevede un’eccezione al diritto ad un’equa remunerazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva, quando si tratta di un’«utilizzazione privata», non consente agli Stati membri di esentare il gestore di un albergo, il quale effettua un atto di «comunicazione al pubblico» di un fonogramma, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della citata direttiva, dall’obbligo di versare la remunerazione in parola.

Firme


*Lingua processuale: l’inglese.